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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/10/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. LU IT, all'esito dell'udienza del 09/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 12/10/2023, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 08/10/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 02/10/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6122 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Viale Umberto Tupini n. 113 - Roma presso lo studio degli avv. Antonella
FO e OL OR, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Attilio
Regolo n. 12/D - Roma presso lo studio dell'avv. Zosima VECCHIO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 08/10/2025): “Contesta le eccezioni e deduzioni avversarie, si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per
l'accoglimento delle proprie conclusioni”. per parte convenuta (note scritte del 02/10/2025): “a) si riporta a tutto quanto eccepito, argomentato e dedotto nella propria comparsa di costituzione redatta per il merito della lite, insistendo per l'accoglimento in toto delle conclusioni ivi rassegnate, nonché all'integrale contenuto delle note (conclusive autorizzate e di trattazione scritta) fin qui depositate;
b) ulteriormente impugna e contesta quanto fatto valere e lamentato da parte dell'attore introducente il merito della lite, poiché infondato per tutti i motivi già evidenziati ed esposti dall' della in CP_2 CP_1 tutti i propri scritti di causa che per ogni migliore difesa qui per relationem si richiamano, con altresì richiamo di quanto già dedotto e fatto valere in sede cautelare;
c) si oppone a qualsivoglia modificazione od integrazione la controparte apporti od intenda apportare, oltre i limiti processualmente consentiti, alle proprie argomentazioni, tesi, domande, istanze e conclusioni;
d) insiste per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto totale di ogni avversa domanda e pretesa, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite, dei compensi professionali e dei dovuti accessori, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si è già dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito volto all'accertamento e declaratoria dell'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, notificato in data
28/04/2022 dall' , stante l'intervenuta prescrizione Controparte_1 del credito di cui alla cartella di pagamento n. 05720207280126042501, notificata il 4/10/2009 e la conseguente illegittimità dell'avviso di intimazione n.
05720219000679805000, notificato il successivo 26/10/2021.
A sostegno dell'opposizione proposta, parte attrice, affermata la giurisdizione del giudice ordinario in materia, avendo il giudizio ad oggetto non il quantum della pretesa bensì l'illegittimità dell'avviso di pagamento, notificato quando era già decorso il termine decennale di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento (notificata il 04/10/2009), ha dedotto l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi, avviato in forza di un avviso di intimazione relativo ad una cartella di pagamento ad ritenersi ormai prescritta.
La cartella esattoriale, come prospetta parte attrice, è stata notificata in data
04/10/2009 e l'avviso di intimazione, a cui è seguito l'avvio della procedura esecutiva, è stato notificato dopo dodici anni, ovverosia in data 26/10/2021, con conseguente illegittimità del pignoramento presso terzi, contenente l'ordine al terzo,
di pagare direttamente all' Controparte_3 [...]
, entro sessanta giorni dalla notifica, una somma pari ad € Controparte_1
111.794,38 come da cartella esattoriale richiamata, relativa al prelievo supplementare per “quote latte”.
In ottemperanza all'obbligo impartitogli, la Controparte_3 ha comunicato l'avvenuto vincolo dell'importo di € 88,38, giacente sul conto
[...] corrente intestato all'attore, il quale, ritenuta infondata la pretesa, ha proposto opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e del conseguente atto di pignoramento, nonché l'omessa allegazione degli atti prodromici.
Introdotto il giudizio di merito, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione, esclusa la valenza dell'avviso di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione ormai inutilmente decorsa e la natura “recuperatoria” o sanante del debito prescritto dello stesso, trattandosi di una mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, ed esclusa altresì la rilevanza del periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui ha beneficiato l'amministrazione intimata nel periodo dal 01/04/2019 al 15/07/2019 ai sensi dell'art. 4, comma 10-ter, lett. a), del d.l. 29/03/2019 n. 27, convertito, con modificazioni dalla l. 21/05/2019 n. 44, parte attrice, prospettata, dunque, l'illegittimità dell'avviso di pagamento del 26/10/2021 e del conseguente atto di pignoramento presso terzi del
28/04/2022, in quanto fondati su un credito prescritto, ha così concluso: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) accertare e dichiarare la prescrizione della cartella di pagamento n. 05720207280126042501 notificata il 4 ottobre 2009 e la conseguente illegittimità dell'avviso di intimazione n. 05720219000679805000 notificato il successivo 26.10.2021; 2) in ogni caso, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602 del 1973 notificato in data 28 aprile 2022 dall' per i vizi indicati in Controparte_1 precedenza;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1.1 Con atto del 23/01/2023 si è costituita in giudizio l' Controparte_1
, la quale ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità della doglianza
[...] relativa al difetto di giurisdizione, accertato dal Giudice della fase cautelare, dovendo la stessa essere proposta con reclamo avverso l'ordinanza e, nel merito,
l'infondatezza dell'opposizione proposta, in quanto l'intervenuta prescrizione del credito, in mancanza di impugnazione dell'avviso di pagamento, non può essere fatta valere per la prima volta in sede di opposizione all'atto di pignoramento presso terzi.
Precisato sull'omessa notifica della cartella di pagamento che la stessa è stata effettuata direttamente dall'ente impositore ( Controparte_4
) e dedotta l'inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione
[...] previsto dall'art. 2948 c.c., non sussistendo nel caso di specie una prestazione periodica, l'ente convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, previa la verifica dell'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio – anche mediante il ricorso ai propri poteri d'Ufficio ex art. 107 c.p.c. – nei confronti dell'Ente impositore
[...]
(ponendo il relativo onere a carico della parte Controparte_4 attrice o, in subordine, a carico della parte convenuta): in via preliminare, dichiarare inammissibile le doglianze complessivamente formalizzate in codesta fase di merito da parte di laddove volte a contestare l'ordinanza conchiusiva della Parte_1 fase cautelare del presente giudizio (non avendo il contribuente provveduto a proporre reclamo avverso la stessa); in via principale, rigettare le avverse domande e richieste avanzate dall'avversario con il proprio odierno libello introduttivo del merito del giudizio, poiché infondate, e respingere ogni pretesa fatta valere nei confronti dell' . Con espressa richiesta sin da ora dei termini Controparte_5 ex art. 183, comma VI, c.p.c. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre CPA, IVA e rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, col beneficio della distrazione in favore dello scrivente legale, antistatario. Per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, non disporre alcuna condanna per la rifusione di spese in danno del soggetto addetto alla riscossione”.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. all'esito dell'udienza del 12/10/2023, sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 127-ter c.p.c., rilevata l'assenza di richieste istruttorie e la necessità di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuto conto del carico di ruolo e della necessità (imposta da specifico decreto presidenziale di definire prioritariamente le numerose cause ultraquinquennali pendenti sul ruolo), è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 09/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Va preliminarmente delibata la questione relativa alla giurisdizione in materia.
Premesso che i provvedimenti cautelari, ancorché emessi o confermati in sede di reclamo, sono per definizione provvisori e altresì revocabili e modificabili dal giudice che li ha pronunciati, o comunque nell'ambito di un giudizio a cognizione piena ed esauriente e, come tali, inidonei ad acquisire la natura di cosa giudicata sostanziale (art. 2909 cod. civ.), si osserva quanto segue.
Le controversie relative al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari, come si evince dall'art. 133, comma 1, lett. t), del d. lgs. n.
104/2010, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In una prima occasione, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di enunciare il seguente principio di diritto: “anche nei giudizi promossi dopo l'entrata in vigore del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, art.
2-sexies, convertito in L. 25 giugno 2005,
n. 109, è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni irroganti sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono infatti soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare, restandone, quindi, escluse le opposizioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo” (Cass. civ., sezioni unite,
15/06/2009, ord. n. 13897).
Sulla questione relativa all'individuazione del giudice delle opposizioni alle cartelle notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di “prelievo latte” o di
“prelievo supplementare per quote latte”, stante l'esigenza di tracciare un chiaro spartiacque tra e in materia, si sono, anche di recente, pronunciate le CP_6 CP_7
Sezioni Unite della Cassazione, che hanno chiarito il seguente principio: “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del
2010, art. 133, comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi” (Cass. civ., sezioni unite, 05/12/2018, ord. nn. 31370 e 31371).
Si è, d'altra parte, osservato che “l'avvenuto pignoramento come atto iniziale dell'esecuzione non potesse costituire il discrimen tra i due plessi, nel senso che solo il pignoramento sarebbe stato idoneo a radicare la giurisdizione del G.O. Tale criterio di riparto, di origine amministrativistica, non sarebbe stato infatti conducente laddove l'opposizione fosse proposta avverso una cartella esattoriale non preceduta da pignoramento, nel qual caso la giurisdizione sarebbe stata ipso iure del
G.A. Il criterio non si prestava ad essere dirimente ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione in ordine alle opposizioni, proposte ex artt. 615 o 617
c.p.c., poiché, potendosi dare opposizioni pre-esecutive o esecutive, la scelta della giurisdizione sarebbe dipesa esclusivamente dalla volontà della parte che avrebbe potuto esperirla immediatamente (contro la cartella o l'intimazione) ovvero successivamente al pignoramento, in tal modo frazionando la giurisdizione secondo la fase del procedimento esecutivo anziché secondo l'oggetto dell'impugnazione. Alla luce di tali nodi critici, dunque, il Supremo Consesso rilevava l'opportunità che la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (c.p.a.) secondo cui “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
(...) t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”, venisse interpretata alla luce del 'principio di concentrazione delle tutele', espresso già dalla giurisprudenza di legittimità in altri settori dell'ordinamento in quanto inteso come canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale” (Cass. civ., sez. III, 26/06/2020, ord. n. 12926, in motivazione).
È, dunque, opportuno verificare se le situazioni dedotte dall'attore comportino o meno l'esaurimento dell'esercizio della potestà amministrativa o sia comunque necessario un suo ulteriore esercizio e verifica per il necessario esame di situazioni di interesse legittimo.
Pertanto, non sono certamente scrutinabili dal giudice ordinario le doglianze di merito volte a mettere in discussione, anche implicitamente, l'esercizio di poteri amministrativi involgenti la determinazione del quantum debeatur oggetto delle cartelle opposte (Cass. civ., sez. III, 26/06/2020, ord. n. 12926, in motivazione).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a dedurre l'inesistenza del diritto di parte convenuta a procedere esecutivamente, stante l'illegittimità dell'atto di pignoramento notificato in data 28/04/2022 per intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 0572207280126042501, senza, dunque, sollevare alcuna contestazione sul quantum del prelievo supplementare accertato dall'autorità amministrativa nell'esercizio del potere ad essa conferito, che, alla luce dei principi di diritto richiamati, costituisce lo spartiacque tra la giurisdizione del G.O. e del G.A. in materia.
Non involgendo, dunque, la presente controversia posizioni di interesse legittimo, deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
3. Quanto al merito, parte attrice deduce l'illegittimità del pignoramento presso terzi, notificato dall' in data 28/04/2022, Controparte_1 contenente l'ordine al terzo pignorato, la , di pagare, Controparte_3 entro il termine di sessanta giorni, l'importo di € 111.794,38, comprensivo di interessi di mora ed oneri di riscossione maturati, emesso a seguito della cartella di pagamento n. 0572207280126042501, avente ad oggetto crediti relativi al prelievo supplementare per “quota latte”, asseritamente notificata in data 04/10/2006, e preceduto (il pignoramento) da intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del
1973, notificata il 26/10/2021.
La dedotta illegittimità deriverebbe dall'intervenuta prescrizione del credito atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il 26/10/2021, vale a dire dodici anni dopo l'avvenuta notifica della cartella di pagamento (04/10/2009) e, dunque, in un momento in cui, in assenza di prova di atti interruttivi, il termine di prescrizione era già maturato.
L'avvio della procedura esecutiva in forza di cartella di pagamento ormai prescritta renderebbe la stessa, secondo quanto sostenuto dall'attore, illegittima, con conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
La domanda di parte attrice, che eccepisce la prescrizione dei crediti alla data della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, è tuttavia infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
3.1 È opportuno chiarire, attesa la contestazione sul punto, che, con riferimento alla “questione” delle quote latte, vengono “in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali” (Cons.
Stato, Sez. VI, 25/03/2025 n. 2453 e 09/02/2024 n. 1316).
In materia trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale, in quanto “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale"). In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l'art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall'art. 2946 c.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2023,
n. 11050). Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659), dall'altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma
1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato o, meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali” (Consiglio di
Stato, sezione VI, 21/08/2025, n. 7097).
3.2 Posto quanto sopra, la risoluzione della questione che viene in rilievo nel caso di specie impone di vagliare la natura dell'avviso di intimazione, che, come è noto, è un atto con cui si invita il contribuente al pagamento, da notificare quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale e l'ente riscossore intende procedere ad esecuzione forzata.
Va, a tal proposito, osservato come tale avviso sia un atto di riscossione, successivo ad atti impositivi, rientrante, tuttavia, nel novero di quelli indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, che, deve, dunque, essere necessariamente impugnato.
Invero “gli atti atipici recanti al contribuente la pretesa impositiva sono solo facoltativamente impugnabili, per cui non determinano la cristallizzazione della pretesa ove non impugnati, ma […] l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19
d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale (Cass. civ., sez. VI, 21/07/2025, n. 20476).
Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - è costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del
1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass.
15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa
(ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che
l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art.
19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992” (Cass., sez. unite, 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione).
Con una più recente pronuncia la Corte di Cassazione, superando le osservazioni contenute in precedenti pronunce, ha dato continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n.
546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) (Cass. civ., sez. V,
11/03/2025, n. 6436 in motivazione).
Sussiste, dunque, un onere di impugnazione dell'intimazione di pagamento per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti e che sia intervenuta tra la notifica della cartella di pagamento e dell'atto di intimazione, nonché l'omessa notifica della cartella stessa.
3.3 L'eccezione di prescrizione, sollevata nel presente giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi, che si afferma maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando, invece, preclusa in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento (“Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere
l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.
In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento” - così
Cass. civ., sez. V, 11/03/2025, n. 6436 in motivazione).
Ed ancora: “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. civ., sez. V, 11/03/2025, n. 6436).
L'omessa impugnazione dell'avviso di pagamento determina, dunque, la cristallizzazione del credito vantato, non potendosi più far valere, con impugnazione di atti successivi, vicende estintive anteriori alla loro notifica, quale l'intervenuta prescrizione del credito.
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo impugnata l'intimazione di pagamento notificata in data 26/10/2021, pertanto, essendo preclusa, in applicazione del principio di diritto richiamato, in tale sede, l'eccezione di prescrizione, che parte attrice, si ribadisce, avrebbe dovuto sollevare con l'immediata impugnazione dell'intimazione notificata, l'opposizione proposta è infondata e va, dunque, rigettata.
4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi notificato dall' in data Controparte_1
28/04/2022;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , che liquida in € 4.216,50, per compenso al Controparte_1 difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Latina, lì 09/10/2025
Il giudice
LU IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. LU IT, all'esito dell'udienza del 09/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 12/10/2023, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 08/10/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 02/10/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6122 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Viale Umberto Tupini n. 113 - Roma presso lo studio degli avv. Antonella
FO e OL OR, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Attilio
Regolo n. 12/D - Roma presso lo studio dell'avv. Zosima VECCHIO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 08/10/2025): “Contesta le eccezioni e deduzioni avversarie, si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per
l'accoglimento delle proprie conclusioni”. per parte convenuta (note scritte del 02/10/2025): “a) si riporta a tutto quanto eccepito, argomentato e dedotto nella propria comparsa di costituzione redatta per il merito della lite, insistendo per l'accoglimento in toto delle conclusioni ivi rassegnate, nonché all'integrale contenuto delle note (conclusive autorizzate e di trattazione scritta) fin qui depositate;
b) ulteriormente impugna e contesta quanto fatto valere e lamentato da parte dell'attore introducente il merito della lite, poiché infondato per tutti i motivi già evidenziati ed esposti dall' della in CP_2 CP_1 tutti i propri scritti di causa che per ogni migliore difesa qui per relationem si richiamano, con altresì richiamo di quanto già dedotto e fatto valere in sede cautelare;
c) si oppone a qualsivoglia modificazione od integrazione la controparte apporti od intenda apportare, oltre i limiti processualmente consentiti, alle proprie argomentazioni, tesi, domande, istanze e conclusioni;
d) insiste per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto totale di ogni avversa domanda e pretesa, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite, dei compensi professionali e dei dovuti accessori, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si è già dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito volto all'accertamento e declaratoria dell'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, notificato in data
28/04/2022 dall' , stante l'intervenuta prescrizione Controparte_1 del credito di cui alla cartella di pagamento n. 05720207280126042501, notificata il 4/10/2009 e la conseguente illegittimità dell'avviso di intimazione n.
05720219000679805000, notificato il successivo 26/10/2021.
A sostegno dell'opposizione proposta, parte attrice, affermata la giurisdizione del giudice ordinario in materia, avendo il giudizio ad oggetto non il quantum della pretesa bensì l'illegittimità dell'avviso di pagamento, notificato quando era già decorso il termine decennale di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento (notificata il 04/10/2009), ha dedotto l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi, avviato in forza di un avviso di intimazione relativo ad una cartella di pagamento ad ritenersi ormai prescritta.
La cartella esattoriale, come prospetta parte attrice, è stata notificata in data
04/10/2009 e l'avviso di intimazione, a cui è seguito l'avvio della procedura esecutiva, è stato notificato dopo dodici anni, ovverosia in data 26/10/2021, con conseguente illegittimità del pignoramento presso terzi, contenente l'ordine al terzo,
di pagare direttamente all' Controparte_3 [...]
, entro sessanta giorni dalla notifica, una somma pari ad € Controparte_1
111.794,38 come da cartella esattoriale richiamata, relativa al prelievo supplementare per “quote latte”.
In ottemperanza all'obbligo impartitogli, la Controparte_3 ha comunicato l'avvenuto vincolo dell'importo di € 88,38, giacente sul conto
[...] corrente intestato all'attore, il quale, ritenuta infondata la pretesa, ha proposto opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e del conseguente atto di pignoramento, nonché l'omessa allegazione degli atti prodromici.
Introdotto il giudizio di merito, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione, esclusa la valenza dell'avviso di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione ormai inutilmente decorsa e la natura “recuperatoria” o sanante del debito prescritto dello stesso, trattandosi di una mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, ed esclusa altresì la rilevanza del periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui ha beneficiato l'amministrazione intimata nel periodo dal 01/04/2019 al 15/07/2019 ai sensi dell'art. 4, comma 10-ter, lett. a), del d.l. 29/03/2019 n. 27, convertito, con modificazioni dalla l. 21/05/2019 n. 44, parte attrice, prospettata, dunque, l'illegittimità dell'avviso di pagamento del 26/10/2021 e del conseguente atto di pignoramento presso terzi del
28/04/2022, in quanto fondati su un credito prescritto, ha così concluso: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) accertare e dichiarare la prescrizione della cartella di pagamento n. 05720207280126042501 notificata il 4 ottobre 2009 e la conseguente illegittimità dell'avviso di intimazione n. 05720219000679805000 notificato il successivo 26.10.2021; 2) in ogni caso, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602 del 1973 notificato in data 28 aprile 2022 dall' per i vizi indicati in Controparte_1 precedenza;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1.1 Con atto del 23/01/2023 si è costituita in giudizio l' Controparte_1
, la quale ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità della doglianza
[...] relativa al difetto di giurisdizione, accertato dal Giudice della fase cautelare, dovendo la stessa essere proposta con reclamo avverso l'ordinanza e, nel merito,
l'infondatezza dell'opposizione proposta, in quanto l'intervenuta prescrizione del credito, in mancanza di impugnazione dell'avviso di pagamento, non può essere fatta valere per la prima volta in sede di opposizione all'atto di pignoramento presso terzi.
Precisato sull'omessa notifica della cartella di pagamento che la stessa è stata effettuata direttamente dall'ente impositore ( Controparte_4
) e dedotta l'inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione
[...] previsto dall'art. 2948 c.c., non sussistendo nel caso di specie una prestazione periodica, l'ente convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, previa la verifica dell'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio – anche mediante il ricorso ai propri poteri d'Ufficio ex art. 107 c.p.c. – nei confronti dell'Ente impositore
[...]
(ponendo il relativo onere a carico della parte Controparte_4 attrice o, in subordine, a carico della parte convenuta): in via preliminare, dichiarare inammissibile le doglianze complessivamente formalizzate in codesta fase di merito da parte di laddove volte a contestare l'ordinanza conchiusiva della Parte_1 fase cautelare del presente giudizio (non avendo il contribuente provveduto a proporre reclamo avverso la stessa); in via principale, rigettare le avverse domande e richieste avanzate dall'avversario con il proprio odierno libello introduttivo del merito del giudizio, poiché infondate, e respingere ogni pretesa fatta valere nei confronti dell' . Con espressa richiesta sin da ora dei termini Controparte_5 ex art. 183, comma VI, c.p.c. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre CPA, IVA e rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, col beneficio della distrazione in favore dello scrivente legale, antistatario. Per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, non disporre alcuna condanna per la rifusione di spese in danno del soggetto addetto alla riscossione”.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. all'esito dell'udienza del 12/10/2023, sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 127-ter c.p.c., rilevata l'assenza di richieste istruttorie e la necessità di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuto conto del carico di ruolo e della necessità (imposta da specifico decreto presidenziale di definire prioritariamente le numerose cause ultraquinquennali pendenti sul ruolo), è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 09/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Va preliminarmente delibata la questione relativa alla giurisdizione in materia.
Premesso che i provvedimenti cautelari, ancorché emessi o confermati in sede di reclamo, sono per definizione provvisori e altresì revocabili e modificabili dal giudice che li ha pronunciati, o comunque nell'ambito di un giudizio a cognizione piena ed esauriente e, come tali, inidonei ad acquisire la natura di cosa giudicata sostanziale (art. 2909 cod. civ.), si osserva quanto segue.
Le controversie relative al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari, come si evince dall'art. 133, comma 1, lett. t), del d. lgs. n.
104/2010, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In una prima occasione, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di enunciare il seguente principio di diritto: “anche nei giudizi promossi dopo l'entrata in vigore del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, art.
2-sexies, convertito in L. 25 giugno 2005,
n. 109, è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni irroganti sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono infatti soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare, restandone, quindi, escluse le opposizioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo” (Cass. civ., sezioni unite,
15/06/2009, ord. n. 13897).
Sulla questione relativa all'individuazione del giudice delle opposizioni alle cartelle notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di “prelievo latte” o di
“prelievo supplementare per quote latte”, stante l'esigenza di tracciare un chiaro spartiacque tra e in materia, si sono, anche di recente, pronunciate le CP_6 CP_7
Sezioni Unite della Cassazione, che hanno chiarito il seguente principio: “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del
2010, art. 133, comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi” (Cass. civ., sezioni unite, 05/12/2018, ord. nn. 31370 e 31371).
Si è, d'altra parte, osservato che “l'avvenuto pignoramento come atto iniziale dell'esecuzione non potesse costituire il discrimen tra i due plessi, nel senso che solo il pignoramento sarebbe stato idoneo a radicare la giurisdizione del G.O. Tale criterio di riparto, di origine amministrativistica, non sarebbe stato infatti conducente laddove l'opposizione fosse proposta avverso una cartella esattoriale non preceduta da pignoramento, nel qual caso la giurisdizione sarebbe stata ipso iure del
G.A. Il criterio non si prestava ad essere dirimente ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione in ordine alle opposizioni, proposte ex artt. 615 o 617
c.p.c., poiché, potendosi dare opposizioni pre-esecutive o esecutive, la scelta della giurisdizione sarebbe dipesa esclusivamente dalla volontà della parte che avrebbe potuto esperirla immediatamente (contro la cartella o l'intimazione) ovvero successivamente al pignoramento, in tal modo frazionando la giurisdizione secondo la fase del procedimento esecutivo anziché secondo l'oggetto dell'impugnazione. Alla luce di tali nodi critici, dunque, il Supremo Consesso rilevava l'opportunità che la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (c.p.a.) secondo cui “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
(...) t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”, venisse interpretata alla luce del 'principio di concentrazione delle tutele', espresso già dalla giurisprudenza di legittimità in altri settori dell'ordinamento in quanto inteso come canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale” (Cass. civ., sez. III, 26/06/2020, ord. n. 12926, in motivazione).
È, dunque, opportuno verificare se le situazioni dedotte dall'attore comportino o meno l'esaurimento dell'esercizio della potestà amministrativa o sia comunque necessario un suo ulteriore esercizio e verifica per il necessario esame di situazioni di interesse legittimo.
Pertanto, non sono certamente scrutinabili dal giudice ordinario le doglianze di merito volte a mettere in discussione, anche implicitamente, l'esercizio di poteri amministrativi involgenti la determinazione del quantum debeatur oggetto delle cartelle opposte (Cass. civ., sez. III, 26/06/2020, ord. n. 12926, in motivazione).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a dedurre l'inesistenza del diritto di parte convenuta a procedere esecutivamente, stante l'illegittimità dell'atto di pignoramento notificato in data 28/04/2022 per intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 0572207280126042501, senza, dunque, sollevare alcuna contestazione sul quantum del prelievo supplementare accertato dall'autorità amministrativa nell'esercizio del potere ad essa conferito, che, alla luce dei principi di diritto richiamati, costituisce lo spartiacque tra la giurisdizione del G.O. e del G.A. in materia.
Non involgendo, dunque, la presente controversia posizioni di interesse legittimo, deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
3. Quanto al merito, parte attrice deduce l'illegittimità del pignoramento presso terzi, notificato dall' in data 28/04/2022, Controparte_1 contenente l'ordine al terzo pignorato, la , di pagare, Controparte_3 entro il termine di sessanta giorni, l'importo di € 111.794,38, comprensivo di interessi di mora ed oneri di riscossione maturati, emesso a seguito della cartella di pagamento n. 0572207280126042501, avente ad oggetto crediti relativi al prelievo supplementare per “quota latte”, asseritamente notificata in data 04/10/2006, e preceduto (il pignoramento) da intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del
1973, notificata il 26/10/2021.
La dedotta illegittimità deriverebbe dall'intervenuta prescrizione del credito atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il 26/10/2021, vale a dire dodici anni dopo l'avvenuta notifica della cartella di pagamento (04/10/2009) e, dunque, in un momento in cui, in assenza di prova di atti interruttivi, il termine di prescrizione era già maturato.
L'avvio della procedura esecutiva in forza di cartella di pagamento ormai prescritta renderebbe la stessa, secondo quanto sostenuto dall'attore, illegittima, con conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
La domanda di parte attrice, che eccepisce la prescrizione dei crediti alla data della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, è tuttavia infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
3.1 È opportuno chiarire, attesa la contestazione sul punto, che, con riferimento alla “questione” delle quote latte, vengono “in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali” (Cons.
Stato, Sez. VI, 25/03/2025 n. 2453 e 09/02/2024 n. 1316).
In materia trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale, in quanto “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale"). In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l'art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall'art. 2946 c.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2023,
n. 11050). Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659), dall'altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma
1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato o, meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali” (Consiglio di
Stato, sezione VI, 21/08/2025, n. 7097).
3.2 Posto quanto sopra, la risoluzione della questione che viene in rilievo nel caso di specie impone di vagliare la natura dell'avviso di intimazione, che, come è noto, è un atto con cui si invita il contribuente al pagamento, da notificare quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale e l'ente riscossore intende procedere ad esecuzione forzata.
Va, a tal proposito, osservato come tale avviso sia un atto di riscossione, successivo ad atti impositivi, rientrante, tuttavia, nel novero di quelli indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, che, deve, dunque, essere necessariamente impugnato.
Invero “gli atti atipici recanti al contribuente la pretesa impositiva sono solo facoltativamente impugnabili, per cui non determinano la cristallizzazione della pretesa ove non impugnati, ma […] l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19
d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale (Cass. civ., sez. VI, 21/07/2025, n. 20476).
Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - è costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del
1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass.
15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa
(ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che
l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art.
19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992” (Cass., sez. unite, 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione).
Con una più recente pronuncia la Corte di Cassazione, superando le osservazioni contenute in precedenti pronunce, ha dato continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n.
546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) (Cass. civ., sez. V,
11/03/2025, n. 6436 in motivazione).
Sussiste, dunque, un onere di impugnazione dell'intimazione di pagamento per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti e che sia intervenuta tra la notifica della cartella di pagamento e dell'atto di intimazione, nonché l'omessa notifica della cartella stessa.
3.3 L'eccezione di prescrizione, sollevata nel presente giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi, che si afferma maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando, invece, preclusa in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento (“Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere
l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.
In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento” - così
Cass. civ., sez. V, 11/03/2025, n. 6436 in motivazione).
Ed ancora: “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. civ., sez. V, 11/03/2025, n. 6436).
L'omessa impugnazione dell'avviso di pagamento determina, dunque, la cristallizzazione del credito vantato, non potendosi più far valere, con impugnazione di atti successivi, vicende estintive anteriori alla loro notifica, quale l'intervenuta prescrizione del credito.
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo impugnata l'intimazione di pagamento notificata in data 26/10/2021, pertanto, essendo preclusa, in applicazione del principio di diritto richiamato, in tale sede, l'eccezione di prescrizione, che parte attrice, si ribadisce, avrebbe dovuto sollevare con l'immediata impugnazione dell'intimazione notificata, l'opposizione proposta è infondata e va, dunque, rigettata.
4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi notificato dall' in data Controparte_1
28/04/2022;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , che liquida in € 4.216,50, per compenso al Controparte_1 difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Latina, lì 09/10/2025
Il giudice
LU IT