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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 173/2025 r.g.
LA CORTE D'APPELLO DI ZI
Sezione Prima composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso presentato il 3 febbraio 2025 da con sede in VE (c.f. e p. iva Parte_1
n. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, difesa dall'avv. Luca Mandro del foro di
VE
(ricorrente) contro
Cala Pi Maintenance S.L. con sede legale in LL
(Spagna), in persona del procuratore generale CP_1
difesa dall'avv. Fabio Ravelli del foro di GA
[...]
(resistente)
e contro
(c.f. ) nata a CP_2 C.F._1
VE il 22 aprile 1974 e residente a [...](Tv)
(resistente)
visto il decreto presidenziale 5 febbraio 2025, che ha fissato l'udienza del 13 marzo 2025, disponendone la sua sostituzione con lo scambio di note scritte;
lette le note depositate dalle parti costituite;
rilevato che il ricorrente domanda la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1986/2024, pronunciata dalla Corte d'Appello di VE, seconda sezione civile, in data 23 ottobre 2024 e pubblicata in data 11 novembre
2024; che, con detta sentenza, è stata Parte_1
condannata, in solido con a rifondere le CP_2
spese processuali a Cala Pi Maintenance S.L., liquidata in
Euro 5.865 per il primo grado di giudizio e in Euro
3.391,90, oltre iva e cpa, per il giudizio di appello;
che ha proposto ricorso per Parte_1
cassazione, notificato alle controparti il 9 gennaio 2025; 3
ritenuto che il ricorso non possa essere accolto, poiché non vi è adeguata allegazione, ancor prima della prova, del grave e irreparabile danno che deriverebbe a
[...]
dall'esecuzione della sentenza, tanto più se Parte_1
si considera che la condanna concerne esclusivamente le spese processuali sopra indicate (la ricorrente si sofferma sul fumus di fondatezza del ricorso per cassazione, il quale in questa sede non può essere valutato;
circa il pericolo di pregiudizio, la ricorrente si limita a prospettare la difficoltà di recupero delle somme di denaro dalla debitrice in quanto avente sede in Spagna: difficoltà che non integra il requisito di gravità e irreparabilità richiesto dalla legge);
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
VE, 14 marzo 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)