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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1759/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice delegante, dott.ssa Maddalena Vetta, considerato il legittimo impedimento del GOP dott. Paolo Marescalco;
ritenuta l'urgenza dell'attività processuale relativa ai procedimenti sommari di ATP;
visto il provvedimento del Presidente di Sezione dell' 11.3.2025;
REVOCA la delega conferita al GOP dott. Paolo Marescalco di cui in atti e così provvede;
esaminati gli atti del procedimento R.G. in epigrafe, introdotto da Parte_1
nei confronti dell C.F._1 CP_1 letta la relazione del CTU Dott. e rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il Persona_1
CTU non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente risulta esauriente e priva di vizi logici
OMOLOGA
l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, nei limiti fatti valere con la domanda amministrativa: “La ricorrente, all'odierna valutazione clinica e funzionale, non è apparsa in grado di provvedere autonomamente al compimento delle autonomie in ambito motorio, personale, igienico e di vestizione, nonchè di deambulare autonomamente. Ritengo, dunque, che ricorrano, in atto, i requisiti medico-legali previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. In riferimento alla decorrenza della maturazione di tali requisiti, ritengo che la valutazione clinica e funzionale delle infermità in diagnosi, finalizzata al riconoscimento della indennità di accompagnamento, sia possibile, sotto il profilo medico-legale, solo
a decorrere da Marzo 2024, data del ricovero presso la Neurologia dell'Ospedale di Augusta per episodio ischemico cerebrale acuto”.
COMPENSA LE SPESE DI LITE stante il riconoscimento decorrente da un periodo successivo a quello contestato.
PONE definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Siracusa, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maddalena Vetta
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice delegante, dott.ssa Maddalena Vetta, considerato il legittimo impedimento del GOP dott. Paolo Marescalco;
ritenuta l'urgenza dell'attività processuale relativa ai procedimenti sommari di ATP;
visto il provvedimento del Presidente di Sezione dell' 11.3.2025;
REVOCA la delega conferita al GOP dott. Paolo Marescalco di cui in atti e così provvede;
esaminati gli atti del procedimento R.G. in epigrafe, introdotto da Parte_1
nei confronti dell C.F._1 CP_1 letta la relazione del CTU Dott. e rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il Persona_1
CTU non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente risulta esauriente e priva di vizi logici
OMOLOGA
l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, nei limiti fatti valere con la domanda amministrativa: “La ricorrente, all'odierna valutazione clinica e funzionale, non è apparsa in grado di provvedere autonomamente al compimento delle autonomie in ambito motorio, personale, igienico e di vestizione, nonchè di deambulare autonomamente. Ritengo, dunque, che ricorrano, in atto, i requisiti medico-legali previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. In riferimento alla decorrenza della maturazione di tali requisiti, ritengo che la valutazione clinica e funzionale delle infermità in diagnosi, finalizzata al riconoscimento della indennità di accompagnamento, sia possibile, sotto il profilo medico-legale, solo
a decorrere da Marzo 2024, data del ricovero presso la Neurologia dell'Ospedale di Augusta per episodio ischemico cerebrale acuto”.
COMPENSA LE SPESE DI LITE stante il riconoscimento decorrente da un periodo successivo a quello contestato.
PONE definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Siracusa, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maddalena Vetta