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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 03.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3426 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Francesco Stabile ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Marco Alois ed elettivamente domiciliata in via Unità Italiana n. 28 CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso il 13.05.2022 al fine di ottenere dall' convenuta la restituzione di quanto già corrispostole a titolo di Controparte_1 maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi della Delibera della Regione Campania n° 427 del 03.08.2020, per un totale complessivo pari ad €
450,00 (importo successivamente trattenutole in busta paga, previo annullamento di detta premialità con Determinazione Dirigenziale n° 7661/2020 del 09.11.2020).
Contr Nelle more del giudizio (cfr. note 14.03.2025) l ha dedotto e documentato di aver predisposto, con Determinazione Dirigenziale n. 3023/2025 del 28.02.2025, la restituzione di quanto precedentemente versato alla ricorrente a titolo di maggior impegno correlato all'emergenza Covid 19, e ha quindi chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente, preso atto dell'avvenuta restituzione dell'intera somma, a mezzo del proprio procuratore ha dichiarato di aderire alla richiesta ex adverso formulata (cfr. note
02.04.2025), insistendo tuttavia per il pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ciò premesso, si impone la declaratoria di cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
Detta pronuncia, invero, presuppone il sopravvenire di una situazione che elimina la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
In altri termini, detta condizione è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La cessazione della materia del contendere va quindi dichiarata dal giudice anche d'ufficio, ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso. (cfr. Cass. n.
22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
Nel caso di specie, è versato in atti il cedolino paga emesso dall' Controparte_1 convenuta attestante l'effettiva corresponsione dell'emolumento oggetto di causa.
Residua, dunque, unicamente la decisione in ordine alle spese di lite.
A tal proposito, ritiene il giudicante che il contrasto vada risolto in conformità al principio della soccombenza virtuale, applicato a favore della ricorrente in considerazione del fatto Contr che l nulla ha dedotto circa l'effettiva insussistenza della causa debendi, non specificando in alcun modo le ragioni sottese all'annullamento delle delibere attuative della
Delibera Regionale n. 427 citata, con le quali si era provveduto ad individuare l'istante tra i destinatari dell'emolumento in parola.
Ritenuta, pertanto, la verosimile fondatezza della domanda attorea, e considerato altresì che il pagamento è intervento in corso di causa, le spese sono poste a carico dell' CP_1
e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguità del valore della causa e
[...]
del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 250,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 07.04.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino