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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°738 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Bondì presso il cui Parte_1 studio in Palermo viale Regina Margherita n.21 è elettivamente domiciliato ricorrente in riassunzione (già appellante)
CONTRO
( e Controparte_1 Parte_2 [...] rappresentati e difesi dall'Avv.to Controparte_2
Salvatore Pensabene Lionti presso il cui studio in Palermo, via G. Giusti n.45, sono elettivamente domiciliati resistente in riassunzione (già appellato) CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv.to Delia Cernigliaro elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana
n.59 resistente in riassunzione (già appellato)
All'udienza del 20 giugno 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con ricorso depositato il 5.6.2015, presso la cancelleria del Tribunale G.L. di
Palermo, dipendente dell' conveniva in giudizio tale Parte_1 CP_2
al fine di ottenere il riconoscimento ad essere inquadrato nella qualifica di CP_1
Pag.1 funzionario di 6° livello in relazione alle mansioni effettivamente svolte sin dal giugno 2010 e la conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive.
In particolare, sosteneva di aver disimpegnato mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza (impiegato di 1^ categoria, grado 8) in ragione dell'assenza di controllo preventivo e/o successivo nell'analisi economico- finanziaria in materia di fido alla Cooperazione e della conseguente mancanza di intermediari tra sé e il Direttore Generale dell'Istituto.
Instaurato il contraddittorio ed espletata la prova testimoniale, il Giudice adito, con sentenza n.2754/2017, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza, il spiegava appello con ricorso depositato il Parte_1
27.3.2018, chiedendone la riforma sulla scorta di plurimi ed articolati motivi.
Anzitutto, rilevava che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non era dato comprendersi “da quale punto di vista lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del
Servizio (ad interim) da parte dell'Avv.to avrebbe potuto “escludere, in radice” CP_4 lo svolgimento di mansioni di funzionario.
Lamentava, infatti, che il primo Giudice non aveva riconosciuto il superiore inquadramento avendo erroneamente attribuito al requisito della responsabilità, di cui alle declaratorie contenute nel regolamento del personale e nel C.C.N.L. CP_2 settore bancario, una nozione di tipo formale connessa “al ruolo apicale di una struttura organizzativa” ossia al ruolo di dirigente anziché “quale sinonimo di importanza, delicatezza, rilevanza … delle mansioni”.
Precisava, al riguardo, che prima del giugno 2010 il Servizio Affidamenti “era coperto strutturalmente dalla dirigente ” e che “nel medesimo servizio operava un Persona_1 funzionario di categoria amministrativa (Dr. , oltre a due di categoria Tecnica Per_2
(Geom. e Ing. …)”; che, pertanto, “le prerogative del Capo Servizio” non Per_3 Per_4 erano “inconciliabili con quelle dei funzionari presenti nel medesimo Servizio” trattandosi di
“prerogative operanti su piani – gerarchici e organizzativi – differenti”.
In altri termini, riteneva del tutto irrilevante la circostanza che “l'Avv.
avesse “effettivamente svolto o meno, nel periodo giugno 2010 – marzo 2013, il CP_4 ruolo di Responsabile a.i. del Servizio Affidamenti” non avendo essa “alcuna attinenza con lo svolgimento o meno … di mansioni di Funzionario”.
Ribadiva, pertanto, di aver svolto “mansioni di analista finanziario … sussumibili … nella declaratoria di Funzionario” del “Regolamento del Personale;
e comunque … sussumibili nella declaratoria dei Quadri Direttivi” di cui al C.C.N.L. del Credito e non certamente in quella di impiegati.
Pag.2 In particolare deduceva: di essersi occupato dell'istruttoria delle istanze presentate dalle società Cooperative per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla normativa regionale;
di aver svolto “attività di analisi finanziaria, occupandosi di effettuare le valutazioni finanziarie ed economiche sui bilanci delle cooperative, con riferimento sia alle informazioni storiche che a quelle prospettiche, relative alla verifica della solvibilità delle società istanti e, quindi, alla determinazione dell'importo concedibile … o all'eventuale rigetto dell'istanza”; che tale analisi si concludeva con “un giudizio finale” rappresentativo di una “valutazione del merito creditizio” dell'azienda che confluiva in una “relazione finanziaria” da lui stesso redatta;
che fino al “maggio 2010, tale relazione era destinata ad essere integralmente inserita … nella più ampia relazione conclusiva di fido, atto finale del procedimento istruttorio … il quale doveva essere sottoscritto … dall'istruttore, dal Funzionario
Amministrativo presente nell'Ufficio I, Dr. e dal Dirigente Capo Servizio Per_2
Affidamenti, D.ssa ”; che “in ultimo , la prefata relazione, veniva trasmessa al Persona_1
Direttore Generale, il quale doveva poi riferire al CdA, organo competente per la decisione”; che dal “giugno 2010, invece, a seguito del … trasferimento del predetto Funzionario … ad altro
Servizio … l'Istituto … chiariva con la nota n.8508 del 3.6.2010 che “la firma apposta dai funzionari appartenenti alla Categoria Tecnica, al fine di legittimare l'istruttoria amministrativo-finanziaria” non poteva “in alcun modo riguardare le risultanze delle analisi di bilancio che” restavano “di competenza degli istruttori che” avevano “frequentato il corso relativo”; che fino al “marzo 2013”, data in cui era stato “nuovamente assegnato all'Ufficio I un Funzionario Amministrativo”, “la analisi finanziaria” era stata “tenuta distinta dalla relazione conclusiva di fido” e che, infine, la “relazione finale … veniva sottoscritta dall'istruttore, dai due Funzionari Tecnici (i quali … sottoscrivevano tale atto con assunzione di responsabilità limitata agli aspetti di loro competenza, del tutto esulanti dalla analisi economica finanziaria …), e, infine, dal Responsabile del Servizio a.i. (nonché Direttore
Generale)”.
Sosteneva, in definitiva, che dal giugno 2010 e fino al marzo 2013 l'analisi finanziaria, attività richiedente elevata professionalità, non era stata “più sottoposta al vaglio di alcun Funzionario con conseguente assunzione della relativa paternità … e correlata
… responsabilità” in capo a lui stesso.
Soggiungeva che l'istruttoria espletata aveva confermato che le valutazioni finanziarie erano “state poste in essere in assoluta autonomia … in assenza di direttive e/o indicazioni tecniche, nonché di controllo, con conseguente, assunzione esclusiva della … responsabilità”.
L' si costituiva regolarmente in giudizio, resistendo al gravame. CP_2
Pag.3 Questa Corte, con sentenza n.832/2019, in accoglimento del gravame, riformava la pronuncia impugnata dichiarando il diritto del ad essere Parte_1 inquadrato nella categoria di funzionario di 6° livello a decorrere dall'1 settembre
2010 e condannando l'IRCAC al pagamento delle conseguenti differenze retributive dall'1 giugno 2010 fino alla data di deposito del ricorso di primo grado.
Avverso tale pronuncia, l' proponeva ricorso in sede di legittimità. CP_1
La Suprema Corte, con ordinanza n.11126/2023, accoglieva i primi due motivi
(assorbito il terzo) e cassava la sentenza impugnata, demandando a questa Corte, in diversa composizione, il compito di svolgere «un nuovo esame del materiale istruttorio attenendosi ai principi e ai criteri sopra esposti …».
Segnatamente i Giudici di legittimità, quanto al primo motivo di ricorso, hanno così statuito:
“La Corte distrettuale, nel valutare le interferenze tra il Regolamento del personale
e la contrattazione collettiva di settore, relativamente alla regolamentazione dei CP_2 rapporti di lavoro, ha ritenuto che, nel caso di puntuale disciplina di un istituto da parte del
Regolamento, questo debba prevalere sulla fonte pattizia in ossequio alla “regola di specialità”.
11. L'assunto, però, non è corretto essendo stato affermato, in sede di legittimità, che i regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la f orma di atti unilaterali, hanno natura contrattuale in quanto all'atto unilaterale è sottesa la contrattazione collettiva;
ne consegue che legittimamente essi possono essere modificati ad opera di successivi accordi aziendali, anche peggiorativi rispetto ai primi e il concorso tra discipline va risolto nel senso che la connotazione di specialità che accomuna il regolamento aziendale alla contrattazione collettiva aziendale rende quest'ultima idonea a porre una nuova disciplina derogatoria di quella già contemplata dal regolamento”.
Quanto al secondo motivo di ricorso, hanno affermato:
“Effettivamente, nel riconoscimento al delle mansioni superiori di funzionario Parte_1 amministrativo di 6° livello, la Corte distrettuale non ha rispettato il procedimento cd.
“trifasico”, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n.
8589/2015; Cass. 18943/2016), secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”.
Pag.4 Con ricorso depositato il 19.7.2023, il riassumeva la causa, reiterando Parte_1 le domande e le eccezioni già formulate nei propri scritti difensivi del precedente grado.
In data 4 marzo 2024 si costituiva in giudizio l' Controparte_5
“succeduto all'
[...] Controparte_2 ex lege n.10/2018” chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
L' si costituiva con memoria del 23.2.2024 riportandosi alla propria CP_3 posizione processuale.
All'udienza del 14 marzo 2024 la difesa del eccepiva la carenza di Parte_1 legittimazione “a stare in giudizio” dell'IRCA all'uopo rilevando che tale Istituto non era “mai succeduto all'IRCAC che” continuava “ad esistere, ad essere operativo ed essere datore di lavoro di tutti i dipendenti .. ai quali eroga la retribuzione, come attestato dalle buste paga che provengono da IRCAC”.
Onerato il “ricorrente di documentare quanto … allegato” (cfr. ordinanza del
14.3.2024), con memoria depositata in data 12.6.2024 si costituiva in giudizio anche l' facendo proprie le difese già rassegnate dall' incorporante CP_2 CP_1
Parte_2
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) Deve, anzitutto, rilevarsi che nel presente giudizio in riassunzione devono ritenersi legittimati a resistere tanto l' che l' Pt_2 CP_2
Se è vero, infatti, che l'art.1 della L.R. n.10/2018 ha previsto l'incorporazione per fusione della e dell' dando vita ad un unico Ente ossia l'IRCA CP_6 CP_2
(che “subentra in tutti i rapporti attivi e passivi”) in cui transita il personale in servizio dei due suddetti Enti, è altrettanto vero che l'attuazione di tale norma è stata demandata ad un regolamento (adottato con DPRS 11.10.2020 n.32) che, quanto al personale (art.32), ha posto a carico del consiglio di amministrazione l'onere di emanare un regolamento che prevedesse l'inquadramento di tutti dipendenti in un ruolo unico dell'IRCA.
Tale procedimento di fusione, tuttavia, deve escludersi che, ad oggi, si sia integralmente perfezionato a sensi della sopra citata legge regionale, atteso che l'art. 27 della L.R. n.13/2022 ha espressamente stabilito che: “all'art. 1 della legge regionale
10 luglio 2018 n.10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 5 bis. Nelle more del completamento del processo di fusione degli enti, gli organi dell'IRCA operano anche quali organi
Pag.5 della e dell'IRCAC. Le diposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con il CP_6 presente comma cessano di avere applicazione”.
Ciò è tanto vero che – per come dedotto dal ricorrente in riassunzione –
l'IRCAC continua ad emettere al Lo Presti la Certificazione Unica (cfr. C.U. 2024 relativa ai redditi 2023 in atti) e lo stesso Istituto continua ad effettuare i versamenti previdenziali presso l' (cfr. estratto contributivo in atti CP_3 aggiornato fino al marzo 2024) oltre che ad emettere i cedolini paga (cfr. doc. in atti).
In una situazione di tal fatta, pertanto, deve concludersi per la legittimazione a resistere di entrambi gli Istituti.
3) Ciò posto, deve rilevarsi che nell'analisi delle domande formulate dal
[...]
e dei motivi di appello originariamente spiegati dallo stesso, questa Corte, Pt_1 quale giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 384 co. 2 c.p.c., è tenuta ad attenersi ai principi stabiliti dal giudice di legittimità che ha annullato la sentenza d'appello, rinviando per “un nuovo esame del materiale istruttorio”.
Ciò in quanto il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia destinata a sostituire quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma in cui operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno (v. Cass.
n.26200/2014 ed altre conformi).
Nel caso di specie la Suprema Corte ha rimesso la causa dinanzi a questa Corte accogliendo, anzitutto, il primo motivo di ricorso col quale l' aveva CP_1 denunciato “la violazione ed errata applicazione dell'art. 2103 cc e dell'art. 1362 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la violazione e omessa applicazione del CCNL delle
Aziende di Credito, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale nell'interpretare i rapporti tra Regolamento del personale dell' e contratto collettivo CP_1 nazionale di settore, effettuato erronea applicazione del “principio di specialità” attribuendo prevalenza alle disposizioni del Regolamento quando, invece, avrebbe dovuto pro cedere ad un esame -con funzione integrativa delle norme regolamentari- delle declaratorie contenute nel
CCNL con riferimento ai quadri direttivi …”.
Pag.6 A prescindere, dunque, dalle deduzioni sollevate col ricorso in riassunzione dal
(secondo cui il principio di diritto sarebbe inapplicabile al caso di specie), Parte_1 deve ritenersi che la riconducibilità o meno delle mansioni svolte al profilo superiore qui rivendicato imponga una valutazione congiunta (secondo il noto procedimento c.d. trifasico) delle clausole contenute sia nel Regolamento che nel
C.C.N.L. di categoria.
Trattasi, del resto, di opzione ermeneutica tutt'altro che inedita in quanto già adottata da questa Corte - in caso del tutto sovrapponibile a quello per cui si procede in questa sede (in cui parte era proprio l'IRCAC) - con la sentenza n.493/2018 (pure evocata dal nei propri scritti difensivi) confermata dalla Parte_1
Suprema Corte con sentenza 31498/2023 e, quindi, passata in giudicato.
In quella sede, infatti, questa Corte, nel rigettare il primo motivo di gravame sollevato dall' , si è così espressa: “In via preliminare va osservato come nessun CP_1 dubbio sussista, nel caso di specie, circa il fatto che la disposizione di cui all'art. 1 del
Regolamento del Personale imponga che il Giudice, nel ricostruire la disciplina dei CP_2 rapporti fra l'Ente e i suoi dipendenti, debba rifarsi contestualmente alle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore nonché a quelle contenute nel Regolamento del Personale. Ciò posto, ritiene la Corte che nessuna violazione del superiore principio sia stata commessa dal primo Giudice. Invero, non è revocabile in dubbio che la qualifica di funzionario amministrativo, nella quale l'odierna appellata chiede di essere inquadrata, è oggetto di puntuale disciplina da parte dell'art. 4 del Regolamento del Personale, il quale infatti prevede che “ i funzionari amministrativi e qualifiche equipollenti assolvono a mansioni e compiti di particolare responsabilità e/o contenuto professionale nell'ambito di un Ufficio assegnato loro dal capo
Ufficio ”. A ciò occorre aggiungere che, nell'individuare quale parametro di riferimento l'art. 4 del Regolamento del Personale, il Giudicante di primo grado non ha affatto ignorat o il contratto collettivo di settore, posto che è di tutta evidenza come l'effettiva portata della suddetta disposizione sia stata ricostruita proprio sulla scorta della declaratoria del quadro direttivo prevista dal C.C.N.L. del settore credito, la quale infatti consente di specificare il contenuto della norma regolamentare in parola e, più precisamente, cosa debba intendersi per mansioni e compiti di particolare responsabilità e/o elevato contenuto professionale.
Nessun intervento manipolativo delle fonti può pertanto addebitarsi al primo Giudice, atteso che lo stesso ha compiuto un'esegesi complessiva delle fonti pienamente rispettosa della regola quadro posta dall'articolo 1 del Regolamento del Personale”.
D'altro canto, si aggiunge, lo stesso Tribunale, nella sentenza qui impugnata, ha correttamente ritenuto che dovesse tenersi conto “di altra fonte di classificazione del personale, ossia del Regolamento del personale che, come chiarito dalla locale Corte d'Appello …
Pag.7 concorre, unitamente al contratto collettivo nazionale, alla disciplina del rapporto di lavoro “con una mutua integrazione delle relative disposizioni”; ciò in ossequio a quanto previsto dall'art.1 del regolamento secondo cui “i rapporti di lavoro tra l'istituto e il personale sono retti e disciplinati dal CCNL per i dipendenti delle aziende di credito e finanziarie stipulati tra le OOSS e Assicredito e da quanto disposto dal presente regolamento”.
Tanto premesso e passando al merito della vicenda che occupa, ritiene la
Corte che il gravame sia fondato e, come tale, debba essere accolto.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003
n.1012; Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925).
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
ragion per cui, ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore, l'adito magistrato è chiamato a seguire un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 16.02.2005 n.3069; Cass. 20.11.2000
n.14981; Cass. 19.10.2000 n.13840;):
a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
Operazione interpretativa nel corso della quale l'adita autorità giudiziaria
(come sottolineato da Cass.
6.9.2000 n.11752 e Cass.
8.2.2000 n.1394) è chiamata:
- ad evidenziare nel testo del contratto, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
Pag.
8 - a porre in risalto le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- a descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali.
Nella fattispecie il (inquadrato con la qualifica impiegatizia di 1° Parte_1 segretario) ha sostenuto di aver svolto le mansioni di Funzionario (corrispondente alla categoria dei quadri direttivi del CCNL credito) sin dal mese di giugno 2010 e, per tale ragione, ha chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale ed il pagamento delle differenze retributive.
Orbene, è pacifico che in forza del C.C.N.L. del credito (cfr. art. 66 CCNL
1999, art.73 CCNL 2005, art. 76 CCNL 2007, art. 82 CCNL 2012 – fascicoli di parte) rientrano nella categoria dei quadri-direttivi quei lavoratori che “siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzi one, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria
e/o alla terza area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
Secondo l'art. 4 del Regolamento del personale dell' , inoltre, “i CP_1 funzionari amministrativi e qualifiche equipollenti assolvono a mansioni e compiti di particolare responsabilità e/o contenuto professionale nell'ambito di un ufficio assegnato loro dal capo dell'ufficio stesso”.
Con specifico riferimento al significato da attribuire a tale ultima norma, deve ribadirsi in questa sede quando già affermato da questa Corte nella citata sentenza n.493/2018 (passata in giudicato) ossia che “tale disposizione deve essere interpretata intendendo la locuzione “nell'ambito di un Ufficio assegnato” non già nel senso di preposizione ad una struttura organizzativa dell'Ente ma di assegnazione di un “officium” inteso nella sua accezione etimologica di incarico, funzione, servizio. Come correttamente osservato dal primo Giudice, peraltro, ove alla parola Ufficio fosse attribuito il diverso significato di struttura organizzativa dell'ente, la norma finirebbe con l'essere inutilmente ridondante, atteso che la titolarità di un'articolazione organizzativa suppone già l'adibizione a mansioni e compiti di elevata responsabilità e/o contenuto professionale”.
Rientrano, invece, nella terza area professionale del C.C.N.L. di categoria i lavoratori “incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o
Pag.9 amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrente a supportare i processi decisionali superiori”; in base al Regolamento del personale (art 6), inoltre, “gli impiegati di prima categoria ... svolgono prevalentemente mansioni che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione e ogni altro compito istruttorio loro assegnato. Gli impiegati di prima categoria possono anche essere addetti al lavoro di comando (“console”) o alla programmazione presso i calcolatori elettronici e/o alla predisposizione o modifica di programmi. Posso no quindi altresì essere addetti in via continuativa e prevalente ai terminali nell'ambito del sistema c.d. in tempo reale – e cioè ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale
– in quanto svolgono mansioni che richiedono l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportano controlli e valutazioni di merito nelle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale”.
I tratti distintivi tra funzionari/quadri e gli impiegati, dunque, sono rinvenibili (sia in base al Regolamento che al C.C.N.L.) nelle elevate responsabilità funzionali, in uno ad una elevata preparazione professionale, attribuite ai primi e che, invece, non sono previste per i secondi ai quali è richiesto un contributo professionale operativo e/o specialistico richiedente un impegno intellettuale che eccede (soltanto) la semplice diligenza di esecuzione e ogni altro compito istruttorio loro assegnato nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale e con decisioni normalmente circoscritte da direttive superiori.
Alcun rilievo, nel presente giudizio, può attribuirsi alla seconda parte della declaratoria di cui al CCNL credito riferita ai compiti di coordinamento e controllo di altri lavoratori in quanto trattasi di descrizione (della medesima funzione in cui rientrano i Quadri) autonoma e/o alternativa, rispetto alla prima parte, per come dimostrato dalla presenza della congiunzione “ovvero” (“…ovvero, elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento ...”).
Posto quanto sopra, ritiene la Corte, alla luce del compendio probatorio acquisito, che nella vicenda in esame siano emersi molteplici e concordanti elementi atti a dimostrare come, nel periodo giugno 2010/marzo 2013, il Parte_3 abbia svolto mansioni sicuramente implicanti il dispiego di elevate responsabilità funzionali. Il predetto, infatti, ha incontrovertibilmente lavorato senza la supervisione del funzionario amministrativo di 6 livello (svolto fino a maggio 2010 dal dott. e del Capo Servizio, dirigente di terzo livello (svolto fino al Per_2 maggio/giugno 2010 dalla dott.ssa ), interagendo direttamente con il Persona_1
Pag.10 (e trasmettendo direttamente le relazioni finanziarie da lui redatte e sottoscritte al)
Direttore Generale (che aveva assunto ad interim il solo ruolo di Capo Servizio e non di Funzionario).
Ciò ha fatto sì che in tale arco temporale il sia stato gravato da Parte_1 responsabilità di gran lunga superiori rispetto a quelle normalmente connesse alla qualifica di impiegato di concetto, svolgendo nella fattispecie mansioni spettanti a dipendenti inquadrati in livelli sicuramente più alti rispetto a quello di formale appartenenza.
Nello specifico, a far tempo dal trasferimento dell' e della Per_2 [...]
, rispettivamente funzionario amministrativo e Dirigente Capo Servizio Per_1 del Servizio Affidamenti, il è divenuto, in concreto, il garante del Parte_1 contenuto delle relazioni finanziarie da lui redatte e, poi, trasmesse al Direttore
Generale, laddove, per converso, tale funzione di garanzia era in precedenza rimessa all' (funzionario di 6° livello), il quale effettuava un controllo Per_2 preliminare sulla relazione e chiedeva eventuali modifiche (ove ritenute necessarie)
e della , alla quale spettava il compito di sottoscrivere i pareri prima Persona_1 della loro trasmissione al Direttore Generale.
Depongono in tal senso le dichiarazioni rese da Testimone_1
(funzionario del Servizio Affidamenti fino al maggio 2010 – cfr. verbale udienza
15.2.2017) il quale, dopo aver premesso di conoscere il ricorrente perché nel
“periodo da aprile 2009 a maggio 2010 aveva lavorato con me”, ha precisato che in tale periodo il si occupava “dell'istruttoria dei finanziamenti” che poi gli passava Parte_1
“con una c.d. relazione di fido … sottoscritta ma non protocollata”; che a quel punto egli
“analizzava sia la relazione che la documentazione e o” chiedeva “delle integrazioni documentali o delle modifiche … quindi se” era “d'accordo la” passava “al capo servizio, che all'epoca era ” con “una firma di condivisione … il capo servizio firmava a sua Persona_1 volta e mandava il tutto al direttore generale”.
Il teste ha aggiunto di essere stato trasferito “a maggio 2010 … Per_2 all'Ufficio crediti speciali e la dott.ssa qualche mese dopo … all'ufficio personale” Persona_1
e che da “quel momento” all'Ufficio n.1 del servizio finanziamenti non era “stato inserito un funzionario amministrativo … solo nel 2013” infatti era “stato assegnato il dott.
”. Per_5
Ha, poi, descritto in dettaglio il procedimento di analisi finanziaria seguito dall'Ufficio 1 del servizio Finanziamenti evidenziando: che “i dati sia dello stato patrimoniale che del conto economico vengono riclassificati attraverso un software” apposito;
che “riclassificati significa che le poste di bilancio vengono valutate e si stabilisce in ch e punti
Pag.11 dello schema del software inserirle”; che il lavoro “consiste nel capire dove devono essere inseriti
i dati estratti. Ossia il software non riporta le stesse voci che presenta un bilancio quindi si deve fare un lavoro per capire quali voci corrispondono nel bilancio alla voce del programma per es.
“liquidità”; che “una volta inseriti i dati nel software, il programma autonomamente sviluppa gli indici di bilancio che devono essere valutati dall'istruttore nella relazione finanziaria … gli indici son circa 20, per es. solidità patrimoniale, copertura delle immobilizzazioni con conti durevoli, equilibrio finanziario dell'azienda, rapporto debito/capitale netto, redditività ecc”; che, quindi, viene predisposta la relazione di analisi finanziaria in cui vengono
“valutati, tutti gli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici dell'azienda in relazione all'opportunità di concedere il finanziamento e stabilirne l'importo eventualmente riducendolo rispetto alla richiesta …”; che nella sua qualità di funzionario gli era capitato di
“chiedere al ricorrente, istruttore, di acquisire ulteriore documentazione per una analisi più approfondita;
Questo capitava anche cinque volte su dieci. Io infatti analizzavo tutta la documentazione …”; che il “capo servizio al quale io relazionavo mi ha restituito gli atti pochissime volte …”.
Lo stesso teste ha ulteriormente precisato: “prima del 2009 gli istruttori hanno
… frequentato un corso di formazione … che … non è sato sufficiente ed è servito un periodo di addestramento di fatto che il per il ricorrente è durato circa sei mesi da aprile 2009”.
Tali dichiarazioni risultano viepiù confermate da (già addetto al Testimone_2 servizio affidamenti con mansioni di istruttore – cfr. verbale udienza 15.2.2017) il quale, se, da un lato, ha ribadito il venir meno (a maggio/giugno 2010) del funzionario e del Capo servizio, dall'altro ha riferito che presso il Servizio
Affidamenti erano stati inseriti “due tecnici funzionari” i quali, tuttavia, per disposizione del Direttore Generale, non dovevano occuparsi “degli aspetti contabili e finanziari”; che, pertanto, le “relazioni finanziarie venivano direttamente trasmesse al D.G. che era ad interim anche capo servizio”.
Ha ulteriormente precisato: che la relazione finanziaria veniva firmata anche dai funzionari tecnici i quali però “non rientravano … nel merito delle valutazioni economiche e finanziarie …”; che “al ricorrente … una volta” era “tornata indietro la relazione finanziaria perché il D.G. non era d'accordo sul diniego proposto” e che, tuttavia, il
“collegio dei sindaci investito della questione” aveva “ritenuto corretta la valutazione del ricorrente e il credito non” era “stato erogato”; che “quando c'era il dott. quale Per_2 funzionario dell'Ufficio capitava che richiedesse delle modifiche o delle integrazioni alla relazione finanziaria … era la norma perché il dott. n.q. di funzionario dell'ufficio controllava Per_2 il lavoro”.
Pag.12 In siffatto contesto, viene pure in rilievo la testimonianza di
[...]
(in servizio presso l'ufficio affidamenti con mansioni di istruttore – cfr Tes_3 verbale udienza 24.5.2017) la quale ha confermato che in assenza, dal maggio 2010, del funzionario dott. la relazione finanziaria veniva predisposta “in Per_2 autonomia ossia senza poterci confrontare con nessuno” e che nella stessa venivano inserite
“anche le conclusioni”; ha aggiunto: “dopo un primo studio della pratica, noi istruttori spesso convocavamo la cooperativa … per un confronto … fino a quando c'è stato il dott. Per_2 questa decisione è stata presa con lui, successivamente in maniera autonoma”.
Ha, infine, confermato che “l'analisi finanziaria viene svolta seguendo i principi generali elaborati dalla letteratura di settore, ossia applicando i principi contabili . Inoltre è necessario svolgere un'attività di valutazione caso per caso, per dire se la cooperativa ha una situazione equilibrata o meno e per valutarne gli eventuali sviluppi e quindi accogliere o rigettare la richiesta di finanziamento”.
(cfr. verbale udienza 24.5.2017 funzionario del Servizio Persona_6
Affidamenti dal 2013) ha riferito che “il ricorrente era inserito in un gruppo di istruttori che si occupavano delle pratiche più importanti o perché complesse o perché importavano operazione di medio tempore o perchè di valore superiore ad 80-100”; che “il ricorrente relazionava a me”.
(funzionario tecnico – cfr. verbale di udienza 24.5.2017) Testimone_4 ha confermato che “fra maggio 2010 e marzo 2013 all'ufficio affidamento non c'era un funzionario amministrativo” e che, pertanto, il “per … gli aspetti finanziari si Parte_1 relazionava direttamente con il direttore generale capo servizio ad interim”.
Ha precisato che egli non entrava “nel merito degli aspetti finanziari perché non rientrava nella” sua competenza e che “la relazione finanziaria che il ricorrente definiva confrontandosi direttamente con era stata … esclusa dalla documentazione che” CP_4 sottoscriveva per il suo “ufficio e quindi” dalla sua “relazione finale”.
La piattaforma probatoria acquisita, dunque, restituisce un quadro univoco ed esauriente che consente di concludere che il nel periodo oggetto di Parte_1 causa, ha provveduto in piena autonomia e previa analisi della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'azienda richiedente a redigere e sottoscrivere le relazioni finanziarie formulando, altresì, un parere circa la concedibilità o meno del finanziamento.
Trattasi di attività, per come di fatto espletata, implicante elevate responsabilità funzionali oltre che di elevato contenuto professionale in quanto, per come emerso dalla prova testimoniale, il - lungi dal limitarsi al mero Parte_1 inserimento di dati contabili utilizzando il software dell'Istituto o dal disimpegnare
Pag.13 compiti che richiedevano un'applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione - effettuava (anche) la riclassificazione sia dello stato patrimoniale che del conto economico e predisponeva la relazione di analisi finanziaria (che presentava direttamente al Direttore Generale) in cui venivano
“valutati, tutti gli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici dell'azienda in relazione all'opportunità di concedere il finanziamento e stabilirne l'importo eventualmente riducendolo rispetto alla richiesta …”.
Trattasi, inoltre, di mansioni che rientravano a pieno titolo “nelle attività specialistiche caratterizzate dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabil i che innovativi” espressamente richiamate (a titolo esemplificativo) nella declaratoria del
CCNL di categoria riguardante (giust'appunto) i quadri direttivi.
Sussiste altresì, tenuto conto della struttura organizzativa e della natura regionale dell' , anche il possesso della significativa esperienza di cui alla CP_2 declaratoria quadri direttivi essendo pacifico che il è stato assunto nel Parte_1 lontano 1988 ed ha frequentato “prima del 2009 un corso di formazione …” oltre che
“un periodo di addestramento di fatto …. durato circa sei mesi da aprile 2009” (cfr. dichiarazioni;
è pure emerso, dalla prova testimoniale espletata (cfr. Per_2 dich. , , , che al venivano Per_5 Tes_2 Per_7 Per_3 Tes_3 Parte_1 assegnate le procedure di maggiore complessità.
Né (come già rilevato, in caso identico, da questa Corte nella sentenza n.493/2018 passata in giudicato) può ritenersi sufficiente ad alterare tale quadro ricostruttivo la circostanza che la Direzione del Servizio Affidamenti fosse stata assunta ad interim dall' (Direttore Generale). CP_4
Anzitutto, dalla prova testimoniale acquisita non è in alcun modo dato desumere con quali modalità il Direttore Generale assolvesse di fatto le mansioni e i compiti devoluti al precedente Direttore del Servizio Affidamenti, atteso che nessuno dei testi è stato in grado di far luce su tale aspetto.
Contrari argomenti non possono trarsi dalla deposizione di Testimone_5
(Direttore Generale dal 2013 e, all'epoca dei fatti per cui si procede in CP_2 questa sede “preposto all'ufficio legale”) secondo cui le “funzioni di funzionario erano” svolte “dall'allora direttore generale ). CP_4
In disparte l'assoluta genericità di tale affermazione, assorbente di ogni altra considerazione, sul punto, è il fatto che neanche l' appellato ha mai CP_1 sostenuto che il Direttore Generale avesse assunto (anche solo ad interim) il posto del funzionario dott. (avendo al contrario affermato che avesse assunto Per_2
Pag.14 quello di Capo Servizio ad interim, ossia il posto ricoperto dal dirigente dott.ssa
[...]
). Per_1
In ogni caso, si osserva, anche laddove dimostrato che il Direttore Generale avesse svolto concretamente le funzioni di Direttore a.i. del Servizio Affidamenti, resta il fatto che il ricorrente aveva comunque sopperito, con il proprio operato, all'assenza del funzionario amministrativo a lui sovraordinato, posto che, in base alla struttura gerarchica dell'Ente, tale carica e quella di Direttore del Servizio
Affidamenti erano rivestite da soggetti diversi (tanto è vero che nel 2013 è stato nominato il funzionario dott. . Per_5
Ciò, all'evidenza, rappresenta ulteriore e granitico riscontro al fatto che il
[...] abbia, in ogni caso, svolto mansioni implicanti responsabilità superiori a Pt_1 quelle normalmente ricollegate alla sua qualifica, quali per l'appunto quelle tipicamente affidate al funzionario amministrativo di sesto livello (e dello speculare quadro direttivo di cui al CCNL credito).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, in definitiva, la sentenza impugnata deve essere riformata e al deve essere senz'altro riconosciuta, nei termini Parte_1 di cui in parte dispositiva, la qualifica superiore (funzionario amministrativo di 6° livello, corrispondente al livello di quadro direttivo del C.C.N.L. di categoria in atti)
a partire dall'1.9.2010 (ossia decorsi tre mesi dall'inizio dello svolgimento delle mansioni superiori) con conseguente condanna della parte datoriale resistente in riassunzione al pagamento, in solido, delle differenze retributive maturate a far data dall'1.6.2010 fino alla data di deposito del ricorso di primo grado, oltre accessori di legge.
Non avendo, invece, il proposto ricorso in Cassazione in relazione Parte_1 al mancato riconoscimento (nella sentenza di questa Corte n.832/2019) dei contributi previdenziali, deve qui ritenersi preclusa (per intervenuto giudicato) ogni possibilità di ulteriore statuizione sul punto.
4) Considerato l'esito del giudizio e in ossequio al principio della soccombenza,
l' e l' in solido, devono essere condannati a rifondere Pt_2 CP_2 Parte_1
delle spese processuali del primo grado, del precedente grado di appello e di
[...] questo grado in sede di rinvio;
si ritiene, invece, conforme a giustizia la compensazione integrale delle spese del giudizio di Cassazione.
In ragione della peculiare posizione processuale assunta dall' ricorrono CP_3
i presupposti per la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio nei confronti dello stesso.
Pag.15
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, su rinvio della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n.2754/2017 del Tribunale G.L. di
Palermo, dichiara il diritto di a essere inquadrato nella categoria di Parte_1 funzionario amministrativo di 6° livello a decorrere dall'1 settembre 2010 e, per l'effetto, condanna l' e l' in solido, al pagamento in favore del Pt_2 CP_2 delle corrispondenti differenze retributive dall'1 giugno 2010 fino alla Parte_1 data di deposito del ricorso di primo grado, oltre accessori di legge.
Condanna l' e l' in solido, a rifondere delle Pt_2 CP_2 Parte_1 spese processuali che liquida in €3.400,00 per il primo grado, €4.500,00 per il precedente grado di appello ed €4.500,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, come per legge se dovuti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio nei confronti dell' CP_3
Palermo 20 giugno 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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