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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/09/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2789/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Fontana Maria del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/08/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Santu US (OR) il 13/08/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II
- Serie A, Anno 2016.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 30.06.2019 e Per_1 Per_2
23.03.2021, entrambi ancora minori. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Santu US (OR) il 13/08/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2016 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il SI. continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà Parte_1 esclusiva dello stesso;
2. DÀ ATTO che la SI.ra , unitamente ai figli minori, ha già lasciato la Parte_2 casa coniugale e si è trasferita con i figli a vivere in un'altra abitazione;
pagina 2 di 4 3. DISPONE che i figli minori e vengano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e mantengano la propria residenza ed abitazione prevalente presso la madre;
4. DISPONE che i genitori gestiscano i figli minori congiuntamente in base alle esigenze lavorative degli stessi, nonché alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, sia durante la settimana sia durante i fine settimana;
5. DISPONE che in caso di disaccordo tra i genitori, si applichino le seguenti modalità di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due fine settimana alterni, dal venerdì dopo la scuola (o dalle 10,00 se non c'è scuola) fino alla domenica sera alle ore 20,00 (22,00 se non c'è scuola). Nelle settimane in cui non è previsto il weekend, due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori, dalle ore 16,00 alle ore 20.30 circa. In tali occasioni il genitore che prende in carico i minori si impegna a seguirli nei compiti scolastici e a provvedere alla loro cena;
6. DISPONE che, per quanto riguarda le festività natalizie, la suddivisione sarà la seguente: vigilia con un genitore;
vacanze natalizie così suddivise: dal 25 dicembre (ore 15,00) al 31 dicembre (ore 15,00) e dal 31 dicembre (ore 15,00) al 6 gennaio (ore 18,00), alternando annualmente i periodi e la Vigilia di Natale. Pasqua e Pasquetta verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, con rotazione annuale, il resto come da calendario normale;
7. DISPINE che il padre corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Euro 200,00 ciascuno, per un totale di Euro 400,00, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, precisandosi che il mantenimento sarà dovuto sino a quando i figli ne avranno la necessità sia per la prosecuzione degli studi e, comunque, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Tale somma si intende al netto della mensa scolastica e del vestiario, che resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
8. DISPONE che le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori;
9. AUTORIZZA la madre a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus erogato in favore dei figli minori, a copertura delle spese ordinarie dei figli, così come le detrazioni fiscali;
10. DÀ ATTO che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
11. DÀ ATTO che l'autovettura Honda Jazz, targata DJ124KN, attualmente intestata al SI.
verrà intestata alla SI.ra con oneri a carico della stessa;
Pt_1 Pt_2
12. DÀ ATTO che i genitori si impegnano sin da ora a portare avanti le pratiche per il riconoscimento dell'invalidità del figlio minore , riconoscendo espressamente che, Per_2 sino ad allora, divideranno le spese per la psicomotricità;
13. DÀ ATTO che la SI.ra si riserva di prelevare dalla casa coniugale i rimanenti Pt_2 effetti personali (indumenti e documenti);
pagina 3 di 4 14. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni rapporto di carattere patrimoniale;
15. DÀ ATTO che coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto a formulare reciproche pretese economiche al riguardo e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
Sezione Civile
N. R.G. VG 2789/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Margara Germana del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Fontana Maria del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/08/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Santu US (OR) il 13/08/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II
- Serie A, Anno 2016.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 30.06.2019 e Per_1 Per_2
23.03.2021, entrambi ancora minori. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Santu US (OR) il 13/08/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2016 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il SI. continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà Parte_1 esclusiva dello stesso;
2. DÀ ATTO che la SI.ra , unitamente ai figli minori, ha già lasciato la Parte_2 casa coniugale e si è trasferita con i figli a vivere in un'altra abitazione;
pagina 2 di 4 3. DISPONE che i figli minori e vengano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e mantengano la propria residenza ed abitazione prevalente presso la madre;
4. DISPONE che i genitori gestiscano i figli minori congiuntamente in base alle esigenze lavorative degli stessi, nonché alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, sia durante la settimana sia durante i fine settimana;
5. DISPONE che in caso di disaccordo tra i genitori, si applichino le seguenti modalità di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due fine settimana alterni, dal venerdì dopo la scuola (o dalle 10,00 se non c'è scuola) fino alla domenica sera alle ore 20,00 (22,00 se non c'è scuola). Nelle settimane in cui non è previsto il weekend, due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori, dalle ore 16,00 alle ore 20.30 circa. In tali occasioni il genitore che prende in carico i minori si impegna a seguirli nei compiti scolastici e a provvedere alla loro cena;
6. DISPONE che, per quanto riguarda le festività natalizie, la suddivisione sarà la seguente: vigilia con un genitore;
vacanze natalizie così suddivise: dal 25 dicembre (ore 15,00) al 31 dicembre (ore 15,00) e dal 31 dicembre (ore 15,00) al 6 gennaio (ore 18,00), alternando annualmente i periodi e la Vigilia di Natale. Pasqua e Pasquetta verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, con rotazione annuale, il resto come da calendario normale;
7. DISPINE che il padre corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Euro 200,00 ciascuno, per un totale di Euro 400,00, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, precisandosi che il mantenimento sarà dovuto sino a quando i figli ne avranno la necessità sia per la prosecuzione degli studi e, comunque, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Tale somma si intende al netto della mensa scolastica e del vestiario, che resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
8. DISPONE che le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori;
9. AUTORIZZA la madre a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus erogato in favore dei figli minori, a copertura delle spese ordinarie dei figli, così come le detrazioni fiscali;
10. DÀ ATTO che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
11. DÀ ATTO che l'autovettura Honda Jazz, targata DJ124KN, attualmente intestata al SI.
verrà intestata alla SI.ra con oneri a carico della stessa;
Pt_1 Pt_2
12. DÀ ATTO che i genitori si impegnano sin da ora a portare avanti le pratiche per il riconoscimento dell'invalidità del figlio minore , riconoscendo espressamente che, Per_2 sino ad allora, divideranno le spese per la psicomotricità;
13. DÀ ATTO che la SI.ra si riserva di prelevare dalla casa coniugale i rimanenti Pt_2 effetti personali (indumenti e documenti);
pagina 3 di 4 14. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni rapporto di carattere patrimoniale;
15. DÀ ATTO che coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto a formulare reciproche pretese economiche al riguardo e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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