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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3359/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RN IU RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARMENIA Controparte_1 C.F._2
PIETRO RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio celebrato a Modica il 5.9.1994 con iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Modica al n. 8, parte I, Serie Ufficio, Anno 1994, da cui sono nati i figli il 22.12.1994 (maggiorenne ed economicamente indipendente), nata il Per_1 Per_2
17.7.1997 (maggiorenne ed economicamente indipendente) e nato il [...] Persona_3
(minorenne all'epoca dell'introduzione del giudizio, convivente con la madre).
Il ricorrente ha all'uopo rappresentato: che i coniugi si sono separati con sentenza n. 788/2023 del
10.5.2023 di Questo Tribunale, che ha affidato il figlio a entrambi i genitori, Persona_3 collocandolo presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale (ove la moglie non si sarebbe però mai trasferita), ponendo a carico del padre un contributo di € 350,00 per il mantenimento del minore e un assegno di € 150,00 per la moglie;
di essere pressoché disoccupato, occupandosi sporadicamente della raccolta di erbe e frutti;
che la moglie svolgerebbe attività lavorativa e percepirebbe sussidi statali. Il ricorrente ha quindi domandato la regolamentazione delle condizioni relative al figlio chiedendo di essere onerato del suo solo mantenimento, nella Persona_3 minor misura di € 200,00 mensili.
Costituitasi in giudizio, pur aderendo alla domanda di divorzio, a avversato le CP_1 deduzioni di controparte, in particolare rappresentando: che il ricorrente non ha mai ottemperato agli obblighi di mantenimento su di lui gravanti;
di non essersi trasferita nella casa coniugale a causa dell'ostruzionismo dello stesso ricorrente, che non ne ha mai consegnato le chiavi, oltre ad adottare condotte violente e persecutorie nei confronti della moglie, non avendo egli accettato la fine dell'unione coniugale;
che per i fatti citati ai punti precedenti pendono due distinti procedimenti penali a carico del marito;
di avere da ultimo percepito solo sostegni statali al reddito e di non avere lavorato. La resistente ha dunque chiesto la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, con un assegno divorzile per sé.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti, ha apposto il proprio visto il 18.4.2025.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione e viene decisa come di seguito.
*****
Sulla domanda di divorzio
pagina 2 di 6 In ragione delle rispettive deduzioni in ordine all'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, ricorrono senz'altro le condizioni fissate dagli artt. 1 e
3 n. 2 lett. b) della L.1 dicembre1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Sul figlio Persona_3
Essendo egli nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, nulla va disposto in relazione all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio Persona_3
Con riguardo alla casa coniugale, deve essere revocata la statuizione di assegnazione della stessa all'odierna resistente, la quale non vi ha mai abitato (nonostante ella abbia dedotto di non avervi fatto accesso per ostruzionismo di , sono invero rimaste incontestate le deduzioni del Parte_1 ricorrente in ordine alla sostanziale inabitabilità dell'immobile, privo di servizi e cucina) e ora risiede in altra regione d'Italia assieme al figlio. Come è noto, infatti, l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 155 quater cod. civ., risponde all'esigenza di conservare l'“habitat” domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare ed è subordinata alla permanenza in seno alla casa familiare di prole non economicamente indipendente.
Tali presupposti non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie, non sussistendo evidentemente alcun legame tutelabile tra l'immobile di cui è stata domandata l'assegnazione e il figlio Per_3
[...]
Con riguardo alla regolamentazione del contributo al mantenimento del figlio, vanno confermate le condizioni di cui alla mai reclamata ordinanza che ha disposto i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando direttamente allo stesso l'importo di € 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, al netto dell'eventuale assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre.
Sul punto, va osservato che il ricorrente ha dichiarato nel presente giudizio di fare dei piccoli lavori, con un reddito di circa € 300,00 mensili, mentre la resistente ha dichiarato di essere disoccupata e di avere tentato di reperire un'occupazione, allo stato con scarso successo, mentre, a suo dire, il marito guadagnerebbe circa cento euro al giorno con lavori in nero.
pagina 3 di 6 Tale ultima circostanza appare in effetti riscontrata dalle emergenze istruttorie del giudizio di separazione, nel corso del quale lo stesso (il quale in sede di divorzio non ha invero Parte_1 allegato alcunché in ordine alla eventuale perdita della pregressa capacità lavorativa, né ha prodotto alcun tipo di documentazione reddituale o bancaria) dichiarò di svolgere il lavoro di manovale, percependo circa € 1.700,00 al mese.
Sull'assegno divorzile in favore di . Controparte_1
La resistente ha domandato un assegno divorzile in proprio favore, invocando l'esiguità dei propri redditi (non presterebbe attività lavorativa e avrebbe percepito esclusivamente sussidi statali a sostegno del reddito).
Dal canto proprio, il ricorrente ha domandato di essere esonerato da qualsivoglia onere di mantenimento in favore della moglie, invocando (per vero solo genericamente) l'esercizio di attività lavorativa da parte della stessa, dichiarando altresì che ella ha intrapreso una relazione more uxorio. La resistente non ha invero contestato tale circostanza, confermando di essere attualmente ospite in Emilia-Romagna, presso il proprio compagno, unitamente al figlio.
Sul punto, alla stregua della condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini della revoca dell'assegno divorzile “la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 3645 del 07/02/2023).
Ancora, “il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza "more uxorio" con altra persona, influendo tale convivenza solo sulla misura dell'assegno, ove si dia la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che essa - pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo - influisca "in melius" sulle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza. La dimostrazione del mutamento "in melius" delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data dall'onerato con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita
pagina 4 di 6 della persona con la quale il titolare dell'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza "more uxorio" il titolare dell'assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell'assegno: benefici che, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, sono destinati ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché questi non contragga un nuovo matrimonio” (Sez. 1, Sentenza n. 24056 del 10/11/2006).
Nel caso di specie, a ben vedere, la stabilità della relazione tra la resistente e il nuovo compagno può evincersi, in via indiziaria, dal fatto che i due coabitano in altra regione d'Italia, unitamente peraltro al figlio della resistente, da ciò potendosi desumere che ella - professatasi disoccupata e priva di risorse - abbia inteso trasferirsi in altra regione (ove il costo della vita è notoriamente più elevato) nella consapevolezza di poter contare sull'appoggio del compagno, grazie alla cui ospitalità, infatti, non sostiene oneri di locazione (per tale ragione, può ritenersi che dalla convivenza le siano derivati “apprezzabili risparmi di spesa”).
Deve dunque escludersi che la resistente - la quale ha peraltro allegato il totale inadempimento dell'ex marito rispetto agli oneri di mantenimento e che, dunque, verosimilmente, deve aver fatto fronte con altre risorse ai bisogni propri e del figlio - versi in stato di bisogno (il che giustificherebbe la corresponsione dell'assegno, nella sua componente assistenziale), né la stessa ha dedotto alcunché in ordine alla sua contribuzione al ménage familiare o alla rinuncia a opportunità professionali a causa dell'assolvimento dei doveri matrimoniali.
Ne discende la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente.
Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito della controversia (fissazione di un contributo di mantenimento per il figlio, in misura però superiore a quella domandata dal ricorrente;
rigetto della domanda di assegno divorzile), sussistono giustificati motivi di integrale compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio N.
R.G.3359 /2023 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento matrimonio celebrato a Modica, il 5.9.1994, tra Parte_1
e con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello
[...] Controparte_1 stesso comune, anno 1994, parte I, n. 8;
2) revoca l'assegnazione in favore di della casa coniugale sita in Controparte_1
Modica, via Exaudinas n. 29;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere al figlio Parte_1 Per_3
per il suo mantenimento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma
[...] di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie per il giovane, al netto dell'assegno unico, che sarò percepito integralmente dalla madre;
4) rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata da revocando ogni Controparte_1 diversa statuizione;
5) spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3359/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RN IU RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARMENIA Controparte_1 C.F._2
PIETRO RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio celebrato a Modica il 5.9.1994 con iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Modica al n. 8, parte I, Serie Ufficio, Anno 1994, da cui sono nati i figli il 22.12.1994 (maggiorenne ed economicamente indipendente), nata il Per_1 Per_2
17.7.1997 (maggiorenne ed economicamente indipendente) e nato il [...] Persona_3
(minorenne all'epoca dell'introduzione del giudizio, convivente con la madre).
Il ricorrente ha all'uopo rappresentato: che i coniugi si sono separati con sentenza n. 788/2023 del
10.5.2023 di Questo Tribunale, che ha affidato il figlio a entrambi i genitori, Persona_3 collocandolo presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale (ove la moglie non si sarebbe però mai trasferita), ponendo a carico del padre un contributo di € 350,00 per il mantenimento del minore e un assegno di € 150,00 per la moglie;
di essere pressoché disoccupato, occupandosi sporadicamente della raccolta di erbe e frutti;
che la moglie svolgerebbe attività lavorativa e percepirebbe sussidi statali. Il ricorrente ha quindi domandato la regolamentazione delle condizioni relative al figlio chiedendo di essere onerato del suo solo mantenimento, nella Persona_3 minor misura di € 200,00 mensili.
Costituitasi in giudizio, pur aderendo alla domanda di divorzio, a avversato le CP_1 deduzioni di controparte, in particolare rappresentando: che il ricorrente non ha mai ottemperato agli obblighi di mantenimento su di lui gravanti;
di non essersi trasferita nella casa coniugale a causa dell'ostruzionismo dello stesso ricorrente, che non ne ha mai consegnato le chiavi, oltre ad adottare condotte violente e persecutorie nei confronti della moglie, non avendo egli accettato la fine dell'unione coniugale;
che per i fatti citati ai punti precedenti pendono due distinti procedimenti penali a carico del marito;
di avere da ultimo percepito solo sostegni statali al reddito e di non avere lavorato. La resistente ha dunque chiesto la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, con un assegno divorzile per sé.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti, ha apposto il proprio visto il 18.4.2025.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione e viene decisa come di seguito.
*****
Sulla domanda di divorzio
pagina 2 di 6 In ragione delle rispettive deduzioni in ordine all'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, ricorrono senz'altro le condizioni fissate dagli artt. 1 e
3 n. 2 lett. b) della L.1 dicembre1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Sul figlio Persona_3
Essendo egli nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, nulla va disposto in relazione all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio Persona_3
Con riguardo alla casa coniugale, deve essere revocata la statuizione di assegnazione della stessa all'odierna resistente, la quale non vi ha mai abitato (nonostante ella abbia dedotto di non avervi fatto accesso per ostruzionismo di , sono invero rimaste incontestate le deduzioni del Parte_1 ricorrente in ordine alla sostanziale inabitabilità dell'immobile, privo di servizi e cucina) e ora risiede in altra regione d'Italia assieme al figlio. Come è noto, infatti, l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 155 quater cod. civ., risponde all'esigenza di conservare l'“habitat” domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare ed è subordinata alla permanenza in seno alla casa familiare di prole non economicamente indipendente.
Tali presupposti non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie, non sussistendo evidentemente alcun legame tutelabile tra l'immobile di cui è stata domandata l'assegnazione e il figlio Per_3
[...]
Con riguardo alla regolamentazione del contributo al mantenimento del figlio, vanno confermate le condizioni di cui alla mai reclamata ordinanza che ha disposto i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando direttamente allo stesso l'importo di € 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, al netto dell'eventuale assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre.
