Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03817/2025REG.PROV.COLL.
N. 04417/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4417 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Giovanni Di Cagno e Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Di Cagno e Nitti in Roma, via Ancona, n. 20;
contro
il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Satta, Anna Romano e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Satta Romano & Associati in Roma, via Arenula, n. 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III stralcio, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti gli avvocati Ida Maria Dentamaro e Anna Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La -OMISSIS- (di seguito anche la società) impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso il provvedimento n. GSE/P20190066825 dell’8 ottobre 2019, con cui il Gestore dei servizi energetici (di seguito anche GSE o il Gestore) ha disposto la decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al d.m. 28 luglio 2005 ed il recupero degli incentivi precedentemente erogati in relazione all’impianto n. 13728, di proprietà dell’appellante, nonché avverso gli ulteriori atti e provvedimenti ad esso connessi.
2. Premette la società di essere “ soggetto responsabile ” di 31 impianti fotovoltaici presenti sul territorio del Comune di Santeramo in Colle e che sulla particella catastale nella quale è stato realizzato l’impianto innanzi citato, avente potenza nominale pari a 49,98 kW, “ non insiste alcun altro impianto fotovoltaico ”.
2.1. La richiesta di ammissione agli incentivi era stata originariamente presentata in data 16 febbraio 2006 dalla Euro Ecologia s.r.l., all’epoca soggetto responsabile dell’impianto in questione, e che a causa della inidoneità del sito prescelto la struttura veniva spostata sull’attuale particella previa comunicazione al GSE, che aveva autorizzato l’operazione.
Le citate società il 7 febbraio 2009 chiedevano congiuntamente al Gestore di autorizzare il trasferimento della titolarità dell’impianto all’odierna appellante e, nelle more della risposta del GSE – che con comunicazione del 7 luglio 2009 riteneva comunque ammissibile la richiesta di voltura –, la dante causa comunicava l’entrata in esercizio dell’impianto a far data dal 16 marzo 2009.
A seguito del riconoscimento da parte del Gestore della tariffa incentivante di 0,46 euro/kWh si procedeva alla sottoscrizione della relativa convenzione tra le parti.
2.2. In data 8 maggio 2017 il GSE comunicava alla società l’avvio del procedimento di decadenza dal diritto all’incentivo, avendo rilevato – nell’ambito dei controlli attivati ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014 – che erano “ state presentate richieste di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del Decreto, oltreché per l’impianto in oggetto, anche per altri 40 impianti fotovoltaici, di potenza prossima ai 50kW, installati presso il medesimo sito (particelle contigue, poi frazionate) ”.
2.3. All’esito di detto procedimento il Gestore, non ritenendo le osservazioni formulate dalla società utili a superare le difformità riscontrate in sede di controllo, disponeva la decadenza dagli incentivi in parola con il provvedimento innanzi richiamato, segnalando nel contempo che con successiva comunicazione avrebbe indicato le modalità per l’integrale recupero degli incentivi sino ad allora percepiti.
Sempre secondo quanto premesso dall’appellante, in tale contesto il GSE assumeva che la società, quale cessionaria della responsabilità dell’impianto, aveva presentato una falsa dichiarazione in sede di richiesta di trasferimento della titolarità, così violando l’allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014, e ciò in considerazione del fatto che sarebbero stati realizzati più impianti fotovoltaici “ nel medesimo sito ” con artato frazionamento della potenza, rilevando altresì che la particella catastale interessata riverrebbe dal frazionamento di altra particella originariamente individuata e che sin dal 2008 – e quindi in data antecedente alle dichiarazioni rese dalla società – sussisteva un collegamento tra la stessa e la OX TI s.r.l., proprietaria di altri impianti fotovoltaici su particelle contigue; non sarebbero state, quindi, nella fattispecie rispettate le condizioni e le procedure previste dall’art. 7 del d.m. 28 luglio 2005 per l’ammissione agli incentivi di impianti di potenza superiore a 50 kW, ritenendosi in tal caso necessaria una Autorizzazione unica regionale o una Autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 383/2003.
3. Di qui il ricorso giurisdizionale, che il T.a.r. adìto – rigettata l’istanza cautelare incidentalmente prodotta dalla ricorrente con ordinanza n. 1167/2020, confermata da questo Consiglio di Stato con ordinanza n. 3513/2020 – respingeva, ritenendo infondate le censure in quella sede dedotte, rilevando, tra l’altro ed in estrema sintesi, la sussistenza del contestato artato frazionamento dell’impianto, riconducibile ad un’unica iniziativa imprenditoriale, e la conseguente mancata costituzione della cauzione prevista a pena di inammissibilità dalla disciplina di settore.
4. Avverso tale pronuncia propone appello la società, la quale a tal fine si affida ai motivi di seguito sinteticamente riepilogati:
I. “Error in iudicando. Sull’erronea qualificazione del procedimento avviato e concluso dal GSE. Sull’esistenza di una palese violazione ed omessa applicazione degli artt. 1, 2 e 21 nonies della legge n. 241/1990 e del D.M. n. 73297 del 31.1.2014. Sulla fondatezza del primo motivo di ricorso ”: il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto che i provvedimenti decadenziali emessi dal GSE non siano riconducibili al paradigma dell’autotutela e che la decadenza non ha natura sanzionatoria, con conseguente non applicabilità del termine previsto dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, ritenendo altresì che l’accertata presenza di dichiarazioni non veritiere esclude ogni possibile compromissione dell’affidamento; secondo la tesi dell’appellante, il GSE avrebbe esercitato i propri poteri di verifica e accertamento prima dell’ammissione dell’impianto agli incentivi e con il provvedimento di decadenza avrebbe proceduto esclusivamente ad un riesame delle autorizzazioni già rese, di talché avrebbe agito in autotutela violando il disposto di cui al citato art. 21- nonies della legge n. 241/1990, e ciò anche in considerazione del fatto che non si sarebbe asseritamente in presenza di alcuna dichiarazione non veritiera; avrebbe, inoltre, errato il giudice di prime cure nel non ritenere violato il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento di verifica ex art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, che avrebbe asseritamente natura perentoria;
II. “Error in iudicando. Sulla ritenuta erronea sussistenza di un artato frazionamento. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il divieto di artato frazionamento costituisca un principio generale dell’ordinamento. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto rilevante la delibera AEEG n. 188/2005. Sull’erroneità delle ragioni per cui sono stati rigettati il secondo ed il terzo motivo di ricorso ”: la società non avrebbe presentato al GSE alcun dato o dichiarazione mendace e non sussisterebbe alcun artato frazionamento; nella fattispecie non sussisterebbe, inoltre, alcuna violazione rilevante idonea a comportare la decadenza dagli incentivi, avendo il GSE posto a fondamento del provvedimento decadenziale una disciplina sopravvenuta rispetto alla data di presentazione delle dichiarazioni in questione; non si sarebbe infatti in presenza della ritenuta unicità dell’impianto tale da imporre la presentazione di una fideiussione; avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che il divieto di frazionamento costituisca un principio generale dell’ordinamento e la stessa delibera AEEG n. 188/2005 non contemplerebbe un simile divieto, cosicché al momento della presentazione della domanda di ammissione agi incentivi non sarebbero sussistite disposizioni volte a configurare come un unico impianto più strutture fotovoltaiche realizzate dal (o riconducibili al) medesimo soggetto responsabile e localizzate su particelle catastali contigue; una simile disposizione sarebbe stata introdotta solo con l’art. 12, comma 5, del d.m. 5 maggio 2011, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, come sarebbe confermato dal punto 3.8 delle relative Regole applicative, laddove sarebbe precisato che i requisiti e le regole ivi definiti si applicano senza tener conto di eventuali impianti preesistenti incentivati ai sensi del precedenti decreti; le agevolazioni concesse all’odierna appellante atterrebbero ad impianti soggetti alla legislazione del 2005 e non a quella successiva, introdotta nel 2011; inoltre, nessuno degli ulteriori impianti descritti nella sentenza appellata sarebbe posto sulla medesima particella catastale e la stessa delibera della allora AEEG innanzi ricordata non avrebbe all’epoca previsto di considerare quale unico impianto le strutture poste su particelle contigue; né potrebbe considerarsi a tal fine rilevante il collegamento tra la -OMISSIS- e la OX TI s.r.l., atteso che la disciplina del 2005 non prendeva in considerazione una simile ipotesi limitandosi a vietare l’installazione di impianto “ sul medesimo sito ”; gli impianti, che sarebbero stati realizzati su differenti particelle catastali da diversi soggetti giuridici e solo successivamente alla loro entrata in esercizio sarebbero stati acquisiti dalle citate società, sarebbero inoltre costraddistinti ciascuno da un proprio autonomo punto di connessione; errato sarebbe, inoltre, l’assunto fatto proprio dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del collegamento tra le due società innanzi richiamate, essendosi solo in data 30 dicembre 2014 disposto il trasferimento del 61% delle quote della OX TI s.r.l. a favore dell’odierna appellante, di talché non corrisponderebbe al vero il ritenuto rapporto di controllo sin dal 2008, che in ogni caso non rileverebbe ai fini in parola; avrebbe, inoltre, errato il primo giudice nel ritenere che il trasferimento della titolarità dell’impianto sia avvenuto in data antecedente alla comunicazione della sua entrata in esercizio, dal momento che il trasferimento si sarebbe perfezionato solo con la nota autorizzatoria del GSE in data 7 luglio 1999, mentre la struttura sarebbe entrata in esercizio il 13 marzo 2009; in definitiva, non sussistendo l’unicità dell’impianto, non sarebbe stato necessario presentare la fideiussione/cauzione di cui all’art. 7, comma 9, del d.m. 28 luglio 2005.
5. Il GSE si è costituito in giudizio e con un’articolata memoria ha analiticamente confutato le tesi di controparte insistendo per il rigetto dell’appello.
L’appellante ha a sua volta depositato in vista dell’udienza diffuse memoria e memoria di replica, ribadendo le proprie tesi ed insistendo per l’accoglimento.
6. All’udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato, condividendo il Collegio il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure, con le ulteriori considerazioni di seguito riportate.
7.1. Sul primo motivo giova preliminarmente ricordare quanto sancito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 18/2020, secondo cui “ la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente: a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti ”.
L’atto caducatorio col quale si dà attuazione al potere di vigilanza conferito strumentalmente all’Amministrazione preposta all’elargizione di risorse pubbliche per finalità via via individuate come meritevoli dalla normativa di settore va dunque tenuto distinto dall’esercizio della vera e propria autotutela.
Secondo l’orientamento anche di recente ribadito da questo Consiglio, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, “ i tratti distintivi della decadenza dagli incentivi per le energie rinnovabili disposta dalla Società gestrice dei relativi servizi (G.S.E.) (…) sono stati individuati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, distinguendoli per un verso dall’irrogazione della sanzione e per l’altro, appunto, dall’annullamento d’ufficio ex art. 21-novies della l. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, A.P., 11 settembre 2020, n. 18). La revoca, infatti, consegue alla riscontrata necessità da parte della p.a. concedente di procedere al recupero o alla mancata liquidazione in concreto di erogazioni in generale, in particolare se si tratta di agevolazioni di diritto UE, erroneamente accordate in assenza del presupposto che le legittimava ab origine. Trattasi cioè dell’esercizio di un potere vincolato, che elide ex tunc il beneficio assentito sine titulo, sulla base del dato oggettivo della riscontrata violazione della normativa di regolazione del settore senza che ne rilevi lo stato soggettivo del beneficiario, emergendo quindi preminente l’esigenza per la pubblica amministrazione che neppure deve motivare specificamente le ulteriori ragioni d’interesse pubblico concreto e attuale o di comparazione con quello del debitore, anche quando questi sia in buona fede, circostanza destinata caso mai ad assumere rilievo in relazione al quomodo del recupero, non certo nell ’an ( cfr., in argomento, Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2018, n. 6659 e 30 maggio 2017, n. 2614). 9.1. L’esercizio di tale potere, cioè, in quanto privo di spazi di discrezionalità perché non rivolto al riesame della legittimità di una precedente determinazione amministrativa di carattere provvedimentale, ma finalizzato al controllo circa la veridicità e la completezza delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di un procedimento volto ad attribuire sovvenzioni pubbliche, esula in radice dalle caratteristiche proprie degli atti di autotutela e dall’applicabilità dell’art. 21 -nonies della legge n. 241 del 1990. A maggior ragione, non è configurabile alcun affidamento in capo al privato che abbia formulato dichiarazioni incomplete o non rispondenti all’effettivo stato dell’impianto e delle sue componenti, pur in assenza di ogni valenza penalistica di tale condotta. 10. Nelle procedure ad evidenza pubblica, infatti, quale che ne sia l’oggetto specifico, la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione del privato, in particolare se operatore economico, per il quale il fattore tempo assume rilievo anche in termini concorrenziali, alla selezione. 11. Il procedimento configura cioè in capo al singolo obblighi di correttezza, specificati con il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità, che rinvengono il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 della Costituzione e che impongono che egli assolva oneri di cooperazione, quale appunto è il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare la prescritta documentazione, ecc., di regola secondo il paradigma della dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. n. 445/2000 ” (Cons. Stato, sez. II, n. 688/2024; sul punto cfr. anche, ex pluribus e fra le più recenti, della stessa sezione, n. 2423/2025, n. 1646/2025, n. 1025/2025, n. 947/2025, n. 226/2025, n. 10388/2024, n. 4697/2024 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Quanto, in particolare, alla dedotta natura sanzionatoria del provvedimento decadenziale del GSE soccorre ancora la sentenza n. 18/2020 dell’Adunanza plenaria, laddove è stato con palmare chiarezza sancito che “ 4.1. La decadenza non presenta, invece, nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione: a) della non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa; b) del limite dell’effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l’utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere. 5. Alla luce delle delineate coordinate occorre dunque affrontare l’esegesi dell’art. 42 comma 3, la decadenza ivi contemplata, e soprattutto, il concetto di rilevanza contestualmente menzionato. 5.1. Non v’è dubbio alcuno che la decadenza, cui la disposizione citata fa riferimento, sia appieno sussumibile nel concetto di decadenza pubblicistica sinora descritto, potendosi pacificamente escludere un’improprietà del linguaggio legislativo, tale da ricondurre sotto il nomen iuris utilizzato altri istituti di carattere sanzionatorio. Lo ha già chiarito la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2017, n. 50) puntualmente richiamata dall’ordinanza di rimessione, che qui deve integralmente confermarsi nella sua impostazione. 5.2. Si aggiunge che il chiaro discrimen fra la decadenza dal beneficio incentivante e la sanzione per la violazione delle norme che disciplinano il rapporto con la pubblica amministrazione è segnato dallo stesso art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, che specificatamente demanda al GSE il compito di trasmettere gli atti, a base del provvedimento di decadenza, all’Autorità indipendente di settore (ARERA) per l’eventuale irrogazione delle sanzioni. 5.3. Trattandosi di decadenza in senso proprio, l’accertamento della rilevanza rispetto al beneficio fruito assume importanza primaria, non solo, com’è evidente, in relazione alla gravità dello scostamento del comportamento rispetto al paradigma normativo, ma anche in ordine all’intensità del collegamento tra il comportamento violativo e il beneficio goduto, di guisa che la decadenza non abbia a provocare effetti ablatori esorbitanti rispetto al beneficio innanzi riconosciuto ”.
