Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00473/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01253/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2021, proposto da
BE AR RR, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi D’Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Fasano sull’istanza trasmessa in data 15.6.2021 a mezzo PEC, avente ad oggetto “lavori di manutenzione del tratto di strada di proprietà comunale sito in c.da Monte Guarini” ;
nonché per la condanna del Comune di Fasano alla conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso nel termine ex art. 117, co. 2, c.p.a., con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il Sig. RR – nella dedotta qualità di proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Fasano, accessibile unicamente attraverso una strada comunale denominata “Monte Guarini” – ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza del 15.6.2021, con cui ha reiterato le richieste, già a suo tempo formulate nei confronti della P.A., tese ad ottenere l’esecuzione degli interventi di ripristino necessari per rendere percorribile la predetta strada, oppure l’alienazione del tratto stradale in suo favore (previa sdemanializzazione), oppure ancora l’autorizzazione a compiere a proprie cure e spese gli interventi de quibus.
1.1. Ha chiesto, pertanto, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare atti formali al riguardo, e ciò sul presupposto che l’art. 14 del D. Lgs. n. 285 del 1992 prevede l’obbligo dei Comuni di provvedere alla manutenzione delle strade di pertinenza.
1.2. Costituitosi in giudizio, il Comune resistente ha opposto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’azione, sostenendo la non esperibilità, nella specie, del rito speciale contro l’inerzia, sotto molteplici profili: a ) il ricorrente non è titolare di alcuna posizione giuridica differenziata; b ) l’istanza è diretta all’adozione di un atto di natura privatistica, ossia all’alienazione di una strada; c ) la P.A. ha formalmente riscontrato analoghe istanze formulate dal ricorrente.
1.3. Le parti hanno entrambe depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. e, all’udienza del 2 marzo 2022, la causa è stata riservata in decisione.
2. Si deve premettere che l’azione di cui agli artt. 31 e 117 del c.p.a. ha per presupposto il comportamento inerte dell’Amministrazione in ordine ad una istanza sulla quale essa abbia l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2.1. Per la sussistenza in capo all’Amministrazione di un obbligo di provvedere sull’istanza del privato, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, è necessario che il provvedimento amministrativo richiesto dall’interessato sia previsto dalla legge come atto nominato e, cioè, che l’istanza sia idonea ad attivare la sequenza procedimentale che deve ineluttabilmente definirsi con l’adozione di un provvedimento espresso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2008, n. 2462).
2.2. Ciò premesso, reputa il Collegio, in accoglimento delle eccezioni formulate dalla difesa comunale, che non sussista per la P.A. l’obbligo di provvedere in ordine alle richieste - contenute nella istanza del 15.6.2021 - di eseguire direttamente gli interventi di ripristino necessari per rendere percorribile la strada de qua , oppure di alienare in favore del ricorrente il detto tratto stradale, previa sdemanializzazione.
2.3. Rispetto a tali capi della istanza, il ricorrente ha utilizzato il rito speciale del silenzio-rifiuto per introdurre l’azione di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di compiere attività materiali ( esecuzione di lavori ) o giuridiche ( alienazione della proprietà ), che mal si conciliano con l’azione di cui all’art. 31 del c.p.a., posto che l’art. 14 del D. Lgs. n. 285 del 1992 - invocato a sostegno della tesi attorea - non disciplina una fattispecie procedimentale che si deve concludere con un provvedimento espresso, bensì contempla obblighi e doveri che l’ente proprietario è tenuto ad osservare.
2.4. Sebbene l’osservanza di tali doveri possa essere perseguita anche attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi, ciò non giustifica comunque l’attivazione del rito di che trattasi, connesso alla mancata adozione di un provvedimento nominato e tipico; infatti l’obbligo di cui alla norma citata non attiene al riconoscimento di un potere da esercitare tramite atti autoritativi, ma è rappresentato dal dovere di manutenzione della strada.
2.5. In tal senso, è stato condivisibilmente precisato in giurisprudenza che “l ’ interesse di ogni cittadino a che l ’ amministrazione comunale provveda diligentemente alla manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e, tra essi, delle strade pubbliche, non è tutelabile né in via amministrativa, né in sede giurisdizionale, fatti salvi gli eventuali casi di azione popolare (che non ricorrono nel casi di specie), fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla pubblica amministrazione per il vantaggio della collettività nella sua interezza, non soggettivizzata . Detto interesse, pertanto, non può essere quindi qualificato come interesse legittimo differenziato, bensì come interesse semplice o di fatto rientrante nell ’ area di ciò che è giuridicamente irrilevante (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773)” (v. Cons. Stato, sez. V, 30.11.2015, n. 5399).
3. A diverse conclusioni si deve invece giungere relativamente alla ulteriore ed alternativa richiesta del Sig. RR (contenuta anch’essa nella istanza del 15.6.2021) di essere autorizzato alla esecuzione degli interventi in parola a proprie cure e spese.
3.1. Ed invero, dagli atti di causa emerge che la precedente analoga istanza formulata in tal senso dal ricorrente non era stata assentita dall’Ente civico sulla base delle seguenti argomentazioni: “Le norme tecniche del PPTR vietano l ’ impermeabilizzazione delle strade rurali (art. 62 comma 2 lettera A.6), mentre è consentito il miglioramento strutturale della viabilità esistente (art. 62 comma 3 lettera B.2). […] Non è possibile autorizzare l ’ intervento richiesto (ripristino in stabilizzato legato con bitume o cemento) in quanto in contrasto con le norme urbanistiche del vigente P.R.G. e con le norme del P.P.T.R.” (cfr. nota in data 9.6.2017 del Settore Lavori e Opere Pubbliche del Comune di Fasano).
3.2. A fronte di ciò, con l’istanza per cui vi è causa il procuratore del ricorrente ha rappresentato che “il sig. RR ha predisposto, per il tramite di professionista abilitato, il progetto degli interventi di manutenzione straordinaria della strada in oggetto (allegato alla presente) redatto in applicazione di tutte le disposizioni vigenti e con la utilizzazione di materiali compatibili con il regime vigente. Poiché tale intervento deve essere realizzato su strada comunale, si chiede di autorizzare il sig. RR alla esecuzione degli interventi predetti sulla strada - secondo le eventuali prescrizioni che verranno dettate dall ’ Ufficio tecnico comunale quale atto propedeutico al formale deposito della CILA” .
4. Il ricorrente, quindi, al fine di adeguarsi alle indicazioni contenute nella risposta fornita in prima battuta dall’organo comunale, ha presentato un progetto di manutenzione straordinaria della strada con oneri a proprio carico, adducendo, quale elemento di novità, che la soluzione progettuale proposta nella relazione tecnica allegata alla ridetta nota del 15.6.2021 è conforme alle disposizioni attinenti all’utilizzo di materiali compatibili con i vincoli imposti sulla zona.
4.1. Il mancato riscontro a tale parte della rinnovata istanza si appalesa illegittimo, dovendosi riconoscere - proprio in ragione dell’interlocuzione precedentemente instaurata dal Comune di Fasano sugli elementi preclusivi all’emissione di un provvedimento positivo - che sussistano nella specie, a prescindere da una specifica norma impositiva dell’obbligo di provvedere, ragioni di giustizia ed equità, idonee a giustificare e legittimare l’affidamento del privato in una risposta della P.A. sulla specifica richiesta autorizzativa, anche in conformità ai doveri di correttezza e di buona amministrazione su di essa ricadenti.
4.2. A tal riguardo, viene in rilievo quella condivisibile giurisprudenza, secondo cui “Il silenzio inadempimento si configura non solo quando l ’ Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere previsto da un ’ espressa previsione di legge, ma anche quando un tale obbligo sia individuabile in base ai principi generali o dalla peculiarità del caso quando vi siano ragioni di giustizia sostanziale ovvero particolari rapporti esistenti tra Amministrazioni e amministrati che impongano l ’ adozione di un provvedimento” (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II bis , 4 gennaio 2016, 43; Consiglio di Stato, Sez. III, 14 novembre 2014, n. 5601; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4696; Tar Sardegna, Sez. I, 8 aprile 2011, n. 329).
5. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto quanto alla domanda attorea riguardante l’accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere alla esecuzione degli interventi di ripristino necessari per rendere percorribile la predetta strada oppure di disporne l’alienazione, mentre va accolto in parte qua, quanto alla domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di autorizzazione all’esecuzione, a cura e spese del ricorrente, degli interventi di manutenzione stradale di che trattasi, con conseguente ordine al Comune di Fasano di provvedere su tale istanza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
6. Nell’ipotesi in cui il Comune resistente rimanga inottemperante all’obbligo di provvedere nel termine previsto dalla presente sentenza, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Brindisi o suo delegato, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di 30 giorni.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa, in ragione dell’accoglimento parziale della domanda e della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto:
a ) ordina al Comune di Fasano di adottare un provvedimento espresso sull’istanza, presentata dal ricorrente, di autorizzazione all’esecuzione in proprio degli interventi di manutenzione stradale, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza;
b ) in caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato, nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Brindisi o suo delegato, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione comunale, entro l’ulteriore termine di 30 giorni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
BE Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO