Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 33/2023 RGVG
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nella causa iscritta al n. 86/2025 V.G., promossa con reclamo ex artt. 35 bis co.4bis D.l.vo
28 gennaio 2008 n. 25 e 739 c.p.c. depositato il 11.4.2025 da:
- nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Udine, via Cividale 387, CUI 072IM0D – , C.F._1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura allegata al reclamo, dall'Avv. Stefano Castiglione del
Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, nel suo studio in Udine,
Via Piave n.31/a, reclamante contro
, Controparte_1 [...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
reclamato non costituito
e nei confronti del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale di Trieste, che ha chiesto il rigetto del reclamo con atto dd. 15.4.2025;
avente ad oggetto: reclamo ex art. 35 bis co.4bis D.l.vo 28 gennaio 2008 n.25 avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Trieste il 4.4.2025 (proc. 1323/2025 RG) notificato il 7.4.2025;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.4.2025, sentita parte reclamante che ha concluso come in atti,
PREMESSO CHE
1. La di Controparte_2
– Sezione di Udine (di seguito anche solo CT), con provvedimento del 5.3.2025 CP_2 ha deciso di non accogliere, per manifesta infondatezza, la domanda di protezione
1
- il richiedente ha sollevato questioni che non hanno attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (lett.a);
- e inoltre, il richiedente proviene da Paese di origine cd. sicuro (lett.b).
2. Avverso detto diniego, il ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso avanti al
Tribunale di Trieste, sollevando due motivi attinenti, il primo, ad erronea valutazione del materiale istruttorio ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e, il secondo, con riguardo alla mancata concessione della protezione speciale- umanitaria ex art. 32 co.3 D.l.vo 25/2008 e 19 D.L.vo 286/98.
Con il medesimo ricorso, il sig. ha chiesto la sospensione dell'efficacia del Pt_1 provvedimento di rigetto della CT, articolando tre distinti motivi:
- in primo luogo, contestando che il Bangladesh possa annoverarsi tra i Paesi di origine cd. sicuri, nonostante la previsione legislativa in tal senso che andrebbe, quindi disapplicata o dichiarata recessiva rispetto alla normativa eurocomunitaria,
- in secondo luogo, sostenendo che il mancato rispetto di termini della procedura cd. accelerata comporterebbe la riespansione della procedura ordinaria e, conseguentemente, la sospensione automatica ex lege del provvedimento di diniego;
- in terza e subordinata battuta, per l'esistenza dei requisiti cautelari del periculum in mora e del fumus boni iuris in merito al diritto a permanere in Italia o al divieto di essere respinto per il rischio di trattamenti inumani o degradanti.
3. Con decreto in data 4.4.2025 il Tribunale di Trieste ha rigettato l'istanza di sospensione ritenendo, in sintesi:
- infondata la doglianza circa il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata, trattandosi di procedura i cui termini assumono la rilevanza invocata solo dopo la redazione del modello C3;
- infondata la doglianza attinente la sussistenza dei requisiti di fumus di fondatezza del ricorso, anche in relazione alla protezione speciale2;
- irrilevante, di conseguenza, la questione attinente la possibilità di annoverare correttamente il Bangladesh tra i paesi di origine sicuri.
2 4. Avverso il diniego di sospensione la difesa del sig. ha proposto tempestivo Pt_1 reclamo chiedendo l'annullamento del decreto impugnato, la sospensione del provvedimento di dinieto della CT, con vittoria di spese e ammissione del reclamante al
PSS.
Risultano, con il reclamo, formulati i seguenti motivi:
1) contestazione della qualificazione del Bangladesh come “paese sicuro” ai sensi della normativa interna (D.M.
7.5.2024 e D.L. n.158 del 23.10.2024), in tesi da disapplicare nel caso di specie, in quanto:
- la previsione di sicurezza del Paese solo per determinate categorie di persone contrasterebbe con norme fondamentali dell'UE e interne (cfr. sent.
4.102024 della
Grande Sezione della CdGUE, causa C-406/22);
- la pendenza di un rinvio pregiudiziale avanti alla sollevata da Tribunale di CP_3
Firenze, comporterebbe la necessità di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego;
2) violazione delle disposizioni relative alla cd. procedura accelerata:
- vi sarebbe stato ritardo, e quindi violazione dei termini di legge ex art. 26 D.l.vo
25/2008, nell'acquisizione da parte dell'autorità italiana, della domanda di protezione internazionale del ricorrente, dovendo computarsi il termine di 3/6 giorni per la formalizzazione dell'istanza, dalla mera identificazione del richiedente quale proveniente da Paese sicuro, ovvero dalla prima manifestazione della volontà di chiedere la protezione
(nel caso di specie il 18.11.2024);
- da tale ritardo conseguirebbe, secondo i principi espressi autorevolmente dalla Corte di
Cassazione SU con sentenza 11399/2024, il ripristino della procedura ordinaria (invece di quella accelerata) e, conseguentemente, la sospensione automatica ex lege dell'efficacia del provvedimento di diniego della protezione;
3) nel merito, il Tribunale avrebbe male interpretato gli elementi di fatto allegati: in particolare il concreto timore di subire ritorsioni da parte di malviventi locali (spacciatori di stupefacenti) denunciati e arrestati anche grazie al contributo del ricorrente, che, da un lato, per tale condotta avrebbe ricevuto minacce e, dall'altro, da parte di un amico poliziotto, sarebbe stato messo in guardia sull'impossibilità di essere protetto dalla polizia di quel paese.
5. All'udienza del 16.4.2025 la Corte, sentito il reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del reclamo, ha riservato la decisione.
RILEVATO E RITENUTO CHE
3 6. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
7. Giova premettere che il provvedimento della CT impugnato in primo grado, e della cui provvisoria esecutorietà si discute in questa sede, ha fondato la declaratoria di manifesta infondatezza su un duplice ordine di motivi, tra loro indipendenti e ciascuno dei quali sufficiente a sorreggere il provvedimento: l'infondatezza nel merito e la provenienza da
Paese sicuro.
Conseguentemente, per sospenderne l'efficacia del provvedimento, occorrerebbero argomenti idonei a travolgere entrambe le suddette rationes decidendi.
8. Per economia nell'esposizione va subito esaminato il motivo attinente il merito cautelare del provvedimento.
8.1. Il reclamante ha esposto, in proposito, in sintesi, di temere ritorsioni per avere, in
Bangladesh, denunciato fatti che avevano portato all'arresto di alcuni soggetti per reati di spaccio di stupefacenti. Alcuni giorni dopo il reclamante avrebbe visto i medesimi soggetti, evidentemente scarcerati, davanti a casa sua “a creare problemi” e avrebbe saputo che uno di loro sarebbe persona pericolosa in quanto “ben agganciato con il sindaco” e con un parente in polizia.
8.2. Si tratta, evidentemente, di circostanze ictu oculi non rientranti, nemmeno astrattamente, tra quelle per le quali è riconoscibile la protezione internazionale, ivi compresa la protezione sussidiaria – richiesta in primo grado – e che, com'è noto, presuppone la sussistenza di concreto pericolo di danno grave (art. 14 D. L.vo 251/07) inteso come: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
8.3. Sul punto nulla di specifico è stato allegato dal reclamante, che si è limitato ad affermare di avere saputo, da altro poliziotto, che le forze dell'ordine non avrebbero potuto proteggerlo dal pericolo temuto, ma, come già evidenziato dalla CT, non ha allegato di avere denunciato o tentato iniziative formali a seguito di non meglio precisate minacce o intimidazioni – che dovrebbero avere ben altri requisiti di gravità per essere assimilate a un trattamento inumano o degradante - pure riferite in modo generico.
8.4. A ciò va aggiunto, quale ulteriore indizio di carenza del periculum, che il reclamante risulta, dalle sue stesse dichiarazioni raccolte dalla CT, avere fatto ingresso aereo, prima che in Italia, in altro Stato dell'UE (la Danimarca), ed essersi ivi trattenuto per un paio di mesi, prima di venire in Italia, e nulla consta in merito a iniziative finalizzate ad ottenere immediata protezione internazionale di qualche tipo in Danimarca.
8.5. L'infondatezza del motivo meritale, lasciando sopravvivere uno dei due percorsi argomentativi autonomi del provvedimento della CT di rigetto per manifesta infondatezza, sarebbe sufficiente a concludere per il rigetto del reclamo sulla sospensione.
4 8.6. Ulteriore effetto della manifesta infondatezza della domanda di protezione è quello di giustificare l'adozione della procedura accelerata (ex art.28 bis co.2 lett d) del D.l.vo
28.1.2008 n.25).
Ciò rileva nel caso di specie, anche perché entrambi i motivi ulteriori, procedurali, qui sollevati (annoverabilità del Bangladesh tra i Paesi di origine sicuri e sforamento di taluni termini interni della procedura accelerata), sono invocati per conseguire l'effetto dell'esclusione della procedura accelerata, della conseguente riespansione di quella ordinaria e, da ultimo, l'effetto sospensivo generalizzato ex lege dei provvedimenti di rigetto della CT.
Dal momento, però, che appare condivisibile il fumus di valutazione negativa nel merito della CT, e la manifesta infondatezza è anch'essa motivo per sé solo idoneo e sufficiente a giustificare la procedura accelerata, anche un eventuale accoglimento degli ulteriori motivi più prettamente procedurali, non porterebbe – nella prospettazione difensiva – a una riespansione dell'effetto sospensivo ex lege del diniego.
9. Per mero scrupolo e ad abundantiam, tuttavia, pare non superfluo aggiungere, con riguardo al motivo della qualificazione del Bangladesh come Paese di origine sicuro, che il reclamante lamenta che ciò sia corretto perché la valutazione di sicurezza dovrebbe essere universale e non limitata a determinate categorie di persone.
Si tratta di motivo la cui rilevanza in concreto non è sufficientemente sorretta da allegazione specifica, non essendo esplicitato a quale categoria di soggetti – per i quali il
Bangladesh non sarebbe sicuro-, apparterrebbe l'odierno reclamante.
10. Sempre ad abundantiam. con riguardo alla tematica dello sforamento di termini procedurali accelerati, non può non considerarsi che la ratio che sorregge la pronuncia giurisprudenziale invocata a tal fine dalla difesa del reclamante (Cass. SU sent.
11399/2024, in particolare i punti 31 e 32 della motivazione), è quella di presumere che il mancato rispetto dei termini sia significativo della necessità di una approfondita istruttoria per l'acquisizione di tutti gli elementi necessari a decidere nel caso concreto.
Non rilevano, pertanto, i termini anteriori alla presentazione del modello C3, che costituisce il reale inizio della fase istruttoria.
Oltre a ciò, e piuttosto, un prolungamento di fatto dei tempi anteriori a detta presentazione, intercorsi tra la prima richiesta alle autorità e la formalizzazione della domanda di protezione, è circostanza che non può non riverberarsi a vantaggio del richiedente protezione che, deve presumersi, ha più tempo a disposizione per ordinatamente e dettagliatamente esporre tutte le circostanze rilevanti a proprio vantaggio.
11. Da quanto sopra discende il rigetto del reclamo e, trattandosi di decisione interinale cautelare, in pendenza del procedimento in primo grado, spetterà al Tribunale di Trieste, all'esito del procedimento, statuire, unitariamente, sulle spese anche della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: rigetta il reclamo.
Spese al definitivo.
5 Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “
1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b- bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251; b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
…”. 2 A tale proposito, ha evidenziato il Tribunale che dal racconto del richiedente risultava esservi stata una tutela da parte della polizia, essendo, invece, mancata denuncia, da parte sua degli ultimi episodi persecutori.
In termini generali la situazione del Bangladesh non sarebbe tale da configurare un conflitto armato con violenza generalizzata.
Il ricorrente si trova da pochi mesi in Italia, non ha un radicamento sul territorio e non risultano altre fragilità
o vulnerabilità.