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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 7 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 5094/2021
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in piazza Crisafulli, Parte_1
n. 27, elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali, 25, presso lo studio dell'avv.
IA IA IO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. , rappresentato e difesi P.IVA_1 per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina presso i cui uffici in Via dei Mille, Is. 221, é ope legis domiciliato
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 08/11/2021 la sig.ra adiva questo Tribunale per impugnare la sanzione disciplinare che le Parte_1 era stata irrogata con provvedimento prot. n. 7814 del 10/08/2021 – 46825 REG –
1628591320109 a mezzo del quale il Controparte_1 [...]
Controparte_2
, nella persona del Dirigente comunicava l'esito del
[...] Controparte_3 procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'odierna deducente con l'irrogazione della sanzione pecuniaria di €. 500,00 ai sensi dell'art. 28, co. 3, lett. a) del
[...]
, con riferimento agli addebiti di cui ai punti 1); 2); 3) e Controparte_4
4) della nota prot. 4252 del 28/04/2021.
Esponeva la ricorrente di essere dipendente del e, Controparte_1
all'epoca dei fatti di causa, di dirigente scolastico presso l'Istituto d'Istruzione
Secondaria di II grado “Marconi” di Imperia.
Con nota prot. registro ufficiale n. 4252 del 28/04/2021, l'Ufficio competente per i procedimenti e le sanzioni disciplinari comunicava l'avvio del procedimento disciplinare per la contestazione di addebito a carico della ricorrente che veniva convocata per il
24/05/2021.
La ricorrente depositava memoria difensiva del 20/05/2021 con la quale forniva giustificazioni relative all'addebito disciplinare contestato.
Con provvedimento prot. n. 7814 del 10/08/2021 – 46825 REG – 1628591320109 il
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, irrogava la sanzione Controparte_2 disciplinare pecuniaria di €. 500,00 ai sensi dell'art. 28, co. 3, lett. a) del
[...]
, con riferimento agli addebiti di cui ai punti 1); 2); 3) e Controparte_4
4) della nota prot. 4252 del 28/04/2021.
Precisava che l'addebito di cui al punto 5) della medesima nota il procedimento disciplinare veniva sospeso.
Rassegnava in sua difesa i seguenti motivi di opposizione: 1) Illegittimità della sanzione disciplinare per tardività della contestazione. Decadenza dei termini di avvio del procedimento disciplinare. Violazione del principio di tempestività; 2) Improcedibilità e nullità del procedimento disciplinare per intervenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 55 bis del d.lgs 165/2001, co. 4; 3) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 10 L.
241/1990; 4) Illegittimità della sanzione disciplinare inflitta per violazione dei criteri generali previsti dall'art. 28 CCNL di categoria in riferimento all'art. 55 bis D.Lgs
165/2001. Falsa applicazione e mancato rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;
5) Violazione del principio del ne bis in idem in ordine ai punti 2 e 3 della contestazione di addebito. Chiedeva, all'esito della declaratoria di illegittimità degli addebiti contestati, la condanna del resistente al risarcimento del danno alla professionalità. CP_1
Si costituiva in giudizio il contestando le domande della Controparte_5
ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, precisava che i termini per la contestazione dell'addebito erano stati rispettati e che i tempi dell'istruttoria erano stati determinati dalla complessità dell'attività ispettiva posta in essere dagli organi competenti.
Nel merito, evidenziava l'infondatezza delle doglianze e la correttezza degli addebiti rappresentando, altresì, l'inconferenza delle argomentazioni svolte sul punto del ne bis in idem e della violazione della normativa generale sull'accesso agli atti.
Essendo la causa sufficientemente istruita anche grazie al compendio documentale versato in giudizio dalle parti, le stesse venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 - Esame delle domande della ricorrente
2.1 – Pretesa illegittimità della sanzione disciplinare per tardività della contestazione.
Decadenza dei termini di avvio del procedimento disciplinare. Violazione del principio di tempestività.
Secondo la prospettazione della ricorrente il convenuto avrebbe violato i CP_1 termini di legge per la contestazione disciplinare.
Sul punto è opportuno richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza: Cassazione civile, sez. lav. , 24/09/2025 , n. 26003 - Il principio dell'immediatezza nella contestazione disciplinare si fonda sull'osservanza della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro. Esso esige che il datore di lavoro non posticipi ingiustificatamente la contestazione dell'addebito al fine di non rendere difficile la difesa del lavoratore e di non creare una situazione di incertezza duratura sul destino del rapporto di lavoro. Tuttavia, la nozione di immediatà non è assoluta ma relativa, dovendo essere valutata alla stregua delle circostanze concrete, della complessità organizzativa del datore di lavoro e della necessità di un'indagine adeguata. La conoscenza dei fatti rilevanti si traduce nella configurabilità ragionevole dei fatti come inadempimenti, valutati in termini di oggettività, gravità e imputabilità. Il datore di lavoro è autorizzato a svolgere verifiche preliminari accurate prima di procedere alla contestazione. T.A.R., Perugia sez. I , 10/03/2025 , n. 263 - Se la regola della immediatezza - o, comunque, della tempestività - della contestazione in sede disciplinare deve essere intesa in senso relativo, tenendo conto della ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e la valutazione dei fatti contestati, ciò implica che il ritardo deve trovare una sua specifica giustificazione con riferimento alla particolare situazione accertata o alla particolare complessità delle eventuali necessarie acquisizioni istruttorie;
con la locuzione subito, usata dall'art. 103, comma
2, d.P.R. n. 3 del 1957 con riguardo alla tempistica di contestazione degli addebiti, il
Legislatore ha dunque inteso riferirsi non già ad un termine prestabilito e vincolante, ma ad un limite temporale ragionevole e non dilatorio di avvio del procedimento disciplinare, la cui congruità va valutata in relazione alle peculiarità del caso concreto
e alla dinamica della singola vicenda procedimentale.
Risulta dalla copiosa documentazione versata in giudizio dal resistente che la CP_1 contestazione degli addebiti disciplinari a carico della è passata attraverso Parte_1 complessi atti ispettivi volti ad accertare la rilevanza delle condotte poste in essere dalla ricorrente.
Pertanto, il principio della immediatezza non può dirsi violato in ragione della vasta attività istruttoria svolta dagli organi ispettivi e necessaria al fine di indagare sui diversi addebiti a carico della . Parte_1
Il motivo, pertanto, è infondato.
2.2 – Pretesa improcedibilità e nullità del procedimento disciplinare per intervenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 55 bis del d.lgs 165/2001, co. 4.
In quanto alla violazione del termine decadenziale di cui all'art. 55 bis comma 4 del d. lgs 165 del 2001, innanzitutto giova evidenziare che la norma in tema esprime precise regole procedurali: “
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55 quater, commi
3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura, presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per
l'audizione in contraddittorio a sua difesa [...]”.
I termini decadenziali di cui sopra sono stati rispettati dall'Amministrazione resistente.
Infatti, come evidenziato dalla ricorrente, la contestazione dell'addebito è stata alla stessa trasmessa in data 28.04.2021. Detta data va relazionata con l'ultima visita ispettiva dell' del 29.03.2021, che ha concluso la necessaria istruttoria. CP_6
Pertanto, anche questo motivo è infondato.
2.3 – Pretesa violazione e/o errata applicazione dell'art. 10 L. 241/1990.
Secondo la prospettazione della ricorrente il avrebbe violato le Controparte_5
norme sull'accesso agli atti amministrativi in quanto non avrebbe dato riscontro alle istanze formulate in tal senso dalla . Parte_1
Premesso che l'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori non pone in capo al datore di lavoro alcun obbligo di consegna degli atti e dei documenti posti a fondamento della contestazione disciplinare, si pone comunque il problema della effettività della tutela del diritto di difesa.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (sentenza n. 7581 del 27 marzo
2018) che, come detto, l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non pone in capo al datore l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati “(…) potendo peraltro il lavoratore ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento (…), l'ordine di esibizione della documentazione stessa”. La messa a disposizione da parte del datore dei documenti aziendali deve ritenersi dovuta solo in quanto l'esame degli stessi sia necessario al fine di permettere al lavoratore di difendersi “(…) con conseguente necessità, in tale ultima ipotesi, che il lavoratore il quale lamenti la violazione di tale obbligo specifichi quali sarebbero stati i documenti la cui messa a disposizione- in tesi negata – sarebbe stata necessaria al predetto fine”.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito tale prova dovendosi, altresì, osservare che la contestazione degli addebiti è stata molto precisa e circostanziata e tale, dunque, da consentire alla di svolgere compiutamente tutte le sue difese. Parte_1
2.4 – Pretesa illegittimità della sanzione disciplinare inflitta per violazione dei criteri generali previsti dall'art. 28 CCNL di categoria in riferimento all'art. 55 bis D.Lgs 165/2001. Falsa applicazione e mancato rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
A parere della la sanzione irrogata sarebbe eccessivamente severa e violerebbe Parte_1
il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
È principio consolidato in giurisprudenza che “In ambito disciplinare l'Amministrazione ha ampia discrezionalità in merito all'individuazione della sanzione da applicare con la conseguenza che la sua decisione è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo nei casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà ed evidente travisamento del fatto cui la stessa è correlata. L'Amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, tanto che l'accertamento della proporzionalità della sanzione all'illecito disciplinare contestato e la graduazione della sanzione stessa, risolvendosi in giudizi di merito da parte dell'Amministrazione” (cfr. T.A.R. , Lecce , sez. I ,
11/09/2023 , n. 1054)
Detto ciò, secondo la Cassazione “Il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione di gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all' art. 1455 c.c..” (Cassazione civile , sez. lav. , 13/02/2024 , n. 3927)
Applicando i suddetti principi al caso di specie la sanzione irrogata appare assolutamente proporzionata alla natura e gravità degli addebiti (involventi anche profili di rilevanza penale) mossi alla ricorrente.
Pertanto, la sanzione risulta proporzionale e correttamente graduata.
2.5 – Pretesa violazione del principio del ne bis in idem in ordine ai punti 2 e 3 della contestazione di addebito.
Il motivo di opposizione appare infondato.
Intanto questo giudice condivide il rilievo dell'amministrazione resistente che evidenzia come la quale la Corte EDU ha più volte affermato che il principio in tema è escluso nel rapporto tra procedimento amministrativo-disciplinare e quello penale (cfr. Corte EDU
Grande Chambre Ozturk c/ 1984, e c/ , 2009) perché la Per_1 Per_2 Per_3
sanzione penale ha una portata generale, che si estende a tutti i consociati, mentre quella disciplinare è limitata ad una categoria ristretta di soggetti, in questa specifica ipotesi i dirigenti della pubblica Amministrazione.
Detto ciò, i procedimenti disciplinari sono autonomi e indipendenti rispetto a quelli penali relativi ai medesimi fatti imputati al lavoratore.
Infatti, potrebbero esservi condotte penalmente rilevanti estranee al rapporto di lavoro e, dunque, irrilevanti dal punto di vista disciplinare.
In ogni caso, la norma attuativa della disciplina, introdotta dal d.lgs. 150 del 2009, è l'art. 55-ter del Testo Unico sul pubblico impiego il quale, già prima della riforma “Madia” del 2017, ha sancito la regola secondo cui il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria, debba essere proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale.
Secondo la regola generale introdotta nel 2009, dunque, il procedimento disciplinare non può essere sospeso per la pendenza di un procedimento penale e ciò vale sempre per le
“infrazioni di minore gravità”, ossia quelle punibili con sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 gg. Per le infrazioni di maggiore gravità, invece, il divieto di sospensione del procedimento disciplinare può essere eccezionalmente derogato da parte dell'ufficio competente “nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non (si) dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione”.
Pertanto, il principio del ne bis in idem non può trovare applicazione nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio 5094/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
quantificate in € 9.257,00 oltre spese generali, cpa e Controparte_1 iva come per legge;
Così deciso in Messina l'08/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando