Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/2023, n. 26402
CASS
Sentenza 13 settembre 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia ambientale, colui che subentra nella proprietà o possesso di un sito contaminato, succede anche nella situazione connessa all'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997, di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza; tale ipotesi esula dalla garanzia per vizi redibitori, che concerne i casi in cui la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualità essenziali per l'uso cui è destinata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'acquirente di un sito inquinato, non ancora attinto dal provvedimento amministrativo che dispone la bonifica, possa invocare la garanzia per vizi redibitori ex artt. 1490 e 1494 c.c.).

Commentario1

  • 1Garanzie legali della vendita e tutela dell’acquirente di sito inquinatoAccesso limitato
    Emiliobufano · https://rivistapactum.it/ · 21 novembre 2023
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/2023, n. 26402
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26402
Data del deposito : 13 settembre 2023

Testo completo