Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1686
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso per omessa notifica atti presupposti

    L'eccezione di mancata notifica è rimasta generica e non fondata, poiché le parti resistenti hanno allegato le cartelle regolarmente notificate, e la ricorrente non ha prodotto osservazioni in merito. Inoltre, è stata prodotta prova di una precedente intimazione di pagamento riferita alle medesime cartelle, la cui mancata impugnazione ha determinato la definitività della pretesa.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    L'eccezione di prescrizione è preclusa dalla definitività degli atti presupposti, in particolare della precedente intimazione di pagamento non impugnata. La giurisprudenza consolidata stabilisce che la mancata impugnazione di un atto divenuto definitivo preclude ogni eccezione relativa a fatti verificatisi anteriormente alla sua notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1686
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1686
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo