Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2736/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 18 maggio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2736 dell'anno 2023
T R A
(P.I. ), con sede in Roma alla via G. Grezar n. 14 Parte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t. e rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Lovri (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Bari alla via Nicolai n. 63 come da
[...]
documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t. e domiciliata presso Parte_2 P.IVA_2
i procuratori costituiti nel giudizio di primo grado avv. G. Schiavone e avv. F. Tommasei;
Appellata contumace
Ove all'udienza del 14 febbraio 2025, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, l'appellante precisava le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ai sensi degli artt. 189 cpc e 281quiquies cpc come novellati dal DLvo 149/2022 e la causa era riservata
1
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la Parte_3
evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto l' Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 106 2022 9001373553 emessa dall' in forza della Cartella Esattoriale n. Controparte_1
1062013000238904401 recante l'importo di euro 292,96 iscritto sul ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del Codice della Strada;
eccepiva l'omessa e/o irregolare notifica e la prescrizione della pretesa avversata.
Si costituiva con comparsa di risposta l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della opposizione perché proposta avverso un atto non impugnabile;
la correttezza della notificazione della cartella esattoriale;
l'esistenza di validi atti interruttivi del corso della prescrizione estintiva.
Con sentenza n. 2846/2022 emessa in data 07 novembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 4302/2022 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“Accoglie l'atto di opposizione e per l'effetto dichiara l'invalidità dell'intimazione di pagamento n.
106 2022 90013735 53/00 ritualmente notificata limitatamente alla cartella esattoriale n.
20130002389044001;
condanna l' rifondere alla società attrice le spese di Controparte_2
giudizio che liquida……”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615 cpc che si applica quando viene contestato il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata….”
“L' non ha provato la rituale notifica della cartella Controparte_1
esattoriale n. 10620130002389044001 in quanto dalla documentazione allegata dalla stessa si
2 evince che la predetta cartella sarebbe stata notificata al familiare convivente, ma non al destinatario per cui doveva provare anche l'invio della raccomandata informativa diretta la destinatario della cartella e l'avviso di ricevimento della stessa…”
“Va altresì evidenziato che le intimazioni di pagamento richiamate dall' Controparte_1
risultano notificate a mezzo pec da più indirizzi per non censiti nei pubblici registri e né
[...]
Contr ha fornito la prova che tali indirizzi lo fossero…”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[1) accogliere il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado n.
2846/2022, resa dal Giudice di Pace di Taranto nel giudizio RG 4302 2022, depositata in cancelleria in data 15.11.2022 e non notificata, dichiarare legittima l'intimazione impugnata n. 106 2022
9001373553 000, ritualmente notificata nei termini di legge, e dichiarare legittima l'attività
riscossiva, dichiarando dovute le somme ivi richieste, e dichiarare inammissibile e rigettare l'originaria opposizione proposta dall'opponente nel primo grado di giudizio per le ragioni svolte;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare l'appel-lata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.]
Così argomentava l' le proprie richieste: CP_4
[1- E' certamente censurabile il capo della sentenza e la motivazione ivi contenuta in merito all'accoglimento dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento nella parte in cui il I Giudice non ha dichiarato l'inammissibilità della proposta opposizione, come avrebbe dovuto, alla luce dell'eccezione tempestivamente svolta dalla concessionaria deducente in sede di costituzione.
Infatti, così come dedotto sin dalla costituzione in giudizio, la dimostrata notifica dell'atto sotteso, limitatamente al quale risulta impugnata l'intimazione, rende inammissibile l'opposizione proposta,
secondo il costante orientamento della Suprema Corte per il quale intanto è possibile opporre in via autonoma l'intima-zione di pagamento in quanto e solo se essa non sia stata preceduta dalla rituale
3 notifica degli atti a sè sottesi e solo per vizi propri dell'intimazione. Infatti è stato statuito che: < intanto l'intimazione di pagamento potrebbe essere passibile di autonoma impugnazione, in quanto,
e solo se, essa non sia stata preceduta dalla notifica della sottostante cartella esattoriale> e, è stato precisato: <in tal caso l proponibile avverso quale i atto giunto nella sfera di conoscenza del destinatario e solo per vizi propri dell>.
In tal senso, le pregresse pronunzie hanno statuito: “le intimazioni di pagamento sono autonomamente impugnabili allorché sia mancata la preventiva notifica-zione della cartella di pagamento presupposta”… ma hanno anche precisato che, ove, come nel caso di specie, “emerga con sufficiente chiarezza l'intervenuta regolare e corretta notifica delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le inti-mazioni di pagamento”… la mancata impugnazione di siffatte cartelle “rende definitiva la pretesa tributaria in ossequio al principio dello stretto rapporto pro-cedimentale tra atto consequenziale e atto presupposto” (cfr. CTP Bari sent. n. 96/9/14 e sent. n. 247/8/14) e che le intimazioni “potrebbero essere impugnate solo nel caso in cui fossero i primi atti attraverso i quali si viene a conoscenza della pretesa tributaria” (cfr. CTP Bari sent. n. 117/20/'13; conff. sent. n.
9/10/'13, sent. n.1023/22/'14, sent. n. 159/10/'13, sent. n. 43/7/'13 cfr. CTR Bari sentenza n.
83/15/'09).
Dunque, nel caso di specie, la cartella sottesa all'intimazione, limitatamente alla quale l'intimazione risulta impugnata, risulta ritualmente notificata (cfr. all. n. 3 e 4 fasc. del I grado di giudizio che si riproducono).
Per l'effetto, l'opposizione proposta avrebbe dovuto esser dichiarata inammissi-bile sia perchè
l'intimazione impugnata risultava preceduta dalla rituale notifica della cartella sottesa, sia perché
l'impugnazione non era stata proposta per vizi dell'intimazione, ma per vizi della sottesa pretesa creditoria.
Pertanto, sul punto, si chiede la riforma della sentenza impugnata con declarato-ria di inammissibilità dell'opposizione in quanto preceduta dalla rituale notifica della cartella ad essa sottesa, e limitatamente alla quale risulta impugnata l'inti-mazione, e in quanto non proposta per vizi propri dell'intimazione.
4 2- E' certamente censurabile il capo della sentenza e la motivazione ivi contenuta in merito all'accoglimento dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento nella parte in cui il I Giudice
ha ritenuto non provata la notifica della cartella sottesa -limitatamente alla quale risulta impugnata l'intimazione-.
Invero, diversamente da quanto dichiarato in sentenza, la concessionaria dedu-cente, nel costituirsi in giudizio, ha ritualmente provato, mediante la produzione della documentazione versata in atti (cfr.
all. n. 3 e 4 fasc. di I grado e che si riproduce), l'intercorsa rituale notifica della cartella sottesa, limitatamente alla quale risulta impugnata l'intimazione.
Né può esser in alcun modo condiviso quanto asserito dal I Giudice in merito all'invalidità della notifica. In proposito, circa le deduzioni svolte circa il c.a.n., si osserva che non è meritevole di accoglimento l'avversa tesi, per la quale la notifica sarebbe invalida in quanto non seguita dalla spedizione del “can”: in proposito, si richiama l'orientamento giurisprudenziale (ex multiis, Cass.
sen-tenza n 15973/2014) secondo il quale in caso di notificazione a mezzo del servi-zio postale,
eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che con-viva, anche temporaneamente,
con il destinatario, statuisce che “...il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica,
la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. Civ.” (cfr. sent. n. 22607
del 2009, n.18085 del 2013, n. 4095 del 2014).
Si rimarca che è ormai pacifico che l'ufficio finanziario si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata (a mezzo posta) e alla spedizione dell'atto si appli-cano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al familiare convivente, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ri-
cevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di raccomandata
5 informativa (Cass.; n. 17598/2010;Cass. n. 911 del 2012;Cass. n. 19771 del 2013; Cass. n. 22151
del 2013; Cass. n. 16949 del 2014; Cass. n. 14146 del 2014; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 2047
del 2016, Cass. n. 19795 del 2017; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 10131 del 2020, Cass. n.
2365/2022). Orbene, in questa evenienza, ossia anche quando la consegna dell'atto avvenga a persona diversa dal destinatario, va escluso che debba essere inviata la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) (v. Cass. n. 10131 del 28/05/2020, sia pure con riguardo all'ipotesi del mancato recapito per tempora-nea assenza del destinatario).
Tale principio risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che nella sentenza n. 9111 del 06.06.2012 ha affermato che: “In tema di notifi-cazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ri-cevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giu-diziario ex art. 140 cod. proc. civ.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui
è stato consegnato il plico, e l'atto per-venuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a que-st'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., supe-
rabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'im-possibilità di prenderne cognizione” (conforme Cass.: n. 17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011;
n. 270 del 2012).Tale principio è stato re-centemente interamente ribadito dalla Corte di Cassazione
nella sentenza n. 10245, del 26 aprile 2017 (in tal senso anche Cass. Sez. VI,n. 20506 del 29.08.2017).
Dunque, nel caso di specie del tutto rituale deve ritenersi la notifica effettuata nei confronti del destinatario dell'atto, odierno ricorrente.
Per mero tuziorismo, ove mai si intenda applicabile anche alla notifica per posta diretta e in via semplificata le norme inerenti la notifica a mezzo ufficiale giudi-ziario e/o a mezzo messo e, quindi, si ritenga necessario l'inoltro del can, in tal caso si richiama la statuizione della Suprema Corte che,
6 ordinanza n. 2482 del 05.12.2016, ha precisato -quanto alla spedizione della he, in caso di Pt_4
consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, la mancata prova dell'avvenuta spedizione della cd. raccomandata informativa determina non l'i-nesistenza, bensì la nullità della notifica, suscettibile di sanatoria "ex tunc" per raggiungimento dello scopo nel caso di costituzione,
anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità. Di tal chè, a tutto voler concedere, potrebbe ravvisarsi, nel caso di specie, ipotesi di nullità, per la quale deve ritenersi applicabile il di-sposto di cui all'art 156 cpc, c.p.c., in materia di sanatoria della nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo (rappresentato principalmente nel contenzioso tributario dalla presentazione del ricorso).
Le considerazioni che precedono non possono che confermare l'assoluta insus-sistenza dell'eccepita nullità dell'intimazione impugnata stante la ritualità della notifica della sottesa cartella, limitatamente alla quale risulta impugnata l'inti-mazione.
Alla luce delle antescritte deduzioni, la decisione del I Giudice si appalesa del tutto errata. Pertanto,
sul punto, si chiede la riforma della sentenza impugnata con il rigetto dell'opposizione, con declaratoria di ritualità della notifica della cartella sottesa, limitatamente alla quale è stata impugnata l'intimazione.
3- E' certamente censurabile il capo della sentenza e la motivazione ivi contenuta in merito all'accoglimento dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento nella parte in cui il I Giudice, in violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., non ha preso in esame, ai fini probatori, la documentazione offerta in produzione dalla concessionaria deducente.
Invero, tale capo di sentenza contiene violazione dell'art 115 c.p.c., atteso che il I Giudice ha omesso di prendere in esame la documentazione prodotta dalla con-cessionaria deducente sin dalla costituzione in giudizio: ove il I Giudice avesse preso in esame la documentazione offerta in produzione, di certo avrebbe riget-tato l'opposizione proposta, ritenendo compiuta la sequenza procedimentale de-gli atti riscossivi posti in essere nei confronti del contribuente e ritenendo insus- sistente l'eccepita prescrizione.
7 In particolare, per la cartella sottesa n 106 2013 0002389044 001 risultano emessi e notificati numerosi atti interruttivi della prescrizione, atti che risultano ritualmente prodotti in giudizio (cfr.
all. n 5 fasc. di I grado che si riproducono).
Si chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, alla documenta-zione prodotta in atti dalla concessionaria sia riconosciuta efficacia probatoria e che sia dichiarata legittima l'intimazione impugnata quanto al credito portato dalla cartella in oggetto, e sia dichiarato l'insussistenza del decorso del termine di prescrizione chiedendo, per l'effetto, il rigetto della proposta opposizione per-
ché inammissibile e infondata.
4- E' certamente censurabile il capo della sentenza e la motivazione ivi contenuta nella parte in cui il I Giudice, in violazione dell'art. 26 dpr 602/73, ha dichiarato invalida la notifica a mezzo pec degli atti interruttivi della prescrizione perché provenienti da indirizzi pec non presente in pubblici elenchi.
In proposito, si os-serva che, al contrario, la notifica eseguita a mezzo pec, deve ritenersi valida ed eseguita in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge, eseguita in confor-mità del disposto di cui all'art. 26 d.p.r. 602/73. Quest'ultimo, infatti, prescrive la presenza nell'INIPEC soltanto per l'indirizzo del “destinatario” della notifica e non anche per quello del “mittente” che esegue la notifica dell'atto esattoriale. In proposito si richiamano i precedenti giurisprudenziali che hanno statuito: “Di-versamente dalla disciplina di legge delle notificazioni telematiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali eseguite da avvocati, di cui all'art. 3 bis della L 53/1994… ove si prevede espressamente e specificatamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi
nessun ob-bligo/onere di utilizzazione di un indirizzo in pubblico elenco è previsto in capo al mittente per la notificazione telematica di cartelle e/o intimazioni di paga-mento”.
Ancora, “L'art. 26 del dpr 602/1973 prescrive la presenza nell'INIPEC … sol-tanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente;
e l'art. 51, co. 2, del mede-simo dpr 602/1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adem-piere… stabilisce che essa sia effettuata secondo le modalità previste dal
8 prece-dente art. 26”. E, ha statuito: “Il silenzio dell'art 26 del dp.r 602/1973 sulle caratteristiche dell'indirizzo di posta elettronica del mittente non può essere al-terato da un'applicazione analogica della disposizioni di cui all'at 3 bis della legge 53/1994. Non solo, infatti, l'art. 26 dpr 602/73 ha mantenuto tale silenzio pur a seguito di modifiche legislative ad esso apportate posteriormente all'intro-duzione dell'art. 3 bis della Legge n 53, ma si tratta altresì di una norma con evidente carattere di specialità per la materia tributaria, rispetto a quella dell'art. 3 bis. Tanto è vero che il menzionato art. 26 reca una propria specifica indivi-duazione del pubblico elenco per l'indirizzo del destinatario, non limitandosi a fare un generico rinvio all'art. 16 ter del prima citato DL n. 179/2012,
ma stabi-lendo puntualmente che la notifica telematica della cartella va eseguita <all risultante da pubblici elenchi>PEC)> ….. E, reciprocamente, l'art. 16 ter del DL n. 179/2012 reca l'indicazione di quelli che debbono intendersi pubblici elenchi ai fini delle notificazioni degli atti in materia civile, penale e amministrativa…. senza riferimenti alla materia tributaria” (cfr. Commissione Tributaria Regionale
Lazio sent. n. 3651 2020; Commissione Tributaria Regionale Piemonte sent n. 581/2022;
Commissione Tributaria Regionale Lazio sent. n. 6310/2022; Corte Appello Firenze sez lavoro sent n 225/2022; Commissione Tributaria Regionale Umbria sent 304 2021; Commissione
[...]
sent n 583 2022 e conf. CTR Toscana sent n 549 2020; Tribunale di L'Aquila Controparte_5
sent n 193/2022; Commissione Tributaria Regionale Campania sent n 2337 2022; Commissione
Tributaria Regionale Piemonte sent n 251 2022, conf. CTR Pie-monte sent n 576 2022).
E' pacifico, infatti, che la norma di cui al comma 3 bis della legge 53/1994 trova applicazione soltanto per “le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiu-diziali da parte degli avvocati …
e pertanto non riguarda la notificazione di atti tributari da parte degli Enti impositori o Enti di
Riscossione” e non ha quindi una portata di carattere generale per ogni tipo di notifica a mezzo pec
(ex multiis, Commissione Tributaria Regionale Lazio sent n. 6310/2022; Corte Appello Fi-renze sent.
n 225 2022).
Inoltre, si osserva che il messaggio di notifica è di certo riconducibile alla con-cessionaria. In
particolare, la riconducibilità del documento al mittente è com-provata, oltre che dagli elementi
9 propri della cartella e/o intimazione di pagamento -presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo ecc.)- anche dai dati di certificazione contenuti, con carattere immodificabile, nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.
Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal Gestore unicamente ad un soggetto e che, quello assegnato attualmente a e precedentemente a Controparte_1
, reca esattamente la denominazione del mittente non lasciando, quindi, spazio a CP_6
fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana.
Ne consegue che del tutto rituale deve ritenersi la notifica della cartella eseguita dalla concessionaria deducente ad ogni effetto di legge e, per l'effetto, è errato il capo di sentenza che ha dichiarato invalida la notifica degli atti interruttivi della prescrizione e, in riforma della sentenza impugnata, si chiede che sia di-chiarata valida ai sensi di legge la notifica eseguita a mezzo pec degli atti inter-ruttivi della prescrizione depositati in atti.
5- E' certamente censurabile il capo della sentenza e la motivazione ivi con-tenuta nella parte in cui il I Giudice, in violazione degli art 90 e segg c.p.c., ha statuito sulle spese di lite, disponendo la condanna di esse in capo alla concessionaria deducente.
Infatti, alla luce della ritualità della notifica della cartella sottesa all'intima-zione, limitatamente alla quale risulta proposta l'impugnazione, così come in considerazione degli atti interruttivi della prescrizione prodotti in atti, nonché della legittimità dell'intimazione e dell'attività di riscossione,
l'opposizione avrebbe dovuto essere rigettata e, in ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico dell'opponente.
Pertanto, sul punto, si chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del I grado di giudizio, oltre che delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Si richiamano integralmente le eccezioni, deduzioni e conclusioni svolte nelle difese del I grado di
10 giudizio e si ribadiscono tutte le eccezioni e deduzioni ivi svolte che tutte si reiterano, per le quali l'opposizione origi-nariamente proposta avrebbe dovuto essere rigettata.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Parte_2
II.- L'art. 50 del dpr 602/1973 dispone: “1.- il concessionario procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.”
Il medesimo art. 50 dpr 602/1973 contempla nel comma secondo una ipotesi di procedibilità
dell'esecuzione forzata esattoriale disponendo: “2.- se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”
L'art. 57 del dpr 602/1973, sotto la rubrica “opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi”, così dispone: “1.- Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita'
formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. 2.- Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.”
Un prima lettura della norma indurrebbe a ritenere fondato il motivo di appello della e, di CP_4
conseguenza, a riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità tempestivamente sollevata dalla nel giudizio di primo grado e riproposta sub CP_4
specie di motivo di impugnazione.
Tuttavia La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 31 maggio 2018, n. 114 (in G.U. 1ª s.s.
6/6/2018, n. 23), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera a) del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli
11 atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile".
Avendo l' , in controdeduzione ai motivi di opposizione, allegato l'avvenuta notifica sia della CP_4 cartella esattoriale in contestazione sia dell'avviso di pagamento successivo, è evidente l'ammissibilità della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc proposta dalla Parte_5
l'atto col quale l'intimato apprende della preesistenza di presupposti
[...] processuali, quali l'emissione della cartella esattoriale o del titolo esecutivo fondativo della pretesa creditoria che in quella viene incluso, di cui allega l'omessa od infruttuosa notifica.
Ancor prima della sentenza della Corte Costituzionale, la giurisprudenza sconosciuta e non famosa ha ritenuto ammissibile l'opposizione ex art. 615 cpc al momento della conoscenza di atti presupposti di cui l'opponente lamentava l'omessa comunicazione:
{ Ai sensi dell'articolo 39 del D.Lvo n.112/1999, “il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
La notifica della cartella esattoriale costituisce indubbiamente un atto del procedimento esecutivo,
e, come tale, proprio del concessionario, il quale risponde a pieno titolo dei vizi ad essa afferenti, ad iniziare dal più grave di questi, costituito dalla totale omissione dell'atto di partecipazione.
Ne deriva, pertanto, la piena legittimazione passiva della…………spa in ordine alla domanda proposta dal………...
Legittimazione che, per altro verso, sussiste ugualmente anche sotto il profilo sostanziale addotto dal…………, che ha contestato l' “an” della pretesa creditoria a seguito di maturazione del termine di prescrizione cui è assoggettato il tributo……., in difetto di un valido atto interruttivo della
Par prescrizione in parola, che la opposta…………. non ha provato e neppure allegato, come era suo onere.
All'uopo possono richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate per le infrazioni alla circolazione stradale, dove la mancata notificazione della ordinanza ingiunzione, privando il destinatario della cartella esattoriale del rimedio – opposizione - previsto dalla legge, legittima il trasgressore ad opporsi alla
12 cartella esattoriale, “…parallelamente a quanto avviene in materia tributaria nella quale, quando non viene notificato il titolo della pretesa – avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria – il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione non solo per vizi propri, ma anche per contestare il debito di imposta.” (Cassazione Civile
Sezioni Unite sent.n.12107 del 23-11-1995 in c.e.d.).
L'avviso di mora notificato il…………., pertanto, è risultato il primo ed unico atto del procedimento di esazione di cui il …………. ha avuto legale scienza e conoscenza e, come tale, poteva e doveva essere oggetto di impugnativa, anche in ordine a doglianze di natura sostanziale involgenti il merito del credito tributario azionato.
Ogni difforme interpretazione deve essere rigettata, poiché condurrebbe ictu oculi ad una vistosa e grave lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art.24 della Costituzione, e,
pertanto, anche al contribuente, che vedrebbe così maturare a proprio carico la inoppugnabilità
dell'atto di imposizione del tributo per effetto di vizi della procedura di esazione e, in particolar modo, degli atti di notificazione.
Nel merito il…………..ha eccepito la prescrizione del tributo preteso con la cartella esattoriale in parola………………- omissis -………………………..
La potestà impositiva del pertanto, è sottoposta innanzitutto ai termini di decadenza CP_7
evidenziati e, successivamente, al termine prescrizionale cui è assoggettato ogni diritto di credito,
incluso quello avente natura tributaria.
Par Anche in tal caso la ( concessionaria, ndr ) non ha fornito alcuna prova del compimento di un valido atto impeditivo delle decadenze con le quali il legislatore ha inteso presidiare il corretto espletamento della procedura di accertamento del tributo.
Ne consegue che a carico dell'Ente impositore . è venuta a determinarsi la vera CP_8
e propria estinzione della potestà impositiva, con la ulteriore e rilevantissima conseguenza di vedere l'atto di iscrizione a ruolo del tributo, ciononostante posto in essere e prodromico alla emissione della cartella esattoriale, viziato da carenza di potere in concreto e, pertanto, radicalmente nullo.
13 Nullità radicale che connota ogni atto della P.A. – e, quindi, anche delle Amministrazioni Finanziarie
e degli Enti dotati di potestà impositiva – ogniqualvolta si verifichi la violazione di un termine essenziale sanzionato con la decadenza, cui deve attribuirsi natura di fatto estintivo della potestà che connota l'agire iure imperii di ogni figura soggettiva della Pubblica Amministrazione – inclusa,
ovviamente, quella tributaria -.
Dalla nullità radicale della iscrizione a ruolo, consegue, in forza del principio della invalidità
derivata, la nullità di tutti gli atti successivi del procedimento di esazione che vedano nel primo il loro presupposto necessario ed indefettibile, inclusi, ovviamente, quelli posti in essere dalla………….spa.
Invalidità derivata operante non solo in teoria generale del procedimento amministrativo, ma anche nei rapporti processuali assoggettati direttamente o in forza di rinvio dal codice di procedura civile ex art.159 comma 1 del cpc;
tra i quali, ovviamente, anche gli atti delle procedure di esecuzione forzata……………- omissis -……………………………………………………………..
Quanto alla (Concessionaria, ndr), questa non può certo trincerarsi dietro l'invocato articolo 25
comma 2 del dpr.602/73, poiché il concessionario deve sempre verificare i presupposti per la esecuzione esattoriale in base al principio nulla executio sine titulo, con indagine limitata all'aspetto delibatorio esterno, rivolto a verificare la presenza di un titolo esecutivo che non sia manifestamente affetto da cause di invalidità.
Il ricorso proposto dal……………., pertanto, deve essere accolto, con declaratoria di annullamento della cartella esattoriale emessa al n.0083523449, poiché emessa in assenza di un valido titolo esecutivo.} (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa l'11
ottobre 2001 nel procedimento vertito sotto il numero 5643/2000 r.g. Tribunale di Brindisi – Sezione
Distaccata di Fassano).
Non constano precedenti in materia che il Tribunale di Taranto abbia emesso in epoca anteriore all'11 ottobre 2001.
14 III.- Nel merito incombeva sulla opposta l'onere di provare Controparte_1 la sussistenza dei presupposti di procedibilità dell'azione esecutiva preannunciata con l'intimazione di pagamento notificata il 01 aprile 2022 in relazione all'importo di euro 292,96 iscritto nella cartella esattoriale n. 10620130002389044001 che l'opponente assume di non aver mai ricevuto.
Di tanto fa fede la Relazione Ministeriale al R.D. 24 luglio 1922 col quale veniva introdotto nel nostro ordinamento il procedimento per decreto ingiuntivo successivamente regolamentato dagli artt. 633
e ss del cpc del 1942.
“Tosto che il decreto ingiuntivo è notificato, il rapporto processuale si trova costituito ( vedasi oggi l' art. 643 del vigente c.p.c. : <<il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli>artt. 137 ss. La notificazione determina la pendenza della lite>> n.d.r. ) ; costituito s'intende , nella forma propria di questo procedimento , la quale si converte poi nella forma che si può chiamare ordinaria……… quando il soggetto passivo eseguisca la vocatio in ius al fine di impugnare la pretesa del soggetto attivo. Non si può neppure dire questa una novità in senso assoluto. Nel sistema del codice chi possiede un atto pubblico di obbligazione , o una cambiale , può far intimare il precetto al debitore , ponendo costui nella necessità di promuovere la vocatio in ius con un atto di opposizione e citazione, se creda di poter contrastare alla pretesa di pagamento . Per la forma in questo caso sembra l'attore l' opponente al precetto;
ma se si considera ( come la dottrina e la giurisprudenza concordano ) essere il precetto l'atto iniziale del procedimento esecutivo, è inevitabile riconoscere che il rapporto processuale trova appunto nel precetto la base della sua costituzione;
e perciò
malgrado le apparenze , nel giudizio che riceve impulso dall' atto di opposizione è attore il creditore precettante e non il debitore opponente.”
“Sebbene il testo contempli l' atto di opposizione nella forma che gli si adatta, quella della citazione
, il lettore ha già inteso , per le osservazioni esposte innanzi , che la citazione qui non è l'iniziatrice del rapporto processuale, ma è destinata a proseguirlo e a farlo entrare in una fase di svolgimento che sta in germe , come eventuale, nei veri e propri atti iniziatori , cioè nel ricorso e nel decreto di ingiunzione.”
Come era chiaro e certo sin dal luglio del 1922, incombe sul creditore procedente provare i
15 presupposti di esercitabilità dell'azione esecutiva, essendo egli l'attore.
L' ha allegato in comparsa di risposta del giudizio di primo grado l'avvenuta notifica della CP_4
cartella esattoriale in data 17 aprile 2013 con raccomandata a.r. spedita da con n. CP_9
67107322102-7 ricevuta da una persona convivente ( pag. 141 del fascicolo telematico di primo grado ) e, successivamente, l'interruzione del corso della prescrizione estintiva con le intimazioni notificate a mezzo pec n. 106 2015 9007414943 000 in data 12 ottobre 2015 ( pagina 143 del fascicolo telematico di primo grado), n. 106 2016 9003376908 000 in data 23 settembre 2016
(pagina 159 del fascicolo telematico di primo grado), n. 106 2017 9004796046 000 in data 12
settembre 2017 ( pagina 183 del fascicolo telematico di primo grado).
Nessuna disposizione di legge sembra prevedere che l'intimazione de qua sarebbe dovuta provenire da un determinato indirizzo mittente di posta digitale, né tantomeno tale ipotizzata disposizione di legge sembrerebbe essere stata indicata dall'opponente negli atti del giudizio di primo grado.
L'art. 209 del Codice della Strada, sotto la rubrica “prescrizione”, così dispone:
“La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della L 24 novembre
1981 n. 689”.
L'art. 28 della Ls 689/1981, sotto la rubrica “prescrizione”, così dispone: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 2.- L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”
L'art. 2943 cc, sotto la rubrica “interruzione da parte del titolare”, così dispone:
“1.- La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. 2.- E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. 3.- L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. 4.- La
prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara
16 la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”
Né l'art. 2943 cc e né altra disposizione del codice civile prevede come atto interruttivo un provvedimento meramente interno alla sfera giuridica del titolare del diritto della cui prescrizione si discute, quale l'emissione della ordinanza ingiunzione avvenuta il 06 dicembre 2021.
Ne consegue che la prescrizione quinquennale sembra essere stata efficacemente interrotta sino alla notifica avvenuta il 01 aprile 2022 della intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, con conseguenziale infondatezza anche del relativo motivo di opposizione e, viceversa, error in iudicando della sentenza gravata.
IV.- In accoglimento del gravame ed in integrale riforma della sentenza appellata, l'opposizione proposta da deve essere rigettata. Parte_7
V.- Le spese del doppio grado di giudizio devono gravare sull'opponente ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia di Parte_2
2) in accoglimento del gravame ed in integrale riforma della sentenza n. 2846/2022 emessa in data
07 novembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 4302/2022 r.g. dal Giudice di Pace
di Taranto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la avverso l'intimazione di Parte_2
pagamento n. 106 2022 9001373553 emessa dall' in forza Controparte_1
della Cartella Esattoriale n. 1062013000238904401 recante l'importo di euro 292,96 iscritto sul ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del Codice della Strada;
3) condanna la al pagamento in favore dell' Parte_2 Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidandole in euro 500,00 per compensi
[...]
professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai
17 sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 27 febbraio 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
Art. 26 dpr 602/197 formulazione originaria, sotto la rubrica “Notificazione della cartella di pagamento”, così dispone: “1.- La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo. 2.- Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. 3.- Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. 4.- L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. 5.- Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.
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