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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/11/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario IN NO Di RE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2789/18 R.G.
promossa da
( ) con il patrocinio dell'avv. Rita Pannacci e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sabrina Pasquini con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
ATTORE contro
( ) con il patrocinio dell'avv. MINELLI Controparte_1 C.F._2
DO con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
CONVENUTO
Oggetto:risarcimento danni
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni invocando le richieste di cui al libello introduttivo. Il difensore di parte convenuta ha precisato le conclusioni ribadendo le richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
1 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato).
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
L'odierno processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 14.5.18 con cui a evocato in giudizio l fine di sentire accogliere le seguenti domande: Pt_1 CP_1
“accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella causazione degli Controparte_1 eventi lesivi occorsi in AR UB (PG) in data 8/9 maggio 2009 descritti in premessa e per tutti i danni che ne sono conseguiti al sig. - Per l'effetto, Parte_1 condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno Controparte_1 attore e quantificati in €. 19.440,64= come nella causale e negli importi in narrativa meglio specificati, ovvero a quella maggiore o minor somma che sarà quantificata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dagli eventi lesivi al saldo, ed alla rifusione delle spese di lite e relativi accessori di legge”.
L'editio actionis. L'attore ha illustrato, in punto di fatto, la condotta offensiva del convenuto ed ha specificato il modo in cui si è palesato il reiterato comportamento denigratorio ed offensivo di In punto di diritto, ha invocato l'art. 2043 c.c.. CP_1 Pt_1
Con tardiva comparsa costitutiva del 31.10.18, ha chiesto il rigetto integrale CP_1 della domanda attorea ovvero il ridimensionamento del danno in ordine al quantum debeatur.
In seno alla prima udienza di comparizione del 13.11.18 sono stati concessi, in favore delle parti, i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.. E' stato prioritariamente disposto “ex officio”
l'interrogatorio non formale delle parti. All'esito di tale incombente è stato disposto, in data
17.11.20, l'esperimento della mediazione demandata a seguito della quale è stato ritenuto necessario ulteriore schiarimento dei fatti di causa -ex art. 117 c.p.c.- giusta ordinanza del
20.9.22. In data 13.3.23 è stata pronunciata ordinanza ammissiva delle prove richieste dalle parti.
2 Sono stati escussi i seguenti testimoni: , , , Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
. In data 3.9.25, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la Tes_5 Tes_6 causa è stata trattenuta in decisione con termini di rito ex art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
I. Inquadramento normativo.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario -fermi i fatti di causa- ha ritenuto di dovere inquadrare l'evento del 8 e 9 maggio 2009 nell'ambito della fattispecie abrogativa, medio tempore sopravvenuta alla data della notifica del libello introduttivo del 14.5.18, in ordine al reato di ingiuria di cui al DLGS 15 gennaio 2016, n. 7 al fine di scrutinare, nei limiti della raggiunta prova, i presupposti di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c..
In via incidentale, corre obbligo precisare che l'abolizione del reato, in generale, dà luogo
(ex art. 2, co. 2° c.p. e 673 c.p.p.) alla archiviazione dei procedimenti anche in sede d'indagine e dà luogo, altresì, al proscioglimento nei casi in cui il processo sia pendente ovvero alla revoca della sentenza di condanna passata in giudicato.
Il processo in epigrafe, in ragione delle prove orali scrutinate, ha riguardato la violazione del diritto soggettivo perfetto attinente all'onore ed alla reputazione personale dell'attore l cui fondamento normativo s'incunea negli artt. 2 e 3 della Costituzione (v. Corte Pt_1 cost. n. 184 del 1986, n. 479 del 1987).
La protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, ex art. 2 della Costituzione, integra di per sé la fattispecie legale della risarcibilità dei danni al suo massimo livello di espressione in virtù del combinato disposto delle summenzionate norme.
L'illecito aquiliano (ex art. 2043 c.c.) sussiste soltanto se ricorrono simultaneamente i seguenti elementi costitutivi:
1. condotta illecita e nesso di causalità materiale tra condotta e danno. Il nesso materiale
è una relazione logica che si dimostra mediante applicazione del criterio della
“preponderanza delle evidenze” in base cioè al concetto del “più probabile che non” salvo il limite applicabile -ex officio- di cui all'art. 1227, co. 1° c.c. mediante diminuzione giudiziale della entità delle conseguenze;
3 2. ingiustizia o antigiuridicità del danno in senso “non iure” cioè di pregiudizio verificatosi in assenza di cause giustificative;
3. elemento minimo della colpevolezza come vero e proprio criterio di imputazione;
4. nesso giuridico tra fatto e conseguenze pregiudizievoli ex artt. 1223 e 2056 c.c., salvo i temperamenti -su istanza di parte- ex art. 1227, co. 2° c.c. ai fini della esclusione del danno evitabile mediante uso della ordinaria diligenza.
La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ha reso ammissibile la risarcibilità diretta del danno non patrimoniale -cosiddetto puro- (id est, danno morale) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, come nel caso in scrutinio, il cui risarcimento del danno
è derivato dalla lesione dei predetti diritti di rango costituzionale (onere e reputazione artt.
2e 3 Cost.) (v. artt. 3, co. 1° e 4, co. 1° lett. a del Dlgs 7/16).
II. Fase istruttoria delimitativa.
I su esposti principi sono stati correlati ai riscontri probatori versati in atti.
Ciò ha consentito a questo giudice onorario di evidenziare, in primo luogo, la sussistenza della relazione logica tra fatto e danno (nesso causale materiale) ed anche la relazione logica tra danno e conseguenze (nesso causale giuridico).
Il tutto nei soli limiti in cui è risultata raggiunta la prova in riferimento cioè al danno morale cosiddetto puro che, in quanto autonomo rispetto al danno biologico, è derivato dalle offese perpetrate dal convenuto in danno dell'attore.
In sostanza, le risultanze processuali non hanno evidenziato sufficienti prove orali ai fini della concreta dimostrazione afferente alla testata sferrata dal convenuto sul volto dell'attore in conseguenza della quale quest'ultimo avrebbe preteso, in aggiunta, il cosiddetto danno biologico (I.T.P.). Di ciò, infatti, non v'è piena ed esaustiva nel fascicolo in questione.
I referti medici non hanno trovato riscontro, neanche indiziario, in ordine alla imputabilità del fatto afferente alla testata al volto.
4 Si torna a ripetere, il nesso causale è un mero ragguaglio logico, non già una vera prova.
Esso si dimostra - anche per presunzioni (v. Cass. 5922/2024) - mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza discendente dal concetto del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227 c.c. (v. Cass. 10978/23; già SSUU 581/08).
Il differente nesso causale giuridico indica, invece, la relazione tra danno e conseguenze. Il limite è rappresentato dall'art. 1223 c.c. che dà diritto al risarcimento solo se il danno è conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Tale norma si estende all'illecito aquiliano in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.. Sulla base di queste premesse è stato verificato il grado d'inferenza dei fatti emersi in rango probatorio.
III. “Ex facto oritur ius”.
Le prove orali hanno avvalorato il convincimento di questo giudice onorario circa la parziale fondatezza della domanda attorea in base alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto finalizzati all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno espressamente previsto dal Legislatore con dlgs 15 gennaio 2016, n.7. L'erosione della tesi difensiva del convenuto
è stata contraddistinta dal contrappeso probatoriamente connesso alla fondatezza, in parte, delle proposizioni dell'attore.
Il testimone scusso l'8.5.25 ha visto e udito le seguenti circostanze: Tes_7
È vero il gesto del dito medio che il convenuto ha indirizzato nei confronti dell'attore (capo
3);
È vero il gesto con cui il convenuto ha gettato in faccia a il mozzicone di sigaretta Pt_1
(capo 5);
E' vero l'improperio proferito dal convenuto in odio all'attore dal seguente tenore:
“sei un figlio di puttana…sei un cornuto di merda” (capo 4);
“sei un figlio di puttana…sei un uomo morto” (capo 6).
Il testimone ha confermato di avere visto e udito quanto segue: Tes_6
il convenuto rivolto nei confronti dell'attore ha detto: “sei un uomo morto” (capo 7);
lo ha insultato (capo 8).
5 Il coacervo probatorio ha assunto contorni marcati al punto da evidenziare la spiccata condotta offensiva del convenuto in danno della reputazione e dell'onere dell'attore.
Le predette testimonianze sono risultate convergenti sia sul piano intrinseco relativo cioè alla coerenza interna della ricostruzione dei fatti sia sul piano estrinseco in riferimento alla esistenza in atti dell'odierno processo di tutti gli altri riscontri aventi contenuto analogo.
III. SS RI E SS RI.
Il nesso materiale tra fatto e danno è la relazione logica che, nel caso in scrutinio, è stata ampiamente dimostrata mediante applicazione del criterio della “preponderanza delle evidenze” in base cioè al concetto del “più probabile che non” derivante dalle summezionate prove orali.
Sussiste l'ingiustizia e antigiuridicità del danno in senso “non iure” integrata dall'elemento soggettivo del dolo generico del convenuto nella esplicitazione della sua reiterata condotta così come emersa in ordine all'evento infausto, quale incontrovertibile manifestazione dell'intento denigratorio in danno dell'attore:
a) il testimone a circostanziato le offese alle ore 17.30 e alle ore 18.00 Tes_5 dell'8.5.09;
b) il testimone ha circostanziato la reiterazione delle offese alle ore 20.00 dello Tes_6 stesso giorno;
c) il testimone a circostanziato le offese alle ore 1.30 ossia nella notte Tes_2 tra 8 ed il 9 maggio.
Risultano, pertanto, applicabili le fattispecie di cui all'art. 3, co. 1° e all'art. 4, lettera a) del
Dlgs 15 gennaio 2016, n. 7.
Il nesso giuridico tra fatto e conseguenze pregiudizievoli è stato vagliato da questo giudice onorario in base ai criteri di cui al combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c..
È dovere di questo giudice onorario interpretare il diritto interno in senso conforme all'Art.
8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo che al primo comma così recita: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata”.
6 Nel caso in scrutinio, i beni dell'onore, della reputazione e della libertà morale dell'attore
(ex artt. 2 e 3 Cost.) sono stati vistosamente lesi dal convenuto.
La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. rende pienamente fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale -cosiddetto puro- (id est danno morale)
(v. già SSUU 26972/08).
La compiuta istruttoria ha consentito l'accertamento, in concreto, del pregiudizio in base alle prove documentali e orali acquisite al fascicolo in epigrafe da cui discende la piena sussistenza del danno morale per le conseguenze subite dal danneggiato-attore nella sua sfera interiore e derivanti dalle reiterate offese perpetrate dal convenuto.
Ciò posto, nella valutazione del danno non patrimoniale puro, cosiddetto danno morale, di rango costituzionale -come nel caso in scrutinio- il Tribunale ha dovuto prendere in considerazione la posizione personale e sociale dell'attore in riferimento al profilo oggettivo delle violazioni commesse dal convenuto per la gravità dei fatti.
Ai fini della determinazione del “quantum” in assenza di precisi parametri di legge, questo giudice onorario ha utilizzato lo strumento idoneo a consentire la valutazione equitativa demandatagli dall'art. 1226 c.c.. Il danno morale, infatti, mantiene la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce di danno non suscettibile di accertamento medico legale (v. Cass.
12943/24).
È dimostrata, nel caso in esame, la idoneità dei fatti lesivi di significativa ed elevatissima gravità in quanto capaci di provocare forme ripetute e assillanti gravemente lesive e determinanti il legittimo riconoscimento del danno morale in favore dell'attore.
In ragione delle prove acquisite agli atti questo giudice onorario deve riconoscere in favore di il danno morale comprensivo del grave turbamento derivante dalle ripetute Pt_1 offese.
Il danno morale è risultato provato sia in via documentale che per mezzo delle prove orali alla luce dei gravi atti posti in essere da la cui gravità è data dalla incidenza CP_1 psichica della condotta offensiva e della quale l'attore è rimasto a lungo vittima nel predetto arco temporale scandito dalle summezionate prove orali.
Questi pregiudizi possono essere liquidati unicamente in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056
c.c., e vanno quantificati in ragione di tutti i suddetti elementi in complessivi € 8.000,00.
7 In base al combinato disposto degli artt. 3, co. 1° e 4, co. 1° lett. a) del Dlgs 15 gennaio 2016,
n. 7 è, altresì, dovuta dal soccombente la sanzione pecuniaria in favore della CP_1
Cassa delle ammende per € 3000,00.
È, infine, meritevole di accoglimento anche la domanda attorea finalizzata alla liquidazione aggiuntiva degli interessi e della rivalutazione monetaria di cui al debito di valore nascente dal dispositivo di seguito enunciato.
IV. IL PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale ex art. 91 c.p.c..
I parametri minimi inderogabili di cui al D.M. 147/22 (v. Cass. 17613/24) sono stati ritenuti congrui in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario IN NO Di RE, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE in parte la domanda attorea e, per l'effetto,
CONDANNA il convenuto al risarcimento dei danni in favore Controparte_1 dell'attore per complessivi euro 8.000,00 oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici Istat e interessi compensativi calcolati in base alla differenza tra tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi
e saggio degli interessi legali per ogni anno ex art. 1284, co. 1 c.c.;
CONDANNA il convenuto al pagamento dei compensi di difesa in favore dell'attore, qui liquidati, in € 2.540,00 in aggiunta al 15% TF iva e cpa oltre alle spese per € 500,00;
CONDANNA il convenuto al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Casse delle ammende per complessivi € 3.000,00.
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 26 novembre 2025
Il giudice onorario
IN NO Di RE
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