TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 21 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1150 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Maurizio Marras, che la rappresenta e difende con gli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio
Ganci in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo parte ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, Controparte_1 CP_2
difeso per delega allegata al ricorso introduttivo dal dott. dott.ssa CP_3 Per_1
e dott. Paolo Atzori, dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari
[...] CP_1
presso la Controparte_4
[...]
parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 aprile 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il CP_1
pagina 1 di 10 per accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione Controparte_1
della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n.
107 del 2015 (c.d. “carta elettronica del docente”) per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato, e di prestare a tutt'oggi, servizio alle dipendenze del , in qualità di docente a tempo Controparte_1 determinato, a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2021/2022, in forza di incarichi per docenza annuale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M.
23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, e, in particolare, l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n.
107/2015, il D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, e ha, dunque, osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.
1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-
124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i CP_5
docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, inoltre, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della Suprema
Corte (Cas., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023) ha, ormai, definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti “precari” all'accesso al beneficio formativo de quo.
Ha, infine, concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del 18.05.2022), il Tribunale adito sia tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto CP_1
e in diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 10 Preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del diritto preteso dalla ricorrente, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio dalla data della notifica del ricorso introduttivo al presente giudizio avvenuta pacificamente in data 21 ottobre 2024.
Specificatamente ha sostenuto che, considerata la cadenza annuale del beneficio economico oggetto di causa, dovesse trovare applicazione la disciplina dell'art. 2948 c.c. che, come noto, sancisce la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, talché la somma eventualmente dovuta per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 sarebbe comunque prescritta.
Ha altresì rappresentato come la diffida interruttiva della prescrizione prodotta in atti dalla parte ricorrente sia inidonea a interrompere la prescrizione giacché generica in quanto non indicante la prova dell'avvenuta ricezione e della relativa data.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e CP_1 teleologica della norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato a indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale, non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
Nel caso concreto, ha ulteriormente dedotto che risultando documentalmente provato che la ricorrente è stata docente a tempo determinato dall'anno scolastico 2017/2018 fino al 2021, la stessa non doveva ritenersi per tale periodo soggetta al medesimo obbligo di formazione previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma
124 della L. 107/2015 (che prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (…)”), con conseguente infondatezza della domanda in quanto incompatibile con il chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla l. 107/2015, che espressamente ha riconosciuto il beneficio ai soli docenti di ruolo.
Ha osservato, altresì, che il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
A tale proposito, tuttavia, ha evidenziato come per anno scolastico debba intendersi il servizio prestato sin dall'inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine (31/08), e ciò
pagina 3 di 10 sulla scorta del principio posto dal novellato articolo 489, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103: “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione”.
Nel caso di specie, quindi, poiché la ricorrente, negli anni oggetto di causa, non aveva prestato servizio fino al 31/08, e, quindi, fino al termine dell'anno scolastico, non aveva maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che le consentiva l'accesso al beneficio preteso.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*
4. In via preliminare deve essere rilevata la fondatezza, con riferimento agli scolastici
2017/2018 e 2018/2019, dell'eccezione di prescrizione del diritto preteso dalla professoressa . CP_6
Giova ricordare, per i docenti che “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo” l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre, in aderenza al disposto di cui all'art. 2935 c.c., “(…) dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
(Cass. civ., Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Nel caso di specie, non è contestato che la ricorrente sia a tutt'oggi docente CP_6
“interno” al sistema scolastico poiché transitata in ruolo con decorrenza 1 settembre 2021,
e non risultano, altresì, atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione precedenti alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 27 dicembre
2023 (non vi è prova infatti dell'invio e della ricezione della diffida in atti datata 27 febbraio 2023), dopo che il termine di prescrizione quinquennale, relativo al diritto preteso per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, era già maturato.
pagina 4 di 10 Colgono, infatti, nel segno le osservazioni e le rappresentazioni esposte dal CP_1 resistente nelle proprie difese sul punto.
Ne deriva che il diritto all'importo di euro 500,00 è prescritto in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, giacché le date di conferimento dell'incarico di supplenza, da individuarsi quale dies a quo, risultano essere rispettivamente il 19.09.2017
e il 12.09.2018.
L'eccezione di prescrizione, relativa al diritto preteso per gli anni scolastici 2017/2018
e 2018/2019 è quindi fondata.
5. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti della prescrizione e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n.
1572/23, est. dott. Andrea Bernardino, che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e numerose altre successive anche di questo giudice).
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso era quindi attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e conseguentemente alla ricorrente, docente c.d. precario, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
pagina 5 di 10 Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
6. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito a ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza
Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere
pagina 6 di 10 dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , Persona_2 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale Per_3
11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
7. Deve evidenziarsi che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno pagina 7 di 10 scolastico 2023/2024 viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n.
69 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta del docente, è intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit. estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2023, su posto vacante e disponibile.
Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'Ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18.05.2022 (v. supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo e al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31 agosto), e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta, in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Come si è visto anche la Corte di Cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999.
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che la parte ricorrente, avendo ricevuto incarichi per docenza annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, come comprovato dallo stato matricolare versato in atti, ha conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità.
*
8. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve quindi riconoscersi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021, così che il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in CP_1 favore della ricorrente la somma di euro 1.000,00, di cui la parte ricorrente potrà/dovrà
pagina 8 di 10 fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento e attuazione del diritto,
l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico (circostanza documentalmente provata come da stato matricolare versato in atti), deve avvenire, come previsto da Cass. Sez. L., n. 29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
9. L'importo riconosciuto deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, come espressamente statuito da Cass.
Sez. L., n. 29961/2023.
10. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso tra euro 1.100,01 sino ad euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− dichiara prescritto il diritto della ricorrente con riferimento agli anni scolastici Parte_1
2017/2018 e 2018/2019;
− accoglie il ricorso, nei limiti della prescrizione, e per l'effetto condanna il
[...]
a riconoscere in favore della parte ricorrente la somma di euro Controparte_1
1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cagliari il 21 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 21 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1150 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Maurizio Marras, che la rappresenta e difende con gli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio
Ganci in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo parte ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, Controparte_1 CP_2
difeso per delega allegata al ricorso introduttivo dal dott. dott.ssa CP_3 Per_1
e dott. Paolo Atzori, dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari
[...] CP_1
presso la Controparte_4
[...]
parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 aprile 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il CP_1
pagina 1 di 10 per accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione Controparte_1
della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n.
107 del 2015 (c.d. “carta elettronica del docente”) per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato, e di prestare a tutt'oggi, servizio alle dipendenze del , in qualità di docente a tempo Controparte_1 determinato, a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2021/2022, in forza di incarichi per docenza annuale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M.
23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, e, in particolare, l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n.
107/2015, il D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, e ha, dunque, osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.
1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-
124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i CP_5
docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, inoltre, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della Suprema
Corte (Cas., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023) ha, ormai, definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti “precari” all'accesso al beneficio formativo de quo.
Ha, infine, concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del 18.05.2022), il Tribunale adito sia tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto CP_1
e in diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 10 Preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del diritto preteso dalla ricorrente, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio dalla data della notifica del ricorso introduttivo al presente giudizio avvenuta pacificamente in data 21 ottobre 2024.
Specificatamente ha sostenuto che, considerata la cadenza annuale del beneficio economico oggetto di causa, dovesse trovare applicazione la disciplina dell'art. 2948 c.c. che, come noto, sancisce la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, talché la somma eventualmente dovuta per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 sarebbe comunque prescritta.
Ha altresì rappresentato come la diffida interruttiva della prescrizione prodotta in atti dalla parte ricorrente sia inidonea a interrompere la prescrizione giacché generica in quanto non indicante la prova dell'avvenuta ricezione e della relativa data.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e CP_1 teleologica della norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato a indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale, non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
Nel caso concreto, ha ulteriormente dedotto che risultando documentalmente provato che la ricorrente è stata docente a tempo determinato dall'anno scolastico 2017/2018 fino al 2021, la stessa non doveva ritenersi per tale periodo soggetta al medesimo obbligo di formazione previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma
124 della L. 107/2015 (che prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (…)”), con conseguente infondatezza della domanda in quanto incompatibile con il chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla l. 107/2015, che espressamente ha riconosciuto il beneficio ai soli docenti di ruolo.
