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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8277 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Luciana Sangiovanni , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 55520/24 del Ruolo Generale
e promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti nati in Brasile e rappresentati dall'Avv.to Misale Francesca
[...] Parte_5
- ricorrenti -
nei confronti di rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Controparte_1
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
conclusioni delle parti premesso
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da (detto anche o Persona_1 Controparte_2 CP_3
vvero o ancora nato a [...] in data [...] , successivamente
[...] Controparte_2 Controparte_2
emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto l'azione proposta dalla controparte ed Controparte_1
instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso,
osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod.
proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6)
dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente
articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi
speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che
'…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine
perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni,
per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per
replicare e dedurre prova contraria'.
Le norme richiamate, in combinato disposto introducono una preclusione relativamente ai mezzi di prova e alle produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività,
in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a
venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non
superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendenti diretti del sig. . Nonostante le Persona_1
allegazioni del ricorso, la documentazione funzionale a provare tale circostanza non risulta prodotta in giudizio o comunque risulta prodotta solo parzialmente, priva di traduzione , in violazione delle prescrizioni sopra richiamate.
Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 1 aprile
2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto CP_1
nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così
dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi euro 5.150,00 oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 28.4.2025
il Giudice
Luciana Sangiovanni
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 55520/24 del Ruolo Generale
e promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti nati in Brasile e rappresentati dall'Avv.to Misale Francesca
[...] Parte_5
- ricorrenti -
nei confronti di rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Controparte_1
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
conclusioni delle parti premesso
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da (detto anche o Persona_1 Controparte_2 CP_3
vvero o ancora nato a [...] in data [...] , successivamente
[...] Controparte_2 Controparte_2
emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto l'azione proposta dalla controparte ed Controparte_1
instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso,
osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod.
proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6)
dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente
articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi
speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che
'…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine
perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni,
per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per
replicare e dedurre prova contraria'.
Le norme richiamate, in combinato disposto introducono una preclusione relativamente ai mezzi di prova e alle produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività,
in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a
venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non
superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendenti diretti del sig. . Nonostante le Persona_1
allegazioni del ricorso, la documentazione funzionale a provare tale circostanza non risulta prodotta in giudizio o comunque risulta prodotta solo parzialmente, priva di traduzione , in violazione delle prescrizioni sopra richiamate.
Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 1 aprile
2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto CP_1
nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così
dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi euro 5.150,00 oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 28.4.2025
il Giudice
Luciana Sangiovanni