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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1938/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1938/2023
Oggi 4 marzo 2025 alle ore 9.45, innanzi alla dott.ssa Silvia Grasselli, assistita dalla tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 dott.ssa Paola Myzeqari, sono comparsi:
Per (C.F. e Parte_1 P.IVA_1
'avv. MORRESI MAURO Parte_2
Per . Controparte_1 Parte_3
(C.F. ), il capitano di AT
[...] P.IVA_2 Parte_4
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Morresi precisa le conclusioni come da ricorso
Il capitano di AT precisa le conclusioni come da costituzione Parte_4
L'avv. Morresi insiste per l'accoglimento del ricorso poiché per stessa ammissione della parte resistente le operazioni di sbarco sono state regolarizzate, quanto alla cattura costituisce domanda nuova perché il verbale di contestazione e pure l'ordinanza ingiunzione contesta solo lo sbarco, in ogni caso e in subordine la cattura è stata convocabile all'organo internazionale e quindi sarebbe invocabile buona fede (ICCAT e BCD)
Il capitano di AT si riporta alla comparsa in quanto emerge l'erroneità della Parte_4
contestazione avversaria, richiama in merito la sentenza n.166/2025 del 29.1.2025 del Tribunale ordinario di Ancona la quale ha confermato in un caso analogo la sanzione, rappresenta che la lettera p) art. 10 del d.lgs. 4/2012 si riferisce alla cattura e agli sbarchi
L'avv. Morresi rappresenta che la lettera p) copre astrattamente entrambe le fattispecie ma l'ordinanza nella parte descrittiva del fatto addebitato contesta solo lo sbarco e quindi è mutatio libelli cambiare in questa sede la contestazione
Il capitano di AT rappresenta che nella condotta è menzionata anche la cattura Parte_4
accidentale del Per_1
pagina 1 di 8 L'avv. Morresi rappresenta che non v'è stato contraddittorio quanto alla cattura e l'ordinanza ingiunzione indica un'unica condotta (con termine singolare) riferita e riferibile allo sbarco
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito pronuncia sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 2 di 8 R.G. 1938 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli all'esito della Camera di Consiglio, nella causa civile di I grado di cui al R.G. 1938 2023 avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
Vertente fra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, nonché (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. MORRESI MAURO, giusta procura speciale alle C.F._1
liti prodotta unitamente al ricorso in opposizione, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Civitanova Marche in Via Einaudi n.168
OPPONENTE
contro
. Controparte_1 Parte_3
(C.F. ), difesi dal capitano di AT e dal
[...] P.IVA_2 Per_2
luogotenente Persona_3
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
Per parte opponente:
pagina 3 di 8 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Macerata, disattesa ogni avversa eccezione ed istanza, così decidere:
- in via cautelare sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e segnatamente dell'ordinanza ingiunzione n. 76/2023 emessa in data 23 giugno 2023 dal CP_1 Controparte_2
di Porto – Guardia Costiera di e notificata in data 14 luglio 2023;
[...] Pt_3
- nel merito dichiarare illegittima, nulla, annullabile e comunque priva di qualsivoglia giuridico effetto
l'ordinanza ingiunzione n° 76/2023 emessa in data 23 giugno 2023 dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di e notificata in data 14 luglio 2023, Pt_3
per i motivi sopra indicati.
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio”.
Per parte opposta:
CONCLUDE perché il Tribunale di Macerata voglia respingere l'opposizione presentata dal ricorrente, confermando al contempo l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 76/2023 e dichiarando conseguentemente infondata ogni ulteriore richiesta dell'opponente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in forma succinta, come consentito dagli artt. 132 comma 2, numero 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., limitandosi il giudice a richiamare i soli profili di fatto e diritto e le questioni rilevanti ai fini della decisione.
Parte ricorrente con ricorso depositato il 4.8.2023 adiva questa Autorità Giudiziaria chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n° 76/2023 emessa in data 23 giugno 2023, notificata il
14.7.2023, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto – Guardia
Costiera di sanzionava gli opponenti per un importo di € 1.000,00 oltre spese di notifica Pt_3
irrogando anche le sanzioni accessoria di assegnazione punti al comandante (3 punti) e l' assegnazione punti alla licenza di pesca dell'unità (3 punti) in quanto (come si legge nell'ordinanza prodotta dall'opposta)
pagina 4 di 8 Emergeva, infatti, dagli atti del verbale di accertamento e contestazione n. 3-10-02 EL 2023 emesso dalla Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Genova, notificato il 2.2.2023 (anche questo in atti, prodotto sia da parte opponente che dall'Autorità irrogante la sanzione) che il Parte_5
“risulta aver sbarcato un esemplare di tonno rosso per complessivi kg 43 nel porto di Civitanova
Marche, senza aver provveduto ad assolvere agli obblighi relativi allo sbarco in quanto non procedeva ad effettuare l'inserimento dell'esemplare di tonno rosso catturato accidentalmente (by catch) nel e- logbook, nello specifico si precisa che l'ultimo inserimento nel portale risale al 12.7.2022”
Parte opponente faceva presente, infatti, con ampia documentazione a supporto, che aveva comunicato lo sbarco del tonno rosso ma che, per verosimile errore di aggancio informatico (senza che il sistema segnalasse alcun errore), tali dati venivano acquisiti solo successivamente (con retrodatazione della comunicazione), come evincibile dai documenti dal 5 al 9 prodotti col ricorso.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di si Pt_3
costituiva in giudizio, producendo la documentazione a supporto delle sanzioni irrogate e chiedendone la conferma, osservando che dall'estratto del giornale di bordo del motopesca nelle giornate Pt_5
di pesca fra il 30.1.2023 e il 31.1.2023 si evinceva in maniera palese l'assenza di registrazione obbligatoria della cattura del tonno rosso, presente invece nella sezione sbarco.
In esito all'udienza del 16.1.2024 l'ordinanza ingiunzione era sospesa (cfr. ordinanza del 16.1.2024).
La causa veniva quindi rinviata (e anche differita visto il cambio del magistrato assegnatario) per precisazione conclusioni e discussione orale
***
Il ricorso in opposizione è fondato e va accolto.
Difatti, come ben osservato già nell'ordinanza del 16.1.2024, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è strutturato nel senso che:
- L'oggetto dello stesso è la violazione/infrazione come contestata all'autore dell'asserito illecito
- Sussiste per il Giudice una limitazione ai motivi specifici sollevati in ricorso dall'opponente
Di tal che, come si trae anche da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8892 del 14/04/2009, “è precluso al giudice dell'opposizione, ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, applicare una sanzione per la diversa fattispecie emersa nel giudizio d'opposizione.” (nel caso esaminato dalla Suprema Corte il Giudice di Pace aveva sostituito alla contestazione originaria dell'infrazione di cui all'art. 145 cod. strada, relativa alla mancata precedenza nelle intersezioni, quella diversa prevista dal comma 3 dell'art. 141 cod. strada, relativa ai limiti di velocità in prossimità di curve o intersezioni).
Orbene, nel caso di specie è indiscutibile che:
pagina 5 di 8 - La Capitaneria di Porto di Genova (in data 2.2.2023) abbia contestato agli odierni opponenti di non aver annotato lo sbarco del tonno rosso (pacificamente catturato accidentalmente) come si desume dai seguenti passaggi della contestazione “risulta aver sbarcato” e “senza aver provveduto ad assolvere agli obblighi relativi allo sbarco”
- Gli opponenti hanno dimostrato di aver comunicato lo sbarco del tonno suddetto come si desume dal seguente stralcio di pagina 2 del documento 5
Con comunicazione apparentemente andata a buon fine (come da doc. 6 degli opponenti)
E, nella sostanza, non acquisita al sistema per disfunzione informatica, come segnalato con successiva pec (doc. 7 parte opponente)
- Ciò ha generato una postuma correzione/riallineamento dei dati per effetto della quale nella sezione Sbarco del Registro di Pesca come si vede a pagina 9 del doc. 8 parte opponente (non contestato dalla controparte) risulta
È evidente, dunque, che la violazione come contestata (cioè di non aver annotato lo sbarco del tonno rosso) non sussiste, avendo inammissibilmente la stessa Autorità sostenuto (per la prima volta costituendosi nel presente giudizio) che dall'estratto del giornale di bordo del Parte_5
nelle giornate di pesca fra il 30.1.2023 e il 31.1.2023 si evinceva in maniera palese l'assenza di registrazione obbligatoria della cattura.
pagina 6 di 8 Risulta evidente, tuttavia, che essendo il Registro di Pesca costituito da più sezioni un conto è contestare l'errore/omissione quanto alla sezione “Cattura”, un conto è contestare l'errore/omissione quanto alla sezione “Sbarco”.
