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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Avv. Giancarlo Penzavalli - Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 38 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
in persona del legale TE rappresentante nonché Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rappresentante
[...] [...]
, rappresentate e difese dall'Avv. Marco Napoleoni Parte_2 del Foro di Velletri, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellanti
E
in persona del Controparte_1 socio amministratore rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv. Gianluca Di Blasio e Claudia Cameli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1345 del
Tribunale Ordinario di Pescara pubblicata in data 14 ottobre
2022 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle appellanti
“In via principale e nel merito: previa, se del caso, estromissione della voglia l'Ill.ma Corte Controparte_2 adita accogliere il presente gravame, per tutti i motivi indicati nell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 1345/2022, pubblicata in data 14/10/2022 dal Tribunale di
Pescara, nella persona del GOT, dott.ssa Paola Mariani, nel giudizio iscritto al rgn. 3573/2018, non notificata, accertato
e dichiarato quanto in premessa, per l'effetto ritenere non dovute le somme ingiunte, dichiarare nullo e dunque revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite e compensi professionali del doppio grado di lite.”
Conclusioni dell'appellata
“1. Rigettare l'appello in via principale proposto dalle
[...]
poichè destituito di Parte_4 qualsivoglia fondamento sia in punto di fatto che di diritto per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa.
2. Il tutto con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari di lite dei due gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1345 pubblicata in data 14 ottobre 2022 il Tribunale Ordinario di Pescara rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto TE ingiuntivo n. 913/2018 con il quale era stato ordinato all'opponente di pagare a Controparte_1 la somma di euro 39.345,00, oltre ad interessi
[...] moratori e spese della procedura, a titolo di mancato guadagno,
e condannava l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite.
1.1 Il Tribunale esponeva che nel ricorso monitorio
[...] aveva dedotto di vantare nei confronti di Controparte_1 un credito derivante dalla TE risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di tre insegne luminose commissionatele dall'opponente per il corrispettivo complessivo di euro
64.500,00, oltre ad IVA, risoltosi per inadempimento della committente, non avendo ottemperato alle proprie TE obbligazioni ed avendole pertanto impedito di fruire del guadagno che sarebbe derivato dall'esecuzione del contratto, calcolato sottraendo dal corrispettivo pattuito i costi che essa avrebbe sostenuto per la realizzazione dei tre manufatti.
1.2 Il Tribunale riferiva che VI. aveva inoltre CP_3 dedotto di avere esperito invano la negoziazione assistita e di avere quindi emesso fattura nei confronti della controparte avente ad oggetto il mancato guadagno.
1.3 Il Tribunale riteneva infondate le contestazioni di che aveva eccepito il mancato perfezionamento TE del contratto e, in subordine, l'inadempimento di
[...]
. CP_1
1.4. Il giudice osservava che la proposta contrattuale formulata da era stata accettata da Controparte_1 [...]
in data 1° marzo 2013, come risultava dal documento TE
n. 3 prodotto dall'opposta, con conseguente perfezionamento del contratto;
che nel contratto era prevista un'ulteriore manifestazione di volontà di solo con riferimento TE alla consegna delle insegne, volta ad identificare il luogo nel quale dovevano essere collocate;
che tale previsione era stata inserita a vantaggio della committente, la quale, a seguito di richieste di proroga, aveva ottenuto che il prezzo pattuito nel contratto rimanesse fermo per tutto l'anno 2014 e fino al luglio del 2016.
1.5. Il Tribunale osservava inoltre che non Controparte_1 aveva potuto adempiere all'obbligazione prevista a suo carico, avente ad oggetto l'ottenimento delle autorizzazioni presso i
Comuni ed i competenti uffici del Genio Civile, giacché nel contratto non era indicato il luogo nel quale dovevano essere posizionate le insegne né questo le era stato successivamente comunicato da con la conseguenza che l'iter TE contrattuale si era interrotto per inadempimento dell'opponente, come confermato dai testimoni.
1.6. Il Tribunale riteneva infine che l'opposta aveva fornito prova del mancato guadagno, tenuto conto che nel contratto era pattuito il corrispettivo complessivo e che
[...]
aveva prodotto una perizia di parte nella quale erano CP_1 calcolati i costi che essa avrebbe sostenuto in caso di realizzazione delle insegne.
2. Con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2023
e TE Parte_3 società che risultava avere incorporato la debitrice ingiunta, proponevano appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di tre motivi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta da previa Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.1 Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'istanza inibitoria e dell'appello proposto dalle controparti.
2.2. Con ordinanza in data 20/4/2023 la Corte ordinava la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. 2.3. Con memoria depositata il 6/5/2024 le appellanti depositavano la sentenza n. 460/2023 del Tribunale Ordinario di
Roma, Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese, che aveva disposto la cancellazione dell'iscrizione eseguita in data
1/8/2022 relativa alla cessazione e relativa cancellazione dal
Registro delle Imprese di essendo TE stata tale iscrizione erroneamente eseguita nella pendenza della clausola sospensiva della fusione in fusione Parte_3 poi revocata. rilevava pertanto di non essere mai TE cessata e di essere l'unica parte legittimata attivamente nel presente giudizio di gravame.
2.4. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
17/9/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti concludevano come riportato in rubrica.
2.5. Con ordinanza in data 19/9/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo di appello, articolato in varie censure, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.
3.1. deduce che il Tribunale aveva errato TE nel ritenere perfezionato il contratto di appalto;
che l'offerta n. 39 del 1° marzo 2013 inviatale da costituiva Controparte_1 una opzione alla quale non aveva fatto seguito la stipula del contratto né alcuna richiesta di consegna delle insegne.
3.2. Osserva che il giudice aveva argomentato la conclusione del contratto di appalto anche sulla base delle richieste di proroga dell'offerta del 1°/3/2013, attribuendole la provenienza di tali documenti, mentre invece essi erano stati redatti da e non vi era nessuna prova che fossero stati da Controparte_1 lei ricevuti, essendo illeggibili i rapporti di trasmissione dei relativi fax.
3.3. Rileva inoltre che nessun argomento di prova poteva trarsi dall'adesione al procedimento di negoziazione, conclusosi negativamente.
3.4. Evidenzia che il giudice aveva errato nel non rilevare che all'offerta di era apposto un termine finale Controparte_1 di validità fissato alla data del 31/12/2013; ribadisce che non vi era prova che tale termine fosse stato prorogato e che pertanto il suo inutile decorso aveva fatto venir meno l'efficacia dell'offerta.
4. Il motivo è fondato.
4.1. ha posto a fondamento della sua pretesa Controparte_1 creditoria l'offerta in data 1/3/2013 inviata a TE
, sottoscritta dal legale rappresentante dell'odierna
[...] appellante, con la quale si impegnava a realizzare tre insegne luminose monofacciali delle dimensioni di metri 9,60 x 2,86, comprese le pratiche di autorizzazione al Comune ed al Genio
Civile, per il corrispettivo di euro 21.500,00 ciascuna, per un totale di euro 64.500,00, oltre IVA.
4.2. Nella predetta offerta si legge: “L'ordine è valido solo a precise condizioni: La consegna delle insegne potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite una richiesta successiva inviata alla , la fatturazione potrà avvenire solo ed CP_1 esclusivamente a fornitura effettuata, nessuna richiesta di anticipazione potrà essere fatta dalla nei confronti del CP_1 committente. I riferimenti tecnici sono come le precedenti forniture, Corridonia e Grosseto. I prezzi rimarranno invariati fino alla consegna dell'ultima insegna il 31/12/2013.”
4.2.1. In calce all'offerta è precisato: “Validità offerta:
31/12/2013. Trasporto: Porto Franco. Pagamento: anticipato Pt_5
Iva, il resto come concordato per ogni singola fornitura. Consegna: concordata volta per volta. Iva: 21%”
4.3. Correttamente ha evidenziato che tale TE accordo configurava un'opzione ai sensi dell'art. 1331 c.c., avendo le parti espressamente convenuto che Controparte_1 mantenesse ferma sino al 31/12/2013 l'offerta di realizzare le tre insegne per il corrispettivo di euro 21.500,00 ciascuna e che avesse la facoltà, entro il predetto termine, TE di accettare tale proposta o meno (sull'opzione in genere vedi
Cass. n. 10649 del 1994).
4.4. L'offerta del 1°/3/2013 costituisce pertanto una proposta irrevocabile che l'odierna appellante era libera di accettare nel termine indicato.
4.5. E' pacifico, essendo stato dedotto dalla stessa
[...]
, che nel termine del 31/12/2013 non inviò CP_1 TE all'odierna appellata la richiesta di realizzazione delle tre insegne.
4.6. Nessuna prova ha fornito che tale Controparte_1 termine fosse stato prorogato una prima volta sino al 31/12/2014, con fax del 25/8/2014, ed una seconda volta sino al 31/12/2016 con fax del 29/7/2016.
4.6.1. I documenti sopra indicati risultano infatti redatti unilateralmente da e non recano accettazione di Controparte_1
inoltre non vi è neppure prova che siano stati TE ricevuti dall'odierna appellante, atteso che il rapporto di trasmissione del primo fax è illeggibile, mentre il secondo fax risulta inviato a RicaDistribuzione, soggetto diverso da
. TE
4.7. Sulla base di quanto esposto, decorso il termine di validità dell'opzione, la proposta formulata da Controparte_1 ha perso efficacia ed il contratto di appalto non si è concluso.
4.8. Risulta pertanto infondata la pretesa risarcitoria dell'appellata fondata sul dedotto inadempimento di TE al contratto di appalto, mai perfezionato.
[...]
4.8.1. In ipotesi di opzione, infatti, potrebbe configurarsi una responsabilità precontrattuale del promissario, ove il proponente dimostri che questi abbia fatto sorgere il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto rifiutandone, poi, la stipulazione (vedi Cass. n. 2017 del 1998), ma tali circostanze non sono state neppure dedotte da
[...]
. CP_1
5. Con il secondo motivo di appello deduce TE che il giudice aveva erroneamente ritenuto provato il danno lamentato da basandosi sulla fattura emessa Controparte_1 dall'appellata e sulla perizia di parte da questa fatta redigere per il calcolo del mancato guadagno.
5.1. Lamenta che il giudice non aveva tenuto conto che nello stesso periodo essa aveva commissionato a Parte_6
per oltre euro 600.000,00.
[...]
5.2. Contesta il riconoscimento all'appellata nel decreto ingiuntivo degli interessi moratori, avendo Controparte_1 fatto valere una pretesa risarcitoria e non già il credito al pagamento del corrispettivo di una prestazione.
6. Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla sua domanda di revoca del decreto ingiuntivo.
6.1. Evidenzia che, pur a prescindere dall'infondatezza della pretesa di , il decreto ingiuntivo avrebbe Controparte_1 dovuto essere revocato per essere stato concesso al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 633 c.p.c.
7. Il secondo ed il terzo motivo di gravame sono assorbiti a seguito dell'accoglimento del primo.
7.1. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, va osservato che correttamente ha messo in evidenza TE che l'appellata non ha fornito prova dei costi che avrebbe sostenuto in caso di realizzazione delle insegne, da computare dal corrispettivo complessivo al fine del calcolo del mancato guadagno azionato in sede monitoria.
7.1.1. non ha infatti prodotto le schede Controparte_1 contenenti i riferimenti tecnici richiamati nell'offerta del
1°/3/2013, in base ai quali dovevano essere realizzate le insegne, non fornendo pertanto i dati sulla base dei quali calcolare i predetti costi, ed ha rinunciato in primo grado a citare il teste suo perito di parte, non Testimone_1 comparso in due successive udienze, il quale avrebbe dovuto precisare le spese gravanti sull'appaltatrice, per materiali e manodopera, in caso di realizzazione delle insegne.
8. Sulla base di quanto esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
913/2018 emesso dal Tribunale di Pescara e rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellata.
9. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra
[...]
e e sono liquidate come in CP_1 TE dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 26.000,01 e 52.000,00 euro.
9.1. Tenuto conto che non ha svolto alcuna Controparte_1 attività difensiva ulteriore in relazione alla costituzione di
, appare equo compensare integralmente le spese Parte_3 del presente grado di giudizio fra le parti da ultimo indicate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dal
Tribunale Ordinario di Pescara il 14/6/2018 e rigetta la domanda di pagamento proposta da Controparte_1
nei confronti di
[...] TE
;
[...]
2) condanna l'appellata a rifondere a TE
le spese del giudizio, che liquida per il primo grado
[...] in euro 286,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il secondo grado in euro 804,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) compensa integralmente le spese del presente giudizio di appello fra l'appellata e Parte_3
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17/4/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Avv. Giancarlo Penzavalli - Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 38 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
in persona del legale TE rappresentante nonché Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rappresentante
[...] [...]
, rappresentate e difese dall'Avv. Marco Napoleoni Parte_2 del Foro di Velletri, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellanti
E
in persona del Controparte_1 socio amministratore rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv. Gianluca Di Blasio e Claudia Cameli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1345 del
Tribunale Ordinario di Pescara pubblicata in data 14 ottobre
2022 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle appellanti
“In via principale e nel merito: previa, se del caso, estromissione della voglia l'Ill.ma Corte Controparte_2 adita accogliere il presente gravame, per tutti i motivi indicati nell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 1345/2022, pubblicata in data 14/10/2022 dal Tribunale di
Pescara, nella persona del GOT, dott.ssa Paola Mariani, nel giudizio iscritto al rgn. 3573/2018, non notificata, accertato
e dichiarato quanto in premessa, per l'effetto ritenere non dovute le somme ingiunte, dichiarare nullo e dunque revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite e compensi professionali del doppio grado di lite.”
Conclusioni dell'appellata
“1. Rigettare l'appello in via principale proposto dalle
[...]
poichè destituito di Parte_4 qualsivoglia fondamento sia in punto di fatto che di diritto per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa.
2. Il tutto con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari di lite dei due gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1345 pubblicata in data 14 ottobre 2022 il Tribunale Ordinario di Pescara rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto TE ingiuntivo n. 913/2018 con il quale era stato ordinato all'opponente di pagare a Controparte_1 la somma di euro 39.345,00, oltre ad interessi
[...] moratori e spese della procedura, a titolo di mancato guadagno,
e condannava l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite.
1.1 Il Tribunale esponeva che nel ricorso monitorio
[...] aveva dedotto di vantare nei confronti di Controparte_1 un credito derivante dalla TE risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di tre insegne luminose commissionatele dall'opponente per il corrispettivo complessivo di euro
64.500,00, oltre ad IVA, risoltosi per inadempimento della committente, non avendo ottemperato alle proprie TE obbligazioni ed avendole pertanto impedito di fruire del guadagno che sarebbe derivato dall'esecuzione del contratto, calcolato sottraendo dal corrispettivo pattuito i costi che essa avrebbe sostenuto per la realizzazione dei tre manufatti.
1.2 Il Tribunale riferiva che VI. aveva inoltre CP_3 dedotto di avere esperito invano la negoziazione assistita e di avere quindi emesso fattura nei confronti della controparte avente ad oggetto il mancato guadagno.
1.3 Il Tribunale riteneva infondate le contestazioni di che aveva eccepito il mancato perfezionamento TE del contratto e, in subordine, l'inadempimento di
[...]
. CP_1
1.4. Il giudice osservava che la proposta contrattuale formulata da era stata accettata da Controparte_1 [...]
in data 1° marzo 2013, come risultava dal documento TE
n. 3 prodotto dall'opposta, con conseguente perfezionamento del contratto;
che nel contratto era prevista un'ulteriore manifestazione di volontà di solo con riferimento TE alla consegna delle insegne, volta ad identificare il luogo nel quale dovevano essere collocate;
che tale previsione era stata inserita a vantaggio della committente, la quale, a seguito di richieste di proroga, aveva ottenuto che il prezzo pattuito nel contratto rimanesse fermo per tutto l'anno 2014 e fino al luglio del 2016.
1.5. Il Tribunale osservava inoltre che non Controparte_1 aveva potuto adempiere all'obbligazione prevista a suo carico, avente ad oggetto l'ottenimento delle autorizzazioni presso i
Comuni ed i competenti uffici del Genio Civile, giacché nel contratto non era indicato il luogo nel quale dovevano essere posizionate le insegne né questo le era stato successivamente comunicato da con la conseguenza che l'iter TE contrattuale si era interrotto per inadempimento dell'opponente, come confermato dai testimoni.
1.6. Il Tribunale riteneva infine che l'opposta aveva fornito prova del mancato guadagno, tenuto conto che nel contratto era pattuito il corrispettivo complessivo e che
[...]
aveva prodotto una perizia di parte nella quale erano CP_1 calcolati i costi che essa avrebbe sostenuto in caso di realizzazione delle insegne.
2. Con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2023
e TE Parte_3 società che risultava avere incorporato la debitrice ingiunta, proponevano appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di tre motivi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta da previa Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.1 Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'istanza inibitoria e dell'appello proposto dalle controparti.
2.2. Con ordinanza in data 20/4/2023 la Corte ordinava la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. 2.3. Con memoria depositata il 6/5/2024 le appellanti depositavano la sentenza n. 460/2023 del Tribunale Ordinario di
Roma, Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese, che aveva disposto la cancellazione dell'iscrizione eseguita in data
1/8/2022 relativa alla cessazione e relativa cancellazione dal
Registro delle Imprese di essendo TE stata tale iscrizione erroneamente eseguita nella pendenza della clausola sospensiva della fusione in fusione Parte_3 poi revocata. rilevava pertanto di non essere mai TE cessata e di essere l'unica parte legittimata attivamente nel presente giudizio di gravame.
2.4. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
17/9/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti concludevano come riportato in rubrica.
2.5. Con ordinanza in data 19/9/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo di appello, articolato in varie censure, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.
3.1. deduce che il Tribunale aveva errato TE nel ritenere perfezionato il contratto di appalto;
che l'offerta n. 39 del 1° marzo 2013 inviatale da costituiva Controparte_1 una opzione alla quale non aveva fatto seguito la stipula del contratto né alcuna richiesta di consegna delle insegne.
3.2. Osserva che il giudice aveva argomentato la conclusione del contratto di appalto anche sulla base delle richieste di proroga dell'offerta del 1°/3/2013, attribuendole la provenienza di tali documenti, mentre invece essi erano stati redatti da e non vi era nessuna prova che fossero stati da Controparte_1 lei ricevuti, essendo illeggibili i rapporti di trasmissione dei relativi fax.
3.3. Rileva inoltre che nessun argomento di prova poteva trarsi dall'adesione al procedimento di negoziazione, conclusosi negativamente.
3.4. Evidenzia che il giudice aveva errato nel non rilevare che all'offerta di era apposto un termine finale Controparte_1 di validità fissato alla data del 31/12/2013; ribadisce che non vi era prova che tale termine fosse stato prorogato e che pertanto il suo inutile decorso aveva fatto venir meno l'efficacia dell'offerta.
4. Il motivo è fondato.
4.1. ha posto a fondamento della sua pretesa Controparte_1 creditoria l'offerta in data 1/3/2013 inviata a TE
, sottoscritta dal legale rappresentante dell'odierna
[...] appellante, con la quale si impegnava a realizzare tre insegne luminose monofacciali delle dimensioni di metri 9,60 x 2,86, comprese le pratiche di autorizzazione al Comune ed al Genio
Civile, per il corrispettivo di euro 21.500,00 ciascuna, per un totale di euro 64.500,00, oltre IVA.
4.2. Nella predetta offerta si legge: “L'ordine è valido solo a precise condizioni: La consegna delle insegne potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite una richiesta successiva inviata alla , la fatturazione potrà avvenire solo ed CP_1 esclusivamente a fornitura effettuata, nessuna richiesta di anticipazione potrà essere fatta dalla nei confronti del CP_1 committente. I riferimenti tecnici sono come le precedenti forniture, Corridonia e Grosseto. I prezzi rimarranno invariati fino alla consegna dell'ultima insegna il 31/12/2013.”
4.2.1. In calce all'offerta è precisato: “Validità offerta:
31/12/2013. Trasporto: Porto Franco. Pagamento: anticipato Pt_5
Iva, il resto come concordato per ogni singola fornitura. Consegna: concordata volta per volta. Iva: 21%”
4.3. Correttamente ha evidenziato che tale TE accordo configurava un'opzione ai sensi dell'art. 1331 c.c., avendo le parti espressamente convenuto che Controparte_1 mantenesse ferma sino al 31/12/2013 l'offerta di realizzare le tre insegne per il corrispettivo di euro 21.500,00 ciascuna e che avesse la facoltà, entro il predetto termine, TE di accettare tale proposta o meno (sull'opzione in genere vedi
Cass. n. 10649 del 1994).
4.4. L'offerta del 1°/3/2013 costituisce pertanto una proposta irrevocabile che l'odierna appellante era libera di accettare nel termine indicato.
4.5. E' pacifico, essendo stato dedotto dalla stessa
[...]
, che nel termine del 31/12/2013 non inviò CP_1 TE all'odierna appellata la richiesta di realizzazione delle tre insegne.
4.6. Nessuna prova ha fornito che tale Controparte_1 termine fosse stato prorogato una prima volta sino al 31/12/2014, con fax del 25/8/2014, ed una seconda volta sino al 31/12/2016 con fax del 29/7/2016.
4.6.1. I documenti sopra indicati risultano infatti redatti unilateralmente da e non recano accettazione di Controparte_1
inoltre non vi è neppure prova che siano stati TE ricevuti dall'odierna appellante, atteso che il rapporto di trasmissione del primo fax è illeggibile, mentre il secondo fax risulta inviato a RicaDistribuzione, soggetto diverso da
. TE
4.7. Sulla base di quanto esposto, decorso il termine di validità dell'opzione, la proposta formulata da Controparte_1 ha perso efficacia ed il contratto di appalto non si è concluso.
4.8. Risulta pertanto infondata la pretesa risarcitoria dell'appellata fondata sul dedotto inadempimento di TE al contratto di appalto, mai perfezionato.
[...]
4.8.1. In ipotesi di opzione, infatti, potrebbe configurarsi una responsabilità precontrattuale del promissario, ove il proponente dimostri che questi abbia fatto sorgere il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto rifiutandone, poi, la stipulazione (vedi Cass. n. 2017 del 1998), ma tali circostanze non sono state neppure dedotte da
[...]
. CP_1
5. Con il secondo motivo di appello deduce TE che il giudice aveva erroneamente ritenuto provato il danno lamentato da basandosi sulla fattura emessa Controparte_1 dall'appellata e sulla perizia di parte da questa fatta redigere per il calcolo del mancato guadagno.
5.1. Lamenta che il giudice non aveva tenuto conto che nello stesso periodo essa aveva commissionato a Parte_6
per oltre euro 600.000,00.
[...]
5.2. Contesta il riconoscimento all'appellata nel decreto ingiuntivo degli interessi moratori, avendo Controparte_1 fatto valere una pretesa risarcitoria e non già il credito al pagamento del corrispettivo di una prestazione.
6. Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla sua domanda di revoca del decreto ingiuntivo.
6.1. Evidenzia che, pur a prescindere dall'infondatezza della pretesa di , il decreto ingiuntivo avrebbe Controparte_1 dovuto essere revocato per essere stato concesso al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 633 c.p.c.
7. Il secondo ed il terzo motivo di gravame sono assorbiti a seguito dell'accoglimento del primo.
7.1. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, va osservato che correttamente ha messo in evidenza TE che l'appellata non ha fornito prova dei costi che avrebbe sostenuto in caso di realizzazione delle insegne, da computare dal corrispettivo complessivo al fine del calcolo del mancato guadagno azionato in sede monitoria.
7.1.1. non ha infatti prodotto le schede Controparte_1 contenenti i riferimenti tecnici richiamati nell'offerta del
1°/3/2013, in base ai quali dovevano essere realizzate le insegne, non fornendo pertanto i dati sulla base dei quali calcolare i predetti costi, ed ha rinunciato in primo grado a citare il teste suo perito di parte, non Testimone_1 comparso in due successive udienze, il quale avrebbe dovuto precisare le spese gravanti sull'appaltatrice, per materiali e manodopera, in caso di realizzazione delle insegne.
8. Sulla base di quanto esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
913/2018 emesso dal Tribunale di Pescara e rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellata.
9. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra
[...]
e e sono liquidate come in CP_1 TE dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 26.000,01 e 52.000,00 euro.
9.1. Tenuto conto che non ha svolto alcuna Controparte_1 attività difensiva ulteriore in relazione alla costituzione di
, appare equo compensare integralmente le spese Parte_3 del presente grado di giudizio fra le parti da ultimo indicate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dal
Tribunale Ordinario di Pescara il 14/6/2018 e rigetta la domanda di pagamento proposta da Controparte_1
nei confronti di
[...] TE
;
[...]
2) condanna l'appellata a rifondere a TE
le spese del giudizio, che liquida per il primo grado
[...] in euro 286,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il secondo grado in euro 804,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) compensa integralmente le spese del presente giudizio di appello fra l'appellata e Parte_3
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17/4/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi