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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 214/2022 R.G.,
tra
(cf: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nicola Seminara;
appellante contro
(cf: ), in persona del legale rappr. pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giovanni Avila;
appellata e appellante incidentale
e
(cf: , in persona del legale rappr. pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, quale mandataria di rappresentata e difesa, per procura Controparte_3
in atti, dall'avv. Maria Gaetana Patti;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 6.12.2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 7.1.2022, il Tribunale di
Catania, in accoglimento della domanda proposta dalla società odierna appellata
(titolare di comunità terapeutica assistita a indirizzo psichiatrico accreditata col servizio sanitario) nei confronti dell' , Parte_1
affermato il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della tariffa di
€.192,00 (in luogo di quella di €.110,00 corrisposta) per ciascuno dei giorni di ricovero dei pazienti in degenza da oltre 72 mesi nei posti letto del “primo modulo”, ha condannato la convenuta al pagamento - quali differenze maturate a tale titolo in relazione alle prestazioni rese tra marzo 2014 e maggio 2015 - di €.207.256,00, oltre interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs n. 231/2002, a decorrere dal 13.7.2020, data di messa in mora.
Ha esposto il tribunale, a sostegno della decisione:
i) la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di azione diretta ad ottenere l'adempimento di una obbligazione contrattuale;
ii) l'insussistenza dell'eccepita prescrizione, interrotta con diffida del 21.7.2020 ed operando il termine ordinario decennale, anziché quello relativo alle (diverse) obbligazioni periodiche o di durata;
iii) l'esistenza del giudicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della invocata tariffa di euro 192,00, in forza della sentenza del C.G.A Sicilia n. 952 del 2019, la quale ha annullato, con efficacia erga omnes e con effetti ex tunc, la nota del 6.6.14 emanata dall' la quale prevedeva la corresponsione, alle C.T.A. convenzionate (tra cui CP_4
l'appellata), per i pazienti che rimanevano ricoverati e assistiti nel “primo modulo”
(trattamento terapeutico intensivo ed estensivo) oltre il limite temporale di 72 mesi, della retta inferiore prevista per il “secondo modulo” (trattamento socioriabilitativo).
Contr Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 7.2.2022,
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.
2 È intervenuta in giudizio quale mandataria incaricata della Controparte_5
riscossione di cessionaria del credito relativo alla sorte capitale e Controparte_3
agli interessi moratori maturati dal 7.11.2022, chiedendo il rigetto del gravame principale e l'accoglimento di quello incidentale.
Posta in decisione, allo scadere dei termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è pervenuta all'esame del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, l' assume che ha errato il Parte_1
tribunale nell'affermare la propria giurisdizione. Deduce che la domanda proposta non ha fondamento contrattuale (ivi non trovandovi titolo), ma nasce, a titolo
Contr risarcitorio, a seguito dell'affermata illegittimità dell'atto amministrativo dell' ed è pertanto sottoposta alla giurisdizione del GA.
Contr Col secondo motivo l' assume che ha errato il tribunale a rigettare l'eccezione di prescrizione, sull'errato presupposto che il relativo termine sarebbe decennale.
Deduce di contro che la cadenza periodica nella quale divengono esigibili le prestazioni è commisurata alle prestazioni svolte nel periodo di riferimento;
e l'obbligo di pagamento sorge per l'Azienda dalla fatturazione mensile;
trattasi quindi, secondo la convenzione, di un rapporto di durata, che prevede la periodicità delle prestazioni giornaliere, fatturate mensilmente.
Col terzo motivo, censura la decisione nel merito. In sintesi, deduce che in nessun punto la sentenza del C.G.A. ha riconosciuto il diritto, delle strutture ricorrenti convenzionate, a percepire la retta (€.192,00 al giorno) prevista per l'assistenza terapeutica, senza che questa venisse effettivamente erogata, in relazione ai pazienti, ricoverati nel primo modulo, che avevano ultimato i 72 mesi di trattamento, ed erano solo in attesa di una sistemazione alternativa. In realtà il pagamento, per i suddetti pazienti, della tariffa di €.192,00 al giorno non può giustificarsi con maggiori costi del primo modulo, posto che gli “standard professionali più qualificati e onerosi” dovevano in ogni caso essere posseduti e attuati dall'appellata per le cure da apprestare ai pazienti ricoverati in detto modulo.
3 2.) A sua volta la CTA appellata impugna la sentenza per aver affermato la spettanza degli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs n. 231/2002 a decorrere dalla data di messa in mora del 13.7.2020, anziché dal giorno successivo alla scadenza del relativo termine di pagamento.
3.) L'appello principale è infondato, mentre merita accoglimento quello incidentale.
Sulle questioni in esame questa Corte di appello si è ripetutamente pronunciata
(con le sentenze n. 1553 del 19.7.2022, n. 1472 del 27.7.2023, n. 548 del 27.3.2023
e più recentemente n. 1440/2024, n. 1546/2024, n.20/2025 e n.419/2025), in senso sfavorevole all'appellante, con motivazioni che questo collegio non ha ragioni per disattendere.
Nel riportarsi a tali motivazioni (ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), in sintesi, occorre pertanto ribadire, anzitutto, quanto al primo motivo, che la domanda in questa sede proposta non è diretta ad ottenere il risarcimento di danno consequenziale ad atto amministrativo illegittimo, bensì al pagamento del corrispettivo tabellare per il servizio prestato, quale risulta a seguito dello statuito annullamento dell'atto illegittimo, e quindi trae fondamento da una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi.
4.) Con riguardo alla contestata durata del termine prescrizionale oggetto del secondo motivo, occorre anche in tal caso ribadire quanto già affermato nelle richiamate decisioni di questa Corte, secondo cui la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. non è applicabile alle obbligazioni - quali quelle in discorso - nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche ai debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, per i quali opera la ordinaria prescrizione decennale.
5.) In ordine al terzo motivo, va ribadito che - per come già evidenziato da questa
Corte con i precedenti richiamati - il CGA, con la sentenza n. 952/2019, intercorsa
(anche) tra le medesime odierne parti, ha affermato l'illegittimità della nota del
6.6.2014 n. 2270 con cui l' comunicava alle strutture convenzionate che avrebbe Contr
4 remunerato i posti occupati dai pazienti in degenza da oltre 72 mesi nel primo modulo ossia quello “terapeutico riabilitativo”, in luogo della tariffa imposta dal DA
24.2.2014 per tale modulo, con la tariffa ridotta di €.110,00 giornaliere prevista dal
DA del 5.3.2014 per i posti del secondo modulo, riservato ai soggetti non autosufficienti con patologie psichiatriche che necessitano di una soluzione abitativa a vario grado di tutela sanitaria.
E ciò in ragione della inadeguatezza di tale tariffa, “poiché in base ad evidenti ragioni logiche di proporzionalità e ragionevolezza, non può imporsi, a strutture residenziali vincolate al rispetto di standard prestazionali elevati in punto di condizioni di ricovero e di livelli di cura, il prolungamento della degenza dei pazienti
a fronte di una (significativa) decurtazione della retta riconosciuta”. Per il CGA, infatti, l'atto impugnato “…estende, nel caso di prolungamento oltre il termine del ricovero, la tariffa ridotta anche ai posti letto del primo modulo, in tal modo facendo ricadere in toto sulle strutture il sacrificio economico che consegue alla mancata
Cont individuazione proprio da parte dell' del percorso di uscita del paziente e del suo inserimento nel percorso di assistenza non terapeutica”.
Ne discende che - secondo quanto evidenziato da questa Corte con le richiamate sentenze ed all'opposto da quanto assume l'appellante - dall'annullamento dell'atto in discorso da parte del GA, discende che “il corrispettivo dovuto alla struttura per il permanere nel primo modulo di pazienti che pur avevano superato il periodo di permanenza per detto modulo previsto è – in derivazione del giudicato amministrativo - quello previsto dalla tariffa autoritativamente fissata per tale modulo (DA 24.2.2014), come all'evidenza si coglie anche dal passaggio motivazionale della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativo per la
Regione Siciliana ove si specifica che la tariffa per gli occupanti del primo modulo
è dovuta “a prescindere dai concreti interventi sanitari” per il fatto che le strutture
“sono tenute a mantenere i moduli di degenza di 20 posti ciascuno attrezzati per garantire la presenza del personale medico e non medico previsto dal D.A. del 7 gennaio 2014 con il conseguente non irrilevante impegno economico”.
5 Si è infatti posto in evidenza da parte di questa Corte che la struttura è tenuta a garantire, nel primo modulo, “gli elevatissimi standard professionali e di personale di cui al D.A. del 7.1.2014, ovverosia la presenza di almeno 2 medici e 2 psicologi, del pedagogista, dell'assistente sociale, di 5 educatori, 6 infermieri professionali e
6 operatori socio sanitari, che giustificano le tariffe fissate con D.A. del 24/2/2014,
e che non possono non ricadere sull' , permanendo gli ospiti nel Parte_1
detto modulo per il difetto di quelle indicazioni, che l' è tenuta a fornire”. Pt_1
6.) Fondato è, invece, il motivo di appello incidentale con il quale Controparte_1
lamenta che la decorrenza degli interessi moratori, pur riconosciuti ex d.lgs. n.
[...]
231/02, sia stata fissata dalla messa in mora del 2020, piuttosto che dalla data di scadenza del relativo termine di pagamento, ossia dalla ricezione dei singoli rendiconti da parte dell' . Controparte_6
Il comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2022, in materia di transazioni commerciali, prevede che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” che, nella fattispecie, era di 60 giorni (ai sensi del comma 5 della norma citata) dalla ricezione dei rendiconti.
È, dunque, corretta la richiesta di ottenere il pagamento degli interessi moratori dal 61° giorno dalla maturazione del diritto al pagamento, ossia dalla ricezione dei singoli rendiconti mensili (in tal senso si è già pronunziata questa Corte con sentenza n. 548/23), dovendosi evidenziare che nel caso a mano è incontestato che il contratto stipulato nel 2001 sia stato più volte legittimamente prorogato e rinnovato ben oltre la data dell'8 agosto 2002, da ultimo con la convenzione del 20.2.2019 (doc. 16).
8.) Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate in favore di parte appellata e della interveniente nella misura specificata in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui alle vigenti tabelle, tenuto conto dell'esistenza di un contenzioso seriale e dell'identità delle difese svolte, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, decisionale (in assenza di alcuna attività istruttoria o di alcuna attività tale da dare titolo al riconoscimento della voce di tariffa “trattazione”).
6 Resta ferma la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado operata da tribunale, dal momento che essa appare comunque congrua - in relazione ai parametri minimi - anche alla luce della riconosciuta diversa decorrenza degli interessi di mora.
Contr Ricorrono i presupposti in capo all' per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
degli interessi moratori sulla sorte capitale al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02,
[...]
con decorrenza dal 61° giorno dalla data di ricezione, da parte dell' , Parte_1
dei singoli rendiconti mensili;
condanna l' al rimborso in favore di e di CP_6 Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in CP_2
€.4.997,00, oltre rimborso 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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