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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4868/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4868/2017 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._7
MARIANI ALESSANDRO
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLETTI Parte_8 P.IVA_1
ANTONINO
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.7.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in data
4-9.7.2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio il chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che le ingiunzioni in Parte_8
premessa sono nulle ed inefficaci per la prescrizione dei crediti ovvero per la totale mancanza di criteri di determinazione dei canoni o di imposta. Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che i pescatori ricorrenti nulla devono al essendo pescatori Pt_8
professionisti e non essendo mai stata determinata alcuna somma a titolo di corrispettivo , non essendoci alcuna norma che lo imponga né il regolamento né le ordinanze citate
l'hanno prevista, in forza del criterio della non disparità di trattamento che la PA deve avere verso tutti i cittadini”.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità della domanda Parte_8
e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Alla prima udienza il G.I. ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ha emesso ordine ex artt. 210 e 213 c.p.c. alla
Capitaneria di Porto di Nettuno ed alla Intendenza di Finanza, nonché al . Parte_9
La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2024, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
2. Preliminarmente occorre rilevare che nessuna efficacia di giudicato può attribuirsi alla sentenza n. 2648/2018, resa tra soggetti solo parzialmente coincidenti. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 2909 c.c. le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa;
si evince, a contrario, che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio.
Ciò premesso, il presente giudizio è stato introdotto da parte attrice avverso le ingiunzioni notificate dal per il pagamento di differenti importi, tutti dovuti per Parte_8
l'utilizzo di un posto barca presso la banchina “Q” della Marina di (cfr. docc. 2 – 6 Pt_8
di parte attrice). Gli attori hanno quindi promosso congiuntamente la presente azione, che parte convenuta definisce una “c.d. azione cumulativa impropria”; si ritiene in ogni caso l'ammissibilità dell'azione, quanto meno per motivi di economica processuale - sussistendo pagina 2 di 5 una connessione oggettiva fra le diverse posizioni giuridiche.
Orbene, si reputa opportuno premettere una breve ricostruzione della vicenda, come emerge dagli atti e dai documenti allegati.
Per quanto qui interessa, con la delibera n. 315 del 1986 è stata regolamentata la concessione fra il e la società ImpreInvest S.p.A. per la gestione del Parte_8 porto turistico, con concessione al Comune dell'uso della darsena per posti barca come indicati nel progetto sotto le lettere P e Q, e con la previsione di n. 36 posti lasciati liberi
“per gli usi della pesca locale” (non assoggettati al pagamento di alcun canone). È stato quindi approvato anche il regolamento interno per l'approdo turistico (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Il ha successivamente deliberato di revocare la succitata delibera n. 315/1986, Pt_8 dando atto che il TAR con sentenza n. 94 del 17.1.1996 ha confermato “il diritto alla gestione economica della darsena da parte del ” (cfr. doc. 5 della Parte_8
convenuta: delibera n. 79 del 14.12.2000).
Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 24 del 25.10.2007 è stato poi approvato il “Regolamento d'uso delle banchine P e Q a disposizione del Comune di
” Tra le previsioni regolamentari, per quel che riguarda i pescatori professionali, ai Pt_8 sensi dell'art. 3.4. (obblighi degli assegnatari), è stato previsto che “I soggetti che risulteranno assegnatari, dovranno osservare il regolamento interno del porto....e stipulare con la Marina di Nettuno, apposita convenzione dalla quale risulti: l'entità e le modalità di pagamento degli oneri condominiali dovuti alla per le spese di Controparte_1 funzionamento dell'approdo, per l'uso dei servizi generali nonché della banchina con piazzale a retro sita nell'avamposto; i soggetti assegnatari saranno altresì tenuti al versamento del canone d'uso stabilito dal comune con modalità e termini che il comune medesimo avrà cura di comunicare agli aventi diritto unitamente al provvedimento di assegnazione...” (cfr. doc. 6 di parte convenuta). Anche per i pescatori sportivi è stato previsto lo stesso obbligo di pagamento all'art. 4.4. (“Le quote biennali dovute per l'utilizzo dell'ormeggio assegnato, saranno determinate dal negli importi di cui Parte_8
a successive delibere di Giunta Comunale...”). Con tale regolamento il si è inoltre Pt_8 riservata all'art. 6 la facoltà di adeguare e/o modificare biennalmente i canoni di utilizzazione e ha abrogato all'art. 7 le norme regolamentari in contrasto con il regolamento stesso.
In esecuzione del predetto regolamento, con Deliberazione n. 150 del 27.11.2007, avente ad pagina 3 di 5 oggetto: “Approvazione canoni d'uso per le banchine P e Q”, sono stati deliberati i canoni relativi ai posti barca con l'indicazione delle quote annuali dovute dai pescatori professionali, dai pescatori sportivi e dai diportisti (cfr. doc. 7 di parte convenuta).
Con delibera n. 52 del 29.10.2009, il ha modificato il regolamento n. 24/2007, Pt_8 estendendo l'assegnazione in uso dei posti barca sino al 31.12.2030, senza alcuna modifica relativamente all'an e al quantum dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo al Pt_8
(cfr. doc. 8 di parte convenuta).
Orbene, alla luce di quanto sopra si evince che l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa dal inforza delle succitate delibere, che prevedono l'obbligo di pagamento del Pt_8 canone previsto a fronte dell'occupazione del posto barca (occupazione che non viene contestata dagli attori).
Nel caso di specie, quindi, tutti gli atti presupposti all'adozione delle ingiunzioni di pagamento rivestono carattere pubblico ed il credito vantato dal risulta essere Pt_8
ancorato a parametri oggettivi e predeterminati (cfr. Deliberazione n. 150 del 27.11.2007).
Si ricorda poi che, come recita il Consiglio di Stato, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice civile non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 11/09/2013, n.4490; si veda sul tema anche la Suprema Corte: Cass. Sez. Un. 2244/2015).
L'opposizione proposta da parte attrice non può pertanto essere accolta.
Si deve infine osservare, quanto alla eccezione di prescrizione formulata dagli attori – peraltro in modo del tutto generico – che la stessa non può essere vagliata dalla Giudicante in quanto le ingiunzioni notificate dal agli attori non sono state neanche Pt_8
integralmente prodotte (risultano infatti non essere state allegate le ingiunzioni a Parte_5
e a . Parte_7
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse sono liquidate a favore del Parte_8
secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi
[...]
per la fase di trattazione (attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta le domande svolte da parte attrice per i motivi meglio esposti in narrativa;
2) condanna parte attrice in solido a rimborsare in favore di parte convenuta
[...]
le spese di giudizio, che liquida in euro 6.713,00 per compensi, oltre Parte_8
15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Velletri, 3 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4868/2017 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._7
MARIANI ALESSANDRO
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLETTI Parte_8 P.IVA_1
ANTONINO
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.7.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in data
4-9.7.2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio il chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che le ingiunzioni in Parte_8
premessa sono nulle ed inefficaci per la prescrizione dei crediti ovvero per la totale mancanza di criteri di determinazione dei canoni o di imposta. Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che i pescatori ricorrenti nulla devono al essendo pescatori Pt_8
professionisti e non essendo mai stata determinata alcuna somma a titolo di corrispettivo , non essendoci alcuna norma che lo imponga né il regolamento né le ordinanze citate
l'hanno prevista, in forza del criterio della non disparità di trattamento che la PA deve avere verso tutti i cittadini”.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità della domanda Parte_8
e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Alla prima udienza il G.I. ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ha emesso ordine ex artt. 210 e 213 c.p.c. alla
Capitaneria di Porto di Nettuno ed alla Intendenza di Finanza, nonché al . Parte_9
La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2024, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
2. Preliminarmente occorre rilevare che nessuna efficacia di giudicato può attribuirsi alla sentenza n. 2648/2018, resa tra soggetti solo parzialmente coincidenti. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 2909 c.c. le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa;
si evince, a contrario, che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio.
Ciò premesso, il presente giudizio è stato introdotto da parte attrice avverso le ingiunzioni notificate dal per il pagamento di differenti importi, tutti dovuti per Parte_8
l'utilizzo di un posto barca presso la banchina “Q” della Marina di (cfr. docc. 2 – 6 Pt_8
di parte attrice). Gli attori hanno quindi promosso congiuntamente la presente azione, che parte convenuta definisce una “c.d. azione cumulativa impropria”; si ritiene in ogni caso l'ammissibilità dell'azione, quanto meno per motivi di economica processuale - sussistendo pagina 2 di 5 una connessione oggettiva fra le diverse posizioni giuridiche.
Orbene, si reputa opportuno premettere una breve ricostruzione della vicenda, come emerge dagli atti e dai documenti allegati.
Per quanto qui interessa, con la delibera n. 315 del 1986 è stata regolamentata la concessione fra il e la società ImpreInvest S.p.A. per la gestione del Parte_8 porto turistico, con concessione al Comune dell'uso della darsena per posti barca come indicati nel progetto sotto le lettere P e Q, e con la previsione di n. 36 posti lasciati liberi
“per gli usi della pesca locale” (non assoggettati al pagamento di alcun canone). È stato quindi approvato anche il regolamento interno per l'approdo turistico (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Il ha successivamente deliberato di revocare la succitata delibera n. 315/1986, Pt_8 dando atto che il TAR con sentenza n. 94 del 17.1.1996 ha confermato “il diritto alla gestione economica della darsena da parte del ” (cfr. doc. 5 della Parte_8
convenuta: delibera n. 79 del 14.12.2000).
Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 24 del 25.10.2007 è stato poi approvato il “Regolamento d'uso delle banchine P e Q a disposizione del Comune di
” Tra le previsioni regolamentari, per quel che riguarda i pescatori professionali, ai Pt_8 sensi dell'art. 3.4. (obblighi degli assegnatari), è stato previsto che “I soggetti che risulteranno assegnatari, dovranno osservare il regolamento interno del porto....e stipulare con la Marina di Nettuno, apposita convenzione dalla quale risulti: l'entità e le modalità di pagamento degli oneri condominiali dovuti alla per le spese di Controparte_1 funzionamento dell'approdo, per l'uso dei servizi generali nonché della banchina con piazzale a retro sita nell'avamposto; i soggetti assegnatari saranno altresì tenuti al versamento del canone d'uso stabilito dal comune con modalità e termini che il comune medesimo avrà cura di comunicare agli aventi diritto unitamente al provvedimento di assegnazione...” (cfr. doc. 6 di parte convenuta). Anche per i pescatori sportivi è stato previsto lo stesso obbligo di pagamento all'art. 4.4. (“Le quote biennali dovute per l'utilizzo dell'ormeggio assegnato, saranno determinate dal negli importi di cui Parte_8
a successive delibere di Giunta Comunale...”). Con tale regolamento il si è inoltre Pt_8 riservata all'art. 6 la facoltà di adeguare e/o modificare biennalmente i canoni di utilizzazione e ha abrogato all'art. 7 le norme regolamentari in contrasto con il regolamento stesso.
In esecuzione del predetto regolamento, con Deliberazione n. 150 del 27.11.2007, avente ad pagina 3 di 5 oggetto: “Approvazione canoni d'uso per le banchine P e Q”, sono stati deliberati i canoni relativi ai posti barca con l'indicazione delle quote annuali dovute dai pescatori professionali, dai pescatori sportivi e dai diportisti (cfr. doc. 7 di parte convenuta).
Con delibera n. 52 del 29.10.2009, il ha modificato il regolamento n. 24/2007, Pt_8 estendendo l'assegnazione in uso dei posti barca sino al 31.12.2030, senza alcuna modifica relativamente all'an e al quantum dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo al Pt_8
(cfr. doc. 8 di parte convenuta).
Orbene, alla luce di quanto sopra si evince che l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa dal inforza delle succitate delibere, che prevedono l'obbligo di pagamento del Pt_8 canone previsto a fronte dell'occupazione del posto barca (occupazione che non viene contestata dagli attori).
Nel caso di specie, quindi, tutti gli atti presupposti all'adozione delle ingiunzioni di pagamento rivestono carattere pubblico ed il credito vantato dal risulta essere Pt_8
ancorato a parametri oggettivi e predeterminati (cfr. Deliberazione n. 150 del 27.11.2007).
Si ricorda poi che, come recita il Consiglio di Stato, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice civile non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 11/09/2013, n.4490; si veda sul tema anche la Suprema Corte: Cass. Sez. Un. 2244/2015).
L'opposizione proposta da parte attrice non può pertanto essere accolta.
Si deve infine osservare, quanto alla eccezione di prescrizione formulata dagli attori – peraltro in modo del tutto generico – che la stessa non può essere vagliata dalla Giudicante in quanto le ingiunzioni notificate dal agli attori non sono state neanche Pt_8
integralmente prodotte (risultano infatti non essere state allegate le ingiunzioni a Parte_5
e a . Parte_7
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse sono liquidate a favore del Parte_8
secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi
[...]
per la fase di trattazione (attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta le domande svolte da parte attrice per i motivi meglio esposti in narrativa;
2) condanna parte attrice in solido a rimborsare in favore di parte convenuta
[...]
le spese di giudizio, che liquida in euro 6.713,00 per compensi, oltre Parte_8
15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Velletri, 3 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 5 di 5