Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 1784
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Condizioni per lo scioglimento del matrimonio

    Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.1 dicembre1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.

  • Altro
    Affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio

    Essendo il figlio divenuto maggiorenne, nulla va disposto in relazione all'affidamento, collocamento e diritto di visita.

  • Altro
    Contributo al mantenimento del figlio

    Vanno confermate le condizioni di cui all'ordinanza sui provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando direttamente allo stesso l'importo di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'eventuale assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre.

  • Rigettato
    Richiesta di assegno divorzile

    La resistente non versa in stato di bisogno, in quanto, pur professandosi disoccupata, convive con il nuovo compagno in altra regione, il che fa presumere un contributo al suo mantenimento e/o apprezzabili risparmi di spesa. Pertanto, viene revocato l'assegno posto a carico del ricorrente.

  • Accolto
    Revoca assegnazione casa coniugale

    La statuizione di assegnazione della casa coniugale alla resistente deve essere revocata, poiché essa non vi ha mai abitato e ora risiede in altra regione con il figlio. Inoltre, l'immobile è sostanzialmente inabitabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 1784
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 1784
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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