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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1416 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ramona Rugna ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano Calabro, alla via Don Lorenzo Milani n. 20, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Gencarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Venezia n. 14, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 4 CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il precetto notificato il 24.05.2023, con cui veniva intimato a esso opponente il pagamento, in favore di dell'importo di € 5.123,38, di cui € 423,38 per compensi professionali Controparte_1
e spese relativi al precetto ed € 4.700,00 derivanti dal parziale omesso versamento del contributo di mantenimento del figlio – relativo al periodo dal 01.06.2021 al 10.05.2023 – determinato dall'ordinanza del 28.06.2017 e dalla sentenza n. 728/2022, emessa dal Tribunale di TR nel procedimento di separazione personale dei coniugi.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità dell'atto di precetto per l'illegittimità della somma richiesta a titolo di spese legali, in quanto superiore alle tariffe di cui al d.m. 10.03.2014 n.
55, nonché la propria impossibilità economica ad adempiere all'obbligazione di pagamento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio tardivamente
[...]
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare inammissibile e di rigettare CP_1
l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 16.05.2025 veniva concessa la sospensione dell'atto impugnato relativamente alla somma di € 281,38.
All'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, risulta fondata la contestazione di parte opponente in merito all'illegittimità della somma richiesta a titolo di compensi legali relativi all'atto di precetto, in quanto in base alla somma richiesta a titolo di capitale, pari a € 4.700,00, i valori medi per la redazione dell'atto di precetto non sono pari a € 423,38, come indicato in precetto, ma risultano pari a € 142,00 e, dalla documentazione in atti, non vi è prova dell'entità delle spese vive sostenute.
Invero, le spese di redazione dell'atto di precetto devono essere liquidate in misura pari al valore medio dello scaglione di riferimento (fino a € 5.200,00) di cui alla tabella prevista dal DM n.
55/2014 (nella versione ratione temporis applicabile).
pagina 2 di 4 Invero, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, la regola sancita dall'art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, secondo cui il Giudice tiene conto di regola dei valori medi, esprime un principio generale applicabile anche alle ipotesi di “autoliquidazione” delle spese compiute dal legale in relazione all'atto di precetto (cfr. Tribunale Busto Arsizio, sez. II,
17.03.20202 n. 436).
Ebbene, nel caso di specie, non sono emersi, nè allegati dagli opposti, elementi idonei a legittimare la liquidazione del compenso in misura superiore ai valori medi.
Tale errore determina la nullità parziale dell'atto di precetto in relazione alle sole somme non dovute, pari ad € 281,38 (423,38 - 142,00).
Invero, si rileva che qualora il debitore contesti l'ammontare della somma ingiunta persiste l'idoneità del precetto - sia pure per il minore ammontare - a fungere da presupposto per l'esecuzione.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. civ., sez.
L, sent. n. 2160/2013; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n. 5515/2008).
5. Prive di pregio sono le deduzioni di parte opponente circa il proprio stato di difficoltà economica, atteso che lo stesso non è idoneo a inficiare l'atto di precetto e che, comunque,
l'eventuale valutazione della predetta difficolta può essere fatta valere nel giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale, come nel caso di specie, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione.
Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali,
pagina 3 di 4 ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3716/2020; conf. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
6. Per quanto riguarda i pagamenti effettuati da parte opponente, la cui prova risulta depositata in atti, si rileva che gli stessi si riferiscono al periodo antecedente rispetto a quello indicato nell'atto di precetto.
Per quanto riguarda i versamenti del 03.06.2021 e del 09.06.2021, si segnala che gli stessi sono stati indicati nell'atto di precetto e decurtati dalla somma richiesta.
7. Va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni, avanzata da parte opponente, poiché lo stesso risulta allegato del tutto genericamente, nelle sole conclusioni, e non provato.
8. Per tutto quanto precede, l'opposizione è parzialmente fondata.
9. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto relativamente alla somma di € 281,38;
2) rigetta la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte opponente;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
TR, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1416 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ramona Rugna ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano Calabro, alla via Don Lorenzo Milani n. 20, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Gencarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Venezia n. 14, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 4 CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il precetto notificato il 24.05.2023, con cui veniva intimato a esso opponente il pagamento, in favore di dell'importo di € 5.123,38, di cui € 423,38 per compensi professionali Controparte_1
e spese relativi al precetto ed € 4.700,00 derivanti dal parziale omesso versamento del contributo di mantenimento del figlio – relativo al periodo dal 01.06.2021 al 10.05.2023 – determinato dall'ordinanza del 28.06.2017 e dalla sentenza n. 728/2022, emessa dal Tribunale di TR nel procedimento di separazione personale dei coniugi.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità dell'atto di precetto per l'illegittimità della somma richiesta a titolo di spese legali, in quanto superiore alle tariffe di cui al d.m. 10.03.2014 n.
55, nonché la propria impossibilità economica ad adempiere all'obbligazione di pagamento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio tardivamente
[...]
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare inammissibile e di rigettare CP_1
l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 16.05.2025 veniva concessa la sospensione dell'atto impugnato relativamente alla somma di € 281,38.
All'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, risulta fondata la contestazione di parte opponente in merito all'illegittimità della somma richiesta a titolo di compensi legali relativi all'atto di precetto, in quanto in base alla somma richiesta a titolo di capitale, pari a € 4.700,00, i valori medi per la redazione dell'atto di precetto non sono pari a € 423,38, come indicato in precetto, ma risultano pari a € 142,00 e, dalla documentazione in atti, non vi è prova dell'entità delle spese vive sostenute.
Invero, le spese di redazione dell'atto di precetto devono essere liquidate in misura pari al valore medio dello scaglione di riferimento (fino a € 5.200,00) di cui alla tabella prevista dal DM n.
55/2014 (nella versione ratione temporis applicabile).
pagina 2 di 4 Invero, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, la regola sancita dall'art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, secondo cui il Giudice tiene conto di regola dei valori medi, esprime un principio generale applicabile anche alle ipotesi di “autoliquidazione” delle spese compiute dal legale in relazione all'atto di precetto (cfr. Tribunale Busto Arsizio, sez. II,
17.03.20202 n. 436).
Ebbene, nel caso di specie, non sono emersi, nè allegati dagli opposti, elementi idonei a legittimare la liquidazione del compenso in misura superiore ai valori medi.
Tale errore determina la nullità parziale dell'atto di precetto in relazione alle sole somme non dovute, pari ad € 281,38 (423,38 - 142,00).
Invero, si rileva che qualora il debitore contesti l'ammontare della somma ingiunta persiste l'idoneità del precetto - sia pure per il minore ammontare - a fungere da presupposto per l'esecuzione.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. civ., sez.
L, sent. n. 2160/2013; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n. 5515/2008).
5. Prive di pregio sono le deduzioni di parte opponente circa il proprio stato di difficoltà economica, atteso che lo stesso non è idoneo a inficiare l'atto di precetto e che, comunque,
l'eventuale valutazione della predetta difficolta può essere fatta valere nel giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale, come nel caso di specie, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione.
Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali,
pagina 3 di 4 ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3716/2020; conf. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
6. Per quanto riguarda i pagamenti effettuati da parte opponente, la cui prova risulta depositata in atti, si rileva che gli stessi si riferiscono al periodo antecedente rispetto a quello indicato nell'atto di precetto.
Per quanto riguarda i versamenti del 03.06.2021 e del 09.06.2021, si segnala che gli stessi sono stati indicati nell'atto di precetto e decurtati dalla somma richiesta.
7. Va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni, avanzata da parte opponente, poiché lo stesso risulta allegato del tutto genericamente, nelle sole conclusioni, e non provato.
8. Per tutto quanto precede, l'opposizione è parzialmente fondata.
9. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto relativamente alla somma di € 281,38;
2) rigetta la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte opponente;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
TR, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
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