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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
La Corte, nella persona del Consigliere ist. dott.ssa Flavia Strazzanti ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa in secondo grado iscritta al n. 211/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 415/2024 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale, pubblicata il 2 maggio 2024,
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Luigi Restivo Pantalone presso lo studio del quale, in Racalmuto, via G. Verdi, n. 80, è elettivamente domiciliato
Appellante
E
nato a [...] il giorno 18.1.1957 (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giovanni C.F._2
Di Giovanni presso lo studio del quale, in Caltanissetta in Via Calabria n. 7, è elettivamente domiciliato,
Appellato
(c.f. ), in persona del Presidente del Controparte_2 P.IVA_1
Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, piazza Colonna 370, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, nei cui uffici, siti in
Caltanissetta, via Libertà n. 174, si domicilia,
Appellato
a scioglimento della riserva assunta in data 16 gennaio 2025, all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025 tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
1 **************
In primo grado ha proposto domanda per la condanna in solido di Parte_1
, magistrato in servizio presso l'ufficio del Tribunale di Controparte_1 CP_3
Agrigento, e lo , al risarcimento del danno cagionato dal deposito con ritardo CP_4
della motivazione della sentenza di condanna dello stesso, condotta configurata come reato di rifiuto di atti d'ufficio.
Con sentenza n. 415/2024 il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, sussunta la domanda nell'alveo dell'art. 13 l. 117/1988, la dichiarava inammissibile, non essendo intervenuta sentenza definitiva di condanna del magistrato per il reato attribuitogli - essendo piuttosto nelle more del giudizio intervenuta sentenza di assoluzione poi passata in giudicato - e mancando pertanto un elemento costitutivo della responsabilità risarcitoria dei convenuti.
Per la riforma di tale sentenza ha proposto appello;
gli appellati, Parte_1
costituitisi in giudizio, hanno domandato la conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza fissata, con decreto del 28 ottobre 2024, per il 20 novembre 2024 nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., parte appellante non depositava note di trattazione scritta.
Allo stesso modo, alla successiva udienza del 15 gennaio 2025 celebrata secondo la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., cui il consigliere istruttore ha rinviato ex art. 348
2° comma c.p.c., parte appellante neppure depositava note di trattazione scritta.
I suddetti provvedimenti risultano ritualmente comunicati a parte appellante.
Deve pertanto essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. che, nella nuova versione introdotta dal d. lgs 10 ottobre 2022 n. 149, al comma 3°, dispone che provvede il consigliere istruttore con ordinanza.
L'improcedibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio, come testualmente disposto dalla norma.
Quanto alle sperse di lite, “ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, e, pertanto, deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere conseguenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio”, anche senza espressa domanda dell'interessato, salvo che lo stesso abbia manifestato la sua volontà di rinunciarvi (ex. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n.12636).
2 E poiché l'improcedibilità dell'appello è dipesa dal fatto oggettivo della mancata comparizione dello stesso appellante, benché anteriormente costituito, nella prima udienza ed in quella successiva, che è a questo esclusivamente imputabile, su di lui grava l'obbligo di rifondere le spese di lite alle altre parti.
Esse vanno liquidate secondo i parametri previsti per le cause di valore compreso tra €.
260.000,01 ed € 520.000,00, non ritenendosi di applicare gli incrementi di cui all'art. 6
D.M. 55/2014, e con la riduzione del 50% avuto riguardo alle attività concretamente svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 415/2024 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale, pubblicata il 2 maggio 2024, dichiara improcedibile l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_5
quantificate in €. 7.120,00,00 oltre spese generali, Iva e Cpa,
[...]
condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
quantificate in €. 7.120,00,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, Controparte_2
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, Pt_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-
[...]
quater del DPR n. 115/2002.
Il Consigliere ist.
Flavia Strazzanti
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