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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/07/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 22 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 23 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6752, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MICHIELAN GIAMPIERO,
- ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ROSSI GIOVANNA,
- convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 11.11.2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1
e – Controparte_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 33 e ss. del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, a seguito di ogni opportuna istruttoria, previa fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso ex art. 415 C.p.c.,
Accertare e dichiarare
- che il sig. presta la sua attività lavorativa, ininterrottamente e Parte_1 continuativamente, alle dipendenze della C.D.A. Soc. Coop. Distrib. dal Pt_2
15.10.2018;
- che il ricorrente, fin dalla data della sua assunzione ha sempre svolto mansioni corrispondenti al 4° livello del CCNL per i dipendenti dalle aziende del Terziario,
Distribuzione e Servizi, di fatto applicato dalle aziende e comunque applicabile ai fini della determinazione equa e sufficiente ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099, unitamente alla contrattazione territoriale di categoria, ovvero a quel livello maggiore o minore e/o con le diverse decorrenze ritenuti di giustizia;
- che il ricorrente presta la sua attività nei tempi e nei modi indicati nel presente ricorso, ricevendo i compensi ivi specificati, da ritenersi non corrispondenti alle norme contrattuali applicate e applicabili e comunque insufficienti rispetto alla quantità ed alla qualità delle mansioni svolte, per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto,
Condannare: la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ut supra, anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 C.p.c.,
- al pagamento, in favore del ricorrente, alla data di settembre 2023, della complessiva somma di € 7.618,95 (euro), a titolo di differenze retributive, 13a mensilità, 14a mensilità, così come meglio specificato nel conteggio allegato al presente atto, di cui costituisce a tutti gli
2 effetti di legge parte integrante, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- al pagamento, in favore del ricorrente, alla data di settembre 2023, della complessiva somma di € 4.854,77 (euro), a titolo di indennità di cassa e maneggio denaro, ex art. 218 del CCNL applicato, così come meglio specificato nel conteggio allegato al presente atto, di cui costituisce a tutti gli effetti di legge parte integrante, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- a corrispondere al ricorrente tutte le somme maturate successivamente al mese di settembre
2023 (ultimo mese di riferimento del conteggio allegato al ricorso), per le stesse ragioni e per gli stessi titoli di cui sopra, con eventuale condanna in via generica;
- al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (Corte Cost. 459/00) nonché al pagamento degli interessi sugli interessi dalla proposizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Con vittoria di spese di lite, competenze, spese generali e onorari, rimborso del contributo unificato ove dovuto, oltre iva e c.p.a. da distrarsi in favore dell'Avv. Giampiero Michielan, procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio – e, segnatamente, in data 19.05.2025 – le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113, co. 4, c.c. (vd. allegato unico alle note sostitutive dell'udienza depositate in data
2.07.2025 da entrambe le parti in causa): pertanto le medesime parti hanno chiesto la dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, in conformità alle pattuizioni contenute nel predetto accordo conciliativo.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite – ed è stata decisa all'udienza odierna.
* * *
3 Essendo pacifico che le parti in causa sono pervenute a un bonario componimento della controversia in sede stragiudiziale, tramite la stipulazione in sede sindacale del menzionato accordo conciliativo, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti in parola – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Le spese di lite devono essere interamente compensate, in conformità alle richieste delle parti e alle previsioni contenute nel suddetto accordo conciliativo stragiudiziale.
P.Q.M.
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Velletri, 23 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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