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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 02/07/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
351/2025;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Grande;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via CP_1
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del Per_1
22.03.2024, dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.03.2025 il ricorrente, titolare di pensione di anzianità, categoria VO numero 10042198, premesso di aver presentato due domande di riliquidazione del trattamento pensionistico, una nel 2018 e l'altra nel 2024, entrambe rigettate per decadenza, agiva in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico goduto VO n. 10042198 con la rivalutazione della retribuzione di riferimento della contribuzione figurativa accreditata nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità con decorrenza da tre anni antecedenti alla domanda amministrativa del Gennaio
2024 o, in subordine, da tre anni antecedenti al deposito del ricorso e di condannare l' CP_2
1 al pagamento della differenza del maggior rateo pensionistico risultante dall'applicazione della predetta rivalutazione, dal riconoscimento all'effettivo adeguamento del rateo”. CP_ 1.1. L si costituiva in giudizio eccependo la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/70.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente è titolare di pensione di anzianità, categoria VO numero 10042198, con decorrenza dal 1° marzo 2013. La prestazione è stata liquidata con il sistema misto (retributivo e contributivo). Dall'8/1/2009 al 28/02/2013 il ricorrente è stato posto in mobilità e ha percepito la relativa indennità (doc. 4 ric.).
Il 14/02/2018 e il 24/01/2024 il ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione della pensione, chiedendo la rivalutazione della retribuzione relativa al periodo di contribuzione figurativa, in cui il ricorrente ha percepito l'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 3, commi 2,
5 e 6, del D. Lgs. n. 503/92.
La domanda è stata rigettata per decadenza.
2.2. Il ricorrente ha sicuramente diritto alla ricostituzione della pensione previa rivalutazione della retribuzione relativa al periodo di contribuzione figurativa in cui ha percepito l'indennità di mobilità (08/01/2009-28/02/2013), essendo tale diritto chiaramente previsto dal d.lgs. n.
503/92.
L'art. 3, commi 5 e 6, del suddetto decreto prevede:
“5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3, comma 11, della L. 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo 5, comma 6, e all'art. 8, comma 4, della L. 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.
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6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat”.
E' pacifico che la pensione di vecchiaia liquidata al ricorrente sia stata calcolata senza applicare la rivalutazione della retribuzione accreditata figurativamente nel periodo di fruizione della indennità di mobilità antecedente al pensionamento. In ogni caso, dall'estratto conto previdenziale risulta che negli anni dal 2009 al 2013 la retribuzione di riferimento è rimasta sempre la stessa e non è mai stata rivalutata. D'altra parte, l' non ha contestato il diritto CP_1 del ricorrente ad una ricostituzione della pensione previa rivalutazione della retribuzione di riferimento relativa al periodo di contribuzione figurativa ma ha solo eccepito la decadenza.
***
3. Tale ultima eccezione, pur essendo fondata, in quanto sono passati più di tre anni da quando la prestazione pensionistica è stata riconosciuta, non comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente perdita del diritto, ma soltanto la limitazione dello stesso ai soli ratei maturati nei tre anni antecedenti alla domanda giudiziale.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. ord. n.
26730/2023; Cass. n. 30782/2022). Si è ritenuto che “l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva
3 costituzionalmente protetta”. (in questo senso Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 26730/2023).
“L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte
Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (Cass. civ., ord. n.
30782/2022).
***
4. La domanda va, pertanto, accolta e l' va condannato alla riliquidazione della pensione, CP_1 previa rivalutazione della retribuzione relativa al periodo di contribuzione figurativa in cui il ricorrente ha percepito l'indennità di mobilità (08/01/2009-28/02/2013), ai sensi dell'art. 3, commi 2, 5 e 6, del D. Lgs. n. 503/92. L va altresì condannato al pagamento delle CP_1 differenze maturate sui ratei pensionistici con decorrenza dal 05/03/2022, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data al saldo.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza-scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 con aumento del 20% in considerazione della presenza nel corpo del ricorso di collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' alla riliquidazione della pensione, previa CP_1 rivalutazione della retribuzione relativa al periodo di contribuzione figurativa in cui il ricorrente ha percepito l'indennità di mobilità (08/01/2009-28/02/2013), ai sensi dell'art. 3, commi 2, 5 e 6, del D. Lgs. n. 503/92; condanna l' al pagamento delle differenze maturate dal ricorrente sui ratei pensionistici CP_1 con decorrenza dal 05/03/2022, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data al saldo;
CP_ condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
3.187,00, di cui € 43,00 per spese e € 3.144,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Grande, dichiaratosi antistatario.
4 Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 02/07/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 02/07/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
351/2025;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Grande;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via CP_1
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del Per_1
22.03.2024, dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.03.2025 il ricorrente, titolare di pensione di anzianità, categoria VO numero 10042198, premesso di aver presentato due domande di riliquidazione del trattamento pensionistico, una nel 2018 e l'altra nel 2024, entrambe rigettate per decadenza, agiva in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico goduto VO n. 10042198 con la rivalutazione della retribuzione di riferimento della contribuzione figurativa accreditata nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità con decorrenza da tre anni antecedenti alla domanda amministrativa del Gennaio
2024 o, in subordine, da tre anni antecedenti al deposito del ricorso e di condannare l' CP_2
1 al pagamento della differenza del maggior rateo pensionistico risultante dall'applicazione della predetta rivalutazione, dal riconoscimento all'effettivo adeguamento del rateo”. CP_ 1.1. L si costituiva in giudizio eccependo la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/70.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente è titolare di pensione di anzianità, categoria VO numero 10042198, con decorrenza dal 1° marzo 2013. La prestazione è stata liquidata con il sistema misto (retributivo e contributivo). Dall'8/1/2009 al 28/02/2013 il ricorrente è stato posto in mobilità e ha percepito la relativa indennità (doc. 4 ric.).
Il 14/02/2018 e il 24/01/2024 il ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione della pensione, chiedendo la rivalutazione della retribuzione relativa al periodo di contribuzione figurativa, in cui il ricorrente ha percepito l'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 3, commi 2,
5 e 6, del D. Lgs. n. 503/92.
La domanda è stata rigettata per decadenza.
2.2. Il ricorrente ha sicuramente diritto alla ricostituzione della pensione previa rivalutazione della retribuzione relativa al periodo di contribuzione figurativa in cui ha percepito l'indennità di mobilità (08/01/2009-28/02/2013), essendo tale diritto chiaramente previsto dal d.lgs. n.
503/92.
L'art. 3, commi 5 e 6, del suddetto decreto prevede:
“5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3, comma 11, della L. 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo 5, comma 6, e all'art. 8, comma 4, della L. 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.
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6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat”.
E' pacifico che la pensione di vecchiaia liquidata al ricorrente sia stata calcolata senza applicare la rivalutazione della retribuzione accreditata figurativamente nel periodo di fruizione della indennità di mobilità antecedente al pensionamento. In ogni caso, dall'estratto conto previdenziale risulta che negli anni dal 2009 al 2013 la retribuzione di riferimento è rimasta sempre la stessa e non è mai stata rivalutata. D'altra parte, l' non ha contestato il diritto CP_1 del ricorrente ad una ricostituzione della pensione previa rivalutazione della retribuzione di riferimento relativa al periodo di contribuzione figurativa ma ha solo eccepito la decadenza.
***
3. Tale ultima eccezione, pur essendo fondata, in quanto sono passati più di tre anni da quando la prestazione pensionistica è stata riconosciuta, non comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente perdita del diritto, ma soltanto la limitazione dello stesso ai soli ratei maturati nei tre anni antecedenti alla domanda giudiziale.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. ord. n.
26730/2023; Cass. n. 30782/2022). Si è ritenuto che “l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva
3 costituzionalmente protetta”. (in questo senso Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 26730/2023).
“L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte
Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (Cass. civ., ord. n.
30782/2022).
***
4. La domanda va, pertanto, accolta e l' va condannato alla riliquidazione della pensione, CP_1 previa rivalutazione della retribuzione relativa al periodo di contribuzione figurativa in cui il ricorrente ha percepito l'indennità di mobilità (08/01/2009-28/02/2013), ai sensi dell'art. 3, commi 2, 5 e 6, del D. Lgs. n. 503/92. L va altresì condannato al pagamento delle CP_1 differenze maturate sui ratei pensionistici con decorrenza dal 05/03/2022, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data al saldo.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza-scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 con aumento del 20% in considerazione della presenza nel corpo del ricorso di collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' alla riliquidazione della pensione, previa CP_1 rivalutazione della retribuzione relativa al periodo di contribuzione figurativa in cui il ricorrente ha percepito l'indennità di mobilità (08/01/2009-28/02/2013), ai sensi dell'art. 3, commi 2, 5 e 6, del D. Lgs. n. 503/92; condanna l' al pagamento delle differenze maturate dal ricorrente sui ratei pensionistici CP_1 con decorrenza dal 05/03/2022, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data al saldo;
CP_ condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
3.187,00, di cui € 43,00 per spese e € 3.144,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Grande, dichiaratosi antistatario.
4 Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 02/07/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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