Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 26/11/2021, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/11/2021
N. 01219/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2021, proposto da
IC CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Maria Arena e Eugenio Demo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castegnero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari, Edoardo Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Stefanplast S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Burla, Giovanni Burla, Tito Burla, Anna Chigliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Castegnero n. 48 del 25/06/2021, pubblicata nell’albo Pretorio in data 9-24 Luglio 2021, avente ad oggetto: “Approvazione progetto dei lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile e opere di mitigazione idraulica e aree a verde in località Villagarzerla”;
nonché degli atti connessi, presupposti, e/o conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castegnero e di Stefanplast S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso non presenta apprezzabili probabilità di accoglimento, non essendo allegato alcun principio di prova del vantato esercizio ventennale di un possesso “ad usucapionem” della servitù di transito carraio; di essa non è mai stato promosso alcun accertamento giudiziale, ed anzi la stessa relazione tecnica a corredo della SCIA per ampliamento, presentata dal ricorrente nel 2017, auspicava “che una volta acquisita l’area di sedime della vecchia ferrovia (il Comune) dovrebbe consentire l’accesso carrabile dalla stessa” (cfr. doc. 4 del Comune); del resto, né prima né dopo è mai stata chiesta o, tanto meno, assentita l’apertura di un passo carraio;
Ritenuto altresì che nessun concreto vantaggio deriverebbe al ricorrente dalla sospensione della deliberazione approvativa del progetto di pista ciclabile e nuova viabilità, in mancanza di impugnativa del relativo permesso di costruire, rilasciato sulla base della variante n. 7 al Piano degli Interventi, parimenti non impugnata stante la inidoneità a tal fine della generica formula di stile “nonché di tutti gli altri atti conseguenti e/o presupposti” (tanto a prescindere dalle questioni di ammissibilità del ricorso che saranno esaminate in sede di merito);
Considerato, infine, che a sostegno della domanda cautelare non è allegato alcun danno grave ed irreparabile, derivante dalla preclusione all’utilizzo dell’accesso carraio sul retro dell’immobile, atteso che dalla prospettazione e dagli atti di causa non emerge affatto che il fondo non sia servito da altri accessi carrai, come invece affermano incontestatamente le controparti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) Respinge la domanda cautelare.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questa fase, liquidandole in euro 2.000,00= (duemila) e oneri di legge in favore delle due controparti e in ragione del 50% per ciascuna.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO