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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Venezia Seconda Sezione civile R.G. 184/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel. Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 07/02/2024, promossa con atto di citazione da (C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Francesconi, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
subentrata a Controparte_1 RT (C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dell'avv. Enrico Iannotta, con P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata la comparsa di costituzione in appello;
appellata contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. P_ P.IVA_2 Enrico Iannotta, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 255 emessa il 30/01/2024 dal Tribunale di Verona (Giudice dott. Giovanna Ciresola).
CONCLUSIONI Per parte appellante:
Riformare la sentenza n. 255/2024 resa dal Tribunale di Verona in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna Ciresola il 30.01.2024, nel
1 giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1
ed iscritto al n. 5315 del Ruolo Generale degli Affari Controparte_4 Contenziosi Civili dell'anno 2021 e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed oneri accessori, di entrambi i gradi del giudizio con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile. Per parte appellata : Controparte_1 Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello dichiarare il difetto di legittimazione della CP_4
con condanna di controparte al pagamento ex art. 96 c.p.c., da Controparte_3 quantificarsi, in somma non inferiore ad € 8.715,00, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Per parte appellata : P_ Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello dichiarare il difetto di legittimazione della CP_4
con condanna di controparte al pagamento ex art. 96 c.p.c., da Controparte_3 quantificarsi, in somma non inferiore ad € 8.715,00, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Ragioni della decisione Con atto di citazione notificato il 26/6/21, conveniva in giudizio, avanti il Parte_1 Tribunale di Verona, proponendo opposizione avverso il RT decreto ingiuntivo n. 1761/21 con cui le era stato ingiunto, su ricorso della convenuta, il pagamento della somma di € 16.175,30, oltre interessi e spese, in regresso di quanto versato quale garante a prima richiesta della restituzione del contributo ricevuto da GE. A fondamento dell'opposizione sosteneva l'incompetenza del Tribunale di Verona, l'insussistenza dei presupposti di esigibilità del credito e la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. RT Con sentenza n. 255 del 30/1/24, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e condannava alla rifusione delle spese Parte_1 processuali ed al risarcimento ex art. 96 cpc. Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello con atto notificato in Parte_1 data 7/2/24, mentre, con atti distinti, si costituivano, con unico difensore, e P_
, resistendo al gravame. Controparte_1 All'udienza del 3/6/25, rilevato che le parti avevano già precisato le conclusioni come sopra trascritte e depositate le note conclusive nei termini assegnati, chiedendo la rimessione in decisione, la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
2 Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l'eccezione di incompetenza per territorio era infondata ex art. 7 delle condizioni contrattuali, secondo cui era competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo dove aveva sede la Direzione della Società garante.
Considerato che
era avvenuta la fusione di per incorporazione di RT Pt_2 originaria contraente, l'azione monitoria era stata correttamente radicata presso il Tribunale di Verona ove aveva sede la società incorporante;
- circa l'inesigibilità del credito per mancata informativa della richiesta di GE,
aveva adempiuto alla propria obbligazione verso quest'ultima ed aveva CP_2 agito legittimamente in regresso;
- era provato il pagamento di per il credito di cui aveva agito in regresso. CP_2
Rigettata l'opposizione, il primo giudice ha condannato ex art. 96 cpc, per Parte_1 il carattere dilatorio dell'opposizione la cui prima udienza era stata fissata quasi 2 anni più tardi rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo. I motivi, in forza dei quali lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, Parte_1 riguardano i seguenti aspetti:
1. difetto di prova delle condizioni atte a legittimare l'esperimento dell'azione di regresso e, comunque, nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sul punto;
2. violazione dell'art. 2 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società ed il contraente e comunque dell'art.1337 del codice civile;
inesigibilità del credito ingiunto ex art. A) della dichiarazione di coobbligazione;
3. violazione dell'art. 96 cpc.
*** Preliminarmente, va rilevato che legittimo contraddittore del presente appello è
[...]
, subentrata a in forza di atto 21/6/23 rep. 59037 notaio CP_1 Controparte_5
avente ad oggetto la scissione parziale di in CP_6 RT
, la quale ultima è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi rientranti Controparte_1 nel compendio scisso e già facenti capo a . Con lo stesso atto, aveva CP_2 CP_2 incorporato assumendone la stessa denominazione sociale. P_ Ciò premesso, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sia ex art. 342 cpc, in quanto la pur in modo confuso e non fondato, ha individuato il Parte_1 contenuto della censura proposta (Cass. SU 27199/17) e sia ex art. 348 bis cpc, essendo ormai superato il limite temporale per l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. Occorre esaminare il merito dell'appello. Con il primo motivo, sostiene la nullità della sentenza impugnata per Parte_1 difetto di motivazione circa gli elementi del corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento da verso GE. Controparte_5
3 Il motivo non può essere accolto. È pur vero che il primo giudice non ha sviluppato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che avesse adempiuto all'obbligo cui era tenuta, tuttavia, la RT sentenza contiene una premessa che fa esplicito rinvio alla documentazione prodotta sulla quale è fondato il convincimento espresso. In ogni caso, sui rilievi svolti dalla va osservato quanto segue: Parte_1
- circa la mancanza di qualsiasi riferimento alla posizione di Parte_1
L'appellante sostiene che la comunicazione inviata il 06/09/2019 da a CP_7
avente ad oggetto l'esecuzione di un bonifico di € RT 16.175,30 effettuato in favore di GE (v. contabile di cui al doc. 5 monit.), non sarebbe idoneo a comprovare l'effettivo pagamento delle somme dovute dal soggetto garantito per la mancanza di prova che il suddetto pagamento sia stato effettuato proprio in relazione alla polizza fideiussoria stipulata in favore di e contraddistinta dal n. 000005009022597201 (doc. 3). Parte_1 In realtà, la comunicazione riporta chiaramente il numero del sinistro 059000019000050 ed il numero di polizza, pur identificata con i suoi primi numeri
“05009022” (anziché con il numero esteso “05009022597201”), sintetizzando quanto risulta in modo completo nell'attestazione di pagamento (doc. H prodotto da in data 7/3/23, senza alcuna contestazione); CP_2
- circa la mancanza di riferimento a Secondo l'appellante, il Parte_3 pagamento dell'importo richiesto da GE avrebbe dovuto essere effettuato dal fideiussore mentre ha effettuato il pagamento per Parte_3 CP_7 conto di RT L'argomento risulta essere pretestuoso, posto che la stessa GE ha intimato il pagamento a “… Società Fata Assicurazioni Danni spa… incorporata dalla
[...]
…” (v. doc. 4 monitorio); Controparte_4
- cerca il numero della fideiussione diverso e circa la mancata indicazione del numero di protocollo come richiesto da GE. L'appellante sostiene che non vi sia prova dell'avvenuto adempimento in quanto manca l'indicazione del numero di protocollo nella comunicazione di pagamento e il numero completo della fideiussione. Come già evidenziato, ad identificare il pagamento bastano il numero del sinistro ed il numero della fideiussione che dalla attestazione di pagamento risulta corrispondere a quello di senza che sia preclusivo per la Parte_1 valutazione del buon fine del pagamento la mancata indicazione del protocollo. Del resto, non risulta che GE abbia lamentato l'inadempimento da parte di
[...] ; RT
- circa la produzione di una copia fotostatica priva della dichiarazione di conformità all'originale. Secondo l'appellante, la ricevuta di pagamento non sarebbe idonea a comprovare il versamento delle somme dovute dal soggetto garantito in quanto si
4 tratta di mera copia fotostatica senza alcuna dichiarazione di conformità all'originale. In realtà, non c'è stato alcun formale disconoscimento di conformità del documento all'originale e, anzi, ad esso si è accompagnata la produzione dell'attestazione di pagamento da cui si poteva leggere la indicazione completa della fideiussione, del numero del sinistro e del nominativo del soggetto garantito;
- circa la mancanza di istruttoria sul punto. Il rilievo svolto da parte appellante circa il fatto che non era stata svolta alcuna attività istruttoria in sede di opposizione, è del tutto privo di contenuto, dato che, in questa sede, non sono riportate le prove che avrebbero dovuto essere ammesse.
Con il secondo motivo di appello, lamenta il fatto che Parte_1 [...]
(rectius, non ha mai informato il soggetto garantito RT Parte_3 della richiesta avanzata da GE e ha agito direttamente in via monitoria, in violazione del principio di correttezza e buona fede, in tal modo, impedendo alla di adempiere Parte_1 spontaneamente senza subire l'esperimento dell'azione giudiziaria. Il motivo è inammissibile per la sua evidente contraddittorietà. Infatti, non risulta che l'informativa del pagamento richiesto da GE, avrebbe potuto evitare l'azione giudiziaria posto che si trattava di un pagamento dovuto dal garante a prima richiesta scritta e che la non ha tuttora eseguito il rimborso, nemmeno Parte_1 nell'appello dalla stessa proposto. Con il terzo motivo, si duole della condanna al risarcimento del danno ex Parte_1 art. 96 cpc, fondata sul ritenuto carattere dilatorio dell'opposizione la cui prima udienza è stata fissata a più di due anni di distanza, sostenendo che l'art. 163 bis cpc non fissa alcun termine massimo e che avrebbe potuto avanzare istanza di RT anticipazione. Il motivo è infondato. La temerarietà va intesa come espressione di scopi o intendimenti abusivi, strumentali e comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendosi desumere anche dal più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. Rientra in tale contesto la fissazione di una data di prima udienza così lontana da risultare incongrua ed incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalmente garantito, senza poter invocare la formale mancanza di una norma che indica un termine massimo allo scopo. Del resto, va considerato che tale atteggiamento dilatorio si è accompagnato a motivi inconsistenti dell'opposizione e ad una colpevole insistenza di essi in sede di gravame, giustificabile solo per la sintetica motivazione della sentenza.
*** Ne consegue il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza n. 255 emessa il 30/1/24 dal Tribunale di Verona.
5 Va rilevato che, a fronte della notifica dell'impugnazione nei confronti di
[...]
nonché di presso il domicilio del procuratore costituito in RT P_ primo grado per la convenuta opposta, si sono costituite con atti distinti, ma con il medesimo difensore, sia , quale soggetto subentrato a Controparte_1 Controparte_5 nel suo ramo oggetto di scissione ed incorporazione (v. doc. 3 ,
[...] Controparte_1 punto a.2) e sia , ossia nella sua nuova denominazione e
P_ Controparte_5 pacificamente priva di legittimazione passiva(v. doc. 3 punto 7.1a).
P_ Ora, entrambe le appellate chiedono la condanna di alla rifusione delle rispettive Parte_1 spese processuali, tuttavia, tale rifusione certamente spetta a , secondo la Controparte_1 regola della soccombenza, mentre non può essere riconosciuta a che,
P_ costituendosi con il medesimo difensore, ha inutilmente aggravato la situazione processuale. Infatti, considerate le plurime scissioni ed incorporazioni, la vocatio in jus di poteva risultare comprensibile.
P_
Le spese vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€. 16.175,30) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 255 emessa il 30/1/2024 dal Tribunale di Verona;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a;
P_
3. condanna alla rifusione a favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
4. Compensa le spese fra e . Parte_1 P_ Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_1 Venezia, 17/6/25 Il Presidente Caterina Passarelli
6
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel. Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 07/02/2024, promossa con atto di citazione da (C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Francesconi, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
subentrata a Controparte_1 RT (C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dell'avv. Enrico Iannotta, con P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata la comparsa di costituzione in appello;
appellata contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. P_ P.IVA_2 Enrico Iannotta, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 255 emessa il 30/01/2024 dal Tribunale di Verona (Giudice dott. Giovanna Ciresola).
CONCLUSIONI Per parte appellante:
Riformare la sentenza n. 255/2024 resa dal Tribunale di Verona in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna Ciresola il 30.01.2024, nel
1 giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1
ed iscritto al n. 5315 del Ruolo Generale degli Affari Controparte_4 Contenziosi Civili dell'anno 2021 e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed oneri accessori, di entrambi i gradi del giudizio con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile. Per parte appellata : Controparte_1 Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello dichiarare il difetto di legittimazione della CP_4
con condanna di controparte al pagamento ex art. 96 c.p.c., da Controparte_3 quantificarsi, in somma non inferiore ad € 8.715,00, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Per parte appellata : P_ Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello dichiarare il difetto di legittimazione della CP_4
con condanna di controparte al pagamento ex art. 96 c.p.c., da Controparte_3 quantificarsi, in somma non inferiore ad € 8.715,00, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Ragioni della decisione Con atto di citazione notificato il 26/6/21, conveniva in giudizio, avanti il Parte_1 Tribunale di Verona, proponendo opposizione avverso il RT decreto ingiuntivo n. 1761/21 con cui le era stato ingiunto, su ricorso della convenuta, il pagamento della somma di € 16.175,30, oltre interessi e spese, in regresso di quanto versato quale garante a prima richiesta della restituzione del contributo ricevuto da GE. A fondamento dell'opposizione sosteneva l'incompetenza del Tribunale di Verona, l'insussistenza dei presupposti di esigibilità del credito e la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. RT Con sentenza n. 255 del 30/1/24, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e condannava alla rifusione delle spese Parte_1 processuali ed al risarcimento ex art. 96 cpc. Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello con atto notificato in Parte_1 data 7/2/24, mentre, con atti distinti, si costituivano, con unico difensore, e P_
, resistendo al gravame. Controparte_1 All'udienza del 3/6/25, rilevato che le parti avevano già precisato le conclusioni come sopra trascritte e depositate le note conclusive nei termini assegnati, chiedendo la rimessione in decisione, la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
2 Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l'eccezione di incompetenza per territorio era infondata ex art. 7 delle condizioni contrattuali, secondo cui era competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo dove aveva sede la Direzione della Società garante.
Considerato che
era avvenuta la fusione di per incorporazione di RT Pt_2 originaria contraente, l'azione monitoria era stata correttamente radicata presso il Tribunale di Verona ove aveva sede la società incorporante;
- circa l'inesigibilità del credito per mancata informativa della richiesta di GE,
aveva adempiuto alla propria obbligazione verso quest'ultima ed aveva CP_2 agito legittimamente in regresso;
- era provato il pagamento di per il credito di cui aveva agito in regresso. CP_2
Rigettata l'opposizione, il primo giudice ha condannato ex art. 96 cpc, per Parte_1 il carattere dilatorio dell'opposizione la cui prima udienza era stata fissata quasi 2 anni più tardi rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo. I motivi, in forza dei quali lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, Parte_1 riguardano i seguenti aspetti:
1. difetto di prova delle condizioni atte a legittimare l'esperimento dell'azione di regresso e, comunque, nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sul punto;
2. violazione dell'art. 2 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società ed il contraente e comunque dell'art.1337 del codice civile;
inesigibilità del credito ingiunto ex art. A) della dichiarazione di coobbligazione;
3. violazione dell'art. 96 cpc.
*** Preliminarmente, va rilevato che legittimo contraddittore del presente appello è
[...]
, subentrata a in forza di atto 21/6/23 rep. 59037 notaio CP_1 Controparte_5
avente ad oggetto la scissione parziale di in CP_6 RT
, la quale ultima è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi rientranti Controparte_1 nel compendio scisso e già facenti capo a . Con lo stesso atto, aveva CP_2 CP_2 incorporato assumendone la stessa denominazione sociale. P_ Ciò premesso, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sia ex art. 342 cpc, in quanto la pur in modo confuso e non fondato, ha individuato il Parte_1 contenuto della censura proposta (Cass. SU 27199/17) e sia ex art. 348 bis cpc, essendo ormai superato il limite temporale per l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. Occorre esaminare il merito dell'appello. Con il primo motivo, sostiene la nullità della sentenza impugnata per Parte_1 difetto di motivazione circa gli elementi del corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento da verso GE. Controparte_5
3 Il motivo non può essere accolto. È pur vero che il primo giudice non ha sviluppato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che avesse adempiuto all'obbligo cui era tenuta, tuttavia, la RT sentenza contiene una premessa che fa esplicito rinvio alla documentazione prodotta sulla quale è fondato il convincimento espresso. In ogni caso, sui rilievi svolti dalla va osservato quanto segue: Parte_1
- circa la mancanza di qualsiasi riferimento alla posizione di Parte_1
L'appellante sostiene che la comunicazione inviata il 06/09/2019 da a CP_7
avente ad oggetto l'esecuzione di un bonifico di € RT 16.175,30 effettuato in favore di GE (v. contabile di cui al doc. 5 monit.), non sarebbe idoneo a comprovare l'effettivo pagamento delle somme dovute dal soggetto garantito per la mancanza di prova che il suddetto pagamento sia stato effettuato proprio in relazione alla polizza fideiussoria stipulata in favore di e contraddistinta dal n. 000005009022597201 (doc. 3). Parte_1 In realtà, la comunicazione riporta chiaramente il numero del sinistro 059000019000050 ed il numero di polizza, pur identificata con i suoi primi numeri
“05009022” (anziché con il numero esteso “05009022597201”), sintetizzando quanto risulta in modo completo nell'attestazione di pagamento (doc. H prodotto da in data 7/3/23, senza alcuna contestazione); CP_2
- circa la mancanza di riferimento a Secondo l'appellante, il Parte_3 pagamento dell'importo richiesto da GE avrebbe dovuto essere effettuato dal fideiussore mentre ha effettuato il pagamento per Parte_3 CP_7 conto di RT L'argomento risulta essere pretestuoso, posto che la stessa GE ha intimato il pagamento a “… Società Fata Assicurazioni Danni spa… incorporata dalla
[...]
…” (v. doc. 4 monitorio); Controparte_4
- cerca il numero della fideiussione diverso e circa la mancata indicazione del numero di protocollo come richiesto da GE. L'appellante sostiene che non vi sia prova dell'avvenuto adempimento in quanto manca l'indicazione del numero di protocollo nella comunicazione di pagamento e il numero completo della fideiussione. Come già evidenziato, ad identificare il pagamento bastano il numero del sinistro ed il numero della fideiussione che dalla attestazione di pagamento risulta corrispondere a quello di senza che sia preclusivo per la Parte_1 valutazione del buon fine del pagamento la mancata indicazione del protocollo. Del resto, non risulta che GE abbia lamentato l'inadempimento da parte di
[...] ; RT
- circa la produzione di una copia fotostatica priva della dichiarazione di conformità all'originale. Secondo l'appellante, la ricevuta di pagamento non sarebbe idonea a comprovare il versamento delle somme dovute dal soggetto garantito in quanto si
4 tratta di mera copia fotostatica senza alcuna dichiarazione di conformità all'originale. In realtà, non c'è stato alcun formale disconoscimento di conformità del documento all'originale e, anzi, ad esso si è accompagnata la produzione dell'attestazione di pagamento da cui si poteva leggere la indicazione completa della fideiussione, del numero del sinistro e del nominativo del soggetto garantito;
- circa la mancanza di istruttoria sul punto. Il rilievo svolto da parte appellante circa il fatto che non era stata svolta alcuna attività istruttoria in sede di opposizione, è del tutto privo di contenuto, dato che, in questa sede, non sono riportate le prove che avrebbero dovuto essere ammesse.
Con il secondo motivo di appello, lamenta il fatto che Parte_1 [...]
(rectius, non ha mai informato il soggetto garantito RT Parte_3 della richiesta avanzata da GE e ha agito direttamente in via monitoria, in violazione del principio di correttezza e buona fede, in tal modo, impedendo alla di adempiere Parte_1 spontaneamente senza subire l'esperimento dell'azione giudiziaria. Il motivo è inammissibile per la sua evidente contraddittorietà. Infatti, non risulta che l'informativa del pagamento richiesto da GE, avrebbe potuto evitare l'azione giudiziaria posto che si trattava di un pagamento dovuto dal garante a prima richiesta scritta e che la non ha tuttora eseguito il rimborso, nemmeno Parte_1 nell'appello dalla stessa proposto. Con il terzo motivo, si duole della condanna al risarcimento del danno ex Parte_1 art. 96 cpc, fondata sul ritenuto carattere dilatorio dell'opposizione la cui prima udienza è stata fissata a più di due anni di distanza, sostenendo che l'art. 163 bis cpc non fissa alcun termine massimo e che avrebbe potuto avanzare istanza di RT anticipazione. Il motivo è infondato. La temerarietà va intesa come espressione di scopi o intendimenti abusivi, strumentali e comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendosi desumere anche dal più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. Rientra in tale contesto la fissazione di una data di prima udienza così lontana da risultare incongrua ed incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalmente garantito, senza poter invocare la formale mancanza di una norma che indica un termine massimo allo scopo. Del resto, va considerato che tale atteggiamento dilatorio si è accompagnato a motivi inconsistenti dell'opposizione e ad una colpevole insistenza di essi in sede di gravame, giustificabile solo per la sintetica motivazione della sentenza.
*** Ne consegue il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza n. 255 emessa il 30/1/24 dal Tribunale di Verona.
5 Va rilevato che, a fronte della notifica dell'impugnazione nei confronti di
[...]
nonché di presso il domicilio del procuratore costituito in RT P_ primo grado per la convenuta opposta, si sono costituite con atti distinti, ma con il medesimo difensore, sia , quale soggetto subentrato a Controparte_1 Controparte_5 nel suo ramo oggetto di scissione ed incorporazione (v. doc. 3 ,
[...] Controparte_1 punto a.2) e sia , ossia nella sua nuova denominazione e
P_ Controparte_5 pacificamente priva di legittimazione passiva(v. doc. 3 punto 7.1a).
P_ Ora, entrambe le appellate chiedono la condanna di alla rifusione delle rispettive Parte_1 spese processuali, tuttavia, tale rifusione certamente spetta a , secondo la Controparte_1 regola della soccombenza, mentre non può essere riconosciuta a che,
P_ costituendosi con il medesimo difensore, ha inutilmente aggravato la situazione processuale. Infatti, considerate le plurime scissioni ed incorporazioni, la vocatio in jus di poteva risultare comprensibile.
P_
Le spese vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€. 16.175,30) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 255 emessa il 30/1/2024 dal Tribunale di Verona;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a;
P_
3. condanna alla rifusione a favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
4. Compensa le spese fra e . Parte_1 P_ Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_1 Venezia, 17/6/25 Il Presidente Caterina Passarelli
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