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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 321 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 03.03.2025 da:
c.f. ), nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TN), via Dromaè n. 5; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv.
BONAZZA GABRIELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Tione di
Trento (TN), viale Dante n. 36;
e da c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. BONAZZA GABRIELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Tione di Trento (TN), viale Dante n. 36;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da ricorso congiunto dd. 03.03.2025.
Parte convenuta: come da ricorso congiunto dd. 03.03.2025.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia il ricorso congiunto depositato dalle parti per la regolamentazione dell'affido dei figli minori.”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 03.03.2025 anno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori , nato il [...] e , nata il [...], dalla loro Persona_1 Persona_2
relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. In data 06.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno allegato il ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti e hanno insistito nelle conclusioni concordate.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1
collocamento degli stessi presso la madre, con cui manterranno la residenza;
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva della signora verrà alla medesima assegnata che Pt_2
vi risiederà con i figli. Il sig. si è già trasferito altrove. Pt_1
3. Circa le visite padre / figli, i genitori concordano che i figli potranno stare con il padre nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera e un giorno infrasettimanale, senza pernotto;
ciò, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli e in base alla loro volontà.
pagina2 di 4 Diverse o maggiori visite verranno concordate di volta in volta tra i genitori e figli, anche in base ai loro impegni scolastici ed extrascolastici.
Le parti concordano che i figli potranno rimanere con i nonni durante l'estate, periodo in cui i genitori lavorano maggiormente, anche per recarsi in vacanza e, ciascun genitore potrà trascorrere una settimana consecutiva con i figli, da ripetersi due o tre volte all'anno, per recarsi in vacanza. Nei periodi di competenza della madre, le visite paterne verranno sospese.
Le vacanze verranno comunicate all'altro genitore con almeno un mese di anticipo.
Il padre potrà comunque vedere i figli quando lo desidera, previa comunicazione alla madre.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, i figli rimarranno per metà tempo con ciascun genitore, alternando di anno in anno le giornate festive.
I genitori si impegnano, durante la permanenza dei figli con l'altro genitore a garantire il contatto telefonico tra i medesimi.
Maggiori o diverse visite potranno essere liberamente concordate tra i genitori e con i minori, sempre compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extra scolastici dei ragazzi e nel rispetto della loro volontà.
Durante la permanenza presso ciascun genitore, questi avrà la responsabilità di seguire i figli nei compiti di scuola e nello studio, nonché nell'attività sportiva.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori dovranno considerare le esigenze dei figli e prendere decisioni conformi anche al loro volere.
4. Il signor dal suo trasferimento, ha sempre versato alla signora l'importo Parte_1 Pt_2
mensile di euro 400,00, quale contributo per i figli (200,00 ciascuno). Tale importo verrà versato anche per il futuro, mensilmente, a favore della madre, quale contributo al mantenimento per i minori, fino all'indipendenza economica degli stessi. La somma è rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat, e verrà versata entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla le cui coordinate bancarie sono conosciute. Pt_2
5. Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti secondo il protocollo redatto dal CNF che viene qui allegato e che verrà seguito in tutte le sue indicazioni (individuazione, modalità e pagamento).
6. L'assegno universale unico ed altri eventuali sussidi pubblici spetteranno alla madre la quale avrà diritto a richiederli e ad incassarli interamente, in quanto collocataria dei minori.
I figli saranno posti fiscalmente a carico del padre al 100% ed anche le detrazioni saranno a favore del padre al 100%.
pagina3 di 4 7. rimarrà proprietaria del veicolo tipo MG ZS, accollandosi interamente il relativo Parte_2
finanziamento, mentre rimarrà proprietario del camper, accollandosi il relativo Parte_1
finanziamento;
8. Entrambe le parti si danno il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli.
9. Le spese legali vengono poste in solido tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il presidente Riccardo Dies
La giudice estensora Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 321 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 03.03.2025 da:
c.f. ), nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TN), via Dromaè n. 5; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv.
BONAZZA GABRIELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Tione di
Trento (TN), viale Dante n. 36;
e da c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. BONAZZA GABRIELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Tione di Trento (TN), viale Dante n. 36;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da ricorso congiunto dd. 03.03.2025.
Parte convenuta: come da ricorso congiunto dd. 03.03.2025.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia il ricorso congiunto depositato dalle parti per la regolamentazione dell'affido dei figli minori.”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 03.03.2025 anno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori , nato il [...] e , nata il [...], dalla loro Persona_1 Persona_2
relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. In data 06.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno allegato il ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti e hanno insistito nelle conclusioni concordate.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1
collocamento degli stessi presso la madre, con cui manterranno la residenza;
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva della signora verrà alla medesima assegnata che Pt_2
vi risiederà con i figli. Il sig. si è già trasferito altrove. Pt_1
3. Circa le visite padre / figli, i genitori concordano che i figli potranno stare con il padre nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera e un giorno infrasettimanale, senza pernotto;
ciò, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli e in base alla loro volontà.
pagina2 di 4 Diverse o maggiori visite verranno concordate di volta in volta tra i genitori e figli, anche in base ai loro impegni scolastici ed extrascolastici.
Le parti concordano che i figli potranno rimanere con i nonni durante l'estate, periodo in cui i genitori lavorano maggiormente, anche per recarsi in vacanza e, ciascun genitore potrà trascorrere una settimana consecutiva con i figli, da ripetersi due o tre volte all'anno, per recarsi in vacanza. Nei periodi di competenza della madre, le visite paterne verranno sospese.
Le vacanze verranno comunicate all'altro genitore con almeno un mese di anticipo.
Il padre potrà comunque vedere i figli quando lo desidera, previa comunicazione alla madre.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, i figli rimarranno per metà tempo con ciascun genitore, alternando di anno in anno le giornate festive.
I genitori si impegnano, durante la permanenza dei figli con l'altro genitore a garantire il contatto telefonico tra i medesimi.
Maggiori o diverse visite potranno essere liberamente concordate tra i genitori e con i minori, sempre compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extra scolastici dei ragazzi e nel rispetto della loro volontà.
Durante la permanenza presso ciascun genitore, questi avrà la responsabilità di seguire i figli nei compiti di scuola e nello studio, nonché nell'attività sportiva.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori dovranno considerare le esigenze dei figli e prendere decisioni conformi anche al loro volere.
4. Il signor dal suo trasferimento, ha sempre versato alla signora l'importo Parte_1 Pt_2
mensile di euro 400,00, quale contributo per i figli (200,00 ciascuno). Tale importo verrà versato anche per il futuro, mensilmente, a favore della madre, quale contributo al mantenimento per i minori, fino all'indipendenza economica degli stessi. La somma è rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat, e verrà versata entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla le cui coordinate bancarie sono conosciute. Pt_2
5. Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti secondo il protocollo redatto dal CNF che viene qui allegato e che verrà seguito in tutte le sue indicazioni (individuazione, modalità e pagamento).
6. L'assegno universale unico ed altri eventuali sussidi pubblici spetteranno alla madre la quale avrà diritto a richiederli e ad incassarli interamente, in quanto collocataria dei minori.
I figli saranno posti fiscalmente a carico del padre al 100% ed anche le detrazioni saranno a favore del padre al 100%.
pagina3 di 4 7. rimarrà proprietaria del veicolo tipo MG ZS, accollandosi interamente il relativo Parte_2
finanziamento, mentre rimarrà proprietario del camper, accollandosi il relativo Parte_1
finanziamento;
8. Entrambe le parti si danno il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli.
9. Le spese legali vengono poste in solido tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il presidente Riccardo Dies
La giudice estensora Giulia Paoli
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