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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1219/2022 R.G., avente ad oggetto: somministrazione
TRA
(C.F. ), già , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
suo procuratore p.t., avv. Paravati Angelo, dal quale è rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Scalea (CS), alla Via Gramsci n. 7, giusta procura notarile dell'1.3.2017, Rep. 53868, Racc. 26971
APPELLANTE
E
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Oriolo Carmela, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Castrovillari (CS), alla via Locri n.
22, giusta procura generale allegata
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÈ
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sparano Controparte_2 C.F._1
Raffaele Maria ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito a Belvedere
Marittimo (CS), alla Via G. Fortunato n. 86, giusta procura in calce allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 27.09.2022, come da ricevute pec di accettazione e consegna, la in persona del procuratore p.t., Parte_1
proponeva appello, innanzi al Tribunale di Paola, avverso e per la riforma della sentenza n. 70/2022, emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo il 17.3.2022, depositata in data 23.3.2022, non notificata, relativa alla causa iscritta al n. 385/2021, deducendo che: con l'atto introduttivo di lite,
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, Controparte_2 [...]
ed per sentirle condannare, in solido, al pagamento della somma CP_1 Parte_1 di € 4.956,76, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa di sbalzi di tensione, generatisi a seguito di un'interruzione di energia elettrica, che ne avrebbero interessato l'utenza nella giornata del 9 febbraio 2021; costituitasi ritualmente, la eccepiva l'infondatezza della pretesa, Parte_1
anche nel quantum, chiedendone il rigetto, in quanto nessun evento elettrico, quel giorno, aveva interessato l'utenza dell'attore e, comunque, anche ove gli sbalzi si fossero verificati, per non esserne responsabile;
esperita l'istruttoria testimoniale, precisate le conclusioni, il giudizio veniva posto in decisione, previo deposito di note;
il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando, in solido, le convenute al pagamento della somma di € 2.478,38, così equitativamente ridotta, oltre spese e competenze di lite.
Parte appellante, pertanto, domandava, in via rescindente, annullare e riformare la sentenza n.
70/2022 resa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in data 17.03.2022 e depositata in data
23.03.2022, perché ingiusta ed erronea;
in via rescissoria, in via principale, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, rigettando la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in subordine, riducendone l'importo richiesto a quanto risulterà effettivamente provato ed equo, anche secondo il grado di responsabilità imputabile all'appellato; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con condanna di questi a restituire quanto incassato in esecuzione dell'impugnata sentenza.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, tempestivamente depositata in data
12.12.2022, si costituiva in giudizio la la quale domandava annullare e riformare Controparte_1
la sentenza di primo grado n.70/2022, resa dal Giudice di Pace di Belvedere M.mo il 17.03.2022 e depositata il 23.03.2022, nella parte in cui dichiara “non fondata la richiesta di estromissione per la carenza di legittimazione passiva sollevata dall'esponente atteso che essa risulta essere litisconsorte necessaria, basta esaminare la documentazione prodotta dall'attore”, nella parte in cui riconosce l'esistenza di un danno liquidandolo, poi, in via equitativa e nella parte in cui condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidandole nella somma complessiva di € 800,00, oltre spese esenti;
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva della deducente
2 società; nel merito, rigettare l'avversa domanda perché assolutamente infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 25.03.2023, si costituiva in giudizio , il quale domandava, nel merito, rigettare il proposto gravame perché Controparte_2 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza pronunciata dal
Giudice di Pace di Belvedere Marittimo;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025 e il giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appellante principale ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda “essendovi stati sbalzi di corrente che la convenuta in questi casi deve risarcire”.
Su tale primo motivo di censura, secondo quanto ritenuto dal predetto appellante, il titolo di imputazione di responsabilità in capo ad è quello di cui all'art. 2043 c.c., sicché, Parte_1 dall'operatività della relativa clausola generale consegue, per il danneggiato, l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano: la condotta commissiva od omissiva,
l'evento dannoso, il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, l'elemento soggettivo ascrivibile alla controparte e l'ammontare del danno sofferto.
Nel caso in cui difetti uno qualunque di tali elementi necessari affinché al fatto consegua la responsabilità patrimoniale del soggetto convenuto per il risarcimento, la domanda proposta nei suoi confronti dovrà, senz'altro, essere rigettata senza necessità che l'indagine venga estesa alla sussistenza degli ulteriori elementi, giacché l'accertamento sarebbe del tutto superfluo in relazione al petitum. Dunque, la mancata dimostrazione, da parte di , del necessario rapporto CP_2 materiale di causalità tra l'inadempimento addebitato ad e l'evento dannoso che ha Parte_1
dedotto essersi verificato nella sua sfera giuridica non consentiva di poter ritenere raggiunta la prova del fatto costitutivo della domanda.
La sentenza veniva impugnata dall'appellante principale altresì nella parte in cui riconosce l'esistenza di un danno, liquidandolo, poi, in via equitativa. Il sig. , infatti, ha affidato la richiesta Controparte_2
di danni in € 4.956,76 per l'acquisto di nuovi beni in sostituzione di quelli danneggiati ed inservibili a due meri preventivi, che, come noto, per loro stessa natura non integrano prova del danno, per conclamata inidonea efficacia probatoria.
