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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3528/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Roberto Davini Parte_1 CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate fra i ricorrenti e precisate nel ricorso, e che di seguito si riproducono:
1.I ricorrenti, dandosi reciprocamente atto di avere già in sede di separazione definito e soddisfatto ogni rispettivo diritto e pretesa, convengono di confermare l'obbligo del sig. di Parte_1 corrispondere alla sig.a un assegno mensile di mantenimento di € 900,00, annualmente CP_1
rivalutabile secondo ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 del mese mediante bonifico bancario.
I ricorrenti confermano altresì il permanere del diritto di abitazione a titolo gratuito della signora
[...]
nell'immobile in Padova, Via L. Benedetti n. 8, siccome puntualmente identificato nell' atto CP_1
costitutivo del diritto di abitazione - rogito Notaio Dott. Rep. n. 17969 27.04.2018 Racc. Persona_1
11972 - Reg. 07.05.2018
pagina 1 di 3 2. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere soddisfatti di ogni propria ragione e/o pretesa di qualsivoglia natura inerente il rapporto coniugale, e di null'altro avere a pretendere nei reciproci confronti se non il puntuale adempimento di quanto concordato al punto 1.
3. I ricorrenti, resi edotti della possibilità di rinunciare ex art. 127 ter c.p.c. alla propria comparizione personale all'udienza, confermano, come già dichiarato nel ricorso introduttivo, di acconsentire alla celebrazione della stessa in modalità cartolare, atteso che le condizioni previste nel presente ricorso sono state tutte concordate, che dalla separazione i ricorrenti non si sono più riconciliati e che comunque non intendono riconciliarsi.
4. I ricorrenti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni sopra precisate, rinunciando ai termini per l'impugnazione in caso di integrale accoglimento della domanda”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio con rito concordatario il 5.6.1971 a Teolo (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 105, parte II, serie A, anno 1971.
Dalla loro unione nascevano due figli: il 15.5.1972, e , il 3.8.1979. Per_2 Per_3
Con decreto n. 2672/2018 del 3.4.2018 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra le parti alle condizioni di cui al verbale di comparizione dinnanzi al Presidente delegato del 26.2.2018.
In data 3.4.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La condizione concordata dai coniugi sub 1 (prima parte) è priva di profili d'illegittimità e coerente con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto della stessa. Quanto alle altre condizioni sub 1 (seconda parte, relativa al diritto di abitazione), sub
2, sub 3, sub4,espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
pagina 2 di 3 Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 5.6.1971 a Teolo (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 105, parte II, serie A, anno 1971
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto della condizione riportata in epigrafe sub 1 (prima parte), di cui al ricorso congiunto depositato in data 3.4.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3528/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Roberto Davini Parte_1 CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate fra i ricorrenti e precisate nel ricorso, e che di seguito si riproducono:
1.I ricorrenti, dandosi reciprocamente atto di avere già in sede di separazione definito e soddisfatto ogni rispettivo diritto e pretesa, convengono di confermare l'obbligo del sig. di Parte_1 corrispondere alla sig.a un assegno mensile di mantenimento di € 900,00, annualmente CP_1
rivalutabile secondo ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 del mese mediante bonifico bancario.
I ricorrenti confermano altresì il permanere del diritto di abitazione a titolo gratuito della signora
[...]
nell'immobile in Padova, Via L. Benedetti n. 8, siccome puntualmente identificato nell' atto CP_1
costitutivo del diritto di abitazione - rogito Notaio Dott. Rep. n. 17969 27.04.2018 Racc. Persona_1
11972 - Reg. 07.05.2018
pagina 1 di 3 2. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere soddisfatti di ogni propria ragione e/o pretesa di qualsivoglia natura inerente il rapporto coniugale, e di null'altro avere a pretendere nei reciproci confronti se non il puntuale adempimento di quanto concordato al punto 1.
3. I ricorrenti, resi edotti della possibilità di rinunciare ex art. 127 ter c.p.c. alla propria comparizione personale all'udienza, confermano, come già dichiarato nel ricorso introduttivo, di acconsentire alla celebrazione della stessa in modalità cartolare, atteso che le condizioni previste nel presente ricorso sono state tutte concordate, che dalla separazione i ricorrenti non si sono più riconciliati e che comunque non intendono riconciliarsi.
4. I ricorrenti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni sopra precisate, rinunciando ai termini per l'impugnazione in caso di integrale accoglimento della domanda”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio con rito concordatario il 5.6.1971 a Teolo (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 105, parte II, serie A, anno 1971.
Dalla loro unione nascevano due figli: il 15.5.1972, e , il 3.8.1979. Per_2 Per_3
Con decreto n. 2672/2018 del 3.4.2018 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra le parti alle condizioni di cui al verbale di comparizione dinnanzi al Presidente delegato del 26.2.2018.
In data 3.4.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La condizione concordata dai coniugi sub 1 (prima parte) è priva di profili d'illegittimità e coerente con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto della stessa. Quanto alle altre condizioni sub 1 (seconda parte, relativa al diritto di abitazione), sub
2, sub 3, sub4,espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
pagina 2 di 3 Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 5.6.1971 a Teolo (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 105, parte II, serie A, anno 1971
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto della condizione riportata in epigrafe sub 1 (prima parte), di cui al ricorso congiunto depositato in data 3.4.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3