CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1686/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12858/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Roma 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064095915000 CUT
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064095915000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064095915000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064095915000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064095915000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110222993029000 SPESE GIUD
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140262658581000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150025448926000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150107510207000 SANZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128363130000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128363130000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128363231000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128363231000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128363231000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150168766774000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026971980000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026972081000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026972081000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160117638589000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160117638690000 SPESE GIUD
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160153314609000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160167183232000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160204845909000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170026356244000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170026356244000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170071716788000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170128877020000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170168405252000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170209216379000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253264520000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253264520000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180009637655000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180030387975000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180074678118000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180074678219000 CUT - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180129260727000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180129260828000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060725669000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060725669000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060725770000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190133031957000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169700746000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190181493954000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190189711114000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201901897112150000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190248399972000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200047738105000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200103043581000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200103043581000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200103043682000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137494324000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200144659970000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149407321000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200153544912000 RADIODIFFUSIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200153545013000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200170500630000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192246555000 SPESE GIUD
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192246656000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210053281385000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210053281486000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087788534000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210107477240000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238932841000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220110080718000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220110080718000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119649711000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di cui in epigrafe, notificatole dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 21.05.2024, limitatamente alle cartelle riferite a debiti tributari.
A sostegno del ricorso ha dedotto la nullità dell'avviso per omessa notifica delle cartelle di pagamento, nonché la prescrizione del credito azionato, concludendo per il suo annullamento con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso e, sulle deduzioni di parte, ha controdedotto di avere azionato crediti definitivi in quanto relativi a cartelle ritualmente notificate e non impugnate dalla ricorrente. Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate la quale, per suo conto, ha controdedotto in ordine alla illegittimità ed infondatezza dell'impugnativa del contribuente, facendo presente che la prescrizione eventualmente maturata sino alla data della notifica degli atti successivi, mai impugnati non era più contestabile e che, comunque non ricorreva il meccanismo della prescrizione “breve” invocato dalla ricorrente, trattandosi tutti di crediti definitivamente accertati in cartelle non impugnate. Anche la prescrizione relativa alle sanzioni ed agli interessi non era quinquennale quando si trattava di atti irrogativi di sanzioni emessi contestualmente all'atto di recupero del tributo, per i quali opera l'art. 24 del D.Lgs. n.472/97, con conseguente applicazione del medesimo regime prescrizionale del tributo cui afferiscono.
Si è costituita infine Roma Capitale che ha a sua volta controdedotto in ordine alla regolare notifica delle cartelle, presupposto della intimazione impugnata.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso risulta tempestivo in quanto nel processo tributario vige la regola secondo cui, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ex art. 155, commi 4 e 5, c.p.c..
Il 20 luglio 2024 era sabato, dunque il ricorso è stato ritualmente notificato il 22 luglio, lunedì successivo.
Nel merito tuttavia, l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, determinante la nullità a cascata dell'avviso impugnato è rimasta del tutto generica e risulta non fondata in quanto le parti costituite hanno allegato le cartelle sottese all'avviso impugnato che risultano regolarmente notificate. A fronte di tali depositi, nulla la ricorrente ha osservato.
Inoltre, la ricorrente ha ricevuto una precedente intimazione di pagamento n. 09720239046356986000, allegata in atti, riferita alle medesime cartelle oggetto dell'odierna impugnazione, la cui mancata impugnativa ha determinato la definitività della pretesa sottostante e la tardività della impugnazione per cui oggi si procede.
Ed infatti, per giurisprudenza consolidata di legittimità: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” ( Sez. 5 - , Sentenza n. 20476 del 21/07/2025); “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021).
I crediti tributari azionati con la presente intimazione risultano dunque consolidati alla luce della documentazione depositata relativa alle notifiche degli atti presupposti e delle precedenti intimazioni di pagamento.
Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5.000,00 omnicomprensive a favore delle parti resistenti.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026
La giudice est. Il Presidente
RI UR NO ST FE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12858/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Roma 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064095915000 CUT
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064095915000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064095915000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064095915000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064095915000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110222993029000 SPESE GIUD
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140262658581000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150025448926000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150107510207000 SANZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128363130000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128363130000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128363231000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128363231000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128363231000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150168766774000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026971980000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026972081000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026972081000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160117638589000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160117638690000 SPESE GIUD
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160153314609000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160167183232000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160204845909000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170026356244000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170026356244000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170071716788000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170128877020000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170168405252000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170209216379000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253264520000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253264520000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180009637655000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180030387975000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180074678118000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180074678219000 CUT - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180129260727000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180129260828000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060725669000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060725669000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060725770000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190133031957000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169700746000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190181493954000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190189711114000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201901897112150000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190248399972000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200047738105000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200103043581000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200103043581000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200103043682000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137494324000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200144659970000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149407321000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200153544912000 RADIODIFFUSIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200153545013000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200170500630000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192246555000 SPESE GIUD
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192246656000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210053281385000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210053281486000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087788534000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210107477240000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238932841000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220110080718000 CUT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220110080718000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119649711000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di cui in epigrafe, notificatole dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 21.05.2024, limitatamente alle cartelle riferite a debiti tributari.
A sostegno del ricorso ha dedotto la nullità dell'avviso per omessa notifica delle cartelle di pagamento, nonché la prescrizione del credito azionato, concludendo per il suo annullamento con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso e, sulle deduzioni di parte, ha controdedotto di avere azionato crediti definitivi in quanto relativi a cartelle ritualmente notificate e non impugnate dalla ricorrente. Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate la quale, per suo conto, ha controdedotto in ordine alla illegittimità ed infondatezza dell'impugnativa del contribuente, facendo presente che la prescrizione eventualmente maturata sino alla data della notifica degli atti successivi, mai impugnati non era più contestabile e che, comunque non ricorreva il meccanismo della prescrizione “breve” invocato dalla ricorrente, trattandosi tutti di crediti definitivamente accertati in cartelle non impugnate. Anche la prescrizione relativa alle sanzioni ed agli interessi non era quinquennale quando si trattava di atti irrogativi di sanzioni emessi contestualmente all'atto di recupero del tributo, per i quali opera l'art. 24 del D.Lgs. n.472/97, con conseguente applicazione del medesimo regime prescrizionale del tributo cui afferiscono.
Si è costituita infine Roma Capitale che ha a sua volta controdedotto in ordine alla regolare notifica delle cartelle, presupposto della intimazione impugnata.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso risulta tempestivo in quanto nel processo tributario vige la regola secondo cui, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ex art. 155, commi 4 e 5, c.p.c..
Il 20 luglio 2024 era sabato, dunque il ricorso è stato ritualmente notificato il 22 luglio, lunedì successivo.
Nel merito tuttavia, l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, determinante la nullità a cascata dell'avviso impugnato è rimasta del tutto generica e risulta non fondata in quanto le parti costituite hanno allegato le cartelle sottese all'avviso impugnato che risultano regolarmente notificate. A fronte di tali depositi, nulla la ricorrente ha osservato.
Inoltre, la ricorrente ha ricevuto una precedente intimazione di pagamento n. 09720239046356986000, allegata in atti, riferita alle medesime cartelle oggetto dell'odierna impugnazione, la cui mancata impugnativa ha determinato la definitività della pretesa sottostante e la tardività della impugnazione per cui oggi si procede.
Ed infatti, per giurisprudenza consolidata di legittimità: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” ( Sez. 5 - , Sentenza n. 20476 del 21/07/2025); “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021).
I crediti tributari azionati con la presente intimazione risultano dunque consolidati alla luce della documentazione depositata relativa alle notifiche degli atti presupposti e delle precedenti intimazioni di pagamento.
Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5.000,00 omnicomprensive a favore delle parti resistenti.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026
La giudice est. Il Presidente
RI UR NO ST FE