Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1763/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1763/2024, promossa con ricorso depositato il 26.04.2024 da:
1) Parte_1
Nata a LU (Va) il 04.04.1977 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...], Contrada Intelo nr. 53 con l'Avv. Massimiliano Spassino
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 26.07.1974 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...], Contrada Intelo nr. 53 con l'Avv. Massimiliano Spassino
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in LU (VA), in data 7 giugno 2003
(anno 2003 atto n. 11 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza nr. 191 del 15.07.2024 (passata in giudicato il
30.09.2024, v. documenti in atti). con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
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I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26.4.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.6.2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 15.07.2024 passata in giudicato il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le figlie minori e saranno affidate, congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione anagrafica presso il padre, il quale rimarrà ad abitare nella casa coniugale di CO SA (Va), Località Intelo, nr. 53, mentre la SI.ra , dal mese di Aprile 2024 ha lasciato il domicilio coniugale, Pt_1 trasferendosi in LU (Va), Via del Carmine, nr. 32. Dal mese di Aprile 2024 tutte le spese per le utenze domestiche e per quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria compresi i relativi tributi (ad esempio TARI), dell' immobile sono a carico del sig. Pt_2
3) La SI.ra , corrisponderà a titolo di mantenimento, per le figlie e Pt_1 Per_1
entro il giorno dieci di ciascun mese, la somma mensile di € 150,00 Per_2 per ciascuna, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat e 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida in essere presso il Tribunale di Varese. Gli assegni unici, relativi alle figlie, saranno percepiti dal SI. Pt_2
4) Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, la SI.ra potrà tenere le figlie Pt_1 con sé, almeno un fine settimana al mese, da individuarsi in funzione dei propri turni lavorativi, dalle ore 19.00 del venerdì, alle ore 19.00, della domenica,
pagina2 di 4 nonché, sempre, compatibilmente con i turni lavorativi della madre, ogni settimana, in giornata da individuarsi con riferimento ai turni lavorativi, dalle ore
14.30, alle ore 21.00.
5) Durante le vacanze natalizie e pasquali, sempre in funzione dei turni lavorativi della madre, le figlie trascorreranno con la medesima, un periodo, da concordarsi, comunque, non inferiore a due giorni consecutivi, o nella settimana dal 24.12.al
31.12 o nella settimana, dal 01.01, al 06.01, per le vacanze natalizie e, sempre di due giorni, dal giovedì santo al giorno di Pasqua o dal giorno di Pasqua, alla ripresa delle lezioni, per il periodo pasquale. Le figlie, durante il periodo estivo, trascorreranno con la madre, un periodo di due settimane anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31 del mese di Maggio di ciascun anno.
6) L'autoveicolo Citroen C4 CT Tg. FH843DT, intestata alla sig.ra , resterà Pt_1 in uso alla stessa.
7) L'autoveicolo Toyota Yaris Tg. DD457ZN , intestata al SI. resterà in uso Pt_2 allo stesso.
8) I coniugi si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, allo stato nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
9) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale ed economico, ad eccezione di quelli inerenti l' abitazione adibita a casa coniugale che, allo stato rimane cointestata ai medesimi.
10) I coniugi prestano sin d' ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l' espatrio, per se e per i figli minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c. pagina3 di 4
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
07.06.2003, in LU (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LU (anno 2003, atto n. 11 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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