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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 16/12/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa IA ZZ Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliera dott.ssa Renata Fermanelli Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato via PEC in data 22.04.2024 da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1 Lombardo del Foro di Catanzaro
appellante contro (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.ta Flavia Controparte_1 C.F._2 Torresani del Foro di Trento
appellata Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 09.12.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI Parte appellante:
- in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello per i motivi dedotti nell'atto stesso e, per l'effetto, in riforma del decreto di rigetto n. 1636/2025 emesso dal Tribunale di Trento, Giudice DO.ssa Giuseppina Passarelli, nell'ambito del giudizio n. R.G. 2657/2020, depositato in cancelleria in data 19/03/2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riportate integralmente e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio Parte appellata:
- rigettare l'appello promosso da e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Parte_1 Tribunale di Trento n. 1636/2025 dd. 19.03.2025;
- con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio, oltre a 15% spese generali, c.n.p.a. e i.v.a. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Con ricorso ex art 702 bis cpc adiva il Tribunale di Trento e premesso di essere Parte_1 insegnante di inglese presso l'istituto tecnico “Carlo Antonio Pilati” di Cles chiedeva la condanna di
, dirigente scolastica dell'Istituto, al risarcimento del danno ex art 2043 cc e. e 2059 Controparte_1 c.c. derivante da condotta “diffamatoria” della dirigente lesiva del suo onore e della sua reputazione.
pagina 1 di 6 Nella ricostruzione della ricorrente, per quanto qui ancora rileva, i rapporti con la dirigente scolastica, in un primo momento positivi e distesi, si erano degradati nel 2014 in conseguenza della decisione della docente di intraprendere un percorso di studi universitari che la vedeva costretta a fruire di Pt_1 permessi studio con conseguente diminuzione della sua presenza nell'istituto; vi era stato poi un ulteriore deterioramento allorché ella era divenuta responsabile sindacale per la scuola. In data 12.11.2014, in occasione di un incontro tra la dirigente e i componenti sindacali ed CP_1 Con insegnanti, la rappresentate dichiarava di scusarsi per l'assenza della dovuta a Parte_2 Pt_1 motivi di salute. Al proferire di tali scuse la dirigente rispondeva nei seguenti termini: “Va beh, tanto per quello che ho visto la Prof. a scuola quest'anno tra malattia, permessi sindacali e permessi Pt_1 studio, se l'ho vista cinque giorni è tanto, non ha sprecato tanta benzina per venire a lavorare”. In data 10.12.2014, in occasione della firma del contratto, , insieme alla sindacalista Parte_1
, si recava dalla dirigente per confrontarsi sull'accaduto e chiedere scuse Controparte_3 CP_1 formali per aver pronunciato le suddette frasi, diffamatorie e lesive del suo onore, ma in tale sede non solo non si scusava ma ulteriormente criticava la per non essersi Controparte_1 Pt_1 confrontata con lei “privatamente” adducendo, senza ulteriori spiegazioni, di come lei, gli alunni e i genitori avessero perso la stima nei suoi confronti. Il giorno seguente, 11.12.2014, la dirigente adiva la SO affinché sanzionasse la CP_1 professoressa e ne seguiva un richiamo scritto nei suoi confronti. Pt_1 Per i fatti narrati, la asseriva di aver subito un grave pregiudizio consistente in uno stato di Pt_1 profonda inadeguatezza ed agitazione con ripercussioni anche sul proseguimento del suo percorso di studi oltre che una lesione della sua reputazione e del suo decoro professionale. Invocava perciò il risarcimento dei danni subiti ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. in ragione delle frasi diffamatorie della pronunciate quantomeno con colpa. CP_1
1.2 sconfessava in toto la ricostruzione fornita da , negando la Controparte_1 Parte_1 sussistenza di condotte vessatorie nei suoi confronti ed adducendo, al contrario, come nell'istituto vi fosse una generale disistima della condotta professionale della docente, anche in virtù di varie segnalazioni nei suoi confronti effettuate da alunni e docenti. Quanto all'incontro sindacale del 12.11.2014 in cui avrebbe pronunciato frasi diffamanti nei confronti della negava recisamente la circostanza, sottolineando di aver riferito e discusso Pt_1 esclusivamente in merito a questioni relative al rinnovo del contratto con i soggetti presenti. Rammentava inoltre che nel dicembre 2014, alla presenza della sindacalista , avveniva un CP_3 incontro e che tuttavia esso nulla aveva a che vedere con le ragioni addotte da , Parte_1 trattandosi piuttosto della sede per la firma del contratto docenti a livello d'istituto. Negava inoltre la sussistenza di un nesso tra il predetto incontro e la segnalazione da lei effettuata alla SO (che aveva poi sanzionato la essendo essa riferibile ad un ulteriore fatto Pt_1 concernente la violazione della privacy di un'alunna operata dall'insegnante. Sulla scorta di queste premesse chiedeva il rigetto della domanda attorea.
2. Il giudice di prime cure, a seguito dell'istruttoria espletata, pronunciava ordinanza di rigetto della domanda. Il Tribunale osservava che la ricorrente aveva richiesto il risarcimento danno derivante dalla lesione della reputazione e dell'onore in ragione di frasi asseritamente diffamatorie pronunciate dalla resistente;
procedeva all' inquadramento giuridico della fattispecie invocata rilevando come detti diritti di rango costituzionale dovessero essere bilanciati con il diritto di critica, pure tutelato costituzionalmente ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, operando, affinché possa dirsi elisa l'illiceità della condotta lesiva in forza del diritto di critica, i noti limiti dati della verità dei fatti riportati e della continenza verbale delle espressioni proferite pagina 2 di 6 Considerava, in particolare, la peculiarità insita nella natura necessariamente soggettiva dell'interpretazione dei fatti posti alla base dell'opinione o del giudizio critico da apprezzare, oltre al significato prescrittivo da attribuire al concetto di continenza quale necessaria proporzione tra i termini utilizzati rispetto al fine del concetto da esprimere in modo da suscitare una “controllata forza emotiva
[…] della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico”. Passando poi in rassegna gli esiti delle deposizioni testimoniali dava atto del fatto che la TE Pt_2 aveva avuto percezione diretta della frase pronunciata dalla dirigente durante l'incontro del
[...] CP_1 12.11.2014, confermandone il contenuto, mentre l'altro TE probabilmente presente all'incontro,
[...]
dichiarava di non ricordare che ciò fosse avvenuto. Tes_1 La TE , non presente all'incontro del 12 novembre, affermava di aver appreso di Controparte_3 quanto detto dalla dirigente da nell'immediatezza dei fatti, e di come, nel mese successivo, Parte_2 avesse avuto un incontro con la stessa dirigente, alla presenza di , al fine di chiarire Parte_1 quanto detto rispetto alle assenze dell'insegnante, posto che aveva avuto modo di appurare come esse risultassero pienamente giustificate per motivi di malattia, permessi studio e permessi sindacali. Ciò posto, il giudice di prime cure riteneva che la domanda non potesse essere accolta per due ordini di ragioni. In primis non poteva dirsi superato il limite della verità dei fatti asseriti, così come non rigidamente interpretato nell'ambito dell'apprezzamento del diritto di critica, posto che detto diritto “si concretizza nell'espressione di un giudizio, di un'opinione che come tale non può pretendersi rigorosamente obiettiva”…”; “non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate”. Altresì non risultava superato il limite della continenza, posto che le dichiarazioni rese dalla non potevano ritenersi gravemente infamanti e inutilmente CP_1 umilianti. In secondo luogo, affermava che non era stato assolto l'onere concernente la prova del danno subito in seguito alle espressioni pronunciate della dirigente non risultando provato il nesso tra la condotta ascritta alla e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, quale il generale discredito e disistima CP_1 tra alunni e insegnanti. Il giudice osservava in particolare quanto alla richiesta alla SO scolastica di intervento sanzionatorio che essa era stata originata da una segnalazione (doc. 16 parte resistente) inviata il 6.12.2014 da una docente alla dirigente da cui risultava che aveva richiesto Parte_1 informazioni su di una alunna concernenti aspetti inerenti a rapporti familiari così violando la privacy di quest'ultima; era stata dunque la stessa condotta attiva della in violazione della normativa Pt_1 sulla riservatezza, ad originare la richiesta alla Sovraintendenza nel mentre l'istruttoria non aveva permesso di appurare un nesso tra le frasi della dirigente e la lamentata lesione all'onore e alla reputazione. Posto che il danno alla reputazione e all'onore non può considerarsi “in re ipsa” dovendo piuttosto essere fornita allegazione e prova, anche per presunzioni, delle conseguenze lesive subite, avendo quali parametri di riferimento la diffusione della comunicazione lesiva, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tale onere, nel caso di specie, non poteva dirsi assolto considerata l'assenza di prova di un collegamento eziologico tra gli accadimenti ricostruiti e le espressioni utilizzate. 3.1 Avverso il provvedimento de quo propone appello con atto d.d. 22.04.2025. Parte_1 Censura innanzitutto la sentenza nella parte in cui ha effettuato il bilanciamento dei diritti all'onore e alla reputazione con il diritto di critica con riferimento alla frase profferita dalla Dirigente, alla presenza di terzi nell'incontro del 12 novembre 2014.
pagina 3 di 6 Ne lamenta l'erroneità segnatamente con riferimento alla supposta minore pregnanza che il requisito della verità dei fatti asseriti avrebbe con riferimento all'esercizio del diritto di critica. Richiama alcune pronunce di legittimità che affermano come, se è pur vero che il diritto di critica si concreta in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo, resta comunque fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per le altre circostanze oggettive. Sottolinea poi (citando Cass. civ., Sez. I, Ord. 25/07/2022, n. 23166) che “La ricostruzione parziale dei fatti, ove sia avvenuta omettendo di riferire circostanze capaci di attribuire a quanto narrato un senso del tutto diverso, influisce quindi sul carattere di veridicità del fatto presupposto ed oggetto della critica. Il che significa che la narrazione del fatto presupposto dalla critica, per corrispondere a verità, deve avvenire non solo riferendo circostanze in sé veridiche, ma anche avendo cura di non tralasciare ogni rilevante circostanza di contorno che sia, per sua natura, capace di alterare in maniera rilevante il significato della narrazione compiuta.”. Rileva che nel caso in esame la dirigente, lamentandosi dell'assenza di aveva Parte_1 sottaciuto una circostanza fondamentale e cioè la natura giustificata delle assenze, omissione che restituiva così una ricostruzione totalmente distorta della realtà dei fatti in danno dell'onore e della reputazione dell'appellante. Afferma conclusivamente che “la critica mossa dalla poggia su CP_1 fatti non veri in quanto si trattava di assenze giustificate”.
Altresì lamenta che dalla deposizione della testimone era anche emerso che la Dirigente CP_3 in un'altra circostanza aveva “detto in pubblico che la non era vestita in modo consono CP_1 Pt_1 rispetto al luogo di lavoro”; di ciò il primo giudice non aveva tenuto conto e ciò non poteva esser giustificato da un ipotetico diritto di critica. Censura in secondo luogo la ordinanza per aver essa ritenuto che non fosse stato dimostrato il danno causalmente derivato dalle pretese espressioni diffamatorie ed afferma che vi era dimostrazione “della sussistenza di una lesione consistente in un danno verificatosi nella sfera privata della sig.ra Parte_1 e derivante dalle espressioni proferite pubblicamente dalla Dirigente in quanto l'episodio ha
[...] generato nella sig.ra profonda sofferenza. La stessa, infatti, ha provato umiliazione perché è Pt_1 stata messa in cattiva luce davanti ad altri colleghi e personale scolastico.. ..”
3.2 nel costituirsi in grado di appello chiede il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza
4.L'appello è infondato. Sebbene il diritto di critica non si concreti nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, conviene questa Corte con l'appellante nel ritenere che per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa. Conviene altresì la Corte con l'affermazione dell'appellante secondo cui qualora il fatto presupposto oggetto di critica sia riferito omettendo di addurre circostanze capaci di attribuire a quanto narrato un senso del tutto diverso, ciò può influire sul requisito della verità del fatto “presupposto”. Nondimeno proprio una analisi dettagliata della espressione proferita dalla dirigente in data CP_1 12.11.2014 porta, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, a ritenere soddisfatto il carattere della veridicità, come sopra declinato, dovendosi ritenere che nel caso concreto quanto da ella affermato in termini critici, poggi su una serie di circostanze che non si discostano apprezzabilmente dalla realtà fattuale. L'appellante afferma che il requisito della verità non è soddisfatto posto che le assenze erano giustificate e dunque i fatti non sarebbero veri. L'assunto non è condivisibile.
pagina 4 di 6 Sul punto non può che osservarsi che detta lettura dell'appellante “non dialoga” con la fattispecie concreta in esame posto che non si è limitata a dolersi genericamente di “ assenze” ma ha fatto CP_1 expressis verbis riferimento, specificamente a “malattia”, “permessi sindacali” e “permessi studio” per fondare la sua critica, dando così conto non solo delle assenze ma del fatto che si trattava di assenze legittime: malattia, permessi sindacali e permessi studio a ben vedere costituiscono proprio un riferimento a situazioni sulla scorta delle quali le assenze della prof.ssa potevano dirsi Pt_1 formalmente e giuridicamente giustificate di tal che non vi è stata alcuna alterazione della rappresentazione della realtà fattuale. Ciò, da un lato, dimostra l'infondatezza della tesi che valuta in termini omissivi e parziali il narrato della dirigente scolastica, dall'altro, consente di cogliere il reale tenore della sua critica che si appuntava, non sulla natura illegittima ed ingiustificata delle assenze della docente, bensì su un uso ritenuto eccessivo - secondo la del tutto opinabile percezione e il soggettivo giudizio della dirigente - di permessi e assenze la cui fruizione del resto la stessa ha avuto modo di narrare in sede di Pt_1 ricorso introduttivo. Va anche sottolineato che la frase “se l'ho vista cinque giorni è tanto” non può che ascriversi all'ambito dei “modi di dire” ovverosia alle espressioni di uso comune (in questo caso facente riferimento al concetto di “esiguità”), che implicano un dato percettivo della dirigente, questo sì necessariamente soggettivo, in ordine al quale non si possono appuntare vagli di veridicità di sorta. Resta da dire poi quanto alla dichiarazione della TE invocata in questa sede dall'appellante CP_3
(“Mi hanno anche riferito di un'altra circostanza in cui la aveva detto in pubblico che la CP_1 Pt_1 non era vestita in modo consono rispetto al luogo di lavoro”) come a detta deposizione relativa ad un preteso “ulteriore” episodio - che non è stato neppure tempestivamente allegato dalla a Pt_1 fondamento della sua domanda - non possa darsi alcun rilievo avendo la TE effettuato una deposizione del tutto generica in quanto non circostanziata né spazialmente né temporalmente, e avendo riferito di circostanze non per conoscenza diretta delle stesse ma unicamente de relato, senza che vi sia un qualsivoglia riscontro estrinseco. Conclusivamente la valutazione positiva in termini di rispetto dei limiti della verità ( requisito contestato l'appello) della critica mossa dalla prof.ssa nell'episodio per cui è causa, comporta CP_1 l'elisione dell'antigiuridicità della condotta, consentendo di ritenere assorbite le questioni concernenti la mancata dimostrazione del nesso causale tra danno evento e danno conseguenza sulle quali pure si appuntava l'appello. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, avuto riguardo allo scaglione di valore da Euro 5.201 a 26.000 in valori medi, salvo che per la fase istruttoria/ trattazione che viene liquidata nel minimo non essendo stata svolta attività istruttoria ma solo di trattazione. L'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1-bis D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento di data 17.3. 2025 avente n. cron.1636/2025 del 19.03.2025
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'appellata ordinanza;
2) condanna alla rifusione a controparte delle spese processuali di secondo grado che Parte_1 si liquidano in € 4888,00 per compensi professionali oltre spese generali Iva e CPA come legge. Dichiara che sussistono le condizioni per l'imposizione a carico dell'appellante del contribuito nel suo doppio ai sensi dell'art. 13, co. I quater del D.P.R. 115/2002. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025 pagina 5 di 6 La Presidente rel. est.
DO IA ZZ
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa IA ZZ Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliera dott.ssa Renata Fermanelli Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato via PEC in data 22.04.2024 da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1 Lombardo del Foro di Catanzaro
appellante contro (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.ta Flavia Controparte_1 C.F._2 Torresani del Foro di Trento
appellata Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 09.12.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI Parte appellante:
- in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello per i motivi dedotti nell'atto stesso e, per l'effetto, in riforma del decreto di rigetto n. 1636/2025 emesso dal Tribunale di Trento, Giudice DO.ssa Giuseppina Passarelli, nell'ambito del giudizio n. R.G. 2657/2020, depositato in cancelleria in data 19/03/2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riportate integralmente e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio Parte appellata:
- rigettare l'appello promosso da e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Parte_1 Tribunale di Trento n. 1636/2025 dd. 19.03.2025;
- con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio, oltre a 15% spese generali, c.n.p.a. e i.v.a. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Con ricorso ex art 702 bis cpc adiva il Tribunale di Trento e premesso di essere Parte_1 insegnante di inglese presso l'istituto tecnico “Carlo Antonio Pilati” di Cles chiedeva la condanna di
, dirigente scolastica dell'Istituto, al risarcimento del danno ex art 2043 cc e. e 2059 Controparte_1 c.c. derivante da condotta “diffamatoria” della dirigente lesiva del suo onore e della sua reputazione.
pagina 1 di 6 Nella ricostruzione della ricorrente, per quanto qui ancora rileva, i rapporti con la dirigente scolastica, in un primo momento positivi e distesi, si erano degradati nel 2014 in conseguenza della decisione della docente di intraprendere un percorso di studi universitari che la vedeva costretta a fruire di Pt_1 permessi studio con conseguente diminuzione della sua presenza nell'istituto; vi era stato poi un ulteriore deterioramento allorché ella era divenuta responsabile sindacale per la scuola. In data 12.11.2014, in occasione di un incontro tra la dirigente e i componenti sindacali ed CP_1 Con insegnanti, la rappresentate dichiarava di scusarsi per l'assenza della dovuta a Parte_2 Pt_1 motivi di salute. Al proferire di tali scuse la dirigente rispondeva nei seguenti termini: “Va beh, tanto per quello che ho visto la Prof. a scuola quest'anno tra malattia, permessi sindacali e permessi Pt_1 studio, se l'ho vista cinque giorni è tanto, non ha sprecato tanta benzina per venire a lavorare”. In data 10.12.2014, in occasione della firma del contratto, , insieme alla sindacalista Parte_1
, si recava dalla dirigente per confrontarsi sull'accaduto e chiedere scuse Controparte_3 CP_1 formali per aver pronunciato le suddette frasi, diffamatorie e lesive del suo onore, ma in tale sede non solo non si scusava ma ulteriormente criticava la per non essersi Controparte_1 Pt_1 confrontata con lei “privatamente” adducendo, senza ulteriori spiegazioni, di come lei, gli alunni e i genitori avessero perso la stima nei suoi confronti. Il giorno seguente, 11.12.2014, la dirigente adiva la SO affinché sanzionasse la CP_1 professoressa e ne seguiva un richiamo scritto nei suoi confronti. Pt_1 Per i fatti narrati, la asseriva di aver subito un grave pregiudizio consistente in uno stato di Pt_1 profonda inadeguatezza ed agitazione con ripercussioni anche sul proseguimento del suo percorso di studi oltre che una lesione della sua reputazione e del suo decoro professionale. Invocava perciò il risarcimento dei danni subiti ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. in ragione delle frasi diffamatorie della pronunciate quantomeno con colpa. CP_1
1.2 sconfessava in toto la ricostruzione fornita da , negando la Controparte_1 Parte_1 sussistenza di condotte vessatorie nei suoi confronti ed adducendo, al contrario, come nell'istituto vi fosse una generale disistima della condotta professionale della docente, anche in virtù di varie segnalazioni nei suoi confronti effettuate da alunni e docenti. Quanto all'incontro sindacale del 12.11.2014 in cui avrebbe pronunciato frasi diffamanti nei confronti della negava recisamente la circostanza, sottolineando di aver riferito e discusso Pt_1 esclusivamente in merito a questioni relative al rinnovo del contratto con i soggetti presenti. Rammentava inoltre che nel dicembre 2014, alla presenza della sindacalista , avveniva un CP_3 incontro e che tuttavia esso nulla aveva a che vedere con le ragioni addotte da , Parte_1 trattandosi piuttosto della sede per la firma del contratto docenti a livello d'istituto. Negava inoltre la sussistenza di un nesso tra il predetto incontro e la segnalazione da lei effettuata alla SO (che aveva poi sanzionato la essendo essa riferibile ad un ulteriore fatto Pt_1 concernente la violazione della privacy di un'alunna operata dall'insegnante. Sulla scorta di queste premesse chiedeva il rigetto della domanda attorea.
2. Il giudice di prime cure, a seguito dell'istruttoria espletata, pronunciava ordinanza di rigetto della domanda. Il Tribunale osservava che la ricorrente aveva richiesto il risarcimento danno derivante dalla lesione della reputazione e dell'onore in ragione di frasi asseritamente diffamatorie pronunciate dalla resistente;
procedeva all' inquadramento giuridico della fattispecie invocata rilevando come detti diritti di rango costituzionale dovessero essere bilanciati con il diritto di critica, pure tutelato costituzionalmente ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, operando, affinché possa dirsi elisa l'illiceità della condotta lesiva in forza del diritto di critica, i noti limiti dati della verità dei fatti riportati e della continenza verbale delle espressioni proferite pagina 2 di 6 Considerava, in particolare, la peculiarità insita nella natura necessariamente soggettiva dell'interpretazione dei fatti posti alla base dell'opinione o del giudizio critico da apprezzare, oltre al significato prescrittivo da attribuire al concetto di continenza quale necessaria proporzione tra i termini utilizzati rispetto al fine del concetto da esprimere in modo da suscitare una “controllata forza emotiva
[…] della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico”. Passando poi in rassegna gli esiti delle deposizioni testimoniali dava atto del fatto che la TE Pt_2 aveva avuto percezione diretta della frase pronunciata dalla dirigente durante l'incontro del
[...] CP_1 12.11.2014, confermandone il contenuto, mentre l'altro TE probabilmente presente all'incontro,
[...]
dichiarava di non ricordare che ciò fosse avvenuto. Tes_1 La TE , non presente all'incontro del 12 novembre, affermava di aver appreso di Controparte_3 quanto detto dalla dirigente da nell'immediatezza dei fatti, e di come, nel mese successivo, Parte_2 avesse avuto un incontro con la stessa dirigente, alla presenza di , al fine di chiarire Parte_1 quanto detto rispetto alle assenze dell'insegnante, posto che aveva avuto modo di appurare come esse risultassero pienamente giustificate per motivi di malattia, permessi studio e permessi sindacali. Ciò posto, il giudice di prime cure riteneva che la domanda non potesse essere accolta per due ordini di ragioni. In primis non poteva dirsi superato il limite della verità dei fatti asseriti, così come non rigidamente interpretato nell'ambito dell'apprezzamento del diritto di critica, posto che detto diritto “si concretizza nell'espressione di un giudizio, di un'opinione che come tale non può pretendersi rigorosamente obiettiva”…”; “non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate”. Altresì non risultava superato il limite della continenza, posto che le dichiarazioni rese dalla non potevano ritenersi gravemente infamanti e inutilmente CP_1 umilianti. In secondo luogo, affermava che non era stato assolto l'onere concernente la prova del danno subito in seguito alle espressioni pronunciate della dirigente non risultando provato il nesso tra la condotta ascritta alla e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, quale il generale discredito e disistima CP_1 tra alunni e insegnanti. Il giudice osservava in particolare quanto alla richiesta alla SO scolastica di intervento sanzionatorio che essa era stata originata da una segnalazione (doc. 16 parte resistente) inviata il 6.12.2014 da una docente alla dirigente da cui risultava che aveva richiesto Parte_1 informazioni su di una alunna concernenti aspetti inerenti a rapporti familiari così violando la privacy di quest'ultima; era stata dunque la stessa condotta attiva della in violazione della normativa Pt_1 sulla riservatezza, ad originare la richiesta alla Sovraintendenza nel mentre l'istruttoria non aveva permesso di appurare un nesso tra le frasi della dirigente e la lamentata lesione all'onore e alla reputazione. Posto che il danno alla reputazione e all'onore non può considerarsi “in re ipsa” dovendo piuttosto essere fornita allegazione e prova, anche per presunzioni, delle conseguenze lesive subite, avendo quali parametri di riferimento la diffusione della comunicazione lesiva, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tale onere, nel caso di specie, non poteva dirsi assolto considerata l'assenza di prova di un collegamento eziologico tra gli accadimenti ricostruiti e le espressioni utilizzate. 3.1 Avverso il provvedimento de quo propone appello con atto d.d. 22.04.2025. Parte_1 Censura innanzitutto la sentenza nella parte in cui ha effettuato il bilanciamento dei diritti all'onore e alla reputazione con il diritto di critica con riferimento alla frase profferita dalla Dirigente, alla presenza di terzi nell'incontro del 12 novembre 2014.
pagina 3 di 6 Ne lamenta l'erroneità segnatamente con riferimento alla supposta minore pregnanza che il requisito della verità dei fatti asseriti avrebbe con riferimento all'esercizio del diritto di critica. Richiama alcune pronunce di legittimità che affermano come, se è pur vero che il diritto di critica si concreta in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo, resta comunque fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per le altre circostanze oggettive. Sottolinea poi (citando Cass. civ., Sez. I, Ord. 25/07/2022, n. 23166) che “La ricostruzione parziale dei fatti, ove sia avvenuta omettendo di riferire circostanze capaci di attribuire a quanto narrato un senso del tutto diverso, influisce quindi sul carattere di veridicità del fatto presupposto ed oggetto della critica. Il che significa che la narrazione del fatto presupposto dalla critica, per corrispondere a verità, deve avvenire non solo riferendo circostanze in sé veridiche, ma anche avendo cura di non tralasciare ogni rilevante circostanza di contorno che sia, per sua natura, capace di alterare in maniera rilevante il significato della narrazione compiuta.”. Rileva che nel caso in esame la dirigente, lamentandosi dell'assenza di aveva Parte_1 sottaciuto una circostanza fondamentale e cioè la natura giustificata delle assenze, omissione che restituiva così una ricostruzione totalmente distorta della realtà dei fatti in danno dell'onore e della reputazione dell'appellante. Afferma conclusivamente che “la critica mossa dalla poggia su CP_1 fatti non veri in quanto si trattava di assenze giustificate”.
Altresì lamenta che dalla deposizione della testimone era anche emerso che la Dirigente CP_3 in un'altra circostanza aveva “detto in pubblico che la non era vestita in modo consono CP_1 Pt_1 rispetto al luogo di lavoro”; di ciò il primo giudice non aveva tenuto conto e ciò non poteva esser giustificato da un ipotetico diritto di critica. Censura in secondo luogo la ordinanza per aver essa ritenuto che non fosse stato dimostrato il danno causalmente derivato dalle pretese espressioni diffamatorie ed afferma che vi era dimostrazione “della sussistenza di una lesione consistente in un danno verificatosi nella sfera privata della sig.ra Parte_1 e derivante dalle espressioni proferite pubblicamente dalla Dirigente in quanto l'episodio ha
[...] generato nella sig.ra profonda sofferenza. La stessa, infatti, ha provato umiliazione perché è Pt_1 stata messa in cattiva luce davanti ad altri colleghi e personale scolastico.. ..”
3.2 nel costituirsi in grado di appello chiede il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza
4.L'appello è infondato. Sebbene il diritto di critica non si concreti nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, conviene questa Corte con l'appellante nel ritenere che per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa. Conviene altresì la Corte con l'affermazione dell'appellante secondo cui qualora il fatto presupposto oggetto di critica sia riferito omettendo di addurre circostanze capaci di attribuire a quanto narrato un senso del tutto diverso, ciò può influire sul requisito della verità del fatto “presupposto”. Nondimeno proprio una analisi dettagliata della espressione proferita dalla dirigente in data CP_1 12.11.2014 porta, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, a ritenere soddisfatto il carattere della veridicità, come sopra declinato, dovendosi ritenere che nel caso concreto quanto da ella affermato in termini critici, poggi su una serie di circostanze che non si discostano apprezzabilmente dalla realtà fattuale. L'appellante afferma che il requisito della verità non è soddisfatto posto che le assenze erano giustificate e dunque i fatti non sarebbero veri. L'assunto non è condivisibile.
pagina 4 di 6 Sul punto non può che osservarsi che detta lettura dell'appellante “non dialoga” con la fattispecie concreta in esame posto che non si è limitata a dolersi genericamente di “ assenze” ma ha fatto CP_1 expressis verbis riferimento, specificamente a “malattia”, “permessi sindacali” e “permessi studio” per fondare la sua critica, dando così conto non solo delle assenze ma del fatto che si trattava di assenze legittime: malattia, permessi sindacali e permessi studio a ben vedere costituiscono proprio un riferimento a situazioni sulla scorta delle quali le assenze della prof.ssa potevano dirsi Pt_1 formalmente e giuridicamente giustificate di tal che non vi è stata alcuna alterazione della rappresentazione della realtà fattuale. Ciò, da un lato, dimostra l'infondatezza della tesi che valuta in termini omissivi e parziali il narrato della dirigente scolastica, dall'altro, consente di cogliere il reale tenore della sua critica che si appuntava, non sulla natura illegittima ed ingiustificata delle assenze della docente, bensì su un uso ritenuto eccessivo - secondo la del tutto opinabile percezione e il soggettivo giudizio della dirigente - di permessi e assenze la cui fruizione del resto la stessa ha avuto modo di narrare in sede di Pt_1 ricorso introduttivo. Va anche sottolineato che la frase “se l'ho vista cinque giorni è tanto” non può che ascriversi all'ambito dei “modi di dire” ovverosia alle espressioni di uso comune (in questo caso facente riferimento al concetto di “esiguità”), che implicano un dato percettivo della dirigente, questo sì necessariamente soggettivo, in ordine al quale non si possono appuntare vagli di veridicità di sorta. Resta da dire poi quanto alla dichiarazione della TE invocata in questa sede dall'appellante CP_3
(“Mi hanno anche riferito di un'altra circostanza in cui la aveva detto in pubblico che la CP_1 Pt_1 non era vestita in modo consono rispetto al luogo di lavoro”) come a detta deposizione relativa ad un preteso “ulteriore” episodio - che non è stato neppure tempestivamente allegato dalla a Pt_1 fondamento della sua domanda - non possa darsi alcun rilievo avendo la TE effettuato una deposizione del tutto generica in quanto non circostanziata né spazialmente né temporalmente, e avendo riferito di circostanze non per conoscenza diretta delle stesse ma unicamente de relato, senza che vi sia un qualsivoglia riscontro estrinseco. Conclusivamente la valutazione positiva in termini di rispetto dei limiti della verità ( requisito contestato l'appello) della critica mossa dalla prof.ssa nell'episodio per cui è causa, comporta CP_1 l'elisione dell'antigiuridicità della condotta, consentendo di ritenere assorbite le questioni concernenti la mancata dimostrazione del nesso causale tra danno evento e danno conseguenza sulle quali pure si appuntava l'appello. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, avuto riguardo allo scaglione di valore da Euro 5.201 a 26.000 in valori medi, salvo che per la fase istruttoria/ trattazione che viene liquidata nel minimo non essendo stata svolta attività istruttoria ma solo di trattazione. L'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1-bis D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento di data 17.3. 2025 avente n. cron.1636/2025 del 19.03.2025
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'appellata ordinanza;
2) condanna alla rifusione a controparte delle spese processuali di secondo grado che Parte_1 si liquidano in € 4888,00 per compensi professionali oltre spese generali Iva e CPA come legge. Dichiara che sussistono le condizioni per l'imposizione a carico dell'appellante del contribuito nel suo doppio ai sensi dell'art. 13, co. I quater del D.P.R. 115/2002. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025 pagina 5 di 6 La Presidente rel. est.
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