Decreto cautelare 30 giugno 2023
Ordinanza collegiale 13 settembre 2023
Ordinanza collegiale 29 settembre 2023
Ordinanza collegiale 27 dicembre 2023
Sentenza 26 giugno 2024
Ordinanza collegiale 19 luglio 2024
Decreto cautelare 28 agosto 2024
Ordinanza cautelare 23 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2025REG.PROV.COLL.
N. 06574/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6574 del 2024, proposto dai sigg.ri -OMISSIS- nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo, Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariagiusy Guarente, Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), n. 1401/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASL Avellino e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giudizio di primo grado definito dal TAR Salerno con la pronuncia qui impugnata, gli odierni appellanti hanno agito al fine di ottenere la declaratoria dell’accertamento del diritto del loro figlio minore a ricevere, a carico del SSN per il tramite dell’ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore settimanali non inferiore a 25, con ulteriori 3 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno d’età.
2. L’ASL di Avellino si è costituita in giudizio sostenendo che, in relazione alle condizioni di salute del minore, era corretto il trattamento ABA già predisposto e in corso di svolgimento, consistente in 10 ore settimanali di trattamento ABA, 6 supervisioni e 12 ore di parent training.
3. Il TAR Salerno, in accordo all’istanza avanzata da entrambe le parti (v. pag. n. 15 del ricorso introduttivo e pag. n. 5 della memoria difensiva), ha sottoposto la questione al consulto tecnico di un perito medico-legale, onde appurare:
i) l’esistenza e la natura della patologia indicata in ricorso, determinandone la gravità in relazione alla situazione personale complessiva del soggetto;
ii) l’idoneità e l’efficacia, in relazione alle condizioni di salute del minore, del programma terapeutico oggetto di contestazione;
iii) l’intensità del trattamento -OMISSIS- eventualmente da erogare in sostituzione di quello in corso, precisandone nel dettaglio le relative modalità anche con riferimento alle ore di supervisione.
4. Il CTU ha espletato il suo mandato indicando come appropriata la seguente articolazione di trattamento terapeutico: “ 16 h di trattamento riabilitativo domiciliare, suddiviso in 15 h (3h x 5 giorni a settimana) in aggiunta ad un’ora settimanale di parent- training alla coppia genitoriale, nonché una seduta mensile di supervisione con BCBA e incrementato per ulteriori sei ore settimanali volti all’inclusione sociale.. ”.
5. Il TAR ha aderito in parte alle indicazioni del consulente, recependole nel dispositivo della sentenza (ma senza l’indicazione delle sei ore settimanali volti all’inclusione sociale) ed integrandole con l’indicazione della durata del trattamento (fissata in sei mesi a far data dalla comunicazione della sentenza, in luogo dei due anni con verifica annuale indicati dal Consulente) e dell’obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la situazione del minore al termine di tale periodo.
Detta statuizione è stata preceduta da quella di annullamento sia del Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI) impugnato, censurato perché privo di valutazioni di ordine sanitario sullo stato di salute e funzionale del paziente e di scelte conseguentemente motivate; sia degli atti presupposti, ovvero della DGRC della Regione Campania n. 131 del 31 marzo 2021 e della delibera dell’ASL n. 1757 del 17 dicembre 2019, censurati nella parte in cui fissano trattamenti generalizzati e precostituiti per fasce d’età, non derogabili nella fase di predisposizione del PRI.
6. I ricorrenti in primo grado hanno impugnato la sentenza del TAR, muovendo avverso la stessa censure articolate in quattro motivi di appello, intese ad evidenziarne:
(i) l’apparenza della motivazione, per essersi il Giudice di prime cure avvalso di un CTU pur a fronte di documentazione medica depositata in uno alla perizia di parte, dalla quale si evinceva uno stato di affezione del minore da un grado di autismo di livello 3 a cui non poteva che corrispondere la necessità di un trattamento conforme alla misura richiesta di 25 ore di terapia ABA. La necessità di approfondimenti istruttori si sarebbe posta, viceversa, solo nell’ipotesi in cui la richiesta di ore fosse stata superiore a quella minima (25) indicata nelle Linee Guida;
(ii) il difetto di motivazione o di pronuncia, per avere il TAR omesso l’indicazione delle 6 ore di trattamento ABA volte all’inclusione sociale, pur riconosciute dal nominato CTU;
(iii) l’erroneità della valutazione espressa in merito alla tempistica di rivalutazione del minore, posto che per poter essere testato nella sua efficacia il trattamento Aba deve essere garantito nel tempo per almeno due anni;
(iv) la mancata determinazione della durata della seduta mensile di supervisione con BCBA, pur essendone in sentenza stata riconosciuta la necessità. Sul punto i ricorrenti osservano che la supervisione mensile non può svolgersi in un tempo inferiore alle tre ore dovendo consentire, oltre all’incontro mensile con il bambino, la famiglia e le terapiste, anche la successiva redazione della relazione.
7. Il giudizio di appello, svoltosi nel contraddittorio con la ASL Avellino e la Regione Campania, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare (ordinanza n. 3548/2024) è passato in decisione all’udienza pubblica del 5 dicembre 2024.
8. L’appello è in parte fondato.
8.1. Va certamente respinto il primo motivo inteso a censurare la superfluità dell’approfondimento istruttorio disposto dal TAR a mezzo di CTU.
La deduzione degli appellanti è contraddittoria sia rispetto all’istanza dagli stessi inoltrata nel ricorso introduttivo ai fini della nomina di CTU medico legale (p. 15); sia rispetto alle premesse del loro argomentare circa la necessità che il PRI venga calibrato sulla specifica e concreta situazione del minore e circa il fatto che nel caso di specie un ponderato e motivato accertamento era mancato, essendosi l’Amministrazione limitata a fare pedissequa applicazione di trattamenti precostituiti e standardizzati, riportati nelle presupposte e a loro volta impugnate delibere della Regione e della ASL.
Aggiungasi che le considerazioni tecniche espresse dal Consulente non sono state fatte oggetto di puntuali controdeduzioni critiche, sicché anche sotto questo profilo il motivo di appello si rivela privo di un conducente costrutto argomentativo.
8.2. I motivi secondo e il terzo sono invece fondati.
L’indicazione licenziata dal CTU nella sue conclusioni definitive va nel senso di una articolazione del trattamento in “ 16 h di trattamento riabilitativo domiciliare, suddiviso in 15 h (3h x 5 giorni a settimana) in aggiunta ad un’ora settimanale di parent- training alla coppia genitoriale, nonché una seduta mensile di supervisione con BCBA e incrementato per ulteriori sei ore settimanali volti all’inclusione sociale.. ”.
Dunque, le sei ore settimanali di inclusione sociale sono parte integrante del trattamento e la sentenza di primo grado – che immotivatamente non ne fa menzione – va integrata sul punto.
D’altra parte, il tenore della pronuncia del TAR è sostanzialmente recettivo delle qualificate considerazioni espresse dall’organo tecnico ausiliario, sicché un parziale discostamento dalle sue indicazioni avrebbe richiesto uno sforzo motivazionale che è radicalmente mancato.
Come noto, qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. Civ., sez. I, n. 15147/2018); per converso, quando la consulenza è di tipo percipiente, essa non può essere disattesa in modo criptico e sostanzialmente avalutativo del complesso delle circostanze da esse emergenti, ma solo sostituendo alla valutazione tecnica non condivisa altra, diversa e convincente valutazione a sua volta fondata su dati tecnico-scientifici (Cass. Civ. sez. III, n. 28043/2021).
Nel caso di specie, come già esposto, le determinazioni del TAR divergono (sia pure parzialmente) dalle risultanze del contributo dell’ausiliare tecnico oltre che dalle premesse di metodo poste attraverso l’attivazione del mezzo istruttorio e la recezione in via prevalente delle relative risultanze, senza peraltro neppure motivare le ragioni di questa parziale discordanza.
8.3. Similmente e per le medesime ragioni deve disporsi la correzione e integrazione della pronuncia impugnata per quanto concerne la durata del trattamento, indicata dal TAR in sei mesi in contrasto con le indicazioni del CTU riportanti una durata di due anni (si vedano sul punto le risposte definitive ai quesiti), con onere dopo un anno a carico della ASL della rivalutazione della condizione del minore da effettuarsi alla luce degli effetti della terapia medio tempore somministrata. Queste misure vanno quindi inserite nel piano di trattamento.
8.4. Va infine accolto anche il quarto motivo, poiché la durata della seduta mensile di supervisione con BCBA non è stata quantificata in sede di CTU e l’entità suggerita dai ricorrenti (3 h) - oltre a non essere stata specificamente contestata dalle parti resistenti - appare proporzionata alla mole di attività che nel contesto della seduta dovranno svolgersi.
9. In conclusione, l’appello va accolto in relazione ai motivi secondo, terzo e quarto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in relazione ai motivi secondo, terzo e quarto e per l’effetto dispone – a parziale integrazione e riforma della pronuncia di primo grado:
-- che il trattamento ha durata biennale, con obbligo di rivalutazione da parte della ASL della condizione del minore dopo un anno, alla luce degli effetti della terapia medio tempore somministrata;
-- che il trattamento include le sei ore settimanali di inclusione sociale;
-- che il trattamento include una seduta mensile di supervisione con BCBA della durata di tre ore.
Condanna in solido le parti resistenti a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del grado di giudizio che liquida nell’importo omnicomprensivo di € 2.000,00, (duemila//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.