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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 5 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. SILVESTRO PASQUALE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. , nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per , come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 14 aprile 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 12 marzo 2024, , premesso che dalla Parte_1 relazione con nascevano i figli in data 30 aprile 2018 e in data 24 Controparte_1 Per_1 CP_2 dicembre 2015, si rivolgeva all'intestato Tribunale, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Pe Disporre l'affidamento super esclusivo d i e o uar, con collocamento e residenza anagrafica dei minori CP_2 presso la madre.
B) Disporre che il sig , qualora manifestasse la volontà di vedere i potrà incontrare i minori CP_1 rigorosamente in modalità protetta presso i locali dei servizi sociali territorialmente competenti, che avranno cura di predisporre un calendario di frequentazioni che tengano conto della volontà e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei bambini e, in ogni caso, tenuto conto dello stato di salute psicofisico del sig. CP_1
C) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un congruo assegno mensile CP_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli, comunque non inferiore ad euro 400,00 (euro 200,00 per figlio), da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati, con periodicità annuale.
Per le spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per la prole, disporre che ciascun coniuge debba concorrervi in misura del cinquanta per cento, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo.
D) Autorizzare la sig.ra a chiedere l'intera quota dell'assegno unico erogato a favore dei figli. Parte_1
E) Autorizzare la sig.ra a richiedere /rinnovare autonomamente documenti per i minori senza il Parte_1 consenso del sig. CP_1
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio”.
A fondamento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, , esponeva: che dalla Parte_1 relazione con nascevano i figli in data 24.12.2015 e in data Controparte_1 CP_2 Per_1
30.04.2018; che, sin dai primi mesi di convivenza, teneva un comportamento Controparte_1 autoritario e prepotente;
che con il passare del tempo i comportamenti di Controparte_1 peggioravano significativamente;
che la situazione degenerava nel 2021, quando Controparte_1 veniva arrestato per essere stato colto in possesso di un ingente quantitativo di droga all'interno della propria autovettura;
che, una volta uscito dal carcere, il medesimo assumeva atteggiamenti ancor più violenti nei confronti della che il medesimo si disinteressava dei figli;
che niziava Parte_2 Controparte_1
a maltrattare la ex-compagna, ponendo in essere, in danno della medesima, aggressioni sia fisiche, che verbali;
che gli agiti aggressivi venivano commessi da anche alla presenza dei minori;
che Controparte_1 entrambi i minori erano affetti da un disturbo dell'eloquio e del linguaggio;
che presentava un ritardo Per_1 psicomotorio, mentre presentava un ritardo mentale;
che, nell'estate del 2023, CP_2 Controparte_3
2
[...] abbandonava la casa famigliare;
che, a seguito dell'allontanamento dalla casa famigliare, CP_1 essava di pagare il canone di locazione, nonostante la ex-compagna e i minori continuassero ad abitare
[...] nella casa famigliare;
che, da quando aveva lasciato la casa coniugale, continuava a Controparte_1 disinteressarsi dei minori, non provvedendo affatto alla cura e gestione degli stessi, né contribuendo al loro mantenimento dal punto di vista economico;
che, a gennaio 2024, nterrompeva ogni Controparte_1 comunicazione con la Parte_2
All'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 12 novembre 2025, il Giudice relatore, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e procedeva all'interrogatorio libero dell'attrice, Controparte_1 la quale dichiarava: “ho visto il mio ex-compagno per l'ultima volta novembre 2023, quando si era presentato per vedere i bambini. Anche a dicembre 2023, io ero all'oratorio con i bambini quando su è presentato e ha iniziato a fissare me e i bambini. Noi abbiamo vissuto insieme per dieci anni, fino a quando il 10 luglio 2023 lui ha lasciato la casa famigliare tanto che poi ha cambiato residenza a Paladina. Lui se ne era andato di casa perché non andavamo più d'accordo dal 2020. Lui è sempre stato violento, nel senso che mi ha sbattuto la testa contro il muro, oppure mi ha lanciato il telefono sul polso, oppure mi insultava pesantemente. Una volta mi ha picchiato anche davanti ai minori. Di regola però mi picchiava quando loro erano a scuola.
Non ha mai alzato le mani contro minori, ma è capitato che li aggredisse verbalmente. Io vivo nella casa famigliare a VIA PALESTRO, 8/D ZANICA, in locazione, con canone mensile di euro 450,00. Adesso lavoro in una casa di riposo, esattamente dal 16.09.2024, con contratto a tempo determinato, con scadenza 31.12.2024, mi hanno però detto che hanno intenzione di prorogarlo. Guadagno 700,00 euro netti al mese.
Da quando lui se ne è andato a luglio 2023, inizialmente lui era assistito da un legale tramite il quale mi aveva contattato per vedere i figli;
quindi, su consiglio del mio avvocato, avevo acconsentito purché si vedessero in luoghi pubblici così io ero serena. Poi però abbiamo interrotto, perché era chiaro che lui volesse stare con i minori solo per provare a recuperare il rapporto con me;
poi lui a gennaio è sparito, dopo infatti ho scoperto che è stato arrestato, quindi di fitto non vede i bambini dal 24 dicembre 2023.
Da allora lui non mi ha mai chiesto informazioni sui nostri figli, ho completamente perso le sue tracce. Non mi ha mai versato il mantenimento.
Preciso poi che fino novembre 2023, io non percepivo l'assegno unico perché lo percepiva per intero lui;
poi tramite il suo vecchio avvocato, siamo rifiuti a far sì che lui mi girasse l'assegno unico per una mensilità; poi da novembre 2023 io ho fatto domanda, per cui da gennaio2024 lo ricevo anche io in misura del 50%; al momento, percepisco il 50% pari a euro 247,00.
I servizi sociali sono già intervenuti;
io comunque ho bisogno dell'affido super-esclusivo perché non riesco a fare niente;
lui è in carcere e non ho nessun referente con cui parlare”.
3 Con riservata ordinanza del 14 novembre 2024, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, incaricava i Servizi Sociali per il monitoraggio e rinviava la causa all'udienza del 16 aprile 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 5 maggio 2025, il Giudice relatore, lette le note scritte depositate dall'attrice, con rinuncia ai termini per gli scritti conclusionali, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di confermare l'affido c.d. super-esclusivo dei Parte_1 minori alla madre, così come disposto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del
14.11.2024.
Ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice relatore ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c.
Invero, come rilevato dal Giudice relatore nell'ordinanza del 14.11.2024, dalla denuncia sporta da
[...]
in data 11.03.2024, dagli atti del procedimento penale n. 3020/2024 R.G.N.R. mod. 21, e dalle Parte_1 dichiarazioni rese dall'attrice stessa in udienza, emerge l'inidoneità di rispetto Controparte_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per l'interesse dei minori in ragione del sistematico disinteresse del padre per i propri figli, e ciò anche in considerazione della persistente violazione da parte del padre dell'obbligo di mantenimento della prole.
Invero, il disinteresse del convenuto è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale del medesimo: egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c., né si è costituito in giudizio.
A tal riguardo, sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto, tra l'altro, la regolazione dei rapporti con i propri figli e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa.
Ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto,
l'inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
4 Nel caso di specie, come sopra evidenziato, vengono in rilievo, oltre al contegno processuale del convenuto, i fatti gravi oggetto della denuncia sporta da in data 11.03.2024, in relazione ai quali Parte_1 pende il procedimento penale n. 3020/2024 R.G.N.R. mod. 21, la persistente violazione dell'obbligo di mantenimento, l'assenza di qualsivoglia comunicazione genitoriale in conseguenza dell'abbandono da parte del padre della casa famigliare, nonché il totale disinteresse manifestato dal medesimo nei confronti della prole, non avendo egli cercato di prendere contatti con la ex-compagna, nemmeno per avere qualche informazione minimale sulle condizioni di vita dei minori. A ciò si aggiunga che, come evidenziato dal Giudice relatore, dalla denuncia in atti e dagli atti del procedimento penale, emerge come fosse solito Controparte_1 aggredire fisicamente la ex-compagna, insultarla e minacciarla di morte, anche alla presenza dei minori, aggredendo peraltro verbalmente anche i minori. Di conseguenza, anche in considerazione di quanto dichiarato in udienza da in merito al sistematico disinteresse del padre per i figli, disinteresse Parte_1 che emerge dall'interruzione dei rapporti con la ex-compagna e con la prole e dalla perdurante violazione dell'obbligo di mantenimento, ritiene il Collegio che versi in una condizione di Controparte_1 assoluta inidoneità rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Per contro, ritiene il Collegio che abbia dato atto di prendersi cura efficacemente dei Parte_1 minori: sin dalla nascita e da quando l'ex-compagno ha lasciato la casa famigliare, la madre ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per i minori, occupandosi in modo esclusivo della cura degli stessi e provvedendo con attenzione e cura a tutti i bisogni e alle esigenze degli stessi nella vita quotidiana, avendo anche deciso prontamente di sporgere denuncia-querela nei confronti dell'ex-compagno e collaborando fattivamente con il Servizio.
Ne consegue, che, alla luce dei rilievi già indicati, sussistono nel caso concreto elementi sufficienti per ritenere che l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori sia pregiudizievole per la tutela degli stessi, oltre che, di fatto, concretamente inattuabile, stante l'assenza di ogni forma di dialogo genitoriale, sussistendo quindi evidenti ragioni per derogare al regime privilegiato dal legislatore e disporre l'affido c.d. super-esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa: le condizioni sopra indicate giustifichino invero una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, in definitiva, disporre l'affido c.d. super-esclusivo o rafforzato alla madre, al quale segue il collocamento dei minori presso la madre e l'assegnazione ex art. 337-sexies c.c. della casa famigliare alla medesima.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, tenuto conto della denuncia sporta da in data 11.03.2024 e degli atti del procedimento penale n. 3020/2024 R.G.N.R. mod. Parte_1
21, nonché della sostanziale assenza di rapporti padre-figli da più di un anno, ritiene il Collegio di dover confermare che, qualora il padre facesse ritorno e intendesse coltivare la relazione con i figli minori, lo stesso
5 potrà vedere e frequentare i minori soltanto in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali, previa valutazione da parte del servizio delle capacità genitoriali del padre.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali e reddituali dei genitori (Cass. Sez. VI-I
28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011
n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già gli atti.
Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di un obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c., tenuto conto che “nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio, neppure in caso di intervenuta decadenza, né l'assegno di mantenimento può essere oggetto di rinunzia da parte del genitore percipiente, non trattandosi di un suo diritto, ma del figlio. Ciò comporta che il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie
e non può essere eluso - ponendolo solo a carico dell'altro genitore -; pertanto, pur tenendo conto dello stato di disoccupazione del genitore non collocatario, è equo prevedere a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli - seppure in maniera minima” (v. Tribunale Alessandria sez. I, 11/04/2022, n.315).
ha dichiarato di abitare nella casa famigliare a Via Palestro, 8/D Zanica, in locazione, Parte_1 con canone mensile di euro 450,00 e di lavorare in una casa di riposo, dal 16.09.2024, con contratto a tempo determinato, con scadenza 31.12.2024, con una retribuzione di circa 700,00 euro netti al mese (v. CU 2024 e
CU 2023, nonché le buste-paga in atti, da cui risulta, per il mese di febbraio 2024, uno stipendio mensile netto di euro 670,00; per il mese di aprile 2024, uno stipendio mensile netto di euro 775,00 e, per il mese di marzo
2024, uno stipendio mensile netto di euro 896,17).
Ritiene pertanto il Collegio che deve essere confermato l'obbligo, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, in capo al convenuto di corrispondere all'attrice la somma mensile € 250 al mese per ciascun figlio
(importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), somma costantemente ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati
6 sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, con riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, nell'importo di euro 2.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Tenuto conto del fatto che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la Parte_1 predetta condanna deve essere disposta in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
affida i figli minori nato a [...] il [...], e nato a Persona_3 Persona_4
SERIATE il 30.04.2018, in via esclusiva a che li terrà collocati, anche ai fini della Parte_1 residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337-quater, comma terzo, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, anche con riferimento al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
assegna la casa famigliare ex art dell'art. 337-sexies c.c. a;
Parte_1
dispone che qualora facesse ritorno e intendesse coltivare la relazione con i figli Controparte_1 minori, potrà incontrare e frequentare i minori soltanto in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali del territorio, nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze dei minori, previa valutazione da parte del servizio delle capacità genitoriali del padre;
dispone che i Servizi Sociali del territorio mantengano la presa in carico dei figli minori e del nucleo familiare, per il monitoraggio;
pone a carico di con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante versamento a , entro il 10 di Parte_1 ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro al mese per ciascun
7 figlio), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
8 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori,
o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo
9 stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
condanna lla rifusione delle spese di lite di , liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 2.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, mediante versamento all'erario, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel.
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 5 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. SILVESTRO PASQUALE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. , nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per , come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 14 aprile 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 12 marzo 2024, , premesso che dalla Parte_1 relazione con nascevano i figli in data 30 aprile 2018 e in data 24 Controparte_1 Per_1 CP_2 dicembre 2015, si rivolgeva all'intestato Tribunale, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Pe Disporre l'affidamento super esclusivo d i e o uar, con collocamento e residenza anagrafica dei minori CP_2 presso la madre.
B) Disporre che il sig , qualora manifestasse la volontà di vedere i potrà incontrare i minori CP_1 rigorosamente in modalità protetta presso i locali dei servizi sociali territorialmente competenti, che avranno cura di predisporre un calendario di frequentazioni che tengano conto della volontà e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei bambini e, in ogni caso, tenuto conto dello stato di salute psicofisico del sig. CP_1
C) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un congruo assegno mensile CP_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli, comunque non inferiore ad euro 400,00 (euro 200,00 per figlio), da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati, con periodicità annuale.
Per le spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per la prole, disporre che ciascun coniuge debba concorrervi in misura del cinquanta per cento, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo.
D) Autorizzare la sig.ra a chiedere l'intera quota dell'assegno unico erogato a favore dei figli. Parte_1
E) Autorizzare la sig.ra a richiedere /rinnovare autonomamente documenti per i minori senza il Parte_1 consenso del sig. CP_1
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio”.
A fondamento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, , esponeva: che dalla Parte_1 relazione con nascevano i figli in data 24.12.2015 e in data Controparte_1 CP_2 Per_1
30.04.2018; che, sin dai primi mesi di convivenza, teneva un comportamento Controparte_1 autoritario e prepotente;
che con il passare del tempo i comportamenti di Controparte_1 peggioravano significativamente;
che la situazione degenerava nel 2021, quando Controparte_1 veniva arrestato per essere stato colto in possesso di un ingente quantitativo di droga all'interno della propria autovettura;
che, una volta uscito dal carcere, il medesimo assumeva atteggiamenti ancor più violenti nei confronti della che il medesimo si disinteressava dei figli;
che niziava Parte_2 Controparte_1
a maltrattare la ex-compagna, ponendo in essere, in danno della medesima, aggressioni sia fisiche, che verbali;
che gli agiti aggressivi venivano commessi da anche alla presenza dei minori;
che Controparte_1 entrambi i minori erano affetti da un disturbo dell'eloquio e del linguaggio;
che presentava un ritardo Per_1 psicomotorio, mentre presentava un ritardo mentale;
che, nell'estate del 2023, CP_2 Controparte_3
2
[...] abbandonava la casa famigliare;
che, a seguito dell'allontanamento dalla casa famigliare, CP_1 essava di pagare il canone di locazione, nonostante la ex-compagna e i minori continuassero ad abitare
[...] nella casa famigliare;
che, da quando aveva lasciato la casa coniugale, continuava a Controparte_1 disinteressarsi dei minori, non provvedendo affatto alla cura e gestione degli stessi, né contribuendo al loro mantenimento dal punto di vista economico;
che, a gennaio 2024, nterrompeva ogni Controparte_1 comunicazione con la Parte_2
All'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 12 novembre 2025, il Giudice relatore, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e procedeva all'interrogatorio libero dell'attrice, Controparte_1 la quale dichiarava: “ho visto il mio ex-compagno per l'ultima volta novembre 2023, quando si era presentato per vedere i bambini. Anche a dicembre 2023, io ero all'oratorio con i bambini quando su è presentato e ha iniziato a fissare me e i bambini. Noi abbiamo vissuto insieme per dieci anni, fino a quando il 10 luglio 2023 lui ha lasciato la casa famigliare tanto che poi ha cambiato residenza a Paladina. Lui se ne era andato di casa perché non andavamo più d'accordo dal 2020. Lui è sempre stato violento, nel senso che mi ha sbattuto la testa contro il muro, oppure mi ha lanciato il telefono sul polso, oppure mi insultava pesantemente. Una volta mi ha picchiato anche davanti ai minori. Di regola però mi picchiava quando loro erano a scuola.
Non ha mai alzato le mani contro minori, ma è capitato che li aggredisse verbalmente. Io vivo nella casa famigliare a VIA PALESTRO, 8/D ZANICA, in locazione, con canone mensile di euro 450,00. Adesso lavoro in una casa di riposo, esattamente dal 16.09.2024, con contratto a tempo determinato, con scadenza 31.12.2024, mi hanno però detto che hanno intenzione di prorogarlo. Guadagno 700,00 euro netti al mese.
Da quando lui se ne è andato a luglio 2023, inizialmente lui era assistito da un legale tramite il quale mi aveva contattato per vedere i figli;
quindi, su consiglio del mio avvocato, avevo acconsentito purché si vedessero in luoghi pubblici così io ero serena. Poi però abbiamo interrotto, perché era chiaro che lui volesse stare con i minori solo per provare a recuperare il rapporto con me;
poi lui a gennaio è sparito, dopo infatti ho scoperto che è stato arrestato, quindi di fitto non vede i bambini dal 24 dicembre 2023.
Da allora lui non mi ha mai chiesto informazioni sui nostri figli, ho completamente perso le sue tracce. Non mi ha mai versato il mantenimento.
Preciso poi che fino novembre 2023, io non percepivo l'assegno unico perché lo percepiva per intero lui;
poi tramite il suo vecchio avvocato, siamo rifiuti a far sì che lui mi girasse l'assegno unico per una mensilità; poi da novembre 2023 io ho fatto domanda, per cui da gennaio2024 lo ricevo anche io in misura del 50%; al momento, percepisco il 50% pari a euro 247,00.
I servizi sociali sono già intervenuti;
io comunque ho bisogno dell'affido super-esclusivo perché non riesco a fare niente;
lui è in carcere e non ho nessun referente con cui parlare”.
3 Con riservata ordinanza del 14 novembre 2024, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, incaricava i Servizi Sociali per il monitoraggio e rinviava la causa all'udienza del 16 aprile 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 5 maggio 2025, il Giudice relatore, lette le note scritte depositate dall'attrice, con rinuncia ai termini per gli scritti conclusionali, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di confermare l'affido c.d. super-esclusivo dei Parte_1 minori alla madre, così come disposto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del
14.11.2024.
Ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice relatore ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c.
Invero, come rilevato dal Giudice relatore nell'ordinanza del 14.11.2024, dalla denuncia sporta da
[...]
in data 11.03.2024, dagli atti del procedimento penale n. 3020/2024 R.G.N.R. mod. 21, e dalle Parte_1 dichiarazioni rese dall'attrice stessa in udienza, emerge l'inidoneità di rispetto Controparte_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per l'interesse dei minori in ragione del sistematico disinteresse del padre per i propri figli, e ciò anche in considerazione della persistente violazione da parte del padre dell'obbligo di mantenimento della prole.
Invero, il disinteresse del convenuto è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale del medesimo: egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c., né si è costituito in giudizio.
A tal riguardo, sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto, tra l'altro, la regolazione dei rapporti con i propri figli e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa.
Ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto,
l'inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
4 Nel caso di specie, come sopra evidenziato, vengono in rilievo, oltre al contegno processuale del convenuto, i fatti gravi oggetto della denuncia sporta da in data 11.03.2024, in relazione ai quali Parte_1 pende il procedimento penale n. 3020/2024 R.G.N.R. mod. 21, la persistente violazione dell'obbligo di mantenimento, l'assenza di qualsivoglia comunicazione genitoriale in conseguenza dell'abbandono da parte del padre della casa famigliare, nonché il totale disinteresse manifestato dal medesimo nei confronti della prole, non avendo egli cercato di prendere contatti con la ex-compagna, nemmeno per avere qualche informazione minimale sulle condizioni di vita dei minori. A ciò si aggiunga che, come evidenziato dal Giudice relatore, dalla denuncia in atti e dagli atti del procedimento penale, emerge come fosse solito Controparte_1 aggredire fisicamente la ex-compagna, insultarla e minacciarla di morte, anche alla presenza dei minori, aggredendo peraltro verbalmente anche i minori. Di conseguenza, anche in considerazione di quanto dichiarato in udienza da in merito al sistematico disinteresse del padre per i figli, disinteresse Parte_1 che emerge dall'interruzione dei rapporti con la ex-compagna e con la prole e dalla perdurante violazione dell'obbligo di mantenimento, ritiene il Collegio che versi in una condizione di Controparte_1 assoluta inidoneità rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Per contro, ritiene il Collegio che abbia dato atto di prendersi cura efficacemente dei Parte_1 minori: sin dalla nascita e da quando l'ex-compagno ha lasciato la casa famigliare, la madre ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per i minori, occupandosi in modo esclusivo della cura degli stessi e provvedendo con attenzione e cura a tutti i bisogni e alle esigenze degli stessi nella vita quotidiana, avendo anche deciso prontamente di sporgere denuncia-querela nei confronti dell'ex-compagno e collaborando fattivamente con il Servizio.
Ne consegue, che, alla luce dei rilievi già indicati, sussistono nel caso concreto elementi sufficienti per ritenere che l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori sia pregiudizievole per la tutela degli stessi, oltre che, di fatto, concretamente inattuabile, stante l'assenza di ogni forma di dialogo genitoriale, sussistendo quindi evidenti ragioni per derogare al regime privilegiato dal legislatore e disporre l'affido c.d. super-esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa: le condizioni sopra indicate giustifichino invero una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, in definitiva, disporre l'affido c.d. super-esclusivo o rafforzato alla madre, al quale segue il collocamento dei minori presso la madre e l'assegnazione ex art. 337-sexies c.c. della casa famigliare alla medesima.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, tenuto conto della denuncia sporta da in data 11.03.2024 e degli atti del procedimento penale n. 3020/2024 R.G.N.R. mod. Parte_1
21, nonché della sostanziale assenza di rapporti padre-figli da più di un anno, ritiene il Collegio di dover confermare che, qualora il padre facesse ritorno e intendesse coltivare la relazione con i figli minori, lo stesso
5 potrà vedere e frequentare i minori soltanto in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali, previa valutazione da parte del servizio delle capacità genitoriali del padre.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali e reddituali dei genitori (Cass. Sez. VI-I
28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011
n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già gli atti.
Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di un obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c., tenuto conto che “nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio, neppure in caso di intervenuta decadenza, né l'assegno di mantenimento può essere oggetto di rinunzia da parte del genitore percipiente, non trattandosi di un suo diritto, ma del figlio. Ciò comporta che il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie
e non può essere eluso - ponendolo solo a carico dell'altro genitore -; pertanto, pur tenendo conto dello stato di disoccupazione del genitore non collocatario, è equo prevedere a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli - seppure in maniera minima” (v. Tribunale Alessandria sez. I, 11/04/2022, n.315).
ha dichiarato di abitare nella casa famigliare a Via Palestro, 8/D Zanica, in locazione, Parte_1 con canone mensile di euro 450,00 e di lavorare in una casa di riposo, dal 16.09.2024, con contratto a tempo determinato, con scadenza 31.12.2024, con una retribuzione di circa 700,00 euro netti al mese (v. CU 2024 e
CU 2023, nonché le buste-paga in atti, da cui risulta, per il mese di febbraio 2024, uno stipendio mensile netto di euro 670,00; per il mese di aprile 2024, uno stipendio mensile netto di euro 775,00 e, per il mese di marzo
2024, uno stipendio mensile netto di euro 896,17).
Ritiene pertanto il Collegio che deve essere confermato l'obbligo, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, in capo al convenuto di corrispondere all'attrice la somma mensile € 250 al mese per ciascun figlio
(importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), somma costantemente ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati
6 sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, con riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, nell'importo di euro 2.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Tenuto conto del fatto che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la Parte_1 predetta condanna deve essere disposta in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
affida i figli minori nato a [...] il [...], e nato a Persona_3 Persona_4
SERIATE il 30.04.2018, in via esclusiva a che li terrà collocati, anche ai fini della Parte_1 residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337-quater, comma terzo, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, anche con riferimento al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
assegna la casa famigliare ex art dell'art. 337-sexies c.c. a;
Parte_1
dispone che qualora facesse ritorno e intendesse coltivare la relazione con i figli Controparte_1 minori, potrà incontrare e frequentare i minori soltanto in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali del territorio, nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze dei minori, previa valutazione da parte del servizio delle capacità genitoriali del padre;
dispone che i Servizi Sociali del territorio mantengano la presa in carico dei figli minori e del nucleo familiare, per il monitoraggio;
pone a carico di con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante versamento a , entro il 10 di Parte_1 ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro al mese per ciascun
7 figlio), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
8 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori,
o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo
9 stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
condanna lla rifusione delle spese di lite di , liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 2.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, mediante versamento all'erario, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel.
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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