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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 30/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1671/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, dall'avv. Monia Ferrari e dall'avv. Stefano Massimiliano Ferrari, elettivamente domiciliato in Cremona, vicolo dei Pettinari n. 1, presso lo studio dell'avv. Monia Ferrari;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 uratti, ata in Cremona, via Sigismondo Trecchi n. 25, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, al fine di sentire: accertare e CP_1 dichiarare che i comportamenti da quest'ultima posti in essere nei suoi confronti integravano la fattispecie di cui all'art. 801 c.c. e, per l'effetto, revocare la donazione della polizza vita Eurovita
n. 1891998 per ingratitudine della donataria e condannarla alla restituzione del controvalore di €
66.981,46, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo. A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva che:
- in data 25.05.2000, stipulava, con la Compagnia di Assicurazione ex Controparte_2 [...]
un contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio unico, con possibilità CP_3 di versamenti aggiuntivi e a prestazioni rivalutabili, indicando sé stesso quale contraente e assicurato, nonché quale beneficiario;
- sottoscriveva, pertanto, la polizza vita n. 998438, denominata “Programma Base Vita” e la polizza n. 998439, denominata “Programma Integrativo Vita”, di pari durata, entrambe di durata ventennale e con premio annuo;
- nel corso dei venti anni di validità delle suddette polizze, versava, a titolo di premio, una somma complessiva pari ad € 67.674,94, la quale costituiva tutti i suoi risparmi derivanti dal reddito da lavoro dipendente dall'anno 1999 e sino all'anno 2022 presso la società Bosini s.r.l.;
- nell'anno 2018, iniziava una relazione sentimentale con con la quale andava a CP_1 convivere stabilmente dopo qualche mese di frequentazione, prendendo in locazione un appartamento sito a Castelvetro Piacentino (PC), via Platona n. 3;
- durante la convivenza, tutte le spese relative alle utenze domestiche, così come quelle relative al contratto di locazione, venivano da lui integralmente sostenute;
- in prossimità della scadenza del 25.05.2020, lo avvisava che aveva la possibilità Controparte_2 di riscuotere il capitale lordo maturato, pari ad € 68.033,62;
- decideva, invece, di trasferire il suddetto capitale all'interno della polizza denominata “Eurovita
Investimento Relax”, contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio unico, in cui risultava essere sia contraente, sia assicurato, mentre, in caso di morte, i beneficiari sarebbero stati i figli nati o nascituri;
2 - l'attore risultava, anche nella nuova polizza, sia contraente, che assicurato, mentre in caso di morte i beneficiari sarebbero stati i figli nati o nascituri;
- successivamente, si risolveva a cambiare intestazione alla predetta polizza, indicando, quale nuova contraente e beneficiaria, ciò che veniva formalizzato in data 26.09.2020; CP_1
- nel febbraio 2023, la relazione sentimentale con si interrompeva;
CP_1
- instaurava, quindi, un giudizio innanzi al Tribunale di Piacenza volto ad ottenere l'accertamento della nullità della donazione per difetto di forma, ma la sentenza n. 231/2024 riconosceva l'atto dispositivo in oggetto come una donazione indiretta e, pertanto, valida;
- in seguito, i rapporti con la convenuta si inasprivano ulteriormente, tanto che, in data
03.06.2024, sporgeva, nei confronti di quest'ultima, avanti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Cremona, atto di denuncia querela;
- in tale querela, rappresentava, sulla base di quanto riferitogli da un'amica di CP_1 Tes_1
che la ex compagna, nel febbraio del 2023, non solo aveva scassinato la porta della
[...] soffitta dell'immobile attoreo, sottraendo due sedie di colore rosso, sette monete d'argento, un quadro sacro e un ventaglio d'argento, ma aveva anche compiuto, in ben tre occasioni, atti di danneggiamento nei confronti di autoveicoli di sua proprietà, nonché del citofono della sua abitazione.
Rappresentava, in punto di diritto, che i comportamenti (che aveva conosciuto solo nel giugno del
2024) tenuti da dopo la fine della loro convivenza sentimentale, oltre che ad avere CP_1 rilevanza penale, lo legittimavano a richiedere l'accertamento, in applicazione di quanto disposto dall'art. 801 c.c., dell'ingratitudine della donataria per essersi resa colpevole sia di ingiuria grave nei confronti del donante, sia per avergli volontariamente arrecato un grave pregiudizio patrimoniale. Deduceva che la convenuta aveva posto in essere condotte manifestanti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante, come risultava dalle numerose denunce querele sporte nei confronti di quest'ultimo.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.02.2025, si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea. Rappresentava che: la CP_1 querela sporta da nei suoi confronti, oggetto del presente giudizio, Parte_1 riportava fatti generici e poco credibili, non solo perché esposti da soggetto animato da un forte astio verso la querelata, ma in quanto generici ed intrinsecamente inverosimili per quanto, in particolare, atteneva il furto asseritamente perpetrato con lo “scassinamento della porta della
3 soffitta” dell'abitazione dell'attore. Sosteneva che, dalla documentazione agli atti, risultava che lei, già a fine novembre del precedente anno 2022, non aveva più la possibilità di entrare nell'appartamento occupato dall'ex convivente e, pertanto, non si capiva come la stessa avesse potuto accedere alla relativa soffitta scassinandone la porta di accesso, senza prima avere oltrepassato, altresì, la porta di ingresso, posta al piano terra. Deduceva che, comunque, tali fatti non erano veri, in un contesto in cui, tra le parti, vi erano state numerose denunce-querele reciproche.
1.2) All'udienza del 20.05.2025, il G.I. sentiva le parti e ne tentava la conciliazione, proponendo di definire la vertenza attraverso la ripartizione al 50% per ciascuna delle parti dell'importo della polizza vita oggetto di giudizio, con la rimessione delle reciproche denunce/querele e la definizione di ogni altra posizione pendente fra le parti. Con ordinanza del 25.06.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.06.2025 (in cui le parti davano atto dell'impraticabilità di ogni soluzione transattiva), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per gli incombenti previsti dall'art. 189 c.p.c., l'udienza del 21.10.2025. Con ordinanza del 22.10.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2025 (la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.), tratteneva la causa in decisione.
2) Venendo all'esame del merito della controversia, ovvero della sussistenza dei presupposti per l'azione di revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., va osservato quanto segue.
Preliminarmente, va confermato, in questa sede, quanto statuito con ordinanza del 25.06.2025 rispetto all'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti e reiterate dalla difesa attorea in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo subentrate circostanze nuove rispetto a quelle già valutate dal G.I. in corso di causa.
Ciò posto, va ricordato che la declaratoria di inefficacia della donazione derivante dall'accoglimento della domanda di revocazione della stessa per ingratitudine del donatario può essere emessa solo qualora siano stati accertati i fatti elencati nella norma sopra citata che, oltre ad essere elencati tassativamente, devono presentare il carattere della gravità, non essendo sufficiente un qualunque atto che dimostri l'irriconoscenza del donatario. Inoltre, tali fatti devono essere stati compiuti dal donatario in un tempo successivo alla conclusione del negozio di donazione.
4 Oltre alle ipotesi relative ad alcuni dei fatti che determinano l'indegnità a succedere
(precisamente, quelli di cui all'art. 463, nn. 1, 2, e 3 c.c.: omicidio volontario, consumato e tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente;
calunnia e falsa testimonianza in giudizio penale, connotati ontologicamente da una gravità tale da comportare la conseguenza civilistica di cui si discute sul negozio donativo), la norma sopra citata annovera anche l'ingiuria grave verso il donante.
Secondo giurisprudenza consolidata, la nozione di ingiuria grave non coincide con le figure dei delitti di ingiuria e diffamazione;
la revocazione, pertanto, costituisce una sanzione civile indipendente da quella penale (cfr. Cass. Civ., n. 8165/1997). Ne consegue la natura personale dell'azione di revocazione, tale per cui l'ingiuria deve essere valutata in chiave soggettiva, quale comportamento capace di ledere la persona del donante (cfr. Cass. civ., n. 9915/2012).
La Corte di legittimità ha, peraltro, precisato che l'azione de qua “pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona”, è caratterizzata da “un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e d'irrispettosità della dignità del donante”
(cfr. Cass. civ., n. 8752/2012). Anche di recente, la Suprema Corte ha posto l'accento, oltre che sull'elemento oggettivo di gravità del comportamento incriminato, anche e soprattutto sulla capacità offensiva dello stesso da un punto di vista morale, sempre però parametrata al comune sentire e, quindi, svincolata dalla percezione personale soggettiva del donante non necessariamente corrispondente ad analoga valutazione di disvalore secondo l'ambiente sociale di riferimento (“L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante. L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante. Il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l'atteggiamento del donatario. Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla
5 ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale”; cfr., Cass. Civ. n. 3811 del
02.02.2024).
La giurisprudenza di merito ha anche precisato che l'ingiuria grave ex art. 801 c.c. non può essere genericamente allegata dal donante, ma richiede, viceversa, una puntuale e circostanziata esplicitazione delle circostanze fattuali (Corte d'Appello L'Aquila, sez. I, 19.05.2021, n. 773).
Il giudicante, quindi, è chiamato a tenere in considerazione differenti aspetti ed effettuare un'analisi meticolosa del caso concreto, valutando, da un lato, l'effettiva realizzazione, da parte del donatario, di un comportamento esteriore tale da rendere evidente ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante;
dall'altro, se la condotta censurata sia effettivamente espressione di un sentimento di profonda, durevole e radicata avversione nei confronti del donante, vagliando la personalità dei soggetti coinvolti nella vicenda, le circostanze concrete di esternazione delle condotte, i rapporti personali tra essi, avendo riguardo sia ai costumi sociali, che alla coscienza comune. Il Tribunale, quindi, è tenuto a verificare se, sulla base delle circostanze concrete, quali emergono dall'analisi dell'ambiente sociale e dei rapporti tra le parti, la condotta posta in essere trovi realmente la sua origine in quel sentimento di profonda e radicata avversione verso il donante, anziché in diverse motivazioni che, seppur censurabili, non abbiano però tali caratteristiche.
Si osserva, in proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, addirittura la presentazione di denuncia-querela ai danni del donante, con accuse, pertanto, di comportamenti che costituirebbero in astratto delle fattispecie delittuose, ontologicamente cariche di disvalore sociale, non è ritenuto di per sé fatto che determina, in modo automatico, ingiuria grave (cfr.
Cass. Civ., n. 13632/2001).
Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che le condotte allegate da parte attrice quali espressioni di comportamenti ingiuriosi da parte della ex convivente donataria, odierna convenuta, non appaiono rivestire i caratteri delineati dalla giurisprudenza sopra citata al fine di costituire ingiuria rilevante in funzione dell'azione esercitata.
Tali condotte devono, a parere di questo giudicante, essere inserite nel contesto delle dinamiche connesse alla crisi del rapporto di coppia tra le parti;
le stesse, quindi, non sono effettivamente ascrivibili ad un certo e palese sentimento di ingratitudine e irriconoscenza, così come, invece, descritto dalla giurisprudenza sopra citata, bensì ad una accesa ed elevata conflittualità, che, seppure esternata con espressioni a carattere ingiurioso, resta confinata, quanto alla sua genesi, ad
6 un mero rapporto di occasionalità endofamiliare tipica della dinamica del conflitto postseparativo, anche esasperato, e non direttamente, ed in via esclusiva, a ben più gravi e durevoli sentimenti di avversione, discredito sociale, disistima, ingratitudine ed irriconoscenza.
Invero, la presenza di una o più querele, in un contesto di aspra conflittualità di coppia, senza la rigorosa prova dell'ampia diffusività a terze persone di esternazioni lesive del patrimonio morale del donante non è in grado di configurare il requisito previsto dall'art. 801 c.c. secondo la giurisprudenza costante sopra indicata.
Quanto all'ulteriore requisito per la revocazione della donazione per ingratitudine, l'art. 801 c.c. si riferisce all'aver “dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio” del donante.
Anche tale ipotesi non può dirsi verificata nel caso di specie.
A riguardo, infatti, ha allegato circostanze del tutto generiche: al di là Parte_1 del fatto che l'unico teste indicato da parte attrice a conferma delle circostanze di cui alla querela del 03.06.2024, ossia risulta essere del tutto inattendibile in quanto legata da Testimone_1 rapporti di amicizia/inimicizia con entrambe le parti del giudizio e, quindi, verosimilmente portata ad essere sottoposta a non irrilevanti pressioni psicologiche che avrebbero potuto incidere sulla bontà e genuinità delle sue dichiarazioni, emerge che non ha né Parte_1 allegato, né, tantomeno, provato il valore economico dei beni asseritamente trafugati dalla ex convivente dalla sua abitazione, che sono stati, invece, solo sommariamente descritti (“due seggiole di colore rosso, sette monete d'argento, un quadro sacro e un ventaglio d'argento”).
Identico discorso vale per gli asseriti e non meglio precisati “danneggiamenti alle automobili di proprietà del medesimo, nonché al citofono della casa di abitazione”, per cui non v'è prova alcuna. Non viene, poi, nemmeno allegato un eventuale stato di bisogno dell'attore, tale per cui può affermarsi che l'asserita sottrazione dei beni sommariamente indicati possa aver inciso in modo apprezzabile sul residuo patrimonio.
Peraltro, vi è da osservare che la domanda di revoca delle donazione per le fattispecie rappresentate, nell'ipotesi in cui il donante abbia denunciato il donatario per reati contro la sua persona, ovvero contro il suo patrimonio, va accompagnata dall'esito del procedimento penale.
Nella fattispecie de qua, invece, la sussistenza degli estremi dei reati rappresentati, tra cui quello di furto, non risulta provata, essendo il procedimento penale ancora in fase di indagine.
La domanda svolta da deve, quindi, essere rigettata. Parte_1
7 3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e della natura della causa, nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
2. condanna a corrispondere a le spese di lite sostenute per Parte_1 CP_1 il presente giudizio, che si liquidano in € 4.217,00, oltre 15% spese generali forfettarie, i.v.a. e c.p.a. alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 30.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1671/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, dall'avv. Monia Ferrari e dall'avv. Stefano Massimiliano Ferrari, elettivamente domiciliato in Cremona, vicolo dei Pettinari n. 1, presso lo studio dell'avv. Monia Ferrari;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 uratti, ata in Cremona, via Sigismondo Trecchi n. 25, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, al fine di sentire: accertare e CP_1 dichiarare che i comportamenti da quest'ultima posti in essere nei suoi confronti integravano la fattispecie di cui all'art. 801 c.c. e, per l'effetto, revocare la donazione della polizza vita Eurovita
n. 1891998 per ingratitudine della donataria e condannarla alla restituzione del controvalore di €
66.981,46, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo. A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva che:
- in data 25.05.2000, stipulava, con la Compagnia di Assicurazione ex Controparte_2 [...]
un contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio unico, con possibilità CP_3 di versamenti aggiuntivi e a prestazioni rivalutabili, indicando sé stesso quale contraente e assicurato, nonché quale beneficiario;
- sottoscriveva, pertanto, la polizza vita n. 998438, denominata “Programma Base Vita” e la polizza n. 998439, denominata “Programma Integrativo Vita”, di pari durata, entrambe di durata ventennale e con premio annuo;
- nel corso dei venti anni di validità delle suddette polizze, versava, a titolo di premio, una somma complessiva pari ad € 67.674,94, la quale costituiva tutti i suoi risparmi derivanti dal reddito da lavoro dipendente dall'anno 1999 e sino all'anno 2022 presso la società Bosini s.r.l.;
- nell'anno 2018, iniziava una relazione sentimentale con con la quale andava a CP_1 convivere stabilmente dopo qualche mese di frequentazione, prendendo in locazione un appartamento sito a Castelvetro Piacentino (PC), via Platona n. 3;
- durante la convivenza, tutte le spese relative alle utenze domestiche, così come quelle relative al contratto di locazione, venivano da lui integralmente sostenute;
- in prossimità della scadenza del 25.05.2020, lo avvisava che aveva la possibilità Controparte_2 di riscuotere il capitale lordo maturato, pari ad € 68.033,62;
- decideva, invece, di trasferire il suddetto capitale all'interno della polizza denominata “Eurovita
Investimento Relax”, contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio unico, in cui risultava essere sia contraente, sia assicurato, mentre, in caso di morte, i beneficiari sarebbero stati i figli nati o nascituri;
2 - l'attore risultava, anche nella nuova polizza, sia contraente, che assicurato, mentre in caso di morte i beneficiari sarebbero stati i figli nati o nascituri;
- successivamente, si risolveva a cambiare intestazione alla predetta polizza, indicando, quale nuova contraente e beneficiaria, ciò che veniva formalizzato in data 26.09.2020; CP_1
- nel febbraio 2023, la relazione sentimentale con si interrompeva;
CP_1
- instaurava, quindi, un giudizio innanzi al Tribunale di Piacenza volto ad ottenere l'accertamento della nullità della donazione per difetto di forma, ma la sentenza n. 231/2024 riconosceva l'atto dispositivo in oggetto come una donazione indiretta e, pertanto, valida;
- in seguito, i rapporti con la convenuta si inasprivano ulteriormente, tanto che, in data
03.06.2024, sporgeva, nei confronti di quest'ultima, avanti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Cremona, atto di denuncia querela;
- in tale querela, rappresentava, sulla base di quanto riferitogli da un'amica di CP_1 Tes_1
che la ex compagna, nel febbraio del 2023, non solo aveva scassinato la porta della
[...] soffitta dell'immobile attoreo, sottraendo due sedie di colore rosso, sette monete d'argento, un quadro sacro e un ventaglio d'argento, ma aveva anche compiuto, in ben tre occasioni, atti di danneggiamento nei confronti di autoveicoli di sua proprietà, nonché del citofono della sua abitazione.
Rappresentava, in punto di diritto, che i comportamenti (che aveva conosciuto solo nel giugno del
2024) tenuti da dopo la fine della loro convivenza sentimentale, oltre che ad avere CP_1 rilevanza penale, lo legittimavano a richiedere l'accertamento, in applicazione di quanto disposto dall'art. 801 c.c., dell'ingratitudine della donataria per essersi resa colpevole sia di ingiuria grave nei confronti del donante, sia per avergli volontariamente arrecato un grave pregiudizio patrimoniale. Deduceva che la convenuta aveva posto in essere condotte manifestanti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante, come risultava dalle numerose denunce querele sporte nei confronti di quest'ultimo.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.02.2025, si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea. Rappresentava che: la CP_1 querela sporta da nei suoi confronti, oggetto del presente giudizio, Parte_1 riportava fatti generici e poco credibili, non solo perché esposti da soggetto animato da un forte astio verso la querelata, ma in quanto generici ed intrinsecamente inverosimili per quanto, in particolare, atteneva il furto asseritamente perpetrato con lo “scassinamento della porta della
3 soffitta” dell'abitazione dell'attore. Sosteneva che, dalla documentazione agli atti, risultava che lei, già a fine novembre del precedente anno 2022, non aveva più la possibilità di entrare nell'appartamento occupato dall'ex convivente e, pertanto, non si capiva come la stessa avesse potuto accedere alla relativa soffitta scassinandone la porta di accesso, senza prima avere oltrepassato, altresì, la porta di ingresso, posta al piano terra. Deduceva che, comunque, tali fatti non erano veri, in un contesto in cui, tra le parti, vi erano state numerose denunce-querele reciproche.
1.2) All'udienza del 20.05.2025, il G.I. sentiva le parti e ne tentava la conciliazione, proponendo di definire la vertenza attraverso la ripartizione al 50% per ciascuna delle parti dell'importo della polizza vita oggetto di giudizio, con la rimessione delle reciproche denunce/querele e la definizione di ogni altra posizione pendente fra le parti. Con ordinanza del 25.06.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.06.2025 (in cui le parti davano atto dell'impraticabilità di ogni soluzione transattiva), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per gli incombenti previsti dall'art. 189 c.p.c., l'udienza del 21.10.2025. Con ordinanza del 22.10.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2025 (la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.), tratteneva la causa in decisione.
2) Venendo all'esame del merito della controversia, ovvero della sussistenza dei presupposti per l'azione di revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., va osservato quanto segue.
Preliminarmente, va confermato, in questa sede, quanto statuito con ordinanza del 25.06.2025 rispetto all'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti e reiterate dalla difesa attorea in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo subentrate circostanze nuove rispetto a quelle già valutate dal G.I. in corso di causa.
Ciò posto, va ricordato che la declaratoria di inefficacia della donazione derivante dall'accoglimento della domanda di revocazione della stessa per ingratitudine del donatario può essere emessa solo qualora siano stati accertati i fatti elencati nella norma sopra citata che, oltre ad essere elencati tassativamente, devono presentare il carattere della gravità, non essendo sufficiente un qualunque atto che dimostri l'irriconoscenza del donatario. Inoltre, tali fatti devono essere stati compiuti dal donatario in un tempo successivo alla conclusione del negozio di donazione.
4 Oltre alle ipotesi relative ad alcuni dei fatti che determinano l'indegnità a succedere
(precisamente, quelli di cui all'art. 463, nn. 1, 2, e 3 c.c.: omicidio volontario, consumato e tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente;
calunnia e falsa testimonianza in giudizio penale, connotati ontologicamente da una gravità tale da comportare la conseguenza civilistica di cui si discute sul negozio donativo), la norma sopra citata annovera anche l'ingiuria grave verso il donante.
Secondo giurisprudenza consolidata, la nozione di ingiuria grave non coincide con le figure dei delitti di ingiuria e diffamazione;
la revocazione, pertanto, costituisce una sanzione civile indipendente da quella penale (cfr. Cass. Civ., n. 8165/1997). Ne consegue la natura personale dell'azione di revocazione, tale per cui l'ingiuria deve essere valutata in chiave soggettiva, quale comportamento capace di ledere la persona del donante (cfr. Cass. civ., n. 9915/2012).
La Corte di legittimità ha, peraltro, precisato che l'azione de qua “pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona”, è caratterizzata da “un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e d'irrispettosità della dignità del donante”
(cfr. Cass. civ., n. 8752/2012). Anche di recente, la Suprema Corte ha posto l'accento, oltre che sull'elemento oggettivo di gravità del comportamento incriminato, anche e soprattutto sulla capacità offensiva dello stesso da un punto di vista morale, sempre però parametrata al comune sentire e, quindi, svincolata dalla percezione personale soggettiva del donante non necessariamente corrispondente ad analoga valutazione di disvalore secondo l'ambiente sociale di riferimento (“L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante. L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante. Il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l'atteggiamento del donatario. Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla
5 ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale”; cfr., Cass. Civ. n. 3811 del
02.02.2024).
La giurisprudenza di merito ha anche precisato che l'ingiuria grave ex art. 801 c.c. non può essere genericamente allegata dal donante, ma richiede, viceversa, una puntuale e circostanziata esplicitazione delle circostanze fattuali (Corte d'Appello L'Aquila, sez. I, 19.05.2021, n. 773).
Il giudicante, quindi, è chiamato a tenere in considerazione differenti aspetti ed effettuare un'analisi meticolosa del caso concreto, valutando, da un lato, l'effettiva realizzazione, da parte del donatario, di un comportamento esteriore tale da rendere evidente ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante;
dall'altro, se la condotta censurata sia effettivamente espressione di un sentimento di profonda, durevole e radicata avversione nei confronti del donante, vagliando la personalità dei soggetti coinvolti nella vicenda, le circostanze concrete di esternazione delle condotte, i rapporti personali tra essi, avendo riguardo sia ai costumi sociali, che alla coscienza comune. Il Tribunale, quindi, è tenuto a verificare se, sulla base delle circostanze concrete, quali emergono dall'analisi dell'ambiente sociale e dei rapporti tra le parti, la condotta posta in essere trovi realmente la sua origine in quel sentimento di profonda e radicata avversione verso il donante, anziché in diverse motivazioni che, seppur censurabili, non abbiano però tali caratteristiche.
Si osserva, in proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, addirittura la presentazione di denuncia-querela ai danni del donante, con accuse, pertanto, di comportamenti che costituirebbero in astratto delle fattispecie delittuose, ontologicamente cariche di disvalore sociale, non è ritenuto di per sé fatto che determina, in modo automatico, ingiuria grave (cfr.
Cass. Civ., n. 13632/2001).
Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che le condotte allegate da parte attrice quali espressioni di comportamenti ingiuriosi da parte della ex convivente donataria, odierna convenuta, non appaiono rivestire i caratteri delineati dalla giurisprudenza sopra citata al fine di costituire ingiuria rilevante in funzione dell'azione esercitata.
Tali condotte devono, a parere di questo giudicante, essere inserite nel contesto delle dinamiche connesse alla crisi del rapporto di coppia tra le parti;
le stesse, quindi, non sono effettivamente ascrivibili ad un certo e palese sentimento di ingratitudine e irriconoscenza, così come, invece, descritto dalla giurisprudenza sopra citata, bensì ad una accesa ed elevata conflittualità, che, seppure esternata con espressioni a carattere ingiurioso, resta confinata, quanto alla sua genesi, ad
6 un mero rapporto di occasionalità endofamiliare tipica della dinamica del conflitto postseparativo, anche esasperato, e non direttamente, ed in via esclusiva, a ben più gravi e durevoli sentimenti di avversione, discredito sociale, disistima, ingratitudine ed irriconoscenza.
Invero, la presenza di una o più querele, in un contesto di aspra conflittualità di coppia, senza la rigorosa prova dell'ampia diffusività a terze persone di esternazioni lesive del patrimonio morale del donante non è in grado di configurare il requisito previsto dall'art. 801 c.c. secondo la giurisprudenza costante sopra indicata.
Quanto all'ulteriore requisito per la revocazione della donazione per ingratitudine, l'art. 801 c.c. si riferisce all'aver “dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio” del donante.
Anche tale ipotesi non può dirsi verificata nel caso di specie.
A riguardo, infatti, ha allegato circostanze del tutto generiche: al di là Parte_1 del fatto che l'unico teste indicato da parte attrice a conferma delle circostanze di cui alla querela del 03.06.2024, ossia risulta essere del tutto inattendibile in quanto legata da Testimone_1 rapporti di amicizia/inimicizia con entrambe le parti del giudizio e, quindi, verosimilmente portata ad essere sottoposta a non irrilevanti pressioni psicologiche che avrebbero potuto incidere sulla bontà e genuinità delle sue dichiarazioni, emerge che non ha né Parte_1 allegato, né, tantomeno, provato il valore economico dei beni asseritamente trafugati dalla ex convivente dalla sua abitazione, che sono stati, invece, solo sommariamente descritti (“due seggiole di colore rosso, sette monete d'argento, un quadro sacro e un ventaglio d'argento”).
Identico discorso vale per gli asseriti e non meglio precisati “danneggiamenti alle automobili di proprietà del medesimo, nonché al citofono della casa di abitazione”, per cui non v'è prova alcuna. Non viene, poi, nemmeno allegato un eventuale stato di bisogno dell'attore, tale per cui può affermarsi che l'asserita sottrazione dei beni sommariamente indicati possa aver inciso in modo apprezzabile sul residuo patrimonio.
Peraltro, vi è da osservare che la domanda di revoca delle donazione per le fattispecie rappresentate, nell'ipotesi in cui il donante abbia denunciato il donatario per reati contro la sua persona, ovvero contro il suo patrimonio, va accompagnata dall'esito del procedimento penale.
Nella fattispecie de qua, invece, la sussistenza degli estremi dei reati rappresentati, tra cui quello di furto, non risulta provata, essendo il procedimento penale ancora in fase di indagine.
La domanda svolta da deve, quindi, essere rigettata. Parte_1
7 3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e della natura della causa, nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
2. condanna a corrispondere a le spese di lite sostenute per Parte_1 CP_1 il presente giudizio, che si liquidano in € 4.217,00, oltre 15% spese generali forfettarie, i.v.a. e c.p.a. alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 30.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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