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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5525 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
19/01/2026, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8342/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER). Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott.ssa MARTORANA ROBERTA ex art. 417 bis c.p.c.) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c;
◊pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' già liquidate con CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro separato provvedimento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 31/05/2024 il ricorrente in epigrafe convenne in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla CP_1
legge (invalidità nella misura superiore al 67%) per la fruizione del beneficio dell'esenzione del pagamento del c.d. ticket sanitario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' convenuto resisteva, CP_2
contestando la propria legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruito il procedimento attraverso consulenza tecnica d'ufficio, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva dell' alla luce del più CP_1
recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “… l' è CP_1
il legittimato passivo in via esclusiva anche nelle controversie volte
all'accertamento del diritto all'esenzione del pagamento del c.d. ticket sanitario”
(cfr. Cass. Sez. L. -, Ordinanza n. 20415 del 23/07/ 2024).
Nel merito il ricorso va respinto.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio incaricato ha così concluso la propria relazione: “Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni
testé espresse si è del parere che presentando una percentuale Parte_1
di invalidità con riduzione della capacità lavorativa inferiore al 67 %, NON
abbia diritto alla concessione del beneficio della esenzione dalla corresponsione
del ticket sanitario, ai sensi dell'art. 6 – D.M. 01.02.1991”.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola congrua ed esaustiva,
dovendo in conseguenza rigettare il ricorso.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., come novellato dal D.L. 269 del 30/09/2003.
Vanno per la medesima ragione definitivamente poste a carico dell' le spese CP_1
della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
19/01/2026, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8342/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER). Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott.ssa MARTORANA ROBERTA ex art. 417 bis c.p.c.) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c;
◊pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' già liquidate con CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro separato provvedimento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 31/05/2024 il ricorrente in epigrafe convenne in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla CP_1
legge (invalidità nella misura superiore al 67%) per la fruizione del beneficio dell'esenzione del pagamento del c.d. ticket sanitario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' convenuto resisteva, CP_2
contestando la propria legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruito il procedimento attraverso consulenza tecnica d'ufficio, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva dell' alla luce del più CP_1
recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “… l' è CP_1
il legittimato passivo in via esclusiva anche nelle controversie volte
all'accertamento del diritto all'esenzione del pagamento del c.d. ticket sanitario”
(cfr. Cass. Sez. L. -, Ordinanza n. 20415 del 23/07/ 2024).
Nel merito il ricorso va respinto.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio incaricato ha così concluso la propria relazione: “Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni
testé espresse si è del parere che presentando una percentuale Parte_1
di invalidità con riduzione della capacità lavorativa inferiore al 67 %, NON
abbia diritto alla concessione del beneficio della esenzione dalla corresponsione
del ticket sanitario, ai sensi dell'art. 6 – D.M. 01.02.1991”.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola congrua ed esaustiva,
dovendo in conseguenza rigettare il ricorso.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., come novellato dal D.L. 269 del 30/09/2003.
Vanno per la medesima ragione definitivamente poste a carico dell' le spese CP_1
della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro