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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG 197/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato il seguente DECRETO DEFINITIVO nel procedimento ex art. 337 bis/quinquies ss. c.c. iscritto al n. 197/2023 R.G. V.G. promosso da:
Parte_1
n. in Russia il 5.8.70 res. in Settimo (TO) via Monte Rosa n. 1/B (CF
), elettivamente domiciliata in Favria Via Cattaneo 6 presso lo C.F._1
Studio dell'Avv. Andrea Quinto BERTANO (CF ) che la CodiceFiscale_2 difende e rappresenta per delega in atti Parte Ricorrente
contro
Controparte_1 nato ad [...] il [...], residente in [...], c.f.
ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Santina RAGNO del C.F._3 foro di Asti, con studio in Torino, Via Cernaia n.31, c.f. , p.e.c. C.F._4
, fax 0173.97.00.14, che lo rappresenta e difende Email_1 per delega in atti Parte Resistente Con il AT del Minore Avv. Monia Ciravegna (C.F.: ), del Foro di Cuneo, con studio CodiceFiscale_5 in Farigliano (CN), Via Asilo n. 23, difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Farigliano (CN), Via Asilo n. 23 qual curatore del minore (C.F.: ), Persona_1 CodiceFiscale_6 nato a [...], il [...], residente in [...]. Parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA VR n. delibera COA VR 1310 del 19/09/2023. AT del minore Con l'intervento del PM Conclusioni delle Parti - Per Parte ricorrente: parte ricorrente nelle sole note di replica depositate in pct in data 31.3.2025 ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del seguente letterale tenore: “(…) CHIEDE che il Tribunale Ordinario di VR (competente ex lege n. 219/2012) previa comparizione personale dei genitori innanzi al Collegio in Camera di Consiglio, disciplini l'affidamento del proprio figlio minore, sulla base delle conclusioni qui di seguito riportate: Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Il figlio venga affidato in modo esclusivo alla madre, con residenza principale presso la stessa in Settimo Torinese, con conferma del regime di visita previsto dal Tribunale dei Minori Sui rapporti economici. Il sig. corrisponderà in favore del figlio minore, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, CP_1
l'importo di Euro 300,00= mensili (dicasi trecento/00) somma quest'ultima da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati che quivi si richiama integralmente nel suo contenuto.”
- Per Parte resistente: come da note depositate in PCT in data 28.2.2025 del seguente tenore letterale: “(…) Il sig. chiede che il Tribunale di VR Voglia CP_1
a.-disporre l'affidamento del minore in via esclusiva al padre Persona_1
, con collocazione abituale e residenza del minore presso il padre e con eventuale Controparte_1 supporto nella gestione del minore da parte dei servizi sociali, regolamentando il diritto di visita della madre;
b.-stabilire che la madre versi al sig. l'assegno di mantenimento per il minore Controparte_1 dell'importo di € 200,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a corrispondere il 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di VR;
c.-disporre in via definitiva la presa in carico del minore da parte del servizio di psicologia dell'età evolutiva e/o della NPI competente, per offrire al minore sostegno e supporto;
d.-infliggere sanzione, pecuniaria o di altro tipo, adeguata alla sig.ra per le ripetute Pt_1 violazioni commesse dalla stessa nel periodo feriale 2023 e 2024 per non aver condotto il figlio alla NPI da giugno 2022 in avanti;
e.-disporre che gli incontri tra la madre e il minore avvengano esclusivamente alla presenza di un educatore in luogo neutro f.-limitare la responsabilità genitoriale della sig.ra e prescrivere alla stessa un percorso Pt_1 psicologico e di sostegno alla genitorialità, g.-respingere tutte le richieste avanzate dalla sig.ra , in quanto infondate Pt_1
- Per il AT come da note depositate in pct in data 28.2.2025 del seguente letterale tenore: “(…)Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in aderenza alle risultanze della svolta relazione peritale, limitare ex art. 333 c.c. la responsabilità genitoriale del padre Sig. e della madre con riguardo alle scelte di Controparte_1 Parte_1 maggior interesse per il minore attinenti alla salute, alle scelte scolastiche e ricreative e, per l'effetto, disporre l'affidamento del minore Persona_1
a terzi con collocamento temporaneo del medesimo presso idonea famiglia affidataria con
[...] possibilità di accesso ai genitori nei modi e nei tempi ritenuti funzionali dal S.S.; 2) disporre la presa in carico psicoterapeutica del minore 3) disporre che, Persona_1 ove il minore ne faccia richiesta e vi sia disponibilità da parte degli interessati, sia consentito al minore di incontrare i fratelli Persona_1
(figli del Sig. , incaricando i S.S. di Settimo Torinese, di concerto con i S.S. di Controparte_1 residenza dei fratelli, effettuati i preliminari colloqui e assunte le necessarie informazioni, di elaborare un calendario colloqui, anche telefonici/telematici, nell'ambito di un percorso di avvicinamento;
4) adottare uno specifico ammonimento nei confronti della madre, Sig.ra ovvero di Parte_1 altro provvedimento sanzionatorio ritenuto idoneo, per la condotta tenuta in pendenza del giudizio;
5) porre a carico del/i genitori non collocatari/o adeguato contributo al mantenimento del minore oltre al concorso nelle spese straordinaria come da Protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 18/04/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 337 quinquies cc / 737 ss cpc ratione temporis applicabile parte ricorrente ha richiesto – in parziale modifica del decreto n. 935/2021 Reg VG n. cron 3356/21 emesso tra le Parti dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Val D'Aosta - disciplinarsi le questioni genitoriali ed economiche afferenti al figlio nato a [...] il [...], come sopra riportato. Persona_1
- Si è costituito in giudizio il convenuto prendendo posizione in ordine alle richieste attoree, rilevando come fossero stati archiviati i procedimenti penali nei confronti del convenuto (comparsa, pag. 2), e come – nel collaterale giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta avviato per la decadenza paterna RG 935/2021 RGVG – fosse stato nominato curatore speciale al minore nella persona dell'Avv. Monia Ciravegna. Lamentava parte resistente come la ricorrente adottasse nei fatti un modulo genitoriale incentrato sull'affidamento esclusivo del figlio a sé, escludente della figura paterna, pur in assenza di titoli giudiziali in tal senso1. 1 Così si legge peraltro alle pagine 8 e 9 della comparsa costitutiva della parte resistente: “(…) Senza riferire alcunchè al padre di inoltre, la sig.ra Per_1 Pt_1
1. ha trasferito la residenza del figlio presso il nuovo compagno -sig. a Settimo T.se; Parte_2
2. ha effettuato il cambio della scuola di Per_1
3. ha deciso di non portare più alle visite dallo psicologo;
Per_1
4. ha deliberato di non recarsi più agli incontri padre/figlio organizzati dai servizi sociali, inventando solo scuse (mal d'auto di male che il figlio non accusa quando invece si reca dalla nonna materna a Lesegno), come si legge dalla relazione dei Per_1 servizi del 15.7.2022;
5. ha deciso che solo lei, col nuovo compagno, potesse trascorrere le vacanze estive col figlio, prima una settimana e poi due mesi, con rientro in Settimo T.se all'inizio del mese di settembre 2022, con la riapertura della scuola, senza più consentire le visite tra padre e figlio fino a fine novembre 2022;
6. ha deciso solo lei di far inoculare per due volte il vaccino anticovid a (…). Per_1 Chiedeva (pag. 15 della comparsa di costituzione) la nomina dell'Avv. Ciravegna qual curatore al minore e concludeva nei seguenti sensi: “Alla luce di quanto esposto, il sig. CP_1 chiede che il Tribunale di VR voglia:
-previ gli accertamenti opportuni,
-acquisita, ove ritenuto necessario, copia degli atti contenuti nel fascicolo n.935/2021 RG VG e nel fascicolo n.441/2023 RG Contenzioso, relativi ai due procedimenti pendenti avanti il Tribunale per i minori di Torino, in via cautelare e immediata
-disporre che riprenda immediatamente gli incontri interrotti con lo psicologo della NPI;
Per_1
-prescrivere alla madre del minore un percorso al DSM e/o un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità;
-disporre che gli incontri tra la madre e il minore avvengano alla presenza di un educatore in luogo neutro;
-disporre indagini sociali e di altro tipo ritenuto utile sul sig. e sulla nonna di Parte_2 Per_1 facenti parte del nucleo familiare della sig.ra ; Pt_1
-nominare nell'interesse esclusivo di il curatore del minore nella Persona_1 persona dell'avv. Monia CIRAVEGNA del foro di Cuneo;
nel merito,
-disporre l'affidamento del minore in via esclusiva al padre disponendo che la Controparte_1 residenza e il domicilio del minore siano presso il padre e regolamentando il diritto di visita della madre;
-stabilire che la ricorrente versi al sig. l'assegno di mantenimento per il minore Controparte_1 dell'importo di € 150,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a corrispondere il 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di VR;
- respingere le richieste tutte avanzate dalla ricorrente, in quanto infondate.”
- All'udienza del 12.7.2023 il GR ha proceduto all'audizione delle Parti genitoriali, e all'esito i difensori – illustrate le proprie tesi difensive – han richiesto licenziarsi CTU genitoriale. Parte resistente ha richiesto l'emissione di un decreto provvisorio. Il GR ha rimesso la decisione al collegio ex artt 737 ss cpc / 337 ter cc.
- Il Tribunale di VR con decreto provvisorio del 12.7.2023 ha nominato curatore del minore l'Avv. Monia Ciravegna, confermando l'affidamento condiviso del minore ad entrambe i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, disponendo l'avvio di incontri padre-figlio in luogo neutro da parte dei Servizi Sociali, disponendo che il padre versasse € 250,00 mensili alla madre per il mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in Per_1 essere in materia presso il Tribunale di VR. Disponeva CTU genitoriale nominando CTU la dr.sa . Persona_2
- All'udienza del 23.10.2023 comparivano avanti al GR il difensore di parte ricorrente con la parte personalmente comparsa. Compariva il difensore di parte resistente, il AT nominato Avv. Monia Ciravegna e la dr.sa , che prestava il giuramento di Per_2 rito optando per la calendarizzazione dei lavori peritali. Il GR riservava la decisione e con successivo provvedimento del 30.10.2023 ha concesso al CTU un fondo spese con avvio dei lavori peritali, fissando udienza per la disamina della relazione peritale al 10.5.2024.
- Nel sub procedimento 197-1/2023 il Tribunale ha adottato un decreto provvisorio in data 20.12.20232.
- A seguito di proroga dei lavori peritali il CTU depositava in data 16.7.2024 l'elaborato peritale.
- All'udienza del 20.9.2024 i difensori delle Parti ed il AT illustravano le rispettive tesi difensive3, e nel successivo provvedimento collegiale del 2.10.2024 il Tribunale ha 2 La cui parte dispositiva recita: “(…)
P.Q.M.
Il Tribunale di VR riunito in composizione collegiale pronunciando in via provvisoria in contradittorio tra le Parti:
- Rigetta allo stato la richiesta di diminuzione del contributo al mantenimento avanzato dal padre, devoluta alla decisione di merito ogni determinazione definitiva sul punto;
- Dispone l'incremento a due visite settimanali padre-figlio con la stretta supervisione dell'andamento da parte del CTU che dovrà monitorare la relazione padre figlio devoluto al Ctu ogni valutazione in ordine alla proficuità - anche in funzione meramente osservativa delle relazioni genitoriali padre e figlio - dell'introduzione del pernotto presso il padre, per la successiva segnalazione al Collegio per le determinazioni di competenza giudiziale, disponendo per l'effetto che il CTU e i Servizi Sociali provvedano all'organizzazione delle visite padre-figlio testé indicate nelle scansioni temporali bisettimanali meglio viste in concreto di concerto tra CTU e Servizi Sociali - Dispone in accoglimento delle richieste del AT e devoluto al CTU ogni Controparte_ approfondimento peritale sul punto che il minore possa avere contatti con i fratelli (figli del Sig. , incaricando i Servizi Sociali già incaricati in atti, effettuati i preliminari colloqui e assunte le necessarie approfondite informazioni anche sui fratelli del minore, di elaborare un calendario colloquio in modalità telefonica/telematica;
- Dispone la trasmissione di tutti gli atti anche relativi al suo procedimento 197-1/2023 con la relativa istanza di modifica Controparte_ depositata da al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza.
- Devolve alla decisione finale di merito ogni altra domanda avanzata dalle Parti.
- Spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle Parti, al AT, al PM, al CTU, ai Servizi Sociali già incaricati, per quanto di rispettiva competenza. VR 20 dicembre 2023 (…)” 3 Nel relativo verbale si legge: “(…) Oggi 20 settembre 2024, alle ore 10.20, innanzi al dott. Alberto Angelo Balzani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. Andrea Quinto Bertano con la parte personalmente comparsa Parte_1 per parte resistente l'Avv. Santina Ragno per il AT l'Avv. Monia Ciravegna. L'Avv. Bertano rappresenta che la pagella del minore è positiva e insta per il deposito. Insta per l'audizone del minore da parte del Giudice. che il Collegio ad avviso della parte ricorrente aveva richiesto il deposito dell'esito di un CP_2 giudizio penale in relazione al resistente. Chiede termine per deposito conclusioni e note scritte. L'Avv. Ragno chiede a controparte a quale istanza si riferisca onde poter contraddire e chiede che il Tribunale specifichi la richiesta di presa di posizione. Rappresenta che a gennaio 2023 sono stati archiviate tutte le denunce. Si oppone all'audizione del minore perché è stato ascoltato dalla CTU. Rappresenta che il minore non è stato portato alla NPI. Rappresenta che dal 26.7 il padre non vede il figlio. Rappresenta che il padre potrebbe vedere il figlio il venerdì ma la madre ha messo il calcio al figlio quel giorno. Rappresenta che il padre potrebbe essere messo alla prova quale collocatario. Rappresenta che l'eterocollocamento è l'exstrema ratio. Chiede termine a difesa. L'Avv. Ciravegna richiama la CTU e le relazioni dei Servizi Sociali. Chiede termine per difesa, rappresenta che il minore fa calcio quando dovrebbe andare dal padre, per scelta unilaterale della madre. Aderisce alla CTU in punto eterocollocamento del minore. Rappresenta che il minore è già stato ascoltato dalla CTU e in sede penale. Rappresenta che il minore non sarebbe capace di esprimere un pensiero proprio. Insite per la immediata ripresa degli incontri padre-figlio il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Insiste nella presa in carico della NPI. Chiede termine per difesa. Il Giudice Visti gli artt. 737 ss cpc Rimette la causa in decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio. Trasmette gli atti al PM per le Sue conclusioni. così disposto: “(…) Il Tribunale in composizione collegiale letti e applicati gli articoli 737 - 738 C.p.c.:
1) Dispone che depositi in PCT entro il 14.2.2025 la copia della sentenza penale Controparte_1 sopra indicata con i relativi omissis sul nome della persona offesa e vittima;
2) Dispone che le Parti e il AT depositino le conclusioni definitive con note scritte difensive in PCT entro il 28.2.2025;
3) Dispone che le Parti e il AT depositino le note di replica in PCT entro il 31.3.2025; Fissa udienza per la rimessione in decisione l'udienza sostituita ex art 127 ter cpc SENZA COMPARIZIONE PARTI NE' DIFENSORI del 31.3.2025 all'estio della quale il G.R. rimetterà la causa in decisione al Collegio. Dispone che i Servizi Sociali di Settimo e di BRA già incaricati in atti depositino relazione sullo stato di vita del minore, sui rapporti genitoriali e sulle visite padre-figlio in PCT entro il 14.2.2025 Si comunichi alle Parti, al PM, al AT, ai Servizi Sociali Settimo e Servizi Sociali Bra (…)”
- Le parti han depositato gli scritti difensivi finali (parte ricorrente la sola replica) e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra viste.
* * * La controversia ha ad oggetto la disciplina delle questioni genitoriali afferenti all'esercizio della relativa responsabilità genitoriale nel solco degli artt. 337 bis ss cc, ed in tal contesto il Collegio condivide le articolate e motivate argomentazioni svolte dalla CTU in ordine all'attuale incapacità genitoriale di parte materna4 e paterna5 nella gestione condivisa del
Manda alla Cancelleria per le incombenze di competenza (…)” 4 Con riferimento alla madre così si legge a pagg. 13 ss delal CTU: “(…) La signora presenta una certa quota di labilità emotiva che emerge nel corso delle operazioni peritali. Apparentemente collaborante ed a tratti seduttiva, fatica quando si sente anche minimamente contraddetta e cambia repentinamente atteggiamento divenendo reattiva ed oppositiva. Si attende che l'altro confermi il proprio punto di vista e quando questo non accade esprime la propria sofferenza e dolore in modo intenso. Colpisce come tale modalità sia bene rappresentata, in modo parossistico, dal figlio. Anche nel colloquio con la scrivente il figlio riporta il soddisfacimento dei bisogni concreti come misura della bontà di una relazione, rispetto al padre esprime disappunto maggiormente per la mancanza di attenzioni e di esaudimento di desideri legati a regali. La signora si pone in CTU con modalità collaborante nei modi. Si presenta piuttosto puntuale alle convocazioni e si racconta mostrando un pensiero lievemente polarizzato sulla bontà di quanto da lei fatto e sulla progettazione riguardante la nuova famiglia composta dal sé, il marito ed il figlio. In merito alla sofferenza psichica pone al centro i propri vissuti e le proprie difficoltà, mentre fatica a soffermarsi sugli stati mentali e sui bisogni del figlio. I confini del sé sono fragili e talvolta viene sopraffatta da confusione: le emozioni possono essere poco controllate e disturbanti. Tende a rappresentare la realtà, anche delle relazioni – come per esempio la ricostituita famiglia – più con contorni ideali che non reali. Se viene contraddetta sul punto, anche minimamente, assume modalità neganti o più reattive. La signora di fatto cerca di tenere lontano da sé ogni minimo segno di sofferenza, finendo per scotomizzare la dimensione emotiva ed esitando piuttosto superficiale nel cogliere la complessità dei giochi relazionali. La scarsa capacità di mentalizzazione unita alla labìlità dei confini rappresenta un fattore di rischio rispetto alla possibilità di sintonizzarsi con i bisogni dell'altro, riconoscerne le caratteristiche, comprendere in maniera realistica i bisogni La signora presenta competenze genitoriali non adeguate nella misura in cui è in grado di prendersi cura dei bisogni primari Pt_1 concreti del figlio ma non di cogliere quelli emotivi ed affettivi, tendendo a sovrascrivere il proprio sentire a quello di Per_1 La valutazione delle competenze genitoriali prende in considerazione i seguenti elementi:
[...]
Consapevolezza e percezione del problema per il quale è stata disposta CTU: parziale. La signora non riesce completamente ed autenticamente a riflettere sulle vicende che l'hanno coinvolta. Esaurisce la questione centrandosi sulle carenze paterne. Descrive un padre inadeguato, pericoloso, ma poi si contraddice sottolineando come il bambino volesse essere rassicurato rispetto all'affetto del padre. Capacità di mettersi in discussione: esita pressoché nulla poiché la signora non riesce a riflettere sulle proprie modalità, in particolare se non supportata e confermata reagisce screditando l'altro con cui si relaziona ed assumendo modalità oppositive, talvolta inadeguate.
Stile di attaccamento proposto al figli: esita disorganizzato, non sempre ha tutelato il bisogni emotivi del figlio. la signora sovrascrive ai bisogni del figlio i propri, esitando esitando in tal senso poso rassicurante poiché coinvolge il minore in narrazioni inerenti la coppia genitoriale e le problematiche di coppia proponendo la propri narrazione come dato di realtà.
Controllo emotivo, controllo degli impulsi, capacità di tollerare le frustrazioni: non adeguata. La signora esita maggiormente guidata dai propri bisogni. Non considera le rappresentazioni mentali del figlio. Verosimilmente in situazioni che la sollecitano emotivamente può esitare reattiva e non rendersi conto di essere poco adeguata.
Funzione riflessiva: la signora non esita sempre adeguata nel riflettere sugli stati mentali del figlio.
Possibilità di descrivere gli stati mentali propri e del figlio: fortemente critica, poiché tende a sovrascrivere il emozioni e cognizioni del figlio.
La signora ha poca contezza di come alcune sue modalità che sostengono ed amplificano la conflittualità possano essere disturbanti per il minore e minino profondamente la sicurezza dettata dalla prevedibilità e stabilità ed accessibilità ad entrambi i genitori.
Nella capacità di cambiare punto di vista: ritiene il suo desiderio di ricostituire una “nuova famiglia” scotomizzando il padre del proprio figlio come una soluzione ottimale, non coglie come in tale passaggio quello che per lei è un miglioramento rappresenta per il minore un severo rischio evolutivo.
Non si rende conto di come nell'interpretazione di un evento venga influenzata da proprie caratteristiche. Di fatto la signora necessita di proseguire un lavoro terapeutico – da lei iniziato - al fine di poter ricostruire un narrato della storia di vita in cui trovare significati delle proprie modalità relazionali” 5 Con riferimento al padre così si legge nella CTU: “(…) Il signore presenta una modalità relazionale che premia un assetto passivo. Nelle relazioni tende a faticare nell'esprimere i propri punti di vista, tale modalità lo porta a non sentirsi compreso dall'altro con cui entra in relazione e talvolta sulla base di una intensa frustrazione e attiva modalità reattive, sulle quali poi riflette cercando di recuperare.. A fronte della frustrazione che sperimenta potrebbe sentirsi svilito e poco accolto ed in tal senso manifestare il proprio disappunto in modo non sempre comprensibile e talvolta poco filtrato. Potrebbe essere in difficoltà ad entrare in contatto con le emozioni più intense, per tale ragione davanti a manifestazioni cariche emotivamente potrebbe non rispondere in modo sensibile ed adeguato ai bisogni dell'altro. tale modalità potrebbe emergere anche al cospetto del figlio, rendendo per il signore particolarmente complesso entrare in relazione in modo più profondo e sintonico. Il signore si presenta in CTU con modalità collaborante nei modi. Puntuale alle convocazioni, si racconta senza reticenze, il riferito esita adeguatamente informativo e i nessi logici sono rispettati. Il pensiero esita lievemente polarizzato rispetta alla difficoltà della situazione attuale e sulla relazione con la signora che percepisce come fonte di danno e malevola nei suoi confronti, seppur lo stesso abbia attivato nei confronti della Pt_1 stessa una relazione che era centrata su posizione di aiuto e supporto: il moto di accudimento nei confronti della signora lo ha poi portato a sentirsi rifiutato e quindi svilito. Non sempre in grado di muoversi in un registro di concretezza, necessità di un supporto per poter organizzare la quotidianità con il figlio in modo funzionale alle sue esigenze: tende di fatti a semplificare e rimanere ancorato ad una lettura semplicistica. Il signore presenta competenze genitoriali non adeguate nella misura in cui è in grado di prendersi cura dei bisogni primari concreti del figlio ma non completamente di cogliere quelli emotivi ed affettivi, tendendo ad esitare in talune situazioni poco solido nel mantenere la cornice di riferimento, e quindi meno contenitivo di quanto il figlio necessiterebbero. La valutazione delle competenze genitoriali prende in considerazione i seguenti elementi:
Consapevolezza e percezione del problema per il quale è stata disposta CTU: parzialmente adeguata, comprende la necessità di creare un adeguato accesso del minore a sé, ma poi fatica a coglierne la complessità e per tale ragione proporrebbe un passaggio immediato di collocamento, che però poi farebbe fatica a gestire.
Capacità di mettersi in discussione: da implementare, egli tende a semplificare alcune situazioni percependosi come vincolato da modalità della signora. Tale posizione relazionale potrebbe assumere valenze vittimistiche limitando una maggiore proattività utile a trasformazione il contesto. Inoltre fatica a gestire modalità veementi e della stessa e necessiterebbe in tal senso di rinforzarsi.
Stile di attaccamento proposto ai figli: piuttosto disorganizzato, seppur in miglioramento. Pur avendo compreso su un piano più cognitivo il bisogno di stabilità del minore e di accesso ad entrambi i genitori, non ha pienamente contezza di alcune sue modalità che potrebbero esitare complesse da comprendere e gestire per il minore.
Controllo emotivo, controllo degli impulsi, capacità di tollerare le frustrazioni: non sempre adeguato, necessità di implementare la capacità di gestire una certa tendenza a reagire a situazioni che lo feriscono, verosimilmente perché lo mettono in connessione con vissuti più depressivi e legati alla separazione-separatezza. Funzione riflessiva: la capacità di riflettere figlio che per parte sua si “(…) presenta come un minore di buone Persona_1 potenzialità che si trova inserito in un contesto pregiudizievole a fronte della conflittualità tra genitori ed, in particolare, per il tipo di conflittualità che si è andata configurando come Problematica relazionale genitore-figlio (DSM5) e nello specifico il Distress da Relazione Genitoriale dove la madre rappresenta il genitore prevalente ed il padre il genitore periferico. Tale disequilibrio, associato ad un massiccio coinvolgimento del minore in narrati materno configura un rischio evolutivo” (CTU, pag. 19). In tale complessiva ottica il Collegio ritiene (non rivelandosi necessaria l'audizione del minore siccome già audito in sede di CTU e peraltro di età inferiore ai dodici anni, e ritenuto doversi disporre l'ammonimento della madre per aver questa tenuto comportamenti ostacolanti della relazione padre-figlio come emerso in corso di causa evidenziati anche dal AT) dover disporre la limitazione della capacità genitoriale delle Parti ex art 333 cc poiché non attualmente in grado di farsi pieno carico di tutte le incombenze che tal tipo di responsabilità comporta (il minore, si ricordi, è a “rischio evolutivo importante” cfr CTU pag. 19), dovendo affidarsi ex art 5 bis L 184/1983 il minore al Servizio Sociale Unione Net già incaricato in atti come meglio infra specificato in parte dispositiva con collocazione del minore presso idonea risorsa extrafamiliare con facoltà del Servizio Sociale affidatario di far sperimentare col tempo un graduale ritorno del minore presso la casa materna ove ve ne siano i presupposti. In punto economico devesi disporre, non essendo emersi per quel che in questa sede rileva elementi difformi da quelli già vagliati dal Tribunale in corso di causa, da un lato la conferma della misura ordinaria attuale del mantenimento paterno (già posta con decreto provvisorio del Tribunale di VR in atti6), e dall'altro lato dovendo onerarsi la madre (non priva di capacità lavorativa generica) al versamento di un mantenimento nella misura di € 150,00 mensili alla luce del di lei riferito stato di non occupazione (come da relativa autocertificazione del 30.6.2023 depositata in pct 13.7.2023), oltre al riparto spese straordinarie in misura di del 40% a carico della madre e 60% a carico del padre. Al lume di quanto notato – e rilevato in un col AT come il resistente non abbia ottemperato all'ordine di deposito in pct di quanto richiesto con provvedimento del Tribunale in sede collegiale del sugli stati mentali del figlio e sulla relazione intercorrente tra sé e il figlio è parzialmente adeguata, seppur talvolta il padre possa apparire eccessivamente accondiscendente, in particolare davanti a richieste del minore che paiono avere una nota rivendicativa e di risarcimento emotivo.
Il padre non è in grado di descrivere gli stati mentali propri e del figlio: pare non sempre consapevole che gli stati mentali dell'uno possano avere un impatto sugli stati mentali e sui comportamenti dell'altro
Da implementare la consapevolezza che talune modalità possano essere esito di caratteristiche personali e di quanto appreso nel proprio contesto di apprendimento possa impattare nella attualità.
Il padre pare inoltre essere solo parzialmente consapevole delle criticità della relazione tra genitori: ha sempre faticato ad arginare le richieste della signora, immagina di poter gestire il figlio senza considerare le ingerenze della stessa e del contesto materno. In questo opera una forma di semplificazione a fronte dl desiderio di recuperare il quotidiano con il figlio.
L'assunzione di responsabilità e di attivazione di comportamenti riparativi atti a contenere gli effetti della conflittualità è da implementare.
Esita inoltre idoneo ad assumere comportamenti protettivi rispetto al figlio, anche se gli stessi devono essere ancora rinforzati” 6 Il padre svolgendo la professione di autista presso ADS Ferraris srl di Bra con reddito annuo medio di circa 20/21.000,00 come emerge dall'autocertificazione depositata in atti sub doc. 28. 2.10.2024 in ordine alla condanna di per il reato ex art 609 bis uc cp, con i conseguenti CP_1 ineludibili riflessi ex art 116, secondo comma cpc – il Collegio ritiene pertanto in larga parte accoglibili le richieste del AT , come partitamente enucleate in parte dispositiva, dovendo da un lato disporsi il regime di affidamento al Servizio Sociale incaricato in atti indicato dall'art. 5 bis L 184/1983 e dovendo per l'effetto porsi in capo al Servizio Sociale la gestione di tutta la straordinaria amministrazione (alla risorsa eterofamiliare collocataria rilasciata la gestione della ordinaria amministrazione), con collaterale limitazione della responsabilità genitoriale ex art 333 cc sul padre e sulla madre (dal punto di vista genitoriale entrambe le parti sono infatti allo stato risultate non idonee per la gestione né in via condivisa né in via esclusiva della responsabilità genitoriale) dovendo porsi a carico di ciascun genitore, come chiesto dal AT, una dazione a titolo di mantenimento al Servizio Sociale affidatario nella misura sopra indicata. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia ha visto in prevalenza accolte le domande del AT di talché, in applicazione dell'art. 92 cpc debbono compensarsi integralmente tra le parti tutte le spese di lite. Debbono inoltre liquidarsi a carico delle parti genitoriali, per il principio di causalità e di soccombenza sulle questioni genitoriali, le spese di lite al AT del minore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di VR con delibera COA VR n. 1310 del 19/09/2023. Più in particolare deve dunque disporsi che la madre e il padre siano condannati in via solidale esterna nei confronti del AT (pariteticamente nei rapporti di regresso interni) a rifondere le spese di lite sopportate dal AT nei seguenti valori (ex art 4 c. 4 bis DM 55/2014 giudizi ordinari contenziosi avanti al Tribunale scaglione di valore indeterminabile tra€ 26.000,01 e € 52.000,00 valori da dimidiarsi per giudizio di non elevata complessità, per le sole fasi effettivamente svolte) con condanna al versamento a favore dello Stato ex art 133 TUSG e con conseguente condanna dei genitori al pagamento delle spese di lite, che liquida per tale quota in complessivi: € 1.701.,00 fase studio, € 1.204,00 fase introduttiva, € 1.806,00 fase istruttoria;
€ 2.905,00 fase decisionale. E così per totali € 7.616,00 da dimidiarsi in €
3.808,00 oltre accessori di legge tutti disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ponendo definitivamente i costi della CTU già liquidata con separato provvedimento a carico delle Parti in via solidale nei rapporti col CTU e in via paritaria nei rapporti interni tra loro trattandosi di consulenza disposta nell'esclusivo interesse della prole
P.Q.M.
Il Tribunale di VR in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione rigettate, pronunciando anche in parziale modifica del decreto n. 935/2021 Reg VG n. cron 3356/21 emesso tra le Parti dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Val D'Aosta: - Affida ex art. 5 bis L 184/1983 - 333 c.c., per il tempo di 24 mesi decorrenti dal deposito del presente provvedimento prorogabili nelle forme di legge art. 4 L 184/1983 - con collaterale limitazione della responsabilità genitoriale ex art 333 cc sul padre e sulla madre il figlio minore Controparte_1 Parte_1
(C.F.: Persona_1 Persona_1 C.F._6
), nato a [...], il [...], residente in [...], Via
[...]
Monte Rosa n. 1/B al Servizio Sociale Unione NET già incaricato in atti affinché provveda alla collocazione eterofamiliare del minore presso idonea risorsa extrafamiliare;
- Dispone che al Servizio Sociale affidatario sia attribuita la responsabilità genitoriale per tutti gli atti di straordinaria amministrazione anche afferenti l'istruzione, l'educazione, la salute, il tempo libero del minore meramente sentiti i genitori, alla risorsa eterofamiliare rilasciata la gestione della ordinaria amministrazione del minore, e per l'effetto:
- Dispone ex art. 5 bis L. 4/5/1983, n. 184 l'affidamento del minore al Servizio Sociale Unione Net, al quale viene demandato l'esercizio della responsabilità genitoriale, meramente sentiti i genitori, con le seguenti prescrizioni: i. assumere tutte le decisioni di straordinaria amministrazione e maggiore importanza riguardo la salute, le scelte scolastiche e ricreative del minore, per interventi di sostegno e/o terapeutici suggeriti dai Servizi, dalla NPI, dalla scuola e da altri professionisti che hanno e avranno in carico/ cura il minore;
ii. assumere tutte le decisioni di maggiore importanza riguardo l'istruzione, tra cui la formalizzazione delle domande di iscrizione del minore presso istituti scolastici e il rilascio del consenso per gite e attività didattiche;
iii. rilasciare l'autorizzazione e il consenso per le attività ricreative e sportive;
•Demanda al Servizio socio-assistenziale affidatario ogni decisione utile in ordine al migliore eterocollocamento del minore presso risorsa individuata dal Servizio , ispirandosi nella valutazione alla tutela del best interest of the child, e dandone attuazione, nonché in relazione al regime di frequentazione con i genitori, predisponendo un calendario di visite secondo le modalità ritenute rispondenti all'interesse del minore e favorendo per quanto possibile il recupero della relazione genitoriale con madre e padre provvedendo ove possibile al graduale rientro del minore presso l'abitazione materna.
- Dispone che il Servizio Sociale affidatario favorisca la ripresa delle visite genitori – figlio e organizzi le visite genitori-figlio, rassegnando al GT ogni quattro mesi relazione aggiornata sull'andamento e sul recupero della relazione genitoriale;
- Ammonisce la madre ad astenersi da condotte ostacolanti la genitorialità ed a collaborare con i Servizi Sociali;
• Dispone che i genitori contribuiscano al mantenimento del minore con il versamento, in favore del Servizio Sociale affidatario, entro il giorno 5 di ciascun mese, € 250,00 da parte del padre e € 150,00 da parte della madre, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre che la misura di contribuzione alle spese straordinarie – poste al 40% a carico della madre e il restante 60% a carico del padre – spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, per le quali si richiama il “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di VR e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di VR in data 24 giugno 2016.
- Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
- Pone definitivamente i costi della CTU a carico delle Parti in via solidale nei rapporti col CTU e in via paritaria nei rapporti interni tra loro.
- Condanna i genitori e in via solidale Parte_1 Controparte_1 esterna nei confronti del AT (pariteticamente nei rapporti di regresso interni) a rifondere le spese di lite sopportate dal AT dei Minori in solido nella misura di € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% come per legge IVA e CPA come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Dispone la comunicazione della decisione al Giudice Tutelare – Sede ex art 5 bis comma5 l 184/1983 per la relativa vigilanza dovendo i Servizi relazionare ogni quattro mesi al GT sull'andamento e sul recupero della relazione genitoriale;
Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale di Settimo T.se per proseguire l'opera di sostegno e supporto al minore volta al recupero della genitorialità ed al riavvicinamento genitori-figlio. Dispone la presa in carico di da parte del Servizio di Persona_1
Psicologia dell'Età Evolutiva competente su Settimo T.se per offrire al minore sostegno e supporto. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, al AT, Al Servizio Sociale ed al Servizio di Psicologia Età Evolutiva incaricato in atti, trasmissione al GT, e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in VR, il 28.5.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato il seguente DECRETO DEFINITIVO nel procedimento ex art. 337 bis/quinquies ss. c.c. iscritto al n. 197/2023 R.G. V.G. promosso da:
Parte_1
n. in Russia il 5.8.70 res. in Settimo (TO) via Monte Rosa n. 1/B (CF
), elettivamente domiciliata in Favria Via Cattaneo 6 presso lo C.F._1
Studio dell'Avv. Andrea Quinto BERTANO (CF ) che la CodiceFiscale_2 difende e rappresenta per delega in atti Parte Ricorrente
contro
Controparte_1 nato ad [...] il [...], residente in [...], c.f.
ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Santina RAGNO del C.F._3 foro di Asti, con studio in Torino, Via Cernaia n.31, c.f. , p.e.c. C.F._4
, fax 0173.97.00.14, che lo rappresenta e difende Email_1 per delega in atti Parte Resistente Con il AT del Minore Avv. Monia Ciravegna (C.F.: ), del Foro di Cuneo, con studio CodiceFiscale_5 in Farigliano (CN), Via Asilo n. 23, difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Farigliano (CN), Via Asilo n. 23 qual curatore del minore (C.F.: ), Persona_1 CodiceFiscale_6 nato a [...], il [...], residente in [...]. Parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA VR n. delibera COA VR 1310 del 19/09/2023. AT del minore Con l'intervento del PM Conclusioni delle Parti - Per Parte ricorrente: parte ricorrente nelle sole note di replica depositate in pct in data 31.3.2025 ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del seguente letterale tenore: “(…) CHIEDE che il Tribunale Ordinario di VR (competente ex lege n. 219/2012) previa comparizione personale dei genitori innanzi al Collegio in Camera di Consiglio, disciplini l'affidamento del proprio figlio minore, sulla base delle conclusioni qui di seguito riportate: Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Il figlio venga affidato in modo esclusivo alla madre, con residenza principale presso la stessa in Settimo Torinese, con conferma del regime di visita previsto dal Tribunale dei Minori Sui rapporti economici. Il sig. corrisponderà in favore del figlio minore, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, CP_1
l'importo di Euro 300,00= mensili (dicasi trecento/00) somma quest'ultima da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati che quivi si richiama integralmente nel suo contenuto.”
- Per Parte resistente: come da note depositate in PCT in data 28.2.2025 del seguente tenore letterale: “(…) Il sig. chiede che il Tribunale di VR Voglia CP_1
a.-disporre l'affidamento del minore in via esclusiva al padre Persona_1
, con collocazione abituale e residenza del minore presso il padre e con eventuale Controparte_1 supporto nella gestione del minore da parte dei servizi sociali, regolamentando il diritto di visita della madre;
b.-stabilire che la madre versi al sig. l'assegno di mantenimento per il minore Controparte_1 dell'importo di € 200,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a corrispondere il 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di VR;
c.-disporre in via definitiva la presa in carico del minore da parte del servizio di psicologia dell'età evolutiva e/o della NPI competente, per offrire al minore sostegno e supporto;
d.-infliggere sanzione, pecuniaria o di altro tipo, adeguata alla sig.ra per le ripetute Pt_1 violazioni commesse dalla stessa nel periodo feriale 2023 e 2024 per non aver condotto il figlio alla NPI da giugno 2022 in avanti;
e.-disporre che gli incontri tra la madre e il minore avvengano esclusivamente alla presenza di un educatore in luogo neutro f.-limitare la responsabilità genitoriale della sig.ra e prescrivere alla stessa un percorso Pt_1 psicologico e di sostegno alla genitorialità, g.-respingere tutte le richieste avanzate dalla sig.ra , in quanto infondate Pt_1
- Per il AT come da note depositate in pct in data 28.2.2025 del seguente letterale tenore: “(…)Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in aderenza alle risultanze della svolta relazione peritale, limitare ex art. 333 c.c. la responsabilità genitoriale del padre Sig. e della madre con riguardo alle scelte di Controparte_1 Parte_1 maggior interesse per il minore attinenti alla salute, alle scelte scolastiche e ricreative e, per l'effetto, disporre l'affidamento del minore Persona_1
a terzi con collocamento temporaneo del medesimo presso idonea famiglia affidataria con
[...] possibilità di accesso ai genitori nei modi e nei tempi ritenuti funzionali dal S.S.; 2) disporre la presa in carico psicoterapeutica del minore 3) disporre che, Persona_1 ove il minore ne faccia richiesta e vi sia disponibilità da parte degli interessati, sia consentito al minore di incontrare i fratelli Persona_1
(figli del Sig. , incaricando i S.S. di Settimo Torinese, di concerto con i S.S. di Controparte_1 residenza dei fratelli, effettuati i preliminari colloqui e assunte le necessarie informazioni, di elaborare un calendario colloqui, anche telefonici/telematici, nell'ambito di un percorso di avvicinamento;
4) adottare uno specifico ammonimento nei confronti della madre, Sig.ra ovvero di Parte_1 altro provvedimento sanzionatorio ritenuto idoneo, per la condotta tenuta in pendenza del giudizio;
5) porre a carico del/i genitori non collocatari/o adeguato contributo al mantenimento del minore oltre al concorso nelle spese straordinaria come da Protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 18/04/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 337 quinquies cc / 737 ss cpc ratione temporis applicabile parte ricorrente ha richiesto – in parziale modifica del decreto n. 935/2021 Reg VG n. cron 3356/21 emesso tra le Parti dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Val D'Aosta - disciplinarsi le questioni genitoriali ed economiche afferenti al figlio nato a [...] il [...], come sopra riportato. Persona_1
- Si è costituito in giudizio il convenuto prendendo posizione in ordine alle richieste attoree, rilevando come fossero stati archiviati i procedimenti penali nei confronti del convenuto (comparsa, pag. 2), e come – nel collaterale giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta avviato per la decadenza paterna RG 935/2021 RGVG – fosse stato nominato curatore speciale al minore nella persona dell'Avv. Monia Ciravegna. Lamentava parte resistente come la ricorrente adottasse nei fatti un modulo genitoriale incentrato sull'affidamento esclusivo del figlio a sé, escludente della figura paterna, pur in assenza di titoli giudiziali in tal senso1. 1 Così si legge peraltro alle pagine 8 e 9 della comparsa costitutiva della parte resistente: “(…) Senza riferire alcunchè al padre di inoltre, la sig.ra Per_1 Pt_1
1. ha trasferito la residenza del figlio presso il nuovo compagno -sig. a Settimo T.se; Parte_2
2. ha effettuato il cambio della scuola di Per_1
3. ha deciso di non portare più alle visite dallo psicologo;
Per_1
4. ha deliberato di non recarsi più agli incontri padre/figlio organizzati dai servizi sociali, inventando solo scuse (mal d'auto di male che il figlio non accusa quando invece si reca dalla nonna materna a Lesegno), come si legge dalla relazione dei Per_1 servizi del 15.7.2022;
5. ha deciso che solo lei, col nuovo compagno, potesse trascorrere le vacanze estive col figlio, prima una settimana e poi due mesi, con rientro in Settimo T.se all'inizio del mese di settembre 2022, con la riapertura della scuola, senza più consentire le visite tra padre e figlio fino a fine novembre 2022;
6. ha deciso solo lei di far inoculare per due volte il vaccino anticovid a (…). Per_1 Chiedeva (pag. 15 della comparsa di costituzione) la nomina dell'Avv. Ciravegna qual curatore al minore e concludeva nei seguenti sensi: “Alla luce di quanto esposto, il sig. CP_1 chiede che il Tribunale di VR voglia:
-previ gli accertamenti opportuni,
-acquisita, ove ritenuto necessario, copia degli atti contenuti nel fascicolo n.935/2021 RG VG e nel fascicolo n.441/2023 RG Contenzioso, relativi ai due procedimenti pendenti avanti il Tribunale per i minori di Torino, in via cautelare e immediata
-disporre che riprenda immediatamente gli incontri interrotti con lo psicologo della NPI;
Per_1
-prescrivere alla madre del minore un percorso al DSM e/o un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità;
-disporre che gli incontri tra la madre e il minore avvengano alla presenza di un educatore in luogo neutro;
-disporre indagini sociali e di altro tipo ritenuto utile sul sig. e sulla nonna di Parte_2 Per_1 facenti parte del nucleo familiare della sig.ra ; Pt_1
-nominare nell'interesse esclusivo di il curatore del minore nella Persona_1 persona dell'avv. Monia CIRAVEGNA del foro di Cuneo;
nel merito,
-disporre l'affidamento del minore in via esclusiva al padre disponendo che la Controparte_1 residenza e il domicilio del minore siano presso il padre e regolamentando il diritto di visita della madre;
-stabilire che la ricorrente versi al sig. l'assegno di mantenimento per il minore Controparte_1 dell'importo di € 150,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a corrispondere il 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di VR;
- respingere le richieste tutte avanzate dalla ricorrente, in quanto infondate.”
- All'udienza del 12.7.2023 il GR ha proceduto all'audizione delle Parti genitoriali, e all'esito i difensori – illustrate le proprie tesi difensive – han richiesto licenziarsi CTU genitoriale. Parte resistente ha richiesto l'emissione di un decreto provvisorio. Il GR ha rimesso la decisione al collegio ex artt 737 ss cpc / 337 ter cc.
- Il Tribunale di VR con decreto provvisorio del 12.7.2023 ha nominato curatore del minore l'Avv. Monia Ciravegna, confermando l'affidamento condiviso del minore ad entrambe i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, disponendo l'avvio di incontri padre-figlio in luogo neutro da parte dei Servizi Sociali, disponendo che il padre versasse € 250,00 mensili alla madre per il mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in Per_1 essere in materia presso il Tribunale di VR. Disponeva CTU genitoriale nominando CTU la dr.sa . Persona_2
- All'udienza del 23.10.2023 comparivano avanti al GR il difensore di parte ricorrente con la parte personalmente comparsa. Compariva il difensore di parte resistente, il AT nominato Avv. Monia Ciravegna e la dr.sa , che prestava il giuramento di Per_2 rito optando per la calendarizzazione dei lavori peritali. Il GR riservava la decisione e con successivo provvedimento del 30.10.2023 ha concesso al CTU un fondo spese con avvio dei lavori peritali, fissando udienza per la disamina della relazione peritale al 10.5.2024.
- Nel sub procedimento 197-1/2023 il Tribunale ha adottato un decreto provvisorio in data 20.12.20232.
- A seguito di proroga dei lavori peritali il CTU depositava in data 16.7.2024 l'elaborato peritale.
- All'udienza del 20.9.2024 i difensori delle Parti ed il AT illustravano le rispettive tesi difensive3, e nel successivo provvedimento collegiale del 2.10.2024 il Tribunale ha 2 La cui parte dispositiva recita: “(…)
P.Q.M.
Il Tribunale di VR riunito in composizione collegiale pronunciando in via provvisoria in contradittorio tra le Parti:
- Rigetta allo stato la richiesta di diminuzione del contributo al mantenimento avanzato dal padre, devoluta alla decisione di merito ogni determinazione definitiva sul punto;
- Dispone l'incremento a due visite settimanali padre-figlio con la stretta supervisione dell'andamento da parte del CTU che dovrà monitorare la relazione padre figlio devoluto al Ctu ogni valutazione in ordine alla proficuità - anche in funzione meramente osservativa delle relazioni genitoriali padre e figlio - dell'introduzione del pernotto presso il padre, per la successiva segnalazione al Collegio per le determinazioni di competenza giudiziale, disponendo per l'effetto che il CTU e i Servizi Sociali provvedano all'organizzazione delle visite padre-figlio testé indicate nelle scansioni temporali bisettimanali meglio viste in concreto di concerto tra CTU e Servizi Sociali - Dispone in accoglimento delle richieste del AT e devoluto al CTU ogni Controparte_ approfondimento peritale sul punto che il minore possa avere contatti con i fratelli (figli del Sig. , incaricando i Servizi Sociali già incaricati in atti, effettuati i preliminari colloqui e assunte le necessarie approfondite informazioni anche sui fratelli del minore, di elaborare un calendario colloquio in modalità telefonica/telematica;
- Dispone la trasmissione di tutti gli atti anche relativi al suo procedimento 197-1/2023 con la relativa istanza di modifica Controparte_ depositata da al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza.
- Devolve alla decisione finale di merito ogni altra domanda avanzata dalle Parti.
- Spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle Parti, al AT, al PM, al CTU, ai Servizi Sociali già incaricati, per quanto di rispettiva competenza. VR 20 dicembre 2023 (…)” 3 Nel relativo verbale si legge: “(…) Oggi 20 settembre 2024, alle ore 10.20, innanzi al dott. Alberto Angelo Balzani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. Andrea Quinto Bertano con la parte personalmente comparsa Parte_1 per parte resistente l'Avv. Santina Ragno per il AT l'Avv. Monia Ciravegna. L'Avv. Bertano rappresenta che la pagella del minore è positiva e insta per il deposito. Insta per l'audizone del minore da parte del Giudice. che il Collegio ad avviso della parte ricorrente aveva richiesto il deposito dell'esito di un CP_2 giudizio penale in relazione al resistente. Chiede termine per deposito conclusioni e note scritte. L'Avv. Ragno chiede a controparte a quale istanza si riferisca onde poter contraddire e chiede che il Tribunale specifichi la richiesta di presa di posizione. Rappresenta che a gennaio 2023 sono stati archiviate tutte le denunce. Si oppone all'audizione del minore perché è stato ascoltato dalla CTU. Rappresenta che il minore non è stato portato alla NPI. Rappresenta che dal 26.7 il padre non vede il figlio. Rappresenta che il padre potrebbe vedere il figlio il venerdì ma la madre ha messo il calcio al figlio quel giorno. Rappresenta che il padre potrebbe essere messo alla prova quale collocatario. Rappresenta che l'eterocollocamento è l'exstrema ratio. Chiede termine a difesa. L'Avv. Ciravegna richiama la CTU e le relazioni dei Servizi Sociali. Chiede termine per difesa, rappresenta che il minore fa calcio quando dovrebbe andare dal padre, per scelta unilaterale della madre. Aderisce alla CTU in punto eterocollocamento del minore. Rappresenta che il minore è già stato ascoltato dalla CTU e in sede penale. Rappresenta che il minore non sarebbe capace di esprimere un pensiero proprio. Insite per la immediata ripresa degli incontri padre-figlio il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Insiste nella presa in carico della NPI. Chiede termine per difesa. Il Giudice Visti gli artt. 737 ss cpc Rimette la causa in decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio. Trasmette gli atti al PM per le Sue conclusioni. così disposto: “(…) Il Tribunale in composizione collegiale letti e applicati gli articoli 737 - 738 C.p.c.:
1) Dispone che depositi in PCT entro il 14.2.2025 la copia della sentenza penale Controparte_1 sopra indicata con i relativi omissis sul nome della persona offesa e vittima;
2) Dispone che le Parti e il AT depositino le conclusioni definitive con note scritte difensive in PCT entro il 28.2.2025;
3) Dispone che le Parti e il AT depositino le note di replica in PCT entro il 31.3.2025; Fissa udienza per la rimessione in decisione l'udienza sostituita ex art 127 ter cpc SENZA COMPARIZIONE PARTI NE' DIFENSORI del 31.3.2025 all'estio della quale il G.R. rimetterà la causa in decisione al Collegio. Dispone che i Servizi Sociali di Settimo e di BRA già incaricati in atti depositino relazione sullo stato di vita del minore, sui rapporti genitoriali e sulle visite padre-figlio in PCT entro il 14.2.2025 Si comunichi alle Parti, al PM, al AT, ai Servizi Sociali Settimo e Servizi Sociali Bra (…)”
- Le parti han depositato gli scritti difensivi finali (parte ricorrente la sola replica) e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra viste.
* * * La controversia ha ad oggetto la disciplina delle questioni genitoriali afferenti all'esercizio della relativa responsabilità genitoriale nel solco degli artt. 337 bis ss cc, ed in tal contesto il Collegio condivide le articolate e motivate argomentazioni svolte dalla CTU in ordine all'attuale incapacità genitoriale di parte materna4 e paterna5 nella gestione condivisa del
Manda alla Cancelleria per le incombenze di competenza (…)” 4 Con riferimento alla madre così si legge a pagg. 13 ss delal CTU: “(…) La signora presenta una certa quota di labilità emotiva che emerge nel corso delle operazioni peritali. Apparentemente collaborante ed a tratti seduttiva, fatica quando si sente anche minimamente contraddetta e cambia repentinamente atteggiamento divenendo reattiva ed oppositiva. Si attende che l'altro confermi il proprio punto di vista e quando questo non accade esprime la propria sofferenza e dolore in modo intenso. Colpisce come tale modalità sia bene rappresentata, in modo parossistico, dal figlio. Anche nel colloquio con la scrivente il figlio riporta il soddisfacimento dei bisogni concreti come misura della bontà di una relazione, rispetto al padre esprime disappunto maggiormente per la mancanza di attenzioni e di esaudimento di desideri legati a regali. La signora si pone in CTU con modalità collaborante nei modi. Si presenta piuttosto puntuale alle convocazioni e si racconta mostrando un pensiero lievemente polarizzato sulla bontà di quanto da lei fatto e sulla progettazione riguardante la nuova famiglia composta dal sé, il marito ed il figlio. In merito alla sofferenza psichica pone al centro i propri vissuti e le proprie difficoltà, mentre fatica a soffermarsi sugli stati mentali e sui bisogni del figlio. I confini del sé sono fragili e talvolta viene sopraffatta da confusione: le emozioni possono essere poco controllate e disturbanti. Tende a rappresentare la realtà, anche delle relazioni – come per esempio la ricostituita famiglia – più con contorni ideali che non reali. Se viene contraddetta sul punto, anche minimamente, assume modalità neganti o più reattive. La signora di fatto cerca di tenere lontano da sé ogni minimo segno di sofferenza, finendo per scotomizzare la dimensione emotiva ed esitando piuttosto superficiale nel cogliere la complessità dei giochi relazionali. La scarsa capacità di mentalizzazione unita alla labìlità dei confini rappresenta un fattore di rischio rispetto alla possibilità di sintonizzarsi con i bisogni dell'altro, riconoscerne le caratteristiche, comprendere in maniera realistica i bisogni La signora presenta competenze genitoriali non adeguate nella misura in cui è in grado di prendersi cura dei bisogni primari Pt_1 concreti del figlio ma non di cogliere quelli emotivi ed affettivi, tendendo a sovrascrivere il proprio sentire a quello di Per_1 La valutazione delle competenze genitoriali prende in considerazione i seguenti elementi:
[...]
Consapevolezza e percezione del problema per il quale è stata disposta CTU: parziale. La signora non riesce completamente ed autenticamente a riflettere sulle vicende che l'hanno coinvolta. Esaurisce la questione centrandosi sulle carenze paterne. Descrive un padre inadeguato, pericoloso, ma poi si contraddice sottolineando come il bambino volesse essere rassicurato rispetto all'affetto del padre. Capacità di mettersi in discussione: esita pressoché nulla poiché la signora non riesce a riflettere sulle proprie modalità, in particolare se non supportata e confermata reagisce screditando l'altro con cui si relaziona ed assumendo modalità oppositive, talvolta inadeguate.
Stile di attaccamento proposto al figli: esita disorganizzato, non sempre ha tutelato il bisogni emotivi del figlio. la signora sovrascrive ai bisogni del figlio i propri, esitando esitando in tal senso poso rassicurante poiché coinvolge il minore in narrazioni inerenti la coppia genitoriale e le problematiche di coppia proponendo la propri narrazione come dato di realtà.
Controllo emotivo, controllo degli impulsi, capacità di tollerare le frustrazioni: non adeguata. La signora esita maggiormente guidata dai propri bisogni. Non considera le rappresentazioni mentali del figlio. Verosimilmente in situazioni che la sollecitano emotivamente può esitare reattiva e non rendersi conto di essere poco adeguata.
Funzione riflessiva: la signora non esita sempre adeguata nel riflettere sugli stati mentali del figlio.
Possibilità di descrivere gli stati mentali propri e del figlio: fortemente critica, poiché tende a sovrascrivere il emozioni e cognizioni del figlio.
La signora ha poca contezza di come alcune sue modalità che sostengono ed amplificano la conflittualità possano essere disturbanti per il minore e minino profondamente la sicurezza dettata dalla prevedibilità e stabilità ed accessibilità ad entrambi i genitori.
Nella capacità di cambiare punto di vista: ritiene il suo desiderio di ricostituire una “nuova famiglia” scotomizzando il padre del proprio figlio come una soluzione ottimale, non coglie come in tale passaggio quello che per lei è un miglioramento rappresenta per il minore un severo rischio evolutivo.
Non si rende conto di come nell'interpretazione di un evento venga influenzata da proprie caratteristiche. Di fatto la signora necessita di proseguire un lavoro terapeutico – da lei iniziato - al fine di poter ricostruire un narrato della storia di vita in cui trovare significati delle proprie modalità relazionali” 5 Con riferimento al padre così si legge nella CTU: “(…) Il signore presenta una modalità relazionale che premia un assetto passivo. Nelle relazioni tende a faticare nell'esprimere i propri punti di vista, tale modalità lo porta a non sentirsi compreso dall'altro con cui entra in relazione e talvolta sulla base di una intensa frustrazione e attiva modalità reattive, sulle quali poi riflette cercando di recuperare.. A fronte della frustrazione che sperimenta potrebbe sentirsi svilito e poco accolto ed in tal senso manifestare il proprio disappunto in modo non sempre comprensibile e talvolta poco filtrato. Potrebbe essere in difficoltà ad entrare in contatto con le emozioni più intense, per tale ragione davanti a manifestazioni cariche emotivamente potrebbe non rispondere in modo sensibile ed adeguato ai bisogni dell'altro. tale modalità potrebbe emergere anche al cospetto del figlio, rendendo per il signore particolarmente complesso entrare in relazione in modo più profondo e sintonico. Il signore si presenta in CTU con modalità collaborante nei modi. Puntuale alle convocazioni, si racconta senza reticenze, il riferito esita adeguatamente informativo e i nessi logici sono rispettati. Il pensiero esita lievemente polarizzato rispetta alla difficoltà della situazione attuale e sulla relazione con la signora che percepisce come fonte di danno e malevola nei suoi confronti, seppur lo stesso abbia attivato nei confronti della Pt_1 stessa una relazione che era centrata su posizione di aiuto e supporto: il moto di accudimento nei confronti della signora lo ha poi portato a sentirsi rifiutato e quindi svilito. Non sempre in grado di muoversi in un registro di concretezza, necessità di un supporto per poter organizzare la quotidianità con il figlio in modo funzionale alle sue esigenze: tende di fatti a semplificare e rimanere ancorato ad una lettura semplicistica. Il signore presenta competenze genitoriali non adeguate nella misura in cui è in grado di prendersi cura dei bisogni primari concreti del figlio ma non completamente di cogliere quelli emotivi ed affettivi, tendendo ad esitare in talune situazioni poco solido nel mantenere la cornice di riferimento, e quindi meno contenitivo di quanto il figlio necessiterebbero. La valutazione delle competenze genitoriali prende in considerazione i seguenti elementi:
Consapevolezza e percezione del problema per il quale è stata disposta CTU: parzialmente adeguata, comprende la necessità di creare un adeguato accesso del minore a sé, ma poi fatica a coglierne la complessità e per tale ragione proporrebbe un passaggio immediato di collocamento, che però poi farebbe fatica a gestire.
Capacità di mettersi in discussione: da implementare, egli tende a semplificare alcune situazioni percependosi come vincolato da modalità della signora. Tale posizione relazionale potrebbe assumere valenze vittimistiche limitando una maggiore proattività utile a trasformazione il contesto. Inoltre fatica a gestire modalità veementi e della stessa e necessiterebbe in tal senso di rinforzarsi.
Stile di attaccamento proposto ai figli: piuttosto disorganizzato, seppur in miglioramento. Pur avendo compreso su un piano più cognitivo il bisogno di stabilità del minore e di accesso ad entrambi i genitori, non ha pienamente contezza di alcune sue modalità che potrebbero esitare complesse da comprendere e gestire per il minore.
Controllo emotivo, controllo degli impulsi, capacità di tollerare le frustrazioni: non sempre adeguato, necessità di implementare la capacità di gestire una certa tendenza a reagire a situazioni che lo feriscono, verosimilmente perché lo mettono in connessione con vissuti più depressivi e legati alla separazione-separatezza. Funzione riflessiva: la capacità di riflettere figlio che per parte sua si “(…) presenta come un minore di buone Persona_1 potenzialità che si trova inserito in un contesto pregiudizievole a fronte della conflittualità tra genitori ed, in particolare, per il tipo di conflittualità che si è andata configurando come Problematica relazionale genitore-figlio (DSM5) e nello specifico il Distress da Relazione Genitoriale dove la madre rappresenta il genitore prevalente ed il padre il genitore periferico. Tale disequilibrio, associato ad un massiccio coinvolgimento del minore in narrati materno configura un rischio evolutivo” (CTU, pag. 19). In tale complessiva ottica il Collegio ritiene (non rivelandosi necessaria l'audizione del minore siccome già audito in sede di CTU e peraltro di età inferiore ai dodici anni, e ritenuto doversi disporre l'ammonimento della madre per aver questa tenuto comportamenti ostacolanti della relazione padre-figlio come emerso in corso di causa evidenziati anche dal AT) dover disporre la limitazione della capacità genitoriale delle Parti ex art 333 cc poiché non attualmente in grado di farsi pieno carico di tutte le incombenze che tal tipo di responsabilità comporta (il minore, si ricordi, è a “rischio evolutivo importante” cfr CTU pag. 19), dovendo affidarsi ex art 5 bis L 184/1983 il minore al Servizio Sociale Unione Net già incaricato in atti come meglio infra specificato in parte dispositiva con collocazione del minore presso idonea risorsa extrafamiliare con facoltà del Servizio Sociale affidatario di far sperimentare col tempo un graduale ritorno del minore presso la casa materna ove ve ne siano i presupposti. In punto economico devesi disporre, non essendo emersi per quel che in questa sede rileva elementi difformi da quelli già vagliati dal Tribunale in corso di causa, da un lato la conferma della misura ordinaria attuale del mantenimento paterno (già posta con decreto provvisorio del Tribunale di VR in atti6), e dall'altro lato dovendo onerarsi la madre (non priva di capacità lavorativa generica) al versamento di un mantenimento nella misura di € 150,00 mensili alla luce del di lei riferito stato di non occupazione (come da relativa autocertificazione del 30.6.2023 depositata in pct 13.7.2023), oltre al riparto spese straordinarie in misura di del 40% a carico della madre e 60% a carico del padre. Al lume di quanto notato – e rilevato in un col AT come il resistente non abbia ottemperato all'ordine di deposito in pct di quanto richiesto con provvedimento del Tribunale in sede collegiale del sugli stati mentali del figlio e sulla relazione intercorrente tra sé e il figlio è parzialmente adeguata, seppur talvolta il padre possa apparire eccessivamente accondiscendente, in particolare davanti a richieste del minore che paiono avere una nota rivendicativa e di risarcimento emotivo.
Il padre non è in grado di descrivere gli stati mentali propri e del figlio: pare non sempre consapevole che gli stati mentali dell'uno possano avere un impatto sugli stati mentali e sui comportamenti dell'altro
Da implementare la consapevolezza che talune modalità possano essere esito di caratteristiche personali e di quanto appreso nel proprio contesto di apprendimento possa impattare nella attualità.
Il padre pare inoltre essere solo parzialmente consapevole delle criticità della relazione tra genitori: ha sempre faticato ad arginare le richieste della signora, immagina di poter gestire il figlio senza considerare le ingerenze della stessa e del contesto materno. In questo opera una forma di semplificazione a fronte dl desiderio di recuperare il quotidiano con il figlio.
L'assunzione di responsabilità e di attivazione di comportamenti riparativi atti a contenere gli effetti della conflittualità è da implementare.
Esita inoltre idoneo ad assumere comportamenti protettivi rispetto al figlio, anche se gli stessi devono essere ancora rinforzati” 6 Il padre svolgendo la professione di autista presso ADS Ferraris srl di Bra con reddito annuo medio di circa 20/21.000,00 come emerge dall'autocertificazione depositata in atti sub doc. 28. 2.10.2024 in ordine alla condanna di per il reato ex art 609 bis uc cp, con i conseguenti CP_1 ineludibili riflessi ex art 116, secondo comma cpc – il Collegio ritiene pertanto in larga parte accoglibili le richieste del AT , come partitamente enucleate in parte dispositiva, dovendo da un lato disporsi il regime di affidamento al Servizio Sociale incaricato in atti indicato dall'art. 5 bis L 184/1983 e dovendo per l'effetto porsi in capo al Servizio Sociale la gestione di tutta la straordinaria amministrazione (alla risorsa eterofamiliare collocataria rilasciata la gestione della ordinaria amministrazione), con collaterale limitazione della responsabilità genitoriale ex art 333 cc sul padre e sulla madre (dal punto di vista genitoriale entrambe le parti sono infatti allo stato risultate non idonee per la gestione né in via condivisa né in via esclusiva della responsabilità genitoriale) dovendo porsi a carico di ciascun genitore, come chiesto dal AT, una dazione a titolo di mantenimento al Servizio Sociale affidatario nella misura sopra indicata. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia ha visto in prevalenza accolte le domande del AT di talché, in applicazione dell'art. 92 cpc debbono compensarsi integralmente tra le parti tutte le spese di lite. Debbono inoltre liquidarsi a carico delle parti genitoriali, per il principio di causalità e di soccombenza sulle questioni genitoriali, le spese di lite al AT del minore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di VR con delibera COA VR n. 1310 del 19/09/2023. Più in particolare deve dunque disporsi che la madre e il padre siano condannati in via solidale esterna nei confronti del AT (pariteticamente nei rapporti di regresso interni) a rifondere le spese di lite sopportate dal AT nei seguenti valori (ex art 4 c. 4 bis DM 55/2014 giudizi ordinari contenziosi avanti al Tribunale scaglione di valore indeterminabile tra€ 26.000,01 e € 52.000,00 valori da dimidiarsi per giudizio di non elevata complessità, per le sole fasi effettivamente svolte) con condanna al versamento a favore dello Stato ex art 133 TUSG e con conseguente condanna dei genitori al pagamento delle spese di lite, che liquida per tale quota in complessivi: € 1.701.,00 fase studio, € 1.204,00 fase introduttiva, € 1.806,00 fase istruttoria;
€ 2.905,00 fase decisionale. E così per totali € 7.616,00 da dimidiarsi in €
3.808,00 oltre accessori di legge tutti disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ponendo definitivamente i costi della CTU già liquidata con separato provvedimento a carico delle Parti in via solidale nei rapporti col CTU e in via paritaria nei rapporti interni tra loro trattandosi di consulenza disposta nell'esclusivo interesse della prole
P.Q.M.
Il Tribunale di VR in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione rigettate, pronunciando anche in parziale modifica del decreto n. 935/2021 Reg VG n. cron 3356/21 emesso tra le Parti dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Val D'Aosta: - Affida ex art. 5 bis L 184/1983 - 333 c.c., per il tempo di 24 mesi decorrenti dal deposito del presente provvedimento prorogabili nelle forme di legge art. 4 L 184/1983 - con collaterale limitazione della responsabilità genitoriale ex art 333 cc sul padre e sulla madre il figlio minore Controparte_1 Parte_1
(C.F.: Persona_1 Persona_1 C.F._6
), nato a [...], il [...], residente in [...], Via
[...]
Monte Rosa n. 1/B al Servizio Sociale Unione NET già incaricato in atti affinché provveda alla collocazione eterofamiliare del minore presso idonea risorsa extrafamiliare;
- Dispone che al Servizio Sociale affidatario sia attribuita la responsabilità genitoriale per tutti gli atti di straordinaria amministrazione anche afferenti l'istruzione, l'educazione, la salute, il tempo libero del minore meramente sentiti i genitori, alla risorsa eterofamiliare rilasciata la gestione della ordinaria amministrazione del minore, e per l'effetto:
- Dispone ex art. 5 bis L. 4/5/1983, n. 184 l'affidamento del minore al Servizio Sociale Unione Net, al quale viene demandato l'esercizio della responsabilità genitoriale, meramente sentiti i genitori, con le seguenti prescrizioni: i. assumere tutte le decisioni di straordinaria amministrazione e maggiore importanza riguardo la salute, le scelte scolastiche e ricreative del minore, per interventi di sostegno e/o terapeutici suggeriti dai Servizi, dalla NPI, dalla scuola e da altri professionisti che hanno e avranno in carico/ cura il minore;
ii. assumere tutte le decisioni di maggiore importanza riguardo l'istruzione, tra cui la formalizzazione delle domande di iscrizione del minore presso istituti scolastici e il rilascio del consenso per gite e attività didattiche;
iii. rilasciare l'autorizzazione e il consenso per le attività ricreative e sportive;
•Demanda al Servizio socio-assistenziale affidatario ogni decisione utile in ordine al migliore eterocollocamento del minore presso risorsa individuata dal Servizio , ispirandosi nella valutazione alla tutela del best interest of the child, e dandone attuazione, nonché in relazione al regime di frequentazione con i genitori, predisponendo un calendario di visite secondo le modalità ritenute rispondenti all'interesse del minore e favorendo per quanto possibile il recupero della relazione genitoriale con madre e padre provvedendo ove possibile al graduale rientro del minore presso l'abitazione materna.
- Dispone che il Servizio Sociale affidatario favorisca la ripresa delle visite genitori – figlio e organizzi le visite genitori-figlio, rassegnando al GT ogni quattro mesi relazione aggiornata sull'andamento e sul recupero della relazione genitoriale;
- Ammonisce la madre ad astenersi da condotte ostacolanti la genitorialità ed a collaborare con i Servizi Sociali;
• Dispone che i genitori contribuiscano al mantenimento del minore con il versamento, in favore del Servizio Sociale affidatario, entro il giorno 5 di ciascun mese, € 250,00 da parte del padre e € 150,00 da parte della madre, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre che la misura di contribuzione alle spese straordinarie – poste al 40% a carico della madre e il restante 60% a carico del padre – spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, per le quali si richiama il “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di VR e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di VR in data 24 giugno 2016.
- Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
- Pone definitivamente i costi della CTU a carico delle Parti in via solidale nei rapporti col CTU e in via paritaria nei rapporti interni tra loro.
- Condanna i genitori e in via solidale Parte_1 Controparte_1 esterna nei confronti del AT (pariteticamente nei rapporti di regresso interni) a rifondere le spese di lite sopportate dal AT dei Minori in solido nella misura di € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% come per legge IVA e CPA come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Dispone la comunicazione della decisione al Giudice Tutelare – Sede ex art 5 bis comma5 l 184/1983 per la relativa vigilanza dovendo i Servizi relazionare ogni quattro mesi al GT sull'andamento e sul recupero della relazione genitoriale;
Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale di Settimo T.se per proseguire l'opera di sostegno e supporto al minore volta al recupero della genitorialità ed al riavvicinamento genitori-figlio. Dispone la presa in carico di da parte del Servizio di Persona_1
Psicologia dell'Età Evolutiva competente su Settimo T.se per offrire al minore sostegno e supporto. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, al AT, Al Servizio Sociale ed al Servizio di Psicologia Età Evolutiva incaricato in atti, trasmissione al GT, e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in VR, il 28.5.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.