Art. 86. Sostituzione dell'articolo 101
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 101 (Domande tardive di crediti). - Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.".
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 101 (Domande tardive di crediti). - Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.".