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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/07/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1161 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 pendente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'avv. Antonio Lauria
ATTORI
E
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Accoti
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Mazzia
CONVENUTI
NONCHÈ
(c.f. ) Controparