Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 03/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati dott. SA CHIAZZESE Presidente dott.ssa IA PARLATO Giudice relatore dott. Giuseppe di PIETRO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69946 promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di FURNO’ SA (C.F.
[...]), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Grimaldi (pec avv.giuseppegrimaldi@pointpec.it), con studio a Lentini, nella via F.
Spina 7 96016 Esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 novembre 2025, il relatore, consigliere IA AR, e, per l’Ufficio di Procura, la dott. Romina Alberti;
Ritenuto in
FATTO
1. La Procura presso questa Sezione, con atto di citazione depositato in data 8 giugno 2024 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio il signor FU SA per sentirlo condannare al risarcimento di un N. 33/2026 presunto danno erariale pari ad euro 29.847,28, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – I.S.M.E.A., nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.
2. L’azione contabile traeva origine dalla denuncia di danno trasmessa dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Lentini con nota n.
0395499/2024 del 04 luglio 2024, riguardante l’ipotesi di un’indebita percezione da parte del signor FU di contributi comunitari relativi a terreni che lo stesso aveva acquistato dall’ISMEA mediante una vendita con patto di riservato dominio, successivamente rientrati nel patrimonio dell’ente a causa dell’inadempienza dell’acquirente.
3. La Procura, dopo aver svolto gli approfondimenti istruttori i cui esiti venivano compendiati nelle note prot. 0683663/2024 del 26 novembre 2024 (contenente la rettifica di alcuni errori materiali contenuti nella relazione n. 0395499/2024) e prot. n. 0049653/2025 del 27 gennaio 2025, ricostruiva la vicenda nei termini appresso esposti.
3.1. La compravendita citata, stipulata in data 13 dicembre 2000, aveva ad oggetto un fondo situato nel territorio di Lentini, censito al foglio 16, particelle nn. 177; 178; 385; 386; 387; 388 e 389 e al foglio 26, particelle 9; 10; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 472; 473 e 474, esteso 39 ettari, 41 are e 27 centiare, ceduto a fronte a fronte di un compenso pari ad euro 441.271,29, da corrispondersi in trenta rate annuali di euro 23.992,51, comprensive di una quota di capitale e una corrispondente agli interessi calcolati al tasso del 3,50 annuo.
L’effetto traslativo si sarebbe verificato con il pagamento dell’ultima rata del prezzo ma il compratore veniva immesso nel possesso del bene alla data della sottoscrizione dell’accordo.
Il contratto, inoltre, all’art. 6, prevedeva una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., riferita al mancato pagamento di due rate annuali di prezzo (cfr. l’allegato 1 alla nota prot. n. 0049653/2025 del 27 gennaio 2025).
3.2. L’agricoltore, in data 22 giugno 2021, inoltrava la domanda di sostegno al pagamento n. 14241146225 e, in data 28 giugno 2021, presentava la domanda unica di pagamento n. 10265583350, richiedendo contributi pubblici anche in relazione alle particelle oggetto della cessione in questione (cfr. gli allegati alla nota prot. n.
0049653/2025 del 27 gennaio 2025 4 e 5 e 6, rispettivamente contenenti le istanze e la relativa, comune scheda di validazione).
3.3. L’ISMEA, dopo che aver accertato che il FU si era reso inadempiente integrando le condizioni dedotte nella clausola risolutiva, gli manifestava la propria volontà di avvalersene, intimando anche il rilascio degli immobili con comunicazione trasmessa via pec in data 13 ottobre 2021 (cfr. l’allegato 2 alla nota prot.
n. 0049653/2025 del 27 gennaio 2025).
L’istituto, in seguito, sempre a mezzo pec, trasmetteva all’interessato la nota n. 0014269 del 14 aprile 2022, con cui gli comunicava di aver provveduto a far redigere l’attestazione notarile di inadempimento, costituente titolo esecutivo per il rilascio immediato dell’immobile - da considerarsi già rientrato nella propria disponibilità - ai sensi dell’art.
608 c.p.c. (cfr. l’allegato 3 alla nota prot. n. 0049653/2025 del 27 gennaio 2025).
3.5. L’AGEA non veniva informata della sopravvenuta risoluzione del contratto legittimante la conduzione di alcune delle particelle dichiarate nelle predette domande ed erogava all’agricoltore contributi pari ad euro 16.344,33 in relazione alla D.U.P. e ad euro 13.502.95 per la domanda di sostegno al pagamento (per un totale di euro 29.847,28),
versandoli in un arco temporale racchiuso fra il 19 novembre 2021 e il 13 maggio 2022 (cfr. la nota n. 0395499/2024 del 04 luglio 2024 e i relativi allegati).
4. Sulla base del quadro descritto, il Pubblico Ministero presso questa Sezione invitava il percettore a presentare le proprie deduzioni in ordine ad un presunto danno corrispondente al complessivo ammontare dei finanziamenti, asseritamente conseguiti mediante produzione e l’inoltro di documentazione contenente dichiarazioni false, rese intenzionalmente e riguardanti una superficie superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
5. L’invitato si avvaleva delle facoltà di difesa preprocessuali, deducendo di essere legittimato a inserire le particelle in questione nella DUP e nella domanda di sostegno per l’anno 2021, in quanto la comunicazione della risoluzione del contratto ex art. 13 comma 4 bis D.L. 193/2016 era pervenuta solamente il 14 aprile 2022, vale a dire in epoca successiva alla presentazione delle istanze e dopo la conclusione dell’anno solare di riferimento; l’invitato, inoltre, qualificava la comunicazione del 13 ottobre 2021 quale semplice atto di diffida, privo dell’effetto risolutivo del contratto di acquisto con patto di riservato dominio, realizzato, ex art. 13, comma 4-bis, D.L. 193/2016, solo attraverso la notifica della avvenuta redazione del processo verbale notarile.
6. Il P.M., non persuaso dalle argomentazioni offerte dal presunto responsabile, lo conveniva in giudizio replicando l’originaria contestazione, che reputava non intaccata dalle difese espresse in sede preprocessuale.
6.1. In particolare, l’accusa precisava che l’inclusione delle particelle era ab origine illegittima a causa del preesistente inadempimento dell’istante, cui non poteva sfuggire la presenza dei presupposti che avrebbero consentito all’ISMEA di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 6 del contratto di vendita.
6.2. Tale facoltà, in effetti, era stata esercitata con la comunicazione del 13 ottobre 2021, comportante la risoluzione di diritto della convenzione che costituiva il titolo di conduzione dei fondi in questione.
6.3. L’attestazione notarile, invece, a parere dell’attore, non avrebbe avuto rilevo ai fini risolutivi, già compiuti, mentre l’opposta tesi difensiva avrebbe poggiato su di erronea interpretazione dell’art.13, comma 4-bis D.L. 193/2016, contraddetta del testo stesso della norma.
6.4. La Procura completava la propria prospettazione contestando al presunto responsabile di non aver informato l’AGEA della perdita di titolarità di ogni suo diritto sulle particelle dichiarate nelle domande presentate nel 2021 e di aver incamerato contributi che non gli spettavano.
6.5. Il P.M., in conclusione, confermava l’addebito iniziale, mosso a titolo di dolo, chiedendo la condanna del FU al pagamento di euro 29.847,28 in favore dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, oltre accessori di legge.
7. Il signor FU si costituiva in data 23 ottobre 2025.
7.1. Il convenuto, in via pregiudiziale, sollevava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, evidenziando la mancanza della relazione funzionale fra l’autore del presunto danno e l’amministrazione che lo avrebbe subito, dalla quale sarebbe derivata la carenza del prescritto rapporto di servizio.
7.2. Nel merito, in primo luogo, la parte privata affermava la legittimità del proprio operato in considerazione della presenza di validi titoli di conduzione dei fondi alla data della proposizione delle domande, precisando anche che alla diffida del 13 ottobre 2021 non poteva riconnettersi un effetto risolutivo.
7.3. La difesa, in secondo luogo, negava la connotazione dolosa della propria condotta, tanto più tenuto conto della rigorosa formulazione dell’art. 1, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 nel testo vigente.
Il FU, quindi, in conclusione chiedeva di accertare il difetto di giurisdizione del giudice adito; nel merito, di dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura; in via gradata, sollecitava l’esercizio del potere riduttivo.
8. La Procura, in data 29 ottobre 2025, faceva pervenire una memoria di replica in cui contrastava l’argomento del difetto di dolo, ritenendolo sussistente anche tenuto conto della nuova versione dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come da ultimo modificato dall’art. 21 del D.L. 76/2020, convertito in L.120/2020, e si opponeva anche all’esercizio del potere riduttivo ex comma 1-bis, dell’art. 1, della L. 20/1994.
9. All’udienza del 12 novembre 2025, il Procuratore regionale ed il difensore del convenuto ribadivano le rispettive richieste e argomentazioni già precedentemente formulate Considerato in Diritto
1. Il presente giudizio verte sull’accertamento della responsabilità del convenuto in ordine ad un presunto danno erariale, corrispondente all’intero importo dei finanziamenti dallo stesso percepiti anche in relazione a particelle acquistate per mezzo di una vendita con patto di riservato dominio in seguito divenuta inefficace a causa della dichiarazione dell’alienante di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto.
2. In via pregiudiziale occorre pronunciarsi sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal presunto responsabile.
Al riguardo, si osserva che la questione della sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei privati percettori di sussidi pubblici destinati a realizzare un interesse pubblico è ormai positivamente risolta dalla giurisprudenza, ormai granitica, della Corte di Cassazione legittimità e di questa stessa Corte (cfr., ex pluribus, le sentenze di questa Sezione 549/2023 n. 133/2025).
3. Prima di pronunciarsi sulla fondatezza dell’azione erariale, occorre brevemente tratteggiare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
3.1. Al riguardo, va precisato che, per le campagne agricole a partire dal 2015, per gli aiuti a carico del FEAGA trovano applicazione il Reg.
Ue 1307/2013 (modificato dal Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020 e abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023 dall'art. 154, par. 2, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2115/UE ma applicabile alle domande di aiuto relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 1° gennaio 2023), il Reg. delegato (UE) 639/2014 della Commissione, integrativo del regolamento richiamato (abrogato dall'art. 1, par. 1, del Regolamento 17 ottobre 2022, n. 2022/2529/UE, a decorrere dal 29 dicembre 2022) e il Reg. di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione (abrogato dall'art. 1, par. 1, del Regolamento 1° dicembre 2022, n. 2022/2530/UE, a decorrere dal 29 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n.
2022/2530/UE).
La disciplina che ne risulta riconosce all’agricoltore un contributo di sostegno al reddito, parametrato, fra l’altro, all’estensione della superficie aziendale dichiarata, che deve ricomprendere terreni di cui l’istante dispone sulla base di titoli giuridici comprovanti la sussistenza di un diritto reale o personale di godimento previsto dall’ordinamento nazionale, restando irrilevante la mera disponibilità materiale dei beni.
La consistenza territoriale attestata dal fascicolo aziendale rileva anche per le domande a valere sul FEASR, cui, ratione temporis, si applicava il regolamento n. 1305/2013, in seguito abrogato, a decorrere dal 1°
gennaio 2023, dall’art. 154, par. 1, del Regolamento n. 2021/2115/UE (cfr.
la sentenza di questa Sezione n. 235/2024).
Proprio la necessità di dare certezza alla consistenza aziendale ha costituito la ratio ispiratrice della disciplina integrativa recata dall’art.
3, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 503/1999, oltre che di numerosi decreti MIPAAF e delle circolari adottate dall’AGEA. (cfr., ex pluribus, la citata sentenza di questa Sezione n. 133/2025).
3.2. Le ipotesi di decadenza dal beneficio e di ripetibilità dal relativo importo sono disciplinate ratione temporis dall’art. 19, comma 2, del Reg. 640/2014 (abrogato dall'art. 13, par. 1, del Regolamento 4 maggio 2022, n. 2022/1172/UE, a decorrere dal 1° gennaio 2023) il quale prevede, per il caso di sovradichiarazioni, che “se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi”.
L’inserimento nelle domande di particelle sulle quali l’istante non vanta alcun titolo, comunque, rileva anche ai sensi dell’art. 60 del Reg.
Ue 1306/2013, (abrogato a decorrere dal 7 dicembre 2021 dall’art. 104, par. 1, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2116/UE, che all’art.
62, contiene una clausola di analogo tenore rispetto a quella di seguito riportata) il quale, introducendo una norma di chiusura intitolata
“clausola di elusione”, stabilisce che “Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.”
3.3. Oltre che della normativa unionale occorre tener conto delle disposizioni nazionali di seguito richiamate.
Si fa riferimento, in primo luogo, all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che, in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni, prevede che, qualora dal controllo delle predette dichiarazioni, “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, ferma restando la responsabilità penale.
Inoltre, l’art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986 stabilisce che chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito (cfr., sulla superiore ricostruzione normativa, le sentenze di questa Sezione nn. 235/2024;
538/2023 e 231/2023).
4. Nella fattispecie in esame, la questione della sussistenza di un valido titolo di conduzione va scrutinata tenendo conto della peculiarità della convenzione stipulata fra l’ISMEA e l’imprenditore agricolo e delle sue vicende.
A tal proposito si rammenta che le particelle in contestazione sono state cedute mediante una vendita con patto di riservato dominio, regolata all’art. 1523, cui era stata apposta una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. riferita al mancato pagamento di due rate.
Nel caso di specie l’effetto traslativo - che il menzionato art. 1523 ricollega al pagamento dell’ultima rata del prezzo - non si verificava a causa della dichiarazione da parte dell’ISMEA, rivolta all’acquirente, di volersi avvalere, con le finalità risolutive di cui al secondo comma del richiamato art. 1456 c.c.
5. A questo punto, occorre mettere ordine nella cronologia degli eventi rapportandola agli addebiti mossi al convenuto.
5.1. Il signor FU ha inoltrato le domande di aiuto nelle date del 22 giugno e del 28 giugno 2021, quando ancora non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’alienante circa la volontà di valersi della clausola risolutiva, trasmessa solo in data 13 ottobre 2021 I contributi che la procura ritiene indebitamente percepiti sono stati erogati in un arco temporale ricompreso fra il fra il 19 novembre 2021 e il 13 maggio 2022.
5.2. Nella ricostruzione accusatoria la condotta dolosa addebitata al FU sarebbe consistita, alternativamente, nell’inserire nelle domande le particelle relative ad un contratto che, a causa del proprio inadempimento, l’altro contraente poteva risolvere ovvero nell’avere incassato i finanziamenti senza dichiarare all’AGEA avvenuta la perdita dei titoli medio tempore avvenuta.
6. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di dover risolvere la controversia secondo il criterio “della ragione più liquida”, anzi “delle ragioni più liquide”, distintamente individuate in riferimento a ciascuna delle due condotte alternativamente contestate dall’accusa.
6.1. In primo luogo, si osserva che, all’epoca della presentazione di entrambe le domande relative al 2021, le particelle acquisite con il patto di riservato dominio erano ricomprese nella consistenza dell’azienda agricola di cui il FU era titolare, dal momento che l’acquirente non aveva ancora comunicato la volontà di valersi della clausola.
Da ciò consegue che l’aver dichiarato un titolo di conduzione che allora era valido ed efficace non integra né una falsità né un’artificiosa creazione dei presupposti per ottenere il beneficio rilevanti profilo della responsabilità erariale.
6.2. Sotto altro profilo, si osserva che la mancata comunicazione all’AGEA della risoluzione, nel frattempo occorsa, non appare sorretta da un atteggiamento doloso del convenuto, tanto meno nella rigorosa accezione risultante modifiche apportate dall’art. 21, comma 2, del D.L.
76/2020, dall’art. 1 delle Legge 20/94.
Non risulta prodotto, infatti, alcun elemento che dimostri la consapevolezza da parte del FU né di essere tenuto fornire tale informazione (che anche l’ISMEA, fra l’altro, avrebbe potuto trasmettere) all’organismo pagatore né dell’eventuale carattere indebito della percezione dei contributi in ragione della caducazione del titolo intervenuta nel mese di ottobre dell’anno di riferimento.
7. Altre questioni devono intendersi assorbite alla luce dell’impianto argomentativo sopra esposto.
8. In conclusione, in considerazione di tutto quanto innanzi esposto, si ritiene che il convenuto debba essere prosciolto dall’addebito formulato in citazione.
9. La Procura, quale amministrazione danneggiata, aveva individuato l’ISMEA.
In realtà, ad avviso del Collegio – che sotto tale profilo non è limitato dalle indicazioni della parte attrice - è l’AGEA che, in astratto, andrebbe considerata come ente danneggiato.
Pertanto, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c. gli onorari e dei diritti spettanti alla sua difesa, vengono posti a carico dell’AGEA nella misura di euro 3.341,90, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
- assolve il signor FU SA dall’addebito formulato in citazione;
- liquida, in suo favore, le spese legali per euro 3.623,65, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, ponendole a carico dell’AGEA.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 12 novembre 2025 e 28 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
IA AR SA ZE
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,
03 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to digitalmente