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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/14519
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 14519/2024 promosso da:
Parte_1
ATTORE/RICORRENTE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
intervenuto
Il Giudice dott. Susanna Zanda, provvedendo in esito all'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sull'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario si rileva che il ricorrente deduce di aver subito danni a causa della rimozione di arginature del fiume Elsa e torrente Pesciola di competenza Genio Civile Regione Toscana, rimozione finalizzata al passaggio di mezzi pesanti per l'esecuzione di una strada, cui non ha fatto seguito il ripristino della arginatura;
considerato che
deduce che tale omissione deve porsi in rapporto di causalità con i danni subito dal ricorrente;
rilevato che la Cassazione sez. 3 - , Ordinanza n. 4950 del 25/02/2025 ha affermato che: “L'art.
140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta” (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione ad una domanda di risarcimento danni proposta da un'azienda agricola nei confronti di un consorzio di bonifica che aveva interrotto, senza preavviso, l'erogazione dell'acqua in determinati giorni ed orari della settimana, a causa della carenza idrica, cagionando così la morte di numerose piante).
Che l'arginatura di un fiume è da intendersi opera idraulica e dunque il sindacato sulla corretta gestione dell'opera idraulica è di competenza funzionale del tribunale delle acque pubbliche;
che, infatti, la giurisdizione del giudice specializzato sussiste se il fatto dannoso origina da scelte di chi ha progettato e costruito l'opera o la gestisce, scelte che attengono al buon regime delle acque (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8054/1197; Sez. Un. n. 1066/2006; Cass. n. 3049/1983; Cass. n. 3245/2008;
Cass. n. 18197/2021);
P.Q.M.
Pagina 1 Il tribunale
1. DICHIARA LA PROPRIA INCOMPETENZA ESSENDO COMPETENTE IL
TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE.
2. Condanna il ricorrente a rifondere le spese al convenuto liquidandole in euro 1780,00 oltre accessori di legge.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 14519/2024 promosso da:
Parte_1
ATTORE/RICORRENTE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
intervenuto
Il Giudice dott. Susanna Zanda, provvedendo in esito all'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sull'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario si rileva che il ricorrente deduce di aver subito danni a causa della rimozione di arginature del fiume Elsa e torrente Pesciola di competenza Genio Civile Regione Toscana, rimozione finalizzata al passaggio di mezzi pesanti per l'esecuzione di una strada, cui non ha fatto seguito il ripristino della arginatura;
considerato che
deduce che tale omissione deve porsi in rapporto di causalità con i danni subito dal ricorrente;
rilevato che la Cassazione sez. 3 - , Ordinanza n. 4950 del 25/02/2025 ha affermato che: “L'art.
140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta” (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione ad una domanda di risarcimento danni proposta da un'azienda agricola nei confronti di un consorzio di bonifica che aveva interrotto, senza preavviso, l'erogazione dell'acqua in determinati giorni ed orari della settimana, a causa della carenza idrica, cagionando così la morte di numerose piante).
Che l'arginatura di un fiume è da intendersi opera idraulica e dunque il sindacato sulla corretta gestione dell'opera idraulica è di competenza funzionale del tribunale delle acque pubbliche;
che, infatti, la giurisdizione del giudice specializzato sussiste se il fatto dannoso origina da scelte di chi ha progettato e costruito l'opera o la gestisce, scelte che attengono al buon regime delle acque (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8054/1197; Sez. Un. n. 1066/2006; Cass. n. 3049/1983; Cass. n. 3245/2008;
Cass. n. 18197/2021);
P.Q.M.
Pagina 1 Il tribunale
1. DICHIARA LA PROPRIA INCOMPETENZA ESSENDO COMPETENTE IL
TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE.
2. Condanna il ricorrente a rifondere le spese al convenuto liquidandole in euro 1780,00 oltre accessori di legge.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 2