Ha osservato, altresì, che il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
A tale proposito, tuttavia, ha evidenziato come per anno scolastico debba intendersi il servizio prestato sin dall'inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine (31/08), e ciò
pagina 3 di 10 sulla scorta del principio posto dal novellato articolo 489, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103: “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione”.
Nel caso di specie, quindi, poiché la ricorrente, negli anni oggetto di causa, non aveva prestato servizio fino al 31/08, e, quindi, fino al termine dell'anno scolastico, non aveva maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che le consentiva l'accesso al beneficio preteso.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*
4. In via preliminare deve essere rilevata la fondatezza, con riferimento agli scolastici
2017/2018 e 2018/2019, dell'eccezione di prescrizione del diritto preteso dalla professoressa . CP_6
Giova ricordare, per i docenti che “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo” l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre, in aderenza al disposto di cui all'art. 2935 c.c., “(…) dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
(Cass. civ., Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Nel caso di specie, non è contestato che la ricorrente sia a tutt'oggi docente CP_6
“interno” al sistema scolastico poiché transitata in ruolo con decorrenza 1 settembre 2021,
e non risultano, altresì, atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione precedenti alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 27 dicembre
2023 (non vi è prova infatti dell'invio e della ricezione della diffida in atti datata 27 febbraio 2023), dopo che il termine di prescrizione quinquennale, relativo al diritto preteso per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, era già maturato.
pagina 4 di 10 Colgono, infatti, nel segno le osservazioni e le rappresentazioni esposte dal CP_1 resistente nelle proprie difese sul punto.
Ne deriva che il diritto all'importo di euro 500,00 è prescritto in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, giacché le date di conferimento dell'incarico di supplenza, da individuarsi quale dies a quo, risultano essere rispettivamente il 19.09.2017
e il 12.09.2018.
L'eccezione di prescrizione, relativa al diritto preteso per gli anni scolastici 2017/2018
e 2018/2019 è quindi fondata.
5. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti della prescrizione e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n.
1572/23, est. dott. Andrea Bernardino, che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e numerose altre successive anche di questo giudice).
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso era quindi attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e conseguentemente alla ricorrente, docente c.d. precario, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
pagina 5 di 10 Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
6. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito a ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza
Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere
pagina 6 di 10 dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , Persona_2 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale Per_3
11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
7. Deve evidenziarsi che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno pagina 7 di 10 scolastico 2023/2024 viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n.
69 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta del docente, è intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit. estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2023, su posto vacante e disponibile.
Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'Ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18.05.2022 (v. supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo e al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31 agosto), e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta, in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Come si è visto anche la Corte di Cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999.
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che la parte ricorrente, avendo ricevuto incarichi per docenza annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, come comprovato dallo stato matricolare versato in atti, ha conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità.
*
8. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve quindi riconoscersi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021, così che il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in CP_1 favore della ricorrente la somma di euro 1.000,00, di cui la parte ricorrente potrà/dovrà
pagina 8 di 10 fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento e attuazione del diritto,
l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico (circostanza documentalmente provata come da stato matricolare versato in atti), deve avvenire, come previsto da Cass. Sez. L., n. 29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
9. L'importo riconosciuto deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, come espressamente statuito da Cass.
Sez. L., n. 29961/2023.
10. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso tra euro 1.100,01 sino ad euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− dichiara prescritto il diritto della ricorrente con riferimento agli anni scolastici Parte_1
2017/2018 e 2018/2019;
− accoglie il ricorso, nei limiti della prescrizione, e per l'effetto condanna il
[...]
a riconoscere in favore della parte ricorrente la somma di euro Controparte_1
1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cagliari il 21 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 10 di 10