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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 974 /2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. OBERTI DANIELE e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Mortara, Via XX Settembre n. 28
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RESTELLI SIMONE e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Vigevano (PV), Via Roncalli n. 15
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con le note d'udienza, depositate in data 25/26.3.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e elebrato Parte_1 CP_1 in 29/09/1966 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Borgolavezzaro rg. 295, al n. 11 anno
1966, parte II serie A ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza;
pagina 1 di 3 - porre a carico del sig. quale assegno di mantenimento e divorzio a favore della moglie Parte_1 CP_1
la somma di € 850,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente
[...] secondo l'indice Istat
- dare atto che la sig.ra nata a [...] il [...] C.F. si CP_1 C.F._2 impegna a trasferire con il presente atto e con effetti obbligatori al sig. nato a [...]_1 il 25/03/1944 C.F. che accetta, la propria quota di comproprietà indivisa, in ragione del C.F._1
50%, dei seguenti beni: immobile sito in Comune di Vigevano (PV) Strada Vicinale Castellana, censito al catasto terreni di Pavia al foglio 26 particella 28 risaia stabile di Classe 2 superficie 2734 metri quadri – Reddito dominicale 9.88 reddito agrario € 14.83. A fronte dell'impegno a trasferire da parte della sig.ra della CP_1 propria quota di comproprietà, in ragione del 50%, dei beni immobili e dei terreni ut supra, il sig. Parte_1 si impegna con il presente atto e con effetti obbligatori a versare alla medesima la somma di € 2000,00 quale corrispettivo per il trasferimento della quota di comproprietà dei suddetti beni alla sig.ra che CP_1 accetta
Le parti dichiarano che l'accordo patrimoniale di cui sopra, avente ad oggetto trasferimento immobiliare,
è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare ed è, pertanto, operato quale negoziazione globale anche a fini transattivi.
I coniugi si impegnano a svolgere tutte le attività e gli incombenti necessari per procedere con la suddetta compravendita, con costi a carico di parte acquirente come per legge
- le parti danno atto di aver raggiunto tali accordi a totale definizione dei loro rapporti anche patrimoniali ex art.
1965 c.c.
Le parti dichiarano altresì di rinunciare ai termini per il deposito di conclusionali e repliche e chiedono che la causa venga rimessa al collegio per la pronuncia della sentenza con rinuncia alla sua impugnazione.
Spese legali compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al
Giudice delegato dell'8.4.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti è stata depositata la copia del decreto con cui il Tribunale di Pavia, in data 13.6.2022, ha omologato la separazione personale dei coniugi e le certificazioni anagrafiche dimostrano le parti non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
pagina 2 di 3 Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato l'11/03/2024:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Borgolavezzaro in data 29/09/1966 (atto n. 11, parte II, serie A, anno 1966);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) recepisce integralmente le condizioni di divorzio sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 974 /2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. OBERTI DANIELE e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Mortara, Via XX Settembre n. 28
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RESTELLI SIMONE e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Vigevano (PV), Via Roncalli n. 15
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con le note d'udienza, depositate in data 25/26.3.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e elebrato Parte_1 CP_1 in 29/09/1966 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Borgolavezzaro rg. 295, al n. 11 anno
1966, parte II serie A ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza;
pagina 1 di 3 - porre a carico del sig. quale assegno di mantenimento e divorzio a favore della moglie Parte_1 CP_1
la somma di € 850,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente
[...] secondo l'indice Istat
- dare atto che la sig.ra nata a [...] il [...] C.F. si CP_1 C.F._2 impegna a trasferire con il presente atto e con effetti obbligatori al sig. nato a [...]_1 il 25/03/1944 C.F. che accetta, la propria quota di comproprietà indivisa, in ragione del C.F._1
50%, dei seguenti beni: immobile sito in Comune di Vigevano (PV) Strada Vicinale Castellana, censito al catasto terreni di Pavia al foglio 26 particella 28 risaia stabile di Classe 2 superficie 2734 metri quadri – Reddito dominicale 9.88 reddito agrario € 14.83. A fronte dell'impegno a trasferire da parte della sig.ra della CP_1 propria quota di comproprietà, in ragione del 50%, dei beni immobili e dei terreni ut supra, il sig. Parte_1 si impegna con il presente atto e con effetti obbligatori a versare alla medesima la somma di € 2000,00 quale corrispettivo per il trasferimento della quota di comproprietà dei suddetti beni alla sig.ra che CP_1 accetta
Le parti dichiarano che l'accordo patrimoniale di cui sopra, avente ad oggetto trasferimento immobiliare,
è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare ed è, pertanto, operato quale negoziazione globale anche a fini transattivi.
I coniugi si impegnano a svolgere tutte le attività e gli incombenti necessari per procedere con la suddetta compravendita, con costi a carico di parte acquirente come per legge
- le parti danno atto di aver raggiunto tali accordi a totale definizione dei loro rapporti anche patrimoniali ex art.
1965 c.c.
Le parti dichiarano altresì di rinunciare ai termini per il deposito di conclusionali e repliche e chiedono che la causa venga rimessa al collegio per la pronuncia della sentenza con rinuncia alla sua impugnazione.
Spese legali compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al
Giudice delegato dell'8.4.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti è stata depositata la copia del decreto con cui il Tribunale di Pavia, in data 13.6.2022, ha omologato la separazione personale dei coniugi e le certificazioni anagrafiche dimostrano le parti non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
pagina 2 di 3 Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato l'11/03/2024:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Borgolavezzaro in data 29/09/1966 (atto n. 11, parte II, serie A, anno 1966);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) recepisce integralmente le condizioni di divorzio sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
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