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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3130/2024
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
DI Parte_1 con l'Avv. BROTINI DANIELE
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti SILVANO IMBRIACI E ANTONELLO ZAFFINA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2024, il sig. ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis Parte_2
c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento: in tesi, della pensione d'inabilità e dell'indennità di accompagnamento, in subordine, della sola pensione d'inabilità, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente al 27.06.2023.
Il c.t.u. nominato dott. concludeva la sua relazione affermando che il quadro Persona_1 morboso non determinava la totale invalidità di legge, né la necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita o aiuto permanente per deambulare.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 30.07.2024, il ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. riguardano: l'omessa o parziale valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
l'omessa o parziale esplicitazione dei criteri di valutazione dei presupposti per la pensione d'inabilità civile;
la risposta errata o contraddittoria alle osservazioni del c.t.p. ed errata valutazione delle certificazioni specialistiche in atti;
insufficiente valutazione del requisito medico-legale dell'assistenza continua.
Il ricorrente concludeva con richiesta di rinnovo della c.t.u., al fine di accertare le condizioni sanitarie per vedersi riconoscere in tesi, soggetto invalido civile al 100%, con diritto alla pensione d'inabilità e all'indennità di accompagnamento;
in subordine, soggetto invalido civile al 100%, con diritto alla pensione d'inabilità, con vittoria di spese. Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 specificità dei motivi, l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la condanna al pagamento di prestazioni o benefici, oltre alla loro improponibilità per carenza di preventiva domanda amministrativa;
l'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità dell'azione in difetto di prova della tempestività della formulazione del dissenso e dell'introduzione del ricorso, oltre al rigetto nel merito.
All'udienza di discussione del 25.11.2024 le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice si riservava;
a scioglimento della riserva il Giudice convocava a chiarimenti il c.t.u. dott.
[...] per l'udienza del 10.02.2025. All'esito di tale udienza, sentito il c.t.u. a chiarimenti, le Per_1 parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice, ritenuto di non dover rinnovare la c.t.u., rinviava la causa per discussione, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
Le parti provvedevano al deposito delle note autorizzate e delle note in sostituzione d'udienza. Il Giudice così decide, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In relazione alle eccezioni preliminari dell' non sono fondate e devono essere respinte. CP_1
Il requisito della specificità dei motivi risulta sufficientemente rispettato e il ricorso è pertanto ammissibile;
anche l'eccezione per la quale dovrebbe ritenersi non provata la tempestività della manifestazione del dissenso non è fondata;
dall'esame del fascicolo collegato R.G. 561/24 risulta che il c.t.u. abbia depositato la relazione finale il 30.07.2024 e che i motivi del dissenso siano stati depositati dal ricorrente il 30.08.2024. Il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è stato effettuato il 26.09.2024, pertanto risulta documentalmente provata la tempestività della formulazione del dissenso e della successiva introduzione del giudizio.
Dall'esame della c.t.u. svolta nel procedimento di a.t.p. e dai chiarimenti resi dal c.t.u. all'udienza del 10.02.2025, il primo e l'ultimo motivo di critica alle conclusioni del c.t.u. devono ritenersi infondati: l'assenza dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è stata valutata non solo in relazione al profilo dell'impossibilità di deambulazione, ma anche in relazione al profilo dell'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana con conseguente necessità di assistenza continua. All'udienza del 10.02.2025 il c.t.u. sul punto ha chiarito che tale aspetto risultava escluso poiché dall'esame del paziente era emerso che lo stesso aveva conservato l'attività degli arti superiori e un quadro psicocognitivo adeguato a comprendere le proprie necessità e ad attivarsi per l'espletamento degli atti quotidiani, anche in considerazione dell'età anagrafica, ed essendo l'aspetto funzionale complessivo atto a permettere l'esecuzione degli atti, pur in presenza di limitazioni.
Anche il secondo motivo di critica alle conclusioni del c.t.u. deve ritenersi infondato, in quanto il c.t.u. aveva già compiutamente e specificatamente motivato la scelta della valutazione delle patologie riscontrate e della percentuale d'invalidità come da tabelle ministeriali, rispondendo alle osservazioni del c.t.p. del ricorrente a seguito dell'invio della bozza peritale.
Quanto al terzo motivo di doglianza, relativo all'asserito erroneo inquadramento delle patologie come coesistenti e non concorrenti, oltre alla risposta fornita nella relazione a seguito delle osservazioni del c.t.p. di parte ricorrente, il c.t.u. chiamato a chiarimenti in udienza ha precisato esaurientemente le motivazioni sottese alla scelta di considerare le patologie come coesistenti e non concorrenti.
Come già evidenziato, i motivi di doglianza degli esiti della c.t.u. ricalcano pressoché le contestazioni e le argomentazioni fatte pervenire al c.t.u. dal c.t.p. sotto forma di osservazioni alla bozza peritale, alle quali il c.t.u. aveva già esaurientemente risposto nella stesura finale dell'elaborato. Per altri versi i motivi di critica si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può essere oggetto di sindacato da parte del Giudice, salvo irregolarità e illogicità evidenti degli esiti della relazione peritale.
In definitiva la c.t.u. svolta in sede di ATP risulta immune da vizi logici e omissioni, e non c'è motivo per questo Giudice di discostarsi dalle conclusioni ivi esposte.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato, con conseguente accertamento negativo dei presupposti sanitari legittimanti la pensione d'inabilità e l'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. versate in atti dal ricorrente, vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso, accerta la mancanza dei requisiti sanitari dell'invalidità civile totale e le condizioni che legittimano l'indennità di accompagnamento, così come riconosciuto dal c.t.u. in sede di A.T.P. n. 561/24 R.G. Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n. 561/24, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 26/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
DI Parte_1 con l'Avv. BROTINI DANIELE
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti SILVANO IMBRIACI E ANTONELLO ZAFFINA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2024, il sig. ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis Parte_2
c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento: in tesi, della pensione d'inabilità e dell'indennità di accompagnamento, in subordine, della sola pensione d'inabilità, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente al 27.06.2023.
