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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/10/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO EN
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1731/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PIANURA MARIA GRAZIA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 settembre 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il precetto notificato il 12 settembre 2019 ad opera dell' , CP_1 con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro
1.920,75, a titolo di spese legali liquidate in un precedente giudizio.
2. Esponeva la ricorrente che tale importo traeva origine dalla Sentenza n. 628/2011 di questo Tribunale, che, revocando il decreto ingiuntivo, aveva condannato la stessa alla
1 rifusione in favore dell' delle spese di lite del primo grado, quantificate in euro CP_1
1.500,00 oltre accessori di legge.
3. Avverso tale decisione, la parte proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro, la quale, con sentenza n. 1395/2013, riformava parzialmente la decisione di primo grado, compensando le spese del primo grado nella misura di tre quarti, e confermando la condanna della ricorrente alla rifusione della residua quota di un quarto, pari a euro 375,00 oltre accessori di legge.
4. Sosteneva la ricorrente che, nonostante la riforma della decisione, l' aveva CP_1 notificato un precetto per l'intero importo di euro 1.920,75, agendo così in violazione del giudicato formatosi in appello.
5. Domandava pertanto la declaratoria di nullità o inefficacia parziale del precetto per la parte eccedente euro 375,00, nonché la condanna dell' al risarcimento dei danni CP_1 per lite temeraria, ritenendo che l'ente avesse agito con colpa grave, o quantomeno con negligenza inescusabile, non avendo tenuto conto della sentenza di secondo grado.
6. Si costituiva l' , il quale deduceva che l'importo precettato era frutto di un mero CP_1 errore materiale e di un disguido interno nella comunicazione tra uffici, precisando che la somma effettivamente dovuta era, in effetti, pari a euro 375,00 oltre accessori, residuo non ancora corrisposto dalla parte opponente.
*****
7. L'opposizione è ammissibile, poiché diretta a contestare la legittimità del precetto ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., relativamente alla misura del credito preteso.
8. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
9. Dalla documentazione prodotta risulta che la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1395/2013, ha disposto la compensazione delle spese nella misura di tre quarti, lasciando ferma la condanna della ricorrente al pagamento della quota residua pari a € 375,00 oltre accessori.
10. Ne consegue che il precetto notificato per l'importo di € 1.920,75 è in parte privo di fondamento, dovendo essere dichiarato inefficace per la parte eccedente l'importo effettivamente dovuto.
2 11. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., essa deve essere rigettata, non emergendo elementi idonei a dimostrare una condotta dolosa o gravemente colposa da parte dell' . L'errore lamentato deriva da un mero CP_1 disguido interno e non integra un comportamento processuale temerario o abusivo.
12. Sussistono invece giusti motivi, in ragione della parziale soccombenza reciproca e del comportamento complessivamente collaborativo delle parti, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza – definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da [nome ricorrente] nei confronti dell' , così provvede: CP_1
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il precetto notificato il 12 settembre 2019 dall' per la parte eccedente l'importo di euro CP_1
375,00 oltre accessori di legge;
2. Condanna la ricorrente a pagare in favore dell' la somma di € 375,00 CP_1
(trecentosettantacinque/00) oltre CPA e IVA, quale quota residua delle spese liquidate con sentenza n. 628/2011 come parzialmente riformata dalla sentenza n. 1395/2013 della Corte d'Appello di Catanzaro;
3. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 10/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1731/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PIANURA MARIA GRAZIA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 settembre 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il precetto notificato il 12 settembre 2019 ad opera dell' , CP_1 con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro
1.920,75, a titolo di spese legali liquidate in un precedente giudizio.
2. Esponeva la ricorrente che tale importo traeva origine dalla Sentenza n. 628/2011 di questo Tribunale, che, revocando il decreto ingiuntivo, aveva condannato la stessa alla
1 rifusione in favore dell' delle spese di lite del primo grado, quantificate in euro CP_1
1.500,00 oltre accessori di legge.
3. Avverso tale decisione, la parte proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro, la quale, con sentenza n. 1395/2013, riformava parzialmente la decisione di primo grado, compensando le spese del primo grado nella misura di tre quarti, e confermando la condanna della ricorrente alla rifusione della residua quota di un quarto, pari a euro 375,00 oltre accessori di legge.
4. Sosteneva la ricorrente che, nonostante la riforma della decisione, l' aveva CP_1 notificato un precetto per l'intero importo di euro 1.920,75, agendo così in violazione del giudicato formatosi in appello.
5. Domandava pertanto la declaratoria di nullità o inefficacia parziale del precetto per la parte eccedente euro 375,00, nonché la condanna dell' al risarcimento dei danni CP_1 per lite temeraria, ritenendo che l'ente avesse agito con colpa grave, o quantomeno con negligenza inescusabile, non avendo tenuto conto della sentenza di secondo grado.
6. Si costituiva l' , il quale deduceva che l'importo precettato era frutto di un mero CP_1 errore materiale e di un disguido interno nella comunicazione tra uffici, precisando che la somma effettivamente dovuta era, in effetti, pari a euro 375,00 oltre accessori, residuo non ancora corrisposto dalla parte opponente.
*****
7. L'opposizione è ammissibile, poiché diretta a contestare la legittimità del precetto ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., relativamente alla misura del credito preteso.
8. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
9. Dalla documentazione prodotta risulta che la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1395/2013, ha disposto la compensazione delle spese nella misura di tre quarti, lasciando ferma la condanna della ricorrente al pagamento della quota residua pari a € 375,00 oltre accessori.
10. Ne consegue che il precetto notificato per l'importo di € 1.920,75 è in parte privo di fondamento, dovendo essere dichiarato inefficace per la parte eccedente l'importo effettivamente dovuto.
2 11. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., essa deve essere rigettata, non emergendo elementi idonei a dimostrare una condotta dolosa o gravemente colposa da parte dell' . L'errore lamentato deriva da un mero CP_1 disguido interno e non integra un comportamento processuale temerario o abusivo.
12. Sussistono invece giusti motivi, in ragione della parziale soccombenza reciproca e del comportamento complessivamente collaborativo delle parti, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza – definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da [nome ricorrente] nei confronti dell' , così provvede: CP_1
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il precetto notificato il 12 settembre 2019 dall' per la parte eccedente l'importo di euro CP_1
375,00 oltre accessori di legge;
2. Condanna la ricorrente a pagare in favore dell' la somma di € 375,00 CP_1
(trecentosettantacinque/00) oltre CPA e IVA, quale quota residua delle spese liquidate con sentenza n. 628/2011 come parzialmente riformata dalla sentenza n. 1395/2013 della Corte d'Appello di Catanzaro;
3. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 10/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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