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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1157/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Piave n. 36, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: assegni per il nucleo familiare
Conclusioni di parte ricorrente: “… - in via preliminare accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di reiezione di assegni per il nucleo familiare per assoluta
genericità ed astrattezza;
- nel merito accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo Parte_1
01/07/2019-30/06/2020 disponendo conseguentemente la condanna per l' al CP_1
pagamento di quanto alla stessa dovuto oltre agli interessi legali spettanti. - In ogni caso,
con vittoria di spese e competenze di giudizio …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso promosso, in quanto inammissibile
e/o infondato per le ragioni tutte esplicitate. Sulle spese e competenze, come per legge…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Dalla lettura degli atti e della sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro
1422/2022 risulta che la parte ricorrente, nella medesima data del 22.2.2022, ha depositato in immediata successione due ricorsi (nei procedimenti nn. 1156/2022 R.G. e 1157/2022
R.G.) del tutto sovrapponibili (anche per la fase amministrativa, trattandosi sempre di
CP_ CP_ domande presentate all' in data 22.7.2020, rigettate con provvedimento dell' del
31.8.2020 e con ricorso amministrativo presentato il 24.11.2020), contestando i
CP_ provvedimenti dell' del 31.8.2020 con cui era stata rigettata l'istanza di corresponsione
CP_ degli assegni per il nucleo familiare e chiedendo la condanna dell' al pagamento della
CP_ prestazione indicata, con l'unica differenza per cui un provvedimento di rigetto dell'
riguardava il periodo 1.8.2018/30.6.2019 (contestato nel procedimento n. 1156/2022 R.G.,
definito con la sentenza indicata) e l'altro riguardava il periodo immediatamente successivo 1.7.2019/30.6.2020 (contestato nell'odierno procedimento).
CP_ Emerge altresì che la motivazione del rigetto dell' in sede amministrativa era la medesima (reddito da lavoro dipendente o assimilato inferiore al 70% del reddito complessivo per i diversi periodi indicati), così come la vicenda posta a base della richiesta era la medesima, afferente ad un licenziamento del 2016 e a successiva reintegrazione nel posto di lavoro con sentenza della Corte di Appello-Sezione Lavoro di Catanzaro n.
2 351/2020, con pagamento del datore di lavoro di tutte le retribuzioni arretrate dal marzo
2016 al giugno 2020.
Con ordinanza del 18.12.2024 è stata sollevata questione di ammissibilità della domanda per il profilo del frazionamento del diritto e della mancanza di interesse alla proposizione di distinte domande, con concessione di termine per memorie sulla questione sollevata d'ufficio.
La parte ricorrente, nella memoria difensiva depositata il 27.1.2025, ha mosso considerazioni solo generiche sulla necessità di valutare i presupposti per i diversi anni di riferimento, ma non ha affermato che i parametri reddituali erano cambiati e che, pertanto,
sussisteva un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di due distinte domande.
Al contrario, la parte ricorrente ha affermato che il diritto esisteva per entrambi i periodi e che, dunque, la situazione reddituale era la medesima per i fini indicati relativi alla richiesta di condanna al pagamento della prestazione, sicché non ha chiarito, di fatto, la motivazione per la mancata proposizione di unica domanda per il riconoscimento dell'unico diritto spettante senza soluzione di continuità per il complessivo periodo
1.8.2018/30.6.2020.
In definitiva, ha operato un frazionamento del diritto di credito, non necessario, con due ricorsi in sede giudiziaria sostanzialmente del tutto analoghi, occorrendo anche evidenziare che al momento della proposizione (contestuale) del distinti ricorsi, la parte ricorrente era pienamente in grado di valutare tutti i singoli aspetti della controversia, non giustificandosi in tal modo, in misura ancora maggiore, la proposizione di distinti ricorsi, atteso che non sono ravvisabili circostanze (del resto non prospettate) oggetto di successive valutazioni da parte della ricorrente medesima che avrebbero potuto rappresentare, laddove sussistenti,
una motivazione per la detta proposizione di distinti ricorsi.
3 Posto tale inquadramento, va rilevato che la proposizione di distinte domande ha realizzato, per un primo aspetto, una unilaterale modificazione peggiorativa della posizione
CP_ dell' costretto a difendersi in distinti processi se pur le contestazioni di parte ricorrente erano le medesime.
Per un secondo aspetto, la proposizione di distinti ricorsi (per una causa che doveva invece avere considerazione unitaria) ha determinato una unitile aggravio dei carichi di ruolo del
Tribunale, con allungamento dei tempi processuali di definizione delle controversie,
risolvendosi in una violazione del principio costituzionale del giusto processo.
L'ingiusta parcellizzazione della domanda giudiziale ha così costituito un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte solo nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, non potendosi dire consentito, invece, la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati indicati.
Su tali premesse, richiamando i principi affermati nella giurisprudenza della Suprema
Corte in merito [tra le altre Cass. SS. UU. 23726/2007; Cass. 24539/2009; Cass.
19898/2018 e Cass. 8217/2024, con cui è stata confermata la sentenza della Corte di
Appello di improponibilità della domanda, così massimata: “In tema di risarcimento dei
danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito
produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo
separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne
valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la
posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di
correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che
risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale
frazionata. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la decisione
impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta processuale degli attori, i quali, in
seguito ad un sinistro stradale nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, avevano
4 agito con due separati giudizi, chiedendo nell'uno il risarcimento per i danni subiti in
conseguenza della morte del padre e, nell'altro, i danni conseguenti alla morte della
madre)” con riferimento, dunque, ad ipotesi in cui erano astrattamente prospettabili maggiori elementi per configurare l'interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di distinte domande rispetto al caso in esame, in cui si discute dell'identica questione], la strumentalità della condotta frazionata, concretizzandosi in un abuso della tutela processuale, diventa ostativa all'esame stesso del ricorso, che deve dichiararsi inammissibile.
In ordine alle spese di lite, pur ribadendosi i profili di abuso della condotta processuale di parte ricorrente, si ritiene di non superare la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della parte, anche sul rilievo per cui la vicenda oggetto della decisione è stata portata in giudizio dalla parte ricorrente con il deposito in giudizio della sentenza n. 1422/2022 e che la questione posta a base della decisione è stata sollevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 24.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1157/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Piave n. 36, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: assegni per il nucleo familiare
Conclusioni di parte ricorrente: “… - in via preliminare accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di reiezione di assegni per il nucleo familiare per assoluta
genericità ed astrattezza;
- nel merito accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo Parte_1
01/07/2019-30/06/2020 disponendo conseguentemente la condanna per l' al CP_1
pagamento di quanto alla stessa dovuto oltre agli interessi legali spettanti. - In ogni caso,
con vittoria di spese e competenze di giudizio …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso promosso, in quanto inammissibile
e/o infondato per le ragioni tutte esplicitate. Sulle spese e competenze, come per legge…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Dalla lettura degli atti e della sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro
1422/2022 risulta che la parte ricorrente, nella medesima data del 22.2.2022, ha depositato in immediata successione due ricorsi (nei procedimenti nn. 1156/2022 R.G. e 1157/2022
R.G.) del tutto sovrapponibili (anche per la fase amministrativa, trattandosi sempre di
CP_ CP_ domande presentate all' in data 22.7.2020, rigettate con provvedimento dell' del
31.8.2020 e con ricorso amministrativo presentato il 24.11.2020), contestando i
CP_ provvedimenti dell' del 31.8.2020 con cui era stata rigettata l'istanza di corresponsione
CP_ degli assegni per il nucleo familiare e chiedendo la condanna dell' al pagamento della
CP_ prestazione indicata, con l'unica differenza per cui un provvedimento di rigetto dell'
riguardava il periodo 1.8.2018/30.6.2019 (contestato nel procedimento n. 1156/2022 R.G.,
definito con la sentenza indicata) e l'altro riguardava il periodo immediatamente successivo 1.7.2019/30.6.2020 (contestato nell'odierno procedimento).
CP_ Emerge altresì che la motivazione del rigetto dell' in sede amministrativa era la medesima (reddito da lavoro dipendente o assimilato inferiore al 70% del reddito complessivo per i diversi periodi indicati), così come la vicenda posta a base della richiesta era la medesima, afferente ad un licenziamento del 2016 e a successiva reintegrazione nel posto di lavoro con sentenza della Corte di Appello-Sezione Lavoro di Catanzaro n.
2 351/2020, con pagamento del datore di lavoro di tutte le retribuzioni arretrate dal marzo
2016 al giugno 2020.
Con ordinanza del 18.12.2024 è stata sollevata questione di ammissibilità della domanda per il profilo del frazionamento del diritto e della mancanza di interesse alla proposizione di distinte domande, con concessione di termine per memorie sulla questione sollevata d'ufficio.
La parte ricorrente, nella memoria difensiva depositata il 27.1.2025, ha mosso considerazioni solo generiche sulla necessità di valutare i presupposti per i diversi anni di riferimento, ma non ha affermato che i parametri reddituali erano cambiati e che, pertanto,
sussisteva un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di due distinte domande.
Al contrario, la parte ricorrente ha affermato che il diritto esisteva per entrambi i periodi e che, dunque, la situazione reddituale era la medesima per i fini indicati relativi alla richiesta di condanna al pagamento della prestazione, sicché non ha chiarito, di fatto, la motivazione per la mancata proposizione di unica domanda per il riconoscimento dell'unico diritto spettante senza soluzione di continuità per il complessivo periodo
1.8.2018/30.6.2020.
In definitiva, ha operato un frazionamento del diritto di credito, non necessario, con due ricorsi in sede giudiziaria sostanzialmente del tutto analoghi, occorrendo anche evidenziare che al momento della proposizione (contestuale) del distinti ricorsi, la parte ricorrente era pienamente in grado di valutare tutti i singoli aspetti della controversia, non giustificandosi in tal modo, in misura ancora maggiore, la proposizione di distinti ricorsi, atteso che non sono ravvisabili circostanze (del resto non prospettate) oggetto di successive valutazioni da parte della ricorrente medesima che avrebbero potuto rappresentare, laddove sussistenti,
una motivazione per la detta proposizione di distinti ricorsi.
3 Posto tale inquadramento, va rilevato che la proposizione di distinte domande ha realizzato, per un primo aspetto, una unilaterale modificazione peggiorativa della posizione
CP_ dell' costretto a difendersi in distinti processi se pur le contestazioni di parte ricorrente erano le medesime.
Per un secondo aspetto, la proposizione di distinti ricorsi (per una causa che doveva invece avere considerazione unitaria) ha determinato una unitile aggravio dei carichi di ruolo del
Tribunale, con allungamento dei tempi processuali di definizione delle controversie,
risolvendosi in una violazione del principio costituzionale del giusto processo.
L'ingiusta parcellizzazione della domanda giudiziale ha così costituito un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte solo nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, non potendosi dire consentito, invece, la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati indicati.
Su tali premesse, richiamando i principi affermati nella giurisprudenza della Suprema
Corte in merito [tra le altre Cass. SS. UU. 23726/2007; Cass. 24539/2009; Cass.
19898/2018 e Cass. 8217/2024, con cui è stata confermata la sentenza della Corte di
Appello di improponibilità della domanda, così massimata: “In tema di risarcimento dei
danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito
produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo
separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne
valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la
posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di
correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che
risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale
frazionata. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la decisione
impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta processuale degli attori, i quali, in
seguito ad un sinistro stradale nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, avevano
4 agito con due separati giudizi, chiedendo nell'uno il risarcimento per i danni subiti in
conseguenza della morte del padre e, nell'altro, i danni conseguenti alla morte della
madre)” con riferimento, dunque, ad ipotesi in cui erano astrattamente prospettabili maggiori elementi per configurare l'interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di distinte domande rispetto al caso in esame, in cui si discute dell'identica questione], la strumentalità della condotta frazionata, concretizzandosi in un abuso della tutela processuale, diventa ostativa all'esame stesso del ricorso, che deve dichiararsi inammissibile.
In ordine alle spese di lite, pur ribadendosi i profili di abuso della condotta processuale di parte ricorrente, si ritiene di non superare la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della parte, anche sul rilievo per cui la vicenda oggetto della decisione è stata portata in giudizio dalla parte ricorrente con il deposito in giudizio della sentenza n. 1422/2022 e che la questione posta a base della decisione è stata sollevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 24.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5