Sul punto, va osservato che il ricorrente ha dichiarato nel presente giudizio di fare dei piccoli lavori, con un reddito di circa € 300,00 mensili, mentre la resistente ha dichiarato di essere disoccupata e di avere tentato di reperire un'occupazione, allo stato con scarso successo, mentre, a suo dire, il marito guadagnerebbe circa cento euro al giorno con lavori in nero.
pagina 3 di 6 Tale ultima circostanza appare in effetti riscontrata dalle emergenze istruttorie del giudizio di separazione, nel corso del quale lo stesso (il quale in sede di divorzio non ha invero Parte_1 allegato alcunché in ordine alla eventuale perdita della pregressa capacità lavorativa, né ha prodotto alcun tipo di documentazione reddituale o bancaria) dichiarò di svolgere il lavoro di manovale, percependo circa € 1.700,00 al mese.
Sull'assegno divorzile in favore di . Controparte_1
La resistente ha domandato un assegno divorzile in proprio favore, invocando l'esiguità dei propri redditi (non presterebbe attività lavorativa e avrebbe percepito esclusivamente sussidi statali a sostegno del reddito).
Dal canto proprio, il ricorrente ha domandato di essere esonerato da qualsivoglia onere di mantenimento in favore della moglie, invocando (per vero solo genericamente) l'esercizio di attività lavorativa da parte della stessa, dichiarando altresì che ella ha intrapreso una relazione more uxorio. La resistente non ha invero contestato tale circostanza, confermando di essere attualmente ospite in Emilia-Romagna, presso il proprio compagno, unitamente al figlio.
Sul punto, alla stregua della condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini della revoca dell'assegno divorzile “la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 3645 del 07/02/2023).
Ancora, “il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza "more uxorio" con altra persona, influendo tale convivenza solo sulla misura dell'assegno, ove si dia la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che essa - pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo - influisca "in melius" sulle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza. La dimostrazione del mutamento "in melius" delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data dall'onerato con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita
pagina 4 di 6 della persona con la quale il titolare dell'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza "more uxorio" il titolare dell'assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell'assegno: benefici che, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, sono destinati ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché questi non contragga un nuovo matrimonio” (Sez. 1, Sentenza n. 24056 del 10/11/2006).
Nel caso di specie, a ben vedere, la stabilità della relazione tra la resistente e il nuovo compagno può evincersi, in via indiziaria, dal fatto che i due coabitano in altra regione d'Italia, unitamente peraltro al figlio della resistente, da ciò potendosi desumere che ella - professatasi disoccupata e priva di risorse - abbia inteso trasferirsi in altra regione (ove il costo della vita è notoriamente più elevato) nella consapevolezza di poter contare sull'appoggio del compagno, grazie alla cui ospitalità, infatti, non sostiene oneri di locazione (per tale ragione, può ritenersi che dalla convivenza le siano derivati “apprezzabili risparmi di spesa”).
Deve dunque escludersi che la resistente - la quale ha peraltro allegato il totale inadempimento dell'ex marito rispetto agli oneri di mantenimento e che, dunque, verosimilmente, deve aver fatto fronte con altre risorse ai bisogni propri e del figlio - versi in stato di bisogno (il che giustificherebbe la corresponsione dell'assegno, nella sua componente assistenziale), né la stessa ha dedotto alcunché in ordine alla sua contribuzione al ménage familiare o alla rinuncia a opportunità professionali a causa dell'assolvimento dei doveri matrimoniali.
Ne discende la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente.
Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito della controversia (fissazione di un contributo di mantenimento per il figlio, in misura però superiore a quella domandata dal ricorrente;
rigetto della domanda di assegno divorzile), sussistono giustificati motivi di integrale compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio N.
R.G.3359 /2023 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento matrimonio celebrato a Modica, il 5.9.1994, tra Parte_1
e con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello
[...] Controparte_1 stesso comune, anno 1994, parte I, n. 8;
2) revoca l'assegnazione in favore di della casa coniugale sita in Controparte_1
Modica, via Exaudinas n. 29;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere al figlio Parte_1 Per_3
per il suo mantenimento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma
[...] di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie per il giovane, al netto dell'assegno unico, che sarò percepito integralmente dalla madre;
4) rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata da revocando ogni Controparte_1 diversa statuizione;
5) spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6