Del resto, anche la norma indicata nel verbale di contestazione e poi nell'ordinanza ingiunzione è l'art. 10 comma 1 lettera p) del d.lgs. 4/2012 il quale specifica “p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
” sicché (trattandosi di modalità diverse del fatto materiale)
- se si intendeva contestare in fatto entrambe le violazioni si sarebbe dovuto fare riferimento dopo il passaggio (che si rinviene sia nel verbale di contestazione che nell'ordinanza ingiunzione che lo riprende pedissequamente nel visto) “senza aver provveduto ad assolvere” agli obblighi
“relativi alla cattura e allo sbarco” oppure
- se, considerando giustificato il riallineamento dati, si considerava violato unicamente l'obbligo di comunicare la cattura del tonno, si sarebbe dovuto fare riferimento all'obbligo “relativo alla cattura”.
Di conseguenza, questo Giudice deve rilevare che:
- la violazione come contestata quanto alla Sezione “Sbarco” non sussiste
- la violazione quanto alla Sezione “Cattura” pur astrattamente passibile di esistenza non è stata mai contestata prima dell'avvio di questo giudizio e non può essere chiaramente rilevata d'ufficio per fondare le sanzioni irrogate
Di conseguenza, l'ordinanza ingiunzione va annullata e le spese di lite seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico della opposta/resistente, come in dispositivo, secondo parametri prossimi ai medi per tutte le fasi, atteso lo scaglione di valore (entro 1.100,00 euro)
P.Q.M.
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n° 76/2023 emessa in data 23 giugno 2023, notificata il 14.7.2023
- Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di a rifondere a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 70,00 per contributo Pt_3
unificato ed in euro 600,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge pagina 7 di 8 Macerata, 4 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1938/2023
Oggi 4 marzo 2025 alle ore 9.45, innanzi alla dott.ssa Silvia Grasselli, assistita dalla tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 dott.ssa Paola Myzeqari, sono comparsi:
Per (C.F. e Parte_1 P.IVA_1
'avv. MORRESI MAURO Parte_2
Per . Controparte_1 Parte_3
(C.F. ), il capitano di AT
[...] P.IVA_2 Parte_4
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Morresi precisa le conclusioni come da ricorso
Il capitano di AT precisa le conclusioni come da costituzione Parte_4
L'avv. Morresi insiste per l'accoglimento del ricorso poiché per stessa ammissione della parte resistente le operazioni di sbarco sono state regolarizzate, quanto alla cattura costituisce domanda nuova perché il verbale di contestazione e pure l'ordinanza ingiunzione contesta solo lo sbarco, in ogni caso e in subordine la cattura è stata convocabile all'organo internazionale e quindi sarebbe invocabile buona fede (ICCAT e BCD)
Il capitano di AT si riporta alla comparsa in quanto emerge l'erroneità della Parte_4
contestazione avversaria, richiama in merito la sentenza n.166/2025 del 29.1.2025 del Tribunale ordinario di Ancona la quale ha confermato in un caso analogo la sanzione, rappresenta che la lettera p) art. 10 del d.lgs. 4/2012 si riferisce alla cattura e agli sbarchi
L'avv. Morresi rappresenta che la lettera p) copre astrattamente entrambe le fattispecie ma l'ordinanza nella parte descrittiva del fatto addebitato contesta solo lo sbarco e quindi è mutatio libelli cambiare in questa sede la contestazione
Il capitano di AT rappresenta che nella condotta è menzionata anche la cattura Parte_4
accidentale del Per_1
pagina 1 di 8 L'avv. Morresi rappresenta che non v'è stato contraddittorio quanto alla cattura e l'ordinanza ingiunzione indica un'unica condotta (con termine singolare) riferita e riferibile allo sbarco
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito pronuncia sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 2 di 8 R.G. 1938 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli all'esito della Camera di Consiglio, nella causa civile di I grado di cui al R.G. 1938 2023 avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
Vertente fra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, nonché (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. MORRESI MAURO, giusta procura speciale alle C.F._1
liti prodotta unitamente al ricorso in opposizione, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Civitanova Marche in Via Einaudi n.168
OPPONENTE
contro
. Controparte_1 Parte_3
(C.F. ), difesi dal capitano di AT e dal
[...] P.IVA_2 Per_2
luogotenente Persona_3
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
Per parte opponente:
pagina 3 di 8 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Macerata, disattesa ogni avversa eccezione ed istanza, così decidere:
- in via cautelare sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e segnatamente dell'ordinanza ingiunzione n. 76/2023 emessa in data 23 giugno 2023 dal CP_1 Controparte_2
di Porto – Guardia Costiera di e notificata in data 14 luglio 2023;
[...] Pt_3
- nel merito dichiarare illegittima, nulla, annullabile e comunque priva di qualsivoglia giuridico effetto
l'ordinanza ingiunzione n° 76/2023 emessa in data 23 giugno 2023 dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di e notificata in data 14 luglio 2023, Pt_3
per i motivi sopra indicati.
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio”.
Per parte opposta:
CONCLUDE perché il Tribunale di Macerata voglia respingere l'opposizione presentata dal ricorrente, confermando al contempo l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 76/2023 e dichiarando conseguentemente infondata ogni ulteriore richiesta dell'opponente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in forma succinta, come consentito dagli artt. 132 comma 2, numero 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., limitandosi il giudice a richiamare i soli profili di fatto e diritto e le questioni rilevanti ai fini della decisione.
Parte ricorrente con ricorso depositato il 4.8.2023 adiva questa Autorità Giudiziaria chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n° 76/2023 emessa in data 23 giugno 2023, notificata il
14.7.2023, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto – Guardia
Costiera di sanzionava gli opponenti per un importo di € 1.000,00 oltre spese di notifica Pt_3
irrogando anche le sanzioni accessoria di assegnazione punti al comandante (3 punti) e l' assegnazione punti alla licenza di pesca dell'unità (3 punti) in quanto (come si legge nell'ordinanza prodotta dall'opposta)
pagina 4 di 8 Emergeva, infatti, dagli atti del verbale di accertamento e contestazione n. 3-10-02 EL 2023 emesso dalla Guardia Costiera- Capitaneria di Porto di Genova, notificato il 2.2.2023 (anche questo in atti, prodotto sia da parte opponente che dall'Autorità irrogante la sanzione) che il Parte_5
“risulta aver sbarcato un esemplare di tonno rosso per complessivi kg 43 nel porto di Civitanova
Marche, senza aver provveduto ad assolvere agli obblighi relativi allo sbarco in quanto non procedeva ad effettuare l'inserimento dell'esemplare di tonno rosso catturato accidentalmente (by catch) nel e- logbook, nello specifico si precisa che l'ultimo inserimento nel portale risale al 12.7.2022”
Parte opponente faceva presente, infatti, con ampia documentazione a supporto, che aveva comunicato lo sbarco del tonno rosso ma che, per verosimile errore di aggancio informatico (senza che il sistema segnalasse alcun errore), tali dati venivano acquisiti solo successivamente (con retrodatazione della comunicazione), come evincibile dai documenti dal 5 al 9 prodotti col ricorso.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di si Pt_3
costituiva in giudizio, producendo la documentazione a supporto delle sanzioni irrogate e chiedendone la conferma, osservando che dall'estratto del giornale di bordo del motopesca nelle giornate Pt_5
di pesca fra il 30.1.2023 e il 31.1.2023 si evinceva in maniera palese l'assenza di registrazione obbligatoria della cattura del tonno rosso, presente invece nella sezione sbarco.
In esito all'udienza del 16.1.2024 l'ordinanza ingiunzione era sospesa (cfr. ordinanza del 16.1.2024).
La causa veniva quindi rinviata (e anche differita visto il cambio del magistrato assegnatario) per precisazione conclusioni e discussione orale
***
Il ricorso in opposizione è fondato e va accolto.
Difatti, come ben osservato già nell'ordinanza del 16.1.2024, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è strutturato nel senso che:
- L'oggetto dello stesso è la violazione/infrazione come contestata all'autore dell'asserito illecito
- Sussiste per il Giudice una limitazione ai motivi specifici sollevati in ricorso dall'opponente
Di tal che, come si trae anche da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8892 del 14/04/2009, “è precluso al giudice dell'opposizione, ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, applicare una sanzione per la diversa fattispecie emersa nel giudizio d'opposizione.” (nel caso esaminato dalla Suprema Corte il Giudice di Pace aveva sostituito alla contestazione originaria dell'infrazione di cui all'art. 145 cod. strada, relativa alla mancata precedenza nelle intersezioni, quella diversa prevista dal comma 3 dell'art. 141 cod. strada, relativa ai limiti di velocità in prossimità di curve o intersezioni).
Orbene, nel caso di specie è indiscutibile che:
pagina 5 di 8 - La Capitaneria di Porto di Genova (in data 2.2.2023) abbia contestato agli odierni opponenti di non aver annotato lo sbarco del tonno rosso (pacificamente catturato accidentalmente) come si desume dai seguenti passaggi della contestazione “risulta aver sbarcato” e “senza aver provveduto ad assolvere agli obblighi relativi allo sbarco”
- Gli opponenti hanno dimostrato di aver comunicato lo sbarco del tonno suddetto come si desume dal seguente stralcio di pagina 2 del documento 5
Con comunicazione apparentemente andata a buon fine (come da doc. 6 degli opponenti)
E, nella sostanza, non acquisita al sistema per disfunzione informatica, come segnalato con successiva pec (doc. 7 parte opponente)
- Ciò ha generato una postuma correzione/riallineamento dei dati per effetto della quale nella sezione Sbarco del Registro di Pesca come si vede a pagina 9 del doc. 8 parte opponente (non contestato dalla controparte) risulta
È evidente, dunque, che la violazione come contestata (cioè di non aver annotato lo sbarco del tonno rosso) non sussiste, avendo inammissibilmente la stessa Autorità sostenuto (per la prima volta costituendosi nel presente giudizio) che dall'estratto del giornale di bordo del Parte_5
nelle giornate di pesca fra il 30.1.2023 e il 31.1.2023 si evinceva in maniera palese l'assenza di registrazione obbligatoria della cattura.
pagina 6 di 8 Risulta evidente, tuttavia, che essendo il Registro di Pesca costituito da più sezioni un conto è contestare l'errore/omissione quanto alla sezione “Cattura”, un conto è contestare l'errore/omissione quanto alla sezione “Sbarco”.
Del resto, anche la norma indicata nel verbale di contestazione e poi nell'ordinanza ingiunzione è l'art. 10 comma 1 lettera p) del d.lgs. 4/2012 il quale specifica “p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
” sicché (trattandosi di modalità diverse del fatto materiale)
- se si intendeva contestare in fatto entrambe le violazioni si sarebbe dovuto fare riferimento dopo il passaggio (che si rinviene sia nel verbale di contestazione che nell'ordinanza ingiunzione che lo riprende pedissequamente nel visto) “senza aver provveduto ad assolvere” agli obblighi
“relativi alla cattura e allo sbarco” oppure
- se, considerando giustificato il riallineamento dati, si considerava violato unicamente l'obbligo di comunicare la cattura del tonno, si sarebbe dovuto fare riferimento all'obbligo “relativo alla cattura”.
Di conseguenza, questo Giudice deve rilevare che:
- la violazione come contestata quanto alla Sezione “Sbarco” non sussiste
- la violazione quanto alla Sezione “Cattura” pur astrattamente passibile di esistenza non è stata mai contestata prima dell'avvio di questo giudizio e non può essere chiaramente rilevata d'ufficio per fondare le sanzioni irrogate
Di conseguenza, l'ordinanza ingiunzione va annullata e le spese di lite seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico della opposta/resistente, come in dispositivo, secondo parametri prossimi ai medi per tutte le fasi, atteso lo scaglione di valore (entro 1.100,00 euro)
P.Q.M.
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n° 76/2023 emessa in data 23 giugno 2023, notificata il 14.7.2023
- Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di a rifondere a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 70,00 per contributo Pt_3
unificato ed in euro 600,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge pagina 7 di 8 Macerata, 4 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 8 di 8