Alla luce di tali premesse non può che condividersi l’assunto del giudice di prime cure, laddove ha rilevato che “ La decadenza non ha quindi natura sanzionatoria, ma piuttosto ripristinatoria di un assetto procedimentale alterato dalla erronea asseverazione della presenza di requisiti viceversa mancanti, con la conseguenza che non trova applicazione il termine di 18 mesi di cui all’art. 21 nonies L. 241/1990. La richiesta di restituzione dei benefici già erogati non è espressione di una distinta e automa volontà provvedimentale rispetto a quella oggetto dei provvedimenti di decadenza dai benefici concessi, bensì rappresenta un atto esecutivo, conseguente alla qualifica di indebito oggettivo assunta dalle somme erogate per effetto della determinazione di decadenza (in tal senso , ex multis : C. di St. n. 640/2023; n. 6241/2020) ”.
Né va trascurato che “ le sanzioni vere e proprie vengono applicate unicamente dall’Autorità di settore, con la conseguenza che risulta inconferente la questione dell’applicazione del principio di non retroattività delle sanzioni, in applicazione degli argomenti e principi sviluppati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 237 del 2020 e n. 51 del 2017 (…) la decadenza dalla tariffa incentivante, anche se applicata a distanza di un certo lasso di tempo dal provvedimento di ammissione, non può rappresentare un rimedio incompatibile con gli obiettivi di corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, poiché l’istituzione di procedure di controllo non è idonea a ingenerare la sfiducia negli operatori in possesso dei requisiti per il conseguimento degli incentivi e non produce alcuna situazione di instabilità, non determinando una sopravvenuta modifica della normativa (Cons. Stato, sez. II, n. 640 del 2023 cit.; Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021 n. 594) ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 945/2025).
Come pure deve convenirsi con il giudice di prime cure laddove ha osservato che “ per giurisprudenza pacifica, l’accertata presenza di dichiarazioni non veritiere esclude ogni possibile compromissione dell’affidamento ( ex multis: C. di St. n. 1459/2019). Né può ritenersi che l’istante possa vantare una situazione soggettiva, degna di protezione giuridica, all’ottenimento del bene della vita-incentivo pubblico, né un affidamento legittimo circa la non rimovibilità dei provvedimenti con i quali il GSE aveva originariamente riconosciuto il diritto al beneficio, in quanto difetta l’elemento soggettivo della buona fede ”.
Non a caso, come rilevato dalla Sezione, “ tutto il meccanismo di riconoscimento degli incentivi postula, infatti, una corretta autodichiarazione da parte degli interessati dei requisiti tecnici necessari per ottenere il beneficio richiesto, essendo chiaro che, se si consentisse l’uso in materia di criteri difformi da quanto il GSE ha stabilito, la possibilità di abusi aumenterebbe in modo tale da pregiudicare l’esistenza del sistema (Consiglio di Stato, Sez. II, 21/12/2022, n. 11159). La non corrispondenza al vero dei dati dichiarati ha di per sé rilievo decadenziale dei benefici, giacché in un sistema basato sulle autodichiarazioni la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento, nonché il principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell'interessato. La stessa Sezione ha sempre recentemente (Consiglio di Stato, Sez. II, 2/12/2022, n. 10595 e n. 10594) affermato che considerata la primazia dell’interesse pubblico al regolare e proficuo funzionamento del sistema delle autodichiarazioni rispetto all’interesse del privato, la non corrispondenza al vero dei dati dichiarati (fatto emergente per tabulas ) ha di per sé rilievo decadenziale dei benefici, giacché in un sistema basato sulle autodichiarazioni la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento nonché il principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell’interessato. L’affidabilità dei dati comunicati e dei documenti consegnati ai fini dell’acquisizione degli incentivi è, pertanto, centrale ai fini del funzionamento dell’intero sistema delle tariffe incentivanti e la sua violazione deve connotarsi con caratteristiche di gravità. In tal caso non può nemmeno formarsi un legittimo, in quanto incolpevole, affidamento da parte del soggetto che ha chiesto gli incentivi ” (Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023).
Il privato non può, infatti, invocare il proprio legittimo affidamento nel caso in cui abbia presentato dichiarazioni non veritiere (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 945/2025, cit., e n. 7461/2024), e ciò anche alla luce di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8/2017, secondo cui “ la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte ”.
Ed appare ancora condivisibile l’ulteriore considerazione del giudice di prime cure, secondo cui non “ potrebbero essere applicate, riguardo ai provvedimenti amministrativi adottati in sede di controllo, come quello impugnato, le modifiche, successivamente introdotte dall’art. 56, comma 7 DL 76/2020, all’art. 42, comma 3 DLgs. 28/2011- che hanno condizionato l’esercizio del potere di decadenza del GSE, senza alterarne l’ascrivibilità al novero dei provvedimenti di controllo e non già a quelli di autotutela decisoria, alla ricorrenza dei presupposti indicati dall’art. 2 1-nonies L 241/1990 - le quali non rivestono efficacia retroattiva, ma si applicano, conformemente al criterio t empus regit actum, esclusivamente a quelle declaratorie di decadenza che, a differenza di quella gravata col ricorso in esame, siano posteriori al 17/7/ 2020 [,d]ata di entrata in vigore della novella di cui al DL 76/2020, dalla quale inizia, quindi, a decorrere il termine ragionevole per disporne la decadenza ”.
E ciò in quanto la disposizione introdotta dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non è immediatamente applicabile ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, non ha valenza di interpretazione autentica (cfr. sul punto, ex pluribus e fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. II, n. 1837/2025), ma consente alle imprese destinatarie di provvedimenti del GSE di annullamento d’ufficio o di decadenza dagli incentivi ancora sub iudice al momento di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 di sollecitare un ulteriore procedimento amministrativo da parte del Gestore presentando apposita istanza volta a consentire l’applicazione dello ius superveniens .
In altri termini, come anche recentemente ribadito dalla Sezione, “ il termine di 18 mesi entro cui poter pronunciare la decadenza dagli incentivi è applicabile unicamente per quelle violazioni accertate dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 76/2020 (i.e. 17 luglio 2020), non potendo travolgere, in modo inammissibilmente retroattivo, i provvedimenti di decadenza adottati ex ante (…) La novella, pertanto, non è applicabile allorquando la violazione, come nel caso di specie, sia stata accertata in un momento precedente all’entrata in vigore della riforma del 2020, e ciò a prescindere dall’attivazione dell’istanza di riesame durante la pendenza del giudizio di appello sulla legittimità dei provvedimenti di decadenza adottati dal GSE, circostanza che è evidentemente del tutto irrilevante ” (Cons. Stato, sez. II, n. 2087/2025).
Ne deriva che prima dell’entrata in vigore della novella del 2020 il GSE poteva procedere alla verifica dei requisiti previsti prescindendo dai limiti temporali imposti dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 nonché dalla valutazione dell’interesse pubblico, il quale – vale rilevare – deve ritenersi peraltro sempre sussistente nelle ipotesi di indebita erogazione di sovvenzioni pubbliche (cfr. anche Cons. Stato, sez. II, n. 226/2025).
Del resto, non può trascurarsi che, come pure osservato dalla Sezione, “ nel caso di specie vengono in rilievo delle erogazioni pubbliche, che non sono somme private del GSE liberamente disponibili, bensì importi posti a carico dell’intera collettività e che incidono sui prezzi dell’energia. Dette risorse devono essere gestite con oculatezza e affidate unicamente a quegli operatori privati rispettosi della disciplina di settore: entrano in gioco, nella comparazione dei contrapposti interessi, indefettibili requisiti soggettivi (caratteristiche dell’operatore, possesso dei titoli autorizzativi, ecc.) e requisiti oggettivi (potenza degli impianti, struttura, ecc.) ” (Cons. Stato, sez. II, n. 2087/2025, cit.).
Parimenti da condividersi sono le considerazioni espresse dal giudice di prime cure con riferimento alla dedotta violazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di verifica previsto dall’art. 10 del d.m. 31 gennaio 2014, dal momento che l’art. 152 c.c. dispone al secondo comma che “ I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori ”.
Anche a tal riguardo giova richiamare l’orientamento anche recentemente ribadito dalla Sezione e dal quale non si ha ragione di discostarsi, secondo cui “ Quanto alla presunta violazione dei termini di conclusione del procedimento, essa non sussiste, potendosi richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il termine di cui all’art. 10 D.M. 31 gennaio 2014 rappresenta un termine ordinatorio, per cui il superamento di quest’ultimo non comporta un vizio del provvedimento finale del Gestore. In particolare è stato affermato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 537) che: «… Il Collegio a questo riguardo ribadisce che nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo, come quello ora in esame, un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce (…). Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor , esso deve ritenersi ordinatorio (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718, con riguardo anche a Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2014, n. 10). In dipendenza di ciò, quindi, anche per la presente fattispecie trova applicazione il principio per cui il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero fatto della scadenza del termine fissato in via ordinatoria per il suo esercizio, solo restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo (così , ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2018, n. 4657), nella specie comunque non configurabili. …». Non è pertanto neppure invocabile una presunta consumazione del potere di verifica e controllo del GSE ” (Cons. Stato, sez. II, n. 2832/2024).
Ancora correttamente il giudice di prime cure ha richiamato, sul punto, la previsione contenuta nell’art. 2, comma 9, della legge n. 241/1990, osservando che la tardiva emanazione del provvedimento amministrativo – vale rilevare, in assenza di un termine perentorio – non ne inficia di per sé la validità, costituendo purtuttavia “ elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ”.
Ciò posto, non può comunque non convenirsi sul fatto che nel caso in esame la documentazione complessivamente presentata al GSE per il complesso dei numerosi impianti fotovoltaici insistenti sul medesimo territorio comunale abbia imposto al Gestore ulteriori ed articolati approfondimenti nell’esercizio del potere/dovere di verifica e accertamento ad esso conferito dalla legge.
E ciò in quanto in origine, vale ricordare, erano state presentate al Gestore separate richieste di ammissione alle tariffe incentivanti riferite ai numerosi impianti asseritamente distinti, la cui unicità sostanziale è stata accertata solo a seguito del procedimento di verifica avviato nel 2017.
Non si è, quindi, in presenza di un “ ripensamento postumo ” del Gestore, come nel caso di talune pronunce invocate dall’appellante supporto delle proprie tesi, dal momento che nella presente fattispecie non si tratta di questioni espressamente affrontate – e positivamente risolte – dal GSE in fase di ammissione agli incentivi, bensì di circostanze, per l’appunto, emerse a seguito degli approfondimenti istruttori successivi.
Il primo motivo è dunque infondato.
7.2. Alle medesime conclusioni si perviene in ordine alle questioni poste dall’appellante con la seconda doglianza.
Quanto alla censura secondo cui il GSE avrebbe illegittimamente applicato una disciplina sopravvenuta, giova richiamare l’art. 21 del d.m. 5 maggio 2011, rubricato “Verifiche e controlli”, a mente del quale “ 1. Il GSE, nelle more dell’emanazione della disciplina organica sui controlli disposta dall’art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, definisce modalità per lo svolgimento dei controlli che prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili. 2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, l’accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto comporta, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13 e 14, nonché la ripetizione dell’indebito da parte del GSE, nel caso di incentivi già percepiti, e l’esclusione dagli incentivi, per dieci anni dalla data dell’accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato art. 24 ”.
Deve quindi ritenersi che il GSE abbia correttamente applicato il proprio potere di verifica e controllo – previsto in linea generale dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e disciplinato dal d.m. 5 maggio 2011 nelle more dell’emanazione del decreto attuativo del 31 gennaio 2014 –, disponendo la decadenza dagli incentivi e la ripetizione di quelli indebitamente percepiti dalla società sulla scorta degli esiti della pertinente istruttoria.
Sul punto giova, peraltro, richiamare l’orientamento espresso dalla Sezione con la sentenza n. 640/2023 in un caso per tali profili analogo a quello in esame, laddove si è ritenuto che legittimamente il GSE avesse in quella circostanza applicato il d.m. 31 gennaio 2014 dal momento che il procedimento di verifica era stato comunque avviato in data successiva alla sua entrata in vigore, dovendosi quindi ritenere che “ l’esercizio dei poteri di verifica e decadenza non rappresenta un’illegittima applicazione retroattiva dell’art. 42 D.Lgs. n. 28/2011, ma una coerente esplicazione del principio tempus regit actum in quanto il procedimento ha avuto inizio e si è concluso successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa ”.
Occorre, infine, soffermarsi sulla questione della contestazione dell’unicità dell’impianto.
Sul punto vale in primo luogo richiamare l’orientamento anche recentemente ribadito dalla Sezione, che il Collegio condivide e dal quale non ha ragione di discostarsi, secondo il quale “ Il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce, nel settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, declinazione del generale divieto di abuso del diritto. L’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti non può assurgere a fattispecie costitutiva del diritto all’incentivazione (o a un’incentivazione maggiore di quella spettante), in quanto essa pregiudica gli operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanifica l’imposizione di requisiti di potenza specifici per l’ammissione ai benefici previsti e, in ultima analisi, frustra la stessa finalità perseguita attraverso la distribuzione delle risorse in questione ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. II, 4 aprile 2022, n. 2484; 29 dicembre 2022, n. 11545) ” (Cons. Stato, sez. II, n. 1096/2025).
Ed ancora, “ Quanto alla mancata espressa previsione di un divieto di artificioso frazionamento, si deve osservare che l’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011, ha previsto espressamente ‘Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza’; la giurisprudenza, anche della Sezione, ha più volte affermato, con orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi, che il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell’ordinamento giuridico, valore ordinamentale diffuso e di portata generale, che non richiede specifiche e puntuali disposizioni settoriali, posto che consegue all’intrinseca necessità di rispettare la ratio dell’istituto volta per volta in considerazione (Cons. Stato Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747; Sez. II, 29 dicembre 2022, n. 11545; sez. IV, 25 gennaio 2021, nn. 739, 746, 747, 748, 749). L’art. 12, comma 5, D.M. 5 maggio 2011, quindi, non ha natura costitutiva del divieto di artificioso frazionamento, ma ha soltanto chiarito sul piano positivo, in relazione al rispettivo ambito applicativo, gli elementi connotanti una fattispecie elusiva (più impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale), che comunque è operante a prescindere dalla disciplina dettata dai relativi decreti ministeriali, che si limitano a positivizzare un principio immanente nel sistema, consistente nel disconoscimento di qualunque effetto giuridico a fattispecie che, pur rispettose sul piano formare della regola, ne frustrano nella sostanza la ratio, in quanto l’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti non può assurgere comunque a fattispecie costitutiva del diritto all'incentivazione o del diritto a un’incentivazione superiore a quella spettante, pregiudicando gli altri operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanificando l’imposizione, ad opera dei vari conti energia, di specifici requisiti di potenza per l’ammissione al beneficio, consentendo il ricorso a procedure autorizzative più snelle, quali in particolare in ricorso alla dichiarazione di inizio attività in luogo della prescritta autorizzazione unica (Consiglio di Stato Sezione II, 29 dicembre 2022, n. 11552; 18 gennaio 2023, n. 640; 12 aprile 2022, n. 2745; in particolare con riguardo alla DIA in luogo dell’autorizzazione unica, cfr. Cassazione penale sez. III, 12 gennaio 2018, n. 888; 1 ottobre 2014, n. 40561; 13 marzo 2014, n. 11981) ” (Cons Stato, sez. II, n. 226/2025).
Non merita quindi accoglimento la tesi con cui l’appellante sostiene l’asserita illegittimità dei provvedimenti del Gestore sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle varie dichiarazioni, essendo per contro del tutto condivisibile l’assunto del giudice di prime cure circa la sussistenza nell’ordinamento di un principio generale – e come tale immanente – che vieta l’artato frazionamento degli impianti (cfr. anche, ex pluribus , Cons. Stato, sez. II, n. 2743/2022).
Stante l’immanenza di un generale divieto di abuso del diritto, non può, quindi, come l’appellante pretenderebbe, attribuirsi valore costitutivo alle singole disposizioni normative o regolamentari che nel tempo hanno chiarito il principio del divieto di frazionamento sul piano positivo, declinandone gli effetti sul piano applicativo.
Giova altresì ricordare che “ Sul piano probatorio, ai fini della sussistenza dell’artato frazionamento di un impianto non è necessaria la dimostrazione della violazione, da parte del soggetto responsabile, del criterio di remunerazione degli investimenti e tanto meno una specifica motivazione sul punto, essendo, viceversa, sufficiente che l’artato frazionamento possa ragionevolmente e non illogicamente desumersi da fatti gravi, precisi e concordanti (cfr. Cons. Stato sez. II 8 agosto 2023, n. 7706) ” (Cons. Stato, sez. II, n. 1096/2025, cit.).
E del resto, in aggiunta alle già di per sé rilevanti questioni afferenti la maggiore o minore complessità del procedimento di autorizzazione ai fini della realizzazione dell’impianto a seconda della potenza e l’obbligo di cauzione eventualmente, come nel caso di specie, ricorrente in ragione del superamento di un determinato livello, per l’appunto, di potenza, vale anche ricordare che, come si rileva dallo stesso provvedimento decadenziale del GSE, “ i meccanismi di incentivazione previsti dal D.M. 28 luglio 2005 si ispirano al ‘criterio della inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione ’”, per cui l’elusivo frazionamento dell’impianto consente anche di ottenere l’ammissione agli incentivi in misura superiore a quella che sarebbe stata legittimamente spettata.
Ciò posto, vale sul punto richiamare il provvedimento del GSE originariamente avversato, invero assai articolato, nel quale vengono rilevate le violazioni rilevanti di cui alle lettere a) (“ presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi ”) e j) (“ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”) dell’allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014.
In tale contesto il Gestore, ricostruito l’intero iter della vicenda, dà innanzi tutto atto che la società, in qualità di cessionaria dell’impianto, ha a suo tempo dichiarato di non aver presentato alla scadenza di cui all’art. 7, comma 1, del d.m. 28 luglio 2005 altre domande di ammissione alle tariffe incentivanti relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito anche tramite società controllate o collegate e di non aver acquisito o chiesto di acquisire i diritti all’incentivazione da altri soggetti responsabili ammessi ai benefici a seguito di domande relative ad impianti da costruire nel medesimo sito.
Il GSE rileva poi, nel provvedimento, che a seguito degli approfondimenti istruttori è emerso che diversi soggetti responsabili alla data delle rispettive istanze avevano presentato richieste di ammissione agli incentivi, oltre che per l’impianto in questione, anche per altri 40 impianti fotovoltaici di potenza prossima a 50 kW, riportandone l’elenco analitico, “ installati presso il medesimo sito (particelle contigue, poi frazionate) ” dei quali erano successivamente divenuti soggetti responsabili le società OX TI s.r.l. e -OMISSIS- a seguito di trasferimenti avvenuti tra il 2008 ed il 2011.
Nel medesimo contesto viene, inoltre, dato atto del collegamento esistente tra dette società, che appare invero dimostrato in modo convincente, dal momento che “ la società -OMISSIS- controlla il 61% delle quote della società OX TI s.r.l .” e che “l e predette società risultano collegate già dal 4 luglio 2008 (la società OX TI s.r.l. controllava, in qualità di socio di maggioranza, il 40% delle quote della società -OMISSIS-), ovvero in data antecedente sia alla data di entrata in esercizio (…) sia alla comunicazione di entrata in esercizio (…), costituente, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 28 luglio 2005, il completamento dell’iter afferente alla richiesta di incentivazione ”.
Sul punto giova anche richiamare quanto rilevato dal giudice di prime cure, secondo cui “ dall’analisi delle visure camerali storiche e dall’elenco dei soci delle società interessate è emerso che già dal 4 luglio 2008 la EUrobox TI s.r.l. controllava, in qualità di socio di maggioranza, il 40% delle quote della -OMISSIS-. Al contempo, fino al 2013 la OX TI s.r.l. è rimasta nella proprietà di -OMISSIS- (48%), di -OMISSIS- (43%) e della -OMISSIS- (9%) ”.
Sempre nel richiamato provvedimento decadenziale – nel quale, vale rilevare, viene dato anche diffusamente atto delle osservazioni formulate dalla società – il GSE ripercorre, inoltre, l’articolata fase istruttoria che aveva, tra l’altro, comportato l’interessamento del Comune di Santeramo e della Regione Puglia al fine di verificare l’idoneità dei titoli autorizzativi relativi alla realizzazione degli impianti in questione (per i quali avrebbe eventualmente dovuto trovare applicazione in luogo della DIA l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 397/2003, di competenza regionale), rilevando conclusivamente che con riferimento a tali profili né l’ente locale né la Regione avevano segnalato violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi.
Sul punto, peraltro, come rilevato dal giudice di prime cure, deve osservarsi che “ Ad ogni modo (…) gli aspetti autorizzativi dell’impianto per cui è causa, non rientrano tra i motivi posti a fondamento dell’impugnato provvedimento di decadenza e, pertanto, la ricorrente non aveva interesse alla censura sul punto ”.
Nel medesimo provvedimento il Gestore richiama anche la delibera AEEG n. 188/2005, nella quale si prevede per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e superiore a 1.000 kW la presentazione di una cauzione definitiva di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 395/2003 ivi più compiutamente indicati.
Ed ancora, il Gestore rileva in detto contesto che i trasferimenti della titolarità a favore della -OMISSIS- di 31 impianti – facenti parte dell’insieme dei 41 impianti innanzi richiamati – erano avvenuti a ridosso della loro entrata in esercizio e in data antecedente alla comunicazione di entrata in esercizio, riportando anche in questo caso i relativi dati in un dettagliato elenco, cui per brevità si rinvia.
E sempre con riferimento al frazionamento dell’impianto contestato dal GSE vale anche richiamare gli estratti delle mappe catastali ante e post frazionamento e l’ortofoto del sito, in atti, da cui emerge anche visivamente una conferma ulteriore dell’effettiva unicità sostanziale dell’impianto.
Giova anche rilevare che, come ancora evidenziato dal GSE nel richiamato provvedimento, “ la realizzazione di più impianti fotovoltaici nel medesimo sito e la presentazione di una dichiarazione non veritiera alterano la concorrenza, in quanto (anche) gli operatori economici, titolari di impianti di potenza superiore a 50 kW, ricorrendo al loro ‘frazionamento’, avrebbero finito con l’avvalersi delle modalità dell’accesso diretto, che garantisce una tariffa incentivante più vantaggiosa rispetto a quella prevista per gli impianti che partecipano alle procedure concorsuali, nelle quali la graduatoria è determinata attribuendo priorità agli operatori che abbiano presentato domande con più basso valore della tariffa incentivante richiesta ”.
Per quanto poi concerne l’ulteriore tesi dell’appellante secondo la quale non sussisterebbe l’unicità dell’impianto in presenza di distinti punti di connessione alla rete di distribuzione, vale ricordare che “ La giurisprudenza della Sezione, a cui il Collegio intende dare continuità, ha infatti espressamente affermato che, in presenza di elementi di unicità sostanziale degli impianti, divengono recessivi quegli aspetti che si declinano come di separazione formale, quale la dotazione di un proprio punto di connessione alla rete di distribuzione (Consiglio di Stato, sez. II, 12 aprile 2022, n. 2743; 29 dicembre 2022, n. 11552; 18 gennaio 2023, n. 640; 14 luglio 2023, n. 6903) (…) ” (Cons Stato, sez. II, n. 226/2025, cit.).
Né può attribuirsi ai presenti fini rilevanza al positivo esito in sede comunale dei singoli titoli edilizi afferenti i diversi impianti oggetto del frazionamento in parola, dal momento che, come pure osservato dalla Sezione, “ E’ evidente che la qualificazione di impianto artatamente frazionato ai fini dell’ammissione all’incentivo non compete al comune in sede di rilascio del titolo edilizio, bensì al GSE nell’esercizio del potere di verifica e controllo delle dichiarazioni rese dal soggetto responsabile. 17. Per le medesime ragioni, è irrilevante il mancato annullamento in autotutela della DIA e l’attestazione, da parte del comune, dell’idoneità del titolo edilizio rilasciato per la realizzazione dell’impianto (…), stante la non sovrapponibilità tra la fattispecie oggetto degli atti comunali (…) e quella oggetto dei provvedimenti impugnati ” (Cons. Stato, sez. II, n. 10388/2024).
Ed in ogni caso, come già ricordato e correttamente rilevato nella sentenza gravata, gli aspetti autorizzativi dell’impianto non rientrano tra le motivazioni poste dal Gestore a fondamento del provvedimento decadenziale originariamente impugnato.
Un’ultima notazione va fatta, infine, in ordine al richiamo operato dall’appellante al punto 3.8 delle “Regole applicative”, che circoscrive l’applicabilità dell’art. 12, comma 5, del d.m. 5 maggio 2011 agli impianti ivi indicati “ senza tener conto di eventuali impianti preesistenti incentivati ai sensi dei precedenti decreti ”.
Sul punto giova richiamare l’orientamento della Sezione, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “ Il significato di tale disposizione non è quello di porre un limite temporale dal quale applicare il divieto di artato frazionamento degli impianti, bensì, quello di evitare un’interpretazione secondo cui, nel caso ci sia un già un impianto realizzato che goda degli incentivi, l’eventuale realizzazione di un secondo impianto da parte dello stesso soggetto su lotti contigui, faccia rientrare i due impianti nell’ambito delle previsioni che sulle limitazioni al frazionamento, considerandolo come un unico impianto ” (Cons. Stato, sez. II, n. 2743/2022, cit.).
E d’altra parte, come del pari rilevato nella pronuncia appena richiamata, è da escludersi che una modifica di natura sostanziale, quale stabilire la vigenza di una disposizione – peraltro in deroga al principio del divieto di frazionamento dell’impianto, come detto, immanente nell’ordinamento – avrebbe potuto “ essere contenuta in regole tecniche, quali sono le regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal dm 5 maggio 2011 adottate dal GSE ”.
8. Alla luce di tali complessive considerazioni l’appello è infondato e come tale deve essere respinto.
9. Le spese di giudizio sono poste, come di regola, a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione a favore del Gestore dei servizi energetici – G.S.E. delle spese del presente grado di giudizio, che, considerata anche la serialità dei ricorsi, si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, con anticipazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.