L'appellante principale, infine, censurava la sentenza nella parte in cui condanna le convenute,
[...]
ed al pagamento delle spese di lite, liquidandole nella somma CP_3 Controparte_1
3 complessiva di €800,00, oltre spese esenti, nonostante la parzialità dell'accoglimento della domanda, meramente quantitativa. Alla luce della notevole diversità di importo tra il risarcimento richiesto e quello riconosciuto, dal Giudice di Pace significativamente ridotto, l'appellante principale riteneva si fosse in presenza di quella situazione di parziale reciproca soccombenza che avrebbe giustificato la compensazione delle spese ex art. 92 co.2 c.p.c. Infine, la liquidazione complessiva della somma di
€800,00 a titolo di onorari, effettuata senza alcun riferimento concreto alle varie fasi del giudizio, neanche quantificando l'importo delle spese esenti, non consentiva la puntuale verifica del corretto compenso liquidato per ogni singola prestazione, sicché era facile riscontrare, nel ragionamento del
G.d.P., il carente esame di un punto decisivo in ordine alla statuizione sul governo delle spese. La liquidazione delle spese giudiziali, infatti, deve essere effettuata in modo da poter consentire alla parte interessata di controllare il rispetto dei limiti delle relative tabelle e, quindi, di denunciare le eventuali specifiche violazioni di legge o della tariffa, indicandoli specificamente nella misura necessaria a consentire alla parte il suddetto controllo di conformità.
Venendo ora all'esame degli atti di causa, relativamente al fascicolo di primo grado, risulta che, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, la in p.l.r.p.t., e la Parte_1 CP_1
deducendo quanto segue: di essere titolare del contratto di somministrazione di energia
[...]
elettrica fornito in Belvedere Marittimo, alla via Vetticello s.n.c. nr. Cliente 316470418 e codice POD
IT001E76040722, stipulato con il gestore in data 09.02.2021, veniva a mancare Controparte_1
la corrente elettrica e, a seguito del suo ripristino, notava che una serie di elettrodomestici ed altre componenti elettriche presenti all'interno della sua proprietà, regolarmente allacciate alle prese di corrente e precedentemente funzionanti, subivano ingenti danni;
in particolare, appena riattivata l'erogazione di corrente elettrica, la tensione elettrica subiva un sobbalzo con l'effetto di interrompersi nuovamente, per poi riattivarsi dopo qualche manciata di secondi;
a seguito di tale erogazione, si danneggiava la lavatrice 8 kg., il forno da incasso, il sistema anti-intrusione, il condizionatore, i cui costi complessivi ammontano ad € 4.956,76, come da preventivi di spesa allegati all'atto di citazione;
il sig. denunciava prontamente l'accaduto tramite reclamo a Controparte_2
mezzo fax al numero verde dedicato riservandosi la quantificazione dei danni;
in data CP_1
31.03.2021, a mezzo PEC, veniva formalmente richiesto il risarcimento dei danni subiti tramite diffida e messa in mora inoltrata alla e alla con espresso Parte_2 Controparte_1
invito a sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 L. 162/2014.
Pertanto, il sig. domandava al Giudice di Pace l'accoglimento della domanda e, per Controparte_2
l'effetto, la condanna di ed in solido. Parte_1 Controparte_1
4 Si costituiva la la quale domandava al giudice di rigettare la domanda attrice Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 13.10.2021, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva Controparte_1
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva di rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il teste di parte attrice, dichiaratosi indifferente, confermava la circostanza di cui al Testimone_1
n. 2 dell'atto di citazione, cioè che in data 09.02.21 veniva a mancare la corrente elettrica, e precisava di essere a conoscenza dei fatti in quanto si trovava presso l'abitazione del sig. nella Controparte_2
mattinata del 09.02.21 e di ricordare che, ad un tratto, andava via la corrente elettrica, che tornava poi, dopo qualche minuto, ma che sobbalzava la tensione, cioè si attaccava e staccava di nuovo la corrente elettrica.
Confermava che, prima di andare via la corrente, in casa gli risultava che funzionassero regolarmente tutti gli elettrodomestici e che non avesse visto nulla di diverso dal solito. Tuttavia, quando è andata via la corrente e poi è ritornata, il teste controllava insieme al proprietario le componenti allacciate alla rete elettrica e ricordava che sia il condizionatore, la lavatrice, l'allarme e il forno che non si accendevano più, mentre il resto si accendeva regolarmente.
La teste, sig.ra , dichiaratasi indifferente, confermava la circostanza di cui Testimone_2 al n. 2 dell'atto di citazione, precisava di essere a conoscenza dei fatti in quanto si trovava all'interno dell'abitazione del sig. in Belvedere Marittimo e stava preparando il pranzo insieme Controparte_2
alla figlia di quest'ultimo quando, a metà mattinata circa, la corrente andava via. Di ciò la teste riferiva di ricordare bene poiché si trovava in cucina e stava utilizzando il forno che si spegneva all'andare via della luce, la quale, dopo qualche minuto, ritornava, ma andava subito di nuovo via, come se sobbalzasse, per poi tornare definitivamente dopo qualche minuto.
La teste confermava la circostanza n.3 dell'atto di citazione, cioè che, appena riattivata l'erogazione di corrente elettrica, la tensione elettrica subiva un sobbalzo con l'effetto di interrompersi nuovamente per poi riattivarsi dopo qualche manciata di secondi.
Ricordava altresì che, mentre prima dell'interruzione di corrente, a casa funzionavano tutti gli CP_2
elettrodomestici collegati alla spina della corrente. Quando poi è tornata la luce, dopo aver fatto uno strano “sfarfallìo”, alcuni elettrodomestici non funzionavano più.
La teste ricordava altresì che, in particolare, il forno che stava usando precedentemente non funzionava più e che non funzionavano nemmeno la lavatrice, il condizionatore e l'allarme di casa, che si era staccato e non si accendeva più.
5 Non ricordava se il sig. avesse contattato l' però le diceva di controllare anche gli altri CP_2 CP_1
apparecchi mentre lui contattava l'assistenza.
Il teste indifferente, confermava che il preventivo di spesa veniva richiesto Testimone_3
dal sig. per la sostituzione di lavatrice, forno e sistema di allarme che il teste Controparte_2
riscontrava essere non funzionanti. Precisava di non avere ancora fornito la merce né ritirato quella non funzionante. Il teste, titolare della ditta Hydrocalor, confermava di aver redatto il preventivo di spesa del 17.02.21, dell'importo di € 3.300,00 iva compresa, a fronte della fornitura e montaggio di condizionatori. Il teste confermava che il preventivo di spesa gli veniva richiesto dal sig.
[...]
per la sostituzione del condizionatore, a suo dire bruciato da un balzo di corrente. CP_2
Il teste indifferente, confermava di essere il titolare della e di Testimone_4 Controparte_4 aver redatto il preventivo di spesa del 16.02.21 dell'importo di € 1.656,76.
Il teste , indifferente, dichiarava di essere un dipendente e di occuparsi di Testimone_5 CP_1
verifica e di assistenza guasti e confermava che l'agenzia di cui faceva parte non aveva rilevato e ricevuto alcuna segnalazione di guasti da parte dell'utente nella giornata del 09.02.2021. Riconosceva la scheda Aire che gli veniva mostrata.
Dal fascicolo di primo grado riprodotto in atti da parte di , risulta fattura n. Controparte_2
4102712556 , di € 174,92, periodo di riferimento novembre 2020-dicembre 2020, per CP_1 fornitura di energia elettrica a favore dello stesso in virtù di contratto “Scegli tu ore free”, CP_2
riportante data di attivazione della fornitura 01.08.2020 ed indicante come distributore di riferimento la Parte_1
È altresì prodotta pec dell'11.02.2021, indirizzata alla con la quale si Parte_1 comunicava che, in data 09.02.2021, l'utenza intestata ad , cod. cliente n. 316470418, Controparte_2
aveva subito dei danni, il contatore era staccato e, dopo averlo riattivato, si constatava che alcune componenti elettriche non funzionavano più.
Con altra pec del 31.03.2021, indirizzata ad e ad , il sig. Parte_1 CP_1 [...]
intimava l'integrale risarcimento dei danni materiali subiti per effetto dell'interruzione CP_2 improvvisa dell'energia elettrica verificatasi in data 09.02.2021, giorno in cui veniva a mancare la corrente elettrica e, a seguito del suo ripristino, verosimilmente a causa di un guasto sulla rete elettrica che generava sovratensione nell'impianto, il sig. subiva gravi danni alle componenti elettriche CP_2 presenti all'interno della sua proprietà e regolarmente allacciate alle prese di corrente, precedentemente funzionanti.
In particolare, tali componenti danneggiate erano: lavatrice 8 kg, forno da incasso, sistema anti intrusione, condizionatore, i cui costi ammontavano ad € 4.956,76, come da preventivi di spesa allegati.
6 Pertanto, ritenuto che il danno sofferto venisse determinato da un guasto elettrico a lui non imputabile, il sig. intimava e diffidava le due società, entro e non oltre sette giorni, a provvedere Controparte_2
al risarcimento dei danni subiti e quantificati in € 4.956,76, invitandole a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita.
È prodotto preventivo redatto in data 17.02.2021 dalla ditta Hydrocalor di Grosso La Tes_3
per una fornitura condizionatore dual 12.000 + 12.000 Daikin e per materiale, montaggio e messa in opera, per un totale di € 3.300,00, iva compresa.
Altro preventivo del 16.02.2021 veniva predisposto dalla ditta di RN QU CP_4
per: fornitura ed installazione lavatrice 8 kg, classe energetica A +++, fornitura ed installazione forno ad incasso da 60 cm ventilato, classe energetica A++++; fornitura ed installazione alimentatore sistema anti intrusione, per un totale complessivo di € 1.656,76.
Alla richiesta di risarcimento danni avanzata a mezzo pec dal sig. , la Controparte_2 Parte_1
comunicava a mezzo pec che in data 09.02.2021 i loro impianti alimentanti la fornitura del sig. CP_2
non risultavano essere stati interessati da interruzioni, non potendo, pertanto, dar seguito alla richiesta di risarcimento danni di quest'ultimo.
In base al compendio probatorio in atti, l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dall'appellante incidentale è fondata e, per l'effetto, va rigettata la domanda Controparte_1
proposta nei confronti della medesima da . Controparte_2
Si osserva che “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c. … pertanto, una volta escluso che le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia siano dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 -
7 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28488 del 22/12/2011, Rv. 620063 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 822 del
20/01/2012, Rv. 620496 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2964 del 13/02/2015, Rv. 634702 - 01), deve negarsi che l'odierna società ricorrente (pacificamente chiamata in giudizio quale mero fornitore dell'energia) possa esser chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della relativa mancata erogazione per un fatto imputabile al mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1581 del 23/01/2018).
Con riguardo all'appello principale, va rilevato che, a fronte della mancata indicazione dell'interruzione di corrente in oggetto nella scheda Aire, prodotta dall' , e della Parte_1 dichiarazione del teste , secondo cui l'agenzia di cui faceva parte non aveva Testimone_5 rilevato e ricevuto alcuna segnalazione di guasti da parte dell'utente nella giornata del 09.02.2021, il fatto oggetto di causa e il nesso di causalità sono confermati dalle riportate deposizioni, che appaiono attendibili e coerenti, dei testi e , entrambi presenti al Testimone_1 Testimone_2 momento dell'accaduto.
Essi hanno riferito che si trovavano presso l'abitazione del sig. nella mattinata del Controparte_2
09.02.21, allorquando andava via la corrente elettrica, che tornava poi, dopo qualche minuto, ma che sobbalzava la tensione, cioè si attaccava e staccava di nuovo la corrente elettrica. Mentre prima dell'interruzione di corrente, presso l'abitazione dell' secondo i predetti testi, funzionavano CP_2
tutti gli elettrodomestici collegati alla corrente, quando essa si è ripristinata il condizionatore, la lavatrice, l'allarme e il forno non si accendevano più.
Precisamente, sul punto, ha dichiarato di aver controllato insieme al proprietario le Testimone_1 componenti allacciate alla rete elettrica e ricordava che il condizionatore, la lavatrice, l'allarme e il forno non si accendevano più, mentre il resto si accendeva regolarmente. Parimenti Testimone_2 ricordava altresì che, quando è tornata la luce, dopo aver fatto uno strano “sfarfallio”, alcuni
[...]
elettrodomestici non funzionavano più e, in particolare, il forno che stava usando precedentemente non funzionava più e che non funzionavano nemmeno la lavatrice, il condizionatore e l'allarme di casa, che si era staccato e non si accendeva più.
Va evidenziato che la somministrazione di energia elettrica rientra nell'ambito delle attività pericolose ed il gestore della linea elettrica, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattispecie oggetto del presente giudizio
è da ricondursi nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., ai sensi del quale sono da considerarsi attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza
8 e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno.
“La responsabilità ex articolo 2050 c.c. è conformata come derivante soltanto dalla natura pericolosa dell'attività svolta dal responsabile e dal nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso, come indica limpidamente dal testo normativo: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento...". L'attività, quindi, può essere pericolosa non solo per la sua natura, ma anche per la natura dei mezzi utilizzati ad esercitarla. Ciò non toglie che, in entrambe le ipotesi, nulla incide il fatto che i mezzi con cui viene esercitata l'attività pericolosa non appartengano a chi la esercita o comunque siano da quest'ultimo gestiti: il legislatore piega il baricentro della norma, comunque, sullo svolgimento dell'attività pericolosa, rendendo irrilevante il titolo che chi la svolge possa avere
- o anche appunto non avere - sui mezzi di cui si serve… compete allora al preteso danneggiante, per sgravarsi della prospettata responsabilità, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (v. ancora Cass. sez. 6 - 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16637, la quale rimarca che il danneggiante, "per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c.", non
è sufficiente che provi l'imprevedibilità del danno, "dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano.") (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020).
Se è pacifico che, in riferimento all'attività tecnica di fornitura di energia elettrica “venga in rilievo una responsabilità ai sensi dell'art.2050 c.c. e dunque un esercizio di attività pericolosa (cfr., ad es.,
Cass., III, 11193/2007), la società appellante, altrettanto pacificamente, non ha fornito elementi sufficienti ed idonei a vincere il regime della prova di cui alla norma citata, essendo onere della stessa quello di comprovare la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore, capaci di superare la presunzione di responsabilità addossata a chi eserciti detta attività pericolosa ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Civ., 27.1.1982, n. 537)”. (cfr. Corte d'Appello dell'Aquila,
Sentenza n. 48/2025 del 15-01-2025).
Va escluso un concorso di colpa del danneggiato, in quanto “non sono ravvisabili fattori causali ascrivibili a colpa dello stesso, tali non potendo essere considerate l'omessa installazione di stabilizzatori o scaricatori di tensione, non avendo dimostrato l'appellante che mediante l'utilizzo specifico di tali apparecchiature, in condizioni analoghe, l'evento dannoso non si sarebbe realizzato”
(cfr. Corte d'Appello dell'Aquila, Sentenza n. 48/2025 del 15-01-2025).
Poiché il danno è provato nell'an, il giudice di prime cure ha ritenuto “equo procedere alla liquidazione” del danno nella misura della metà dell'importo risultante dai preventivi, in
9 considerazione della valenza probatoria dei medesimi, la cui redazione è stata confermata dai testi e Testimone_3 Testimone_4
“Il preventivo, quale atto unilaterale di per sé rappresenta un mero indizio, ma non una prova determinante per quantificare il quantum debeatur” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36900 del 2021).
“Come è ben noto e come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno con criterio equitativo non postula necessariamente l'impossibilità assoluta di stimare con esattezza l'entità del danno, potendo il giudice ricorrervi anche quando in relazione alla peculiarità del fatto dannoso (come nel caso in esame), la precisa determinazione del danno riesca difficoltosa
(sentenza 15/5/1998 n. 4914). Il giudice non è poi tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di conseguenzialità tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (sentenza 2/12/1998 n.
12237)” (ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 409 del 2000).
Il preventivo di riparazione può essere usato come strumento di valutazione equitativa del danno e il giudice può valutare il danno in via equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, come nel caso di specie, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa.
Va rigettato anche il terzo motivo dell'appello principale, in quanto “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Inoltre, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio l'attore domandava il risarcimento del danno nella misura ivi indicata o in “quella maggiore o minore” che sarebbe stata determinata e “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
Nondimeno, il rigetto della domanda proposta da nei confronti della Controparte_2 CP_1
in conseguenza dell'accoglimento della predetta eccezione sollevata dalla stessa, giustifica la
[...]
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio,
10 atteso l'esito complessivo della lite, in base ad un criterio di valutazione globale ed unitario, essendo stata la domanda attorea rigettata nei confronti della e accolta nei riguardi della Controparte_1
Parte_1
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale).
Alla luce delle esposte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, si rigetta la domanda proposta da nei confronti della si rigetta l'appello Controparte_2 Controparte_1
principale.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Rispetto all'appellante principale, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater,
D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio
2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 1219/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_2
nei confronti della Controparte_1
2) rigetta l'appello principale;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Paola, lì 17.4.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1219/2022 R.G., avente ad oggetto: somministrazione
TRA
(C.F. ), già , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
suo procuratore p.t., avv. Paravati Angelo, dal quale è rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Scalea (CS), alla Via Gramsci n. 7, giusta procura notarile dell'1.3.2017, Rep. 53868, Racc. 26971
APPELLANTE
E
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Oriolo Carmela, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Castrovillari (CS), alla via Locri n.
22, giusta procura generale allegata
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÈ
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sparano Controparte_2 C.F._1
Raffaele Maria ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito a Belvedere
Marittimo (CS), alla Via G. Fortunato n. 86, giusta procura in calce allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 27.09.2022, come da ricevute pec di accettazione e consegna, la in persona del procuratore p.t., Parte_1
proponeva appello, innanzi al Tribunale di Paola, avverso e per la riforma della sentenza n. 70/2022, emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo il 17.3.2022, depositata in data 23.3.2022, non notificata, relativa alla causa iscritta al n. 385/2021, deducendo che: con l'atto introduttivo di lite,
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, Controparte_2 [...]
ed per sentirle condannare, in solido, al pagamento della somma CP_1 Parte_1 di € 4.956,76, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa di sbalzi di tensione, generatisi a seguito di un'interruzione di energia elettrica, che ne avrebbero interessato l'utenza nella giornata del 9 febbraio 2021; costituitasi ritualmente, la eccepiva l'infondatezza della pretesa, Parte_1
anche nel quantum, chiedendone il rigetto, in quanto nessun evento elettrico, quel giorno, aveva interessato l'utenza dell'attore e, comunque, anche ove gli sbalzi si fossero verificati, per non esserne responsabile;
esperita l'istruttoria testimoniale, precisate le conclusioni, il giudizio veniva posto in decisione, previo deposito di note;
il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando, in solido, le convenute al pagamento della somma di € 2.478,38, così equitativamente ridotta, oltre spese e competenze di lite.
Parte appellante, pertanto, domandava, in via rescindente, annullare e riformare la sentenza n.
70/2022 resa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in data 17.03.2022 e depositata in data
23.03.2022, perché ingiusta ed erronea;
in via rescissoria, in via principale, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, rigettando la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in subordine, riducendone l'importo richiesto a quanto risulterà effettivamente provato ed equo, anche secondo il grado di responsabilità imputabile all'appellato; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con condanna di questi a restituire quanto incassato in esecuzione dell'impugnata sentenza.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, tempestivamente depositata in data
12.12.2022, si costituiva in giudizio la la quale domandava annullare e riformare Controparte_1
la sentenza di primo grado n.70/2022, resa dal Giudice di Pace di Belvedere M.mo il 17.03.2022 e depositata il 23.03.2022, nella parte in cui dichiara “non fondata la richiesta di estromissione per la carenza di legittimazione passiva sollevata dall'esponente atteso che essa risulta essere litisconsorte necessaria, basta esaminare la documentazione prodotta dall'attore”, nella parte in cui riconosce l'esistenza di un danno liquidandolo, poi, in via equitativa e nella parte in cui condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidandole nella somma complessiva di € 800,00, oltre spese esenti;
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva della deducente
2 società; nel merito, rigettare l'avversa domanda perché assolutamente infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 25.03.2023, si costituiva in giudizio , il quale domandava, nel merito, rigettare il proposto gravame perché Controparte_2 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza pronunciata dal
Giudice di Pace di Belvedere Marittimo;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025 e il giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appellante principale ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda “essendovi stati sbalzi di corrente che la convenuta in questi casi deve risarcire”.
Su tale primo motivo di censura, secondo quanto ritenuto dal predetto appellante, il titolo di imputazione di responsabilità in capo ad è quello di cui all'art. 2043 c.c., sicché, Parte_1 dall'operatività della relativa clausola generale consegue, per il danneggiato, l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano: la condotta commissiva od omissiva,
l'evento dannoso, il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, l'elemento soggettivo ascrivibile alla controparte e l'ammontare del danno sofferto.
Nel caso in cui difetti uno qualunque di tali elementi necessari affinché al fatto consegua la responsabilità patrimoniale del soggetto convenuto per il risarcimento, la domanda proposta nei suoi confronti dovrà, senz'altro, essere rigettata senza necessità che l'indagine venga estesa alla sussistenza degli ulteriori elementi, giacché l'accertamento sarebbe del tutto superfluo in relazione al petitum. Dunque, la mancata dimostrazione, da parte di , del necessario rapporto CP_2 materiale di causalità tra l'inadempimento addebitato ad e l'evento dannoso che ha Parte_1
dedotto essersi verificato nella sua sfera giuridica non consentiva di poter ritenere raggiunta la prova del fatto costitutivo della domanda.
La sentenza veniva impugnata dall'appellante principale altresì nella parte in cui riconosce l'esistenza di un danno, liquidandolo, poi, in via equitativa. Il sig. , infatti, ha affidato la richiesta Controparte_2
di danni in € 4.956,76 per l'acquisto di nuovi beni in sostituzione di quelli danneggiati ed inservibili a due meri preventivi, che, come noto, per loro stessa natura non integrano prova del danno, per conclamata inidonea efficacia probatoria.
L'appellante principale, infine, censurava la sentenza nella parte in cui condanna le convenute,
[...]
ed al pagamento delle spese di lite, liquidandole nella somma CP_3 Controparte_1
3 complessiva di €800,00, oltre spese esenti, nonostante la parzialità dell'accoglimento della domanda, meramente quantitativa. Alla luce della notevole diversità di importo tra il risarcimento richiesto e quello riconosciuto, dal Giudice di Pace significativamente ridotto, l'appellante principale riteneva si fosse in presenza di quella situazione di parziale reciproca soccombenza che avrebbe giustificato la compensazione delle spese ex art. 92 co.2 c.p.c. Infine, la liquidazione complessiva della somma di
€800,00 a titolo di onorari, effettuata senza alcun riferimento concreto alle varie fasi del giudizio, neanche quantificando l'importo delle spese esenti, non consentiva la puntuale verifica del corretto compenso liquidato per ogni singola prestazione, sicché era facile riscontrare, nel ragionamento del
G.d.P., il carente esame di un punto decisivo in ordine alla statuizione sul governo delle spese. La liquidazione delle spese giudiziali, infatti, deve essere effettuata in modo da poter consentire alla parte interessata di controllare il rispetto dei limiti delle relative tabelle e, quindi, di denunciare le eventuali specifiche violazioni di legge o della tariffa, indicandoli specificamente nella misura necessaria a consentire alla parte il suddetto controllo di conformità.
Venendo ora all'esame degli atti di causa, relativamente al fascicolo di primo grado, risulta che, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, la in p.l.r.p.t., e la Parte_1 CP_1
deducendo quanto segue: di essere titolare del contratto di somministrazione di energia
[...]
elettrica fornito in Belvedere Marittimo, alla via Vetticello s.n.c. nr. Cliente 316470418 e codice POD
IT001E76040722, stipulato con il gestore in data 09.02.2021, veniva a mancare Controparte_1
la corrente elettrica e, a seguito del suo ripristino, notava che una serie di elettrodomestici ed altre componenti elettriche presenti all'interno della sua proprietà, regolarmente allacciate alle prese di corrente e precedentemente funzionanti, subivano ingenti danni;
in particolare, appena riattivata l'erogazione di corrente elettrica, la tensione elettrica subiva un sobbalzo con l'effetto di interrompersi nuovamente, per poi riattivarsi dopo qualche manciata di secondi;
a seguito di tale erogazione, si danneggiava la lavatrice 8 kg., il forno da incasso, il sistema anti-intrusione, il condizionatore, i cui costi complessivi ammontano ad € 4.956,76, come da preventivi di spesa allegati all'atto di citazione;
il sig. denunciava prontamente l'accaduto tramite reclamo a Controparte_2
mezzo fax al numero verde dedicato riservandosi la quantificazione dei danni;
in data CP_1
31.03.2021, a mezzo PEC, veniva formalmente richiesto il risarcimento dei danni subiti tramite diffida e messa in mora inoltrata alla e alla con espresso Parte_2 Controparte_1
invito a sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 L. 162/2014.
Pertanto, il sig. domandava al Giudice di Pace l'accoglimento della domanda e, per Controparte_2
l'effetto, la condanna di ed in solido. Parte_1 Controparte_1
4 Si costituiva la la quale domandava al giudice di rigettare la domanda attrice Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 13.10.2021, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva Controparte_1
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva di rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il teste di parte attrice, dichiaratosi indifferente, confermava la circostanza di cui al Testimone_1
n. 2 dell'atto di citazione, cioè che in data 09.02.21 veniva a mancare la corrente elettrica, e precisava di essere a conoscenza dei fatti in quanto si trovava presso l'abitazione del sig. nella Controparte_2
mattinata del 09.02.21 e di ricordare che, ad un tratto, andava via la corrente elettrica, che tornava poi, dopo qualche minuto, ma che sobbalzava la tensione, cioè si attaccava e staccava di nuovo la corrente elettrica.
Confermava che, prima di andare via la corrente, in casa gli risultava che funzionassero regolarmente tutti gli elettrodomestici e che non avesse visto nulla di diverso dal solito. Tuttavia, quando è andata via la corrente e poi è ritornata, il teste controllava insieme al proprietario le componenti allacciate alla rete elettrica e ricordava che sia il condizionatore, la lavatrice, l'allarme e il forno che non si accendevano più, mentre il resto si accendeva regolarmente.
La teste, sig.ra , dichiaratasi indifferente, confermava la circostanza di cui Testimone_2 al n. 2 dell'atto di citazione, precisava di essere a conoscenza dei fatti in quanto si trovava all'interno dell'abitazione del sig. in Belvedere Marittimo e stava preparando il pranzo insieme Controparte_2
alla figlia di quest'ultimo quando, a metà mattinata circa, la corrente andava via. Di ciò la teste riferiva di ricordare bene poiché si trovava in cucina e stava utilizzando il forno che si spegneva all'andare via della luce, la quale, dopo qualche minuto, ritornava, ma andava subito di nuovo via, come se sobbalzasse, per poi tornare definitivamente dopo qualche minuto.
La teste confermava la circostanza n.3 dell'atto di citazione, cioè che, appena riattivata l'erogazione di corrente elettrica, la tensione elettrica subiva un sobbalzo con l'effetto di interrompersi nuovamente per poi riattivarsi dopo qualche manciata di secondi.
Ricordava altresì che, mentre prima dell'interruzione di corrente, a casa funzionavano tutti gli CP_2
elettrodomestici collegati alla spina della corrente. Quando poi è tornata la luce, dopo aver fatto uno strano “sfarfallìo”, alcuni elettrodomestici non funzionavano più.
La teste ricordava altresì che, in particolare, il forno che stava usando precedentemente non funzionava più e che non funzionavano nemmeno la lavatrice, il condizionatore e l'allarme di casa, che si era staccato e non si accendeva più.
5 Non ricordava se il sig. avesse contattato l' però le diceva di controllare anche gli altri CP_2 CP_1
apparecchi mentre lui contattava l'assistenza.
Il teste indifferente, confermava che il preventivo di spesa veniva richiesto Testimone_3
dal sig. per la sostituzione di lavatrice, forno e sistema di allarme che il teste Controparte_2
riscontrava essere non funzionanti. Precisava di non avere ancora fornito la merce né ritirato quella non funzionante. Il teste, titolare della ditta Hydrocalor, confermava di aver redatto il preventivo di spesa del 17.02.21, dell'importo di € 3.300,00 iva compresa, a fronte della fornitura e montaggio di condizionatori. Il teste confermava che il preventivo di spesa gli veniva richiesto dal sig.
[...]
per la sostituzione del condizionatore, a suo dire bruciato da un balzo di corrente. CP_2
Il teste indifferente, confermava di essere il titolare della e di Testimone_4 Controparte_4 aver redatto il preventivo di spesa del 16.02.21 dell'importo di € 1.656,76.
Il teste , indifferente, dichiarava di essere un dipendente e di occuparsi di Testimone_5 CP_1
verifica e di assistenza guasti e confermava che l'agenzia di cui faceva parte non aveva rilevato e ricevuto alcuna segnalazione di guasti da parte dell'utente nella giornata del 09.02.2021. Riconosceva la scheda Aire che gli veniva mostrata.
Dal fascicolo di primo grado riprodotto in atti da parte di , risulta fattura n. Controparte_2
4102712556 , di € 174,92, periodo di riferimento novembre 2020-dicembre 2020, per CP_1 fornitura di energia elettrica a favore dello stesso in virtù di contratto “Scegli tu ore free”, CP_2
riportante data di attivazione della fornitura 01.08.2020 ed indicante come distributore di riferimento la Parte_1
È altresì prodotta pec dell'11.02.2021, indirizzata alla con la quale si Parte_1 comunicava che, in data 09.02.2021, l'utenza intestata ad , cod. cliente n. 316470418, Controparte_2
aveva subito dei danni, il contatore era staccato e, dopo averlo riattivato, si constatava che alcune componenti elettriche non funzionavano più.
Con altra pec del 31.03.2021, indirizzata ad e ad , il sig. Parte_1 CP_1 [...]
intimava l'integrale risarcimento dei danni materiali subiti per effetto dell'interruzione CP_2 improvvisa dell'energia elettrica verificatasi in data 09.02.2021, giorno in cui veniva a mancare la corrente elettrica e, a seguito del suo ripristino, verosimilmente a causa di un guasto sulla rete elettrica che generava sovratensione nell'impianto, il sig. subiva gravi danni alle componenti elettriche CP_2 presenti all'interno della sua proprietà e regolarmente allacciate alle prese di corrente, precedentemente funzionanti.
In particolare, tali componenti danneggiate erano: lavatrice 8 kg, forno da incasso, sistema anti intrusione, condizionatore, i cui costi ammontavano ad € 4.956,76, come da preventivi di spesa allegati.
6 Pertanto, ritenuto che il danno sofferto venisse determinato da un guasto elettrico a lui non imputabile, il sig. intimava e diffidava le due società, entro e non oltre sette giorni, a provvedere Controparte_2
al risarcimento dei danni subiti e quantificati in € 4.956,76, invitandole a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita.
È prodotto preventivo redatto in data 17.02.2021 dalla ditta Hydrocalor di Grosso La Tes_3
per una fornitura condizionatore dual 12.000 + 12.000 Daikin e per materiale, montaggio e messa in opera, per un totale di € 3.300,00, iva compresa.
Altro preventivo del 16.02.2021 veniva predisposto dalla ditta di RN QU CP_4
per: fornitura ed installazione lavatrice 8 kg, classe energetica A +++, fornitura ed installazione forno ad incasso da 60 cm ventilato, classe energetica A++++; fornitura ed installazione alimentatore sistema anti intrusione, per un totale complessivo di € 1.656,76.
Alla richiesta di risarcimento danni avanzata a mezzo pec dal sig. , la Controparte_2 Parte_1
comunicava a mezzo pec che in data 09.02.2021 i loro impianti alimentanti la fornitura del sig. CP_2
non risultavano essere stati interessati da interruzioni, non potendo, pertanto, dar seguito alla richiesta di risarcimento danni di quest'ultimo.
In base al compendio probatorio in atti, l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dall'appellante incidentale è fondata e, per l'effetto, va rigettata la domanda Controparte_1
proposta nei confronti della medesima da . Controparte_2
Si osserva che “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c. … pertanto, una volta escluso che le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia siano dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 -
7 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28488 del 22/12/2011, Rv. 620063 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 822 del
20/01/2012, Rv. 620496 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2964 del 13/02/2015, Rv. 634702 - 01), deve negarsi che l'odierna società ricorrente (pacificamente chiamata in giudizio quale mero fornitore dell'energia) possa esser chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della relativa mancata erogazione per un fatto imputabile al mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1581 del 23/01/2018).
Con riguardo all'appello principale, va rilevato che, a fronte della mancata indicazione dell'interruzione di corrente in oggetto nella scheda Aire, prodotta dall' , e della Parte_1 dichiarazione del teste , secondo cui l'agenzia di cui faceva parte non aveva Testimone_5 rilevato e ricevuto alcuna segnalazione di guasti da parte dell'utente nella giornata del 09.02.2021, il fatto oggetto di causa e il nesso di causalità sono confermati dalle riportate deposizioni, che appaiono attendibili e coerenti, dei testi e , entrambi presenti al Testimone_1 Testimone_2 momento dell'accaduto.
Essi hanno riferito che si trovavano presso l'abitazione del sig. nella mattinata del Controparte_2
09.02.21, allorquando andava via la corrente elettrica, che tornava poi, dopo qualche minuto, ma che sobbalzava la tensione, cioè si attaccava e staccava di nuovo la corrente elettrica. Mentre prima dell'interruzione di corrente, presso l'abitazione dell' secondo i predetti testi, funzionavano CP_2
tutti gli elettrodomestici collegati alla corrente, quando essa si è ripristinata il condizionatore, la lavatrice, l'allarme e il forno non si accendevano più.
Precisamente, sul punto, ha dichiarato di aver controllato insieme al proprietario le Testimone_1 componenti allacciate alla rete elettrica e ricordava che il condizionatore, la lavatrice, l'allarme e il forno non si accendevano più, mentre il resto si accendeva regolarmente. Parimenti Testimone_2 ricordava altresì che, quando è tornata la luce, dopo aver fatto uno strano “sfarfallio”, alcuni
[...]
elettrodomestici non funzionavano più e, in particolare, il forno che stava usando precedentemente non funzionava più e che non funzionavano nemmeno la lavatrice, il condizionatore e l'allarme di casa, che si era staccato e non si accendeva più.
Va evidenziato che la somministrazione di energia elettrica rientra nell'ambito delle attività pericolose ed il gestore della linea elettrica, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattispecie oggetto del presente giudizio
è da ricondursi nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., ai sensi del quale sono da considerarsi attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza
8 e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno.
“La responsabilità ex articolo 2050 c.c. è conformata come derivante soltanto dalla natura pericolosa dell'attività svolta dal responsabile e dal nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso, come indica limpidamente dal testo normativo: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento...". L'attività, quindi, può essere pericolosa non solo per la sua natura, ma anche per la natura dei mezzi utilizzati ad esercitarla. Ciò non toglie che, in entrambe le ipotesi, nulla incide il fatto che i mezzi con cui viene esercitata l'attività pericolosa non appartengano a chi la esercita o comunque siano da quest'ultimo gestiti: il legislatore piega il baricentro della norma, comunque, sullo svolgimento dell'attività pericolosa, rendendo irrilevante il titolo che chi la svolge possa avere
- o anche appunto non avere - sui mezzi di cui si serve… compete allora al preteso danneggiante, per sgravarsi della prospettata responsabilità, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (v. ancora Cass. sez. 6 - 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16637, la quale rimarca che il danneggiante, "per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c.", non
è sufficiente che provi l'imprevedibilità del danno, "dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano.") (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020).
Se è pacifico che, in riferimento all'attività tecnica di fornitura di energia elettrica “venga in rilievo una responsabilità ai sensi dell'art.2050 c.c. e dunque un esercizio di attività pericolosa (cfr., ad es.,
Cass., III, 11193/2007), la società appellante, altrettanto pacificamente, non ha fornito elementi sufficienti ed idonei a vincere il regime della prova di cui alla norma citata, essendo onere della stessa quello di comprovare la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore, capaci di superare la presunzione di responsabilità addossata a chi eserciti detta attività pericolosa ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Civ., 27.1.1982, n. 537)”. (cfr. Corte d'Appello dell'Aquila,
Sentenza n. 48/2025 del 15-01-2025).
Va escluso un concorso di colpa del danneggiato, in quanto “non sono ravvisabili fattori causali ascrivibili a colpa dello stesso, tali non potendo essere considerate l'omessa installazione di stabilizzatori o scaricatori di tensione, non avendo dimostrato l'appellante che mediante l'utilizzo specifico di tali apparecchiature, in condizioni analoghe, l'evento dannoso non si sarebbe realizzato”
(cfr. Corte d'Appello dell'Aquila, Sentenza n. 48/2025 del 15-01-2025).
Poiché il danno è provato nell'an, il giudice di prime cure ha ritenuto “equo procedere alla liquidazione” del danno nella misura della metà dell'importo risultante dai preventivi, in
9 considerazione della valenza probatoria dei medesimi, la cui redazione è stata confermata dai testi e Testimone_3 Testimone_4
“Il preventivo, quale atto unilaterale di per sé rappresenta un mero indizio, ma non una prova determinante per quantificare il quantum debeatur” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36900 del 2021).
“Come è ben noto e come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno con criterio equitativo non postula necessariamente l'impossibilità assoluta di stimare con esattezza l'entità del danno, potendo il giudice ricorrervi anche quando in relazione alla peculiarità del fatto dannoso (come nel caso in esame), la precisa determinazione del danno riesca difficoltosa
(sentenza 15/5/1998 n. 4914). Il giudice non è poi tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di conseguenzialità tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (sentenza 2/12/1998 n.
12237)” (ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 409 del 2000).
Il preventivo di riparazione può essere usato come strumento di valutazione equitativa del danno e il giudice può valutare il danno in via equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, come nel caso di specie, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa.
Va rigettato anche il terzo motivo dell'appello principale, in quanto “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Inoltre, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio l'attore domandava il risarcimento del danno nella misura ivi indicata o in “quella maggiore o minore” che sarebbe stata determinata e “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
Nondimeno, il rigetto della domanda proposta da nei confronti della Controparte_2 CP_1
in conseguenza dell'accoglimento della predetta eccezione sollevata dalla stessa, giustifica la
[...]
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio,
10 atteso l'esito complessivo della lite, in base ad un criterio di valutazione globale ed unitario, essendo stata la domanda attorea rigettata nei confronti della e accolta nei riguardi della Controparte_1
Parte_1
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale).
Alla luce delle esposte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, si rigetta la domanda proposta da nei confronti della si rigetta l'appello Controparte_2 Controparte_1
principale.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Rispetto all'appellante principale, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater,
D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio
2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 1219/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_2
nei confronti della Controparte_1
2) rigetta l'appello principale;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Paola, lì 17.4.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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