Il c.t.u. nominato dott. concludeva la sua relazione affermando che il quadro Persona_1 morboso non determinava la totale invalidità di legge, né la necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita o aiuto permanente per deambulare.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 30.07.2024, il ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. riguardano: l'omessa o parziale valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
l'omessa o parziale esplicitazione dei criteri di valutazione dei presupposti per la pensione d'inabilità civile;
la risposta errata o contraddittoria alle osservazioni del c.t.p. ed errata valutazione delle certificazioni specialistiche in atti;
insufficiente valutazione del requisito medico-legale dell'assistenza continua.
Il ricorrente concludeva con richiesta di rinnovo della c.t.u., al fine di accertare le condizioni sanitarie per vedersi riconoscere in tesi, soggetto invalido civile al 100%, con diritto alla pensione d'inabilità e all'indennità di accompagnamento;
in subordine, soggetto invalido civile al 100%, con diritto alla pensione d'inabilità, con vittoria di spese. Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 specificità dei motivi, l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la condanna al pagamento di prestazioni o benefici, oltre alla loro improponibilità per carenza di preventiva domanda amministrativa;
l'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità dell'azione in difetto di prova della tempestività della formulazione del dissenso e dell'introduzione del ricorso, oltre al rigetto nel merito.
All'udienza di discussione del 25.11.2024 le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice si riservava;
a scioglimento della riserva il Giudice convocava a chiarimenti il c.t.u. dott.
[...] per l'udienza del 10.02.2025. All'esito di tale udienza, sentito il c.t.u. a chiarimenti, le Per_1 parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice, ritenuto di non dover rinnovare la c.t.u., rinviava la causa per discussione, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
Le parti provvedevano al deposito delle note autorizzate e delle note in sostituzione d'udienza. Il Giudice così decide, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In relazione alle eccezioni preliminari dell' non sono fondate e devono essere respinte. CP_1
Il requisito della specificità dei motivi risulta sufficientemente rispettato e il ricorso è pertanto ammissibile;
anche l'eccezione per la quale dovrebbe ritenersi non provata la tempestività della manifestazione del dissenso non è fondata;
dall'esame del fascicolo collegato R.G. 561/24 risulta che il c.t.u. abbia depositato la relazione finale il 30.07.2024 e che i motivi del dissenso siano stati depositati dal ricorrente il 30.08.2024. Il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è stato effettuato il 26.09.2024, pertanto risulta documentalmente provata la tempestività della formulazione del dissenso e della successiva introduzione del giudizio.
Dall'esame della c.t.u. svolta nel procedimento di a.t.p. e dai chiarimenti resi dal c.t.u. all'udienza del 10.02.2025, il primo e l'ultimo motivo di critica alle conclusioni del c.t.u. devono ritenersi infondati: l'assenza dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è stata valutata non solo in relazione al profilo dell'impossibilità di deambulazione, ma anche in relazione al profilo dell'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana con conseguente necessità di assistenza continua. All'udienza del 10.02.2025 il c.t.u. sul punto ha chiarito che tale aspetto risultava escluso poiché dall'esame del paziente era emerso che lo stesso aveva conservato l'attività degli arti superiori e un quadro psicocognitivo adeguato a comprendere le proprie necessità e ad attivarsi per l'espletamento degli atti quotidiani, anche in considerazione dell'età anagrafica, ed essendo l'aspetto funzionale complessivo atto a permettere l'esecuzione degli atti, pur in presenza di limitazioni.
Anche il secondo motivo di critica alle conclusioni del c.t.u. deve ritenersi infondato, in quanto il c.t.u. aveva già compiutamente e specificatamente motivato la scelta della valutazione delle patologie riscontrate e della percentuale d'invalidità come da tabelle ministeriali, rispondendo alle osservazioni del c.t.p. del ricorrente a seguito dell'invio della bozza peritale.
Quanto al terzo motivo di doglianza, relativo all'asserito erroneo inquadramento delle patologie come coesistenti e non concorrenti, oltre alla risposta fornita nella relazione a seguito delle osservazioni del c.t.p. di parte ricorrente, il c.t.u. chiamato a chiarimenti in udienza ha precisato esaurientemente le motivazioni sottese alla scelta di considerare le patologie come coesistenti e non concorrenti.
Come già evidenziato, i motivi di doglianza degli esiti della c.t.u. ricalcano pressoché le contestazioni e le argomentazioni fatte pervenire al c.t.u. dal c.t.p. sotto forma di osservazioni alla bozza peritale, alle quali il c.t.u. aveva già esaurientemente risposto nella stesura finale dell'elaborato. Per altri versi i motivi di critica si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può essere oggetto di sindacato da parte del Giudice, salvo irregolarità e illogicità evidenti degli esiti della relazione peritale.
In definitiva la c.t.u. svolta in sede di ATP risulta immune da vizi logici e omissioni, e non c'è motivo per questo Giudice di discostarsi dalle conclusioni ivi esposte.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato, con conseguente accertamento negativo dei presupposti sanitari legittimanti la pensione d'inabilità e l'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. versate in atti dal ricorrente, vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso, accerta la mancanza dei requisiti sanitari dell'invalidità civile totale e le condizioni che legittimano l'indennità di accompagnamento, così come riconosciuto dal c.t.u. in sede di A.T.P. n. 561/24 R.G. Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n. 561/24, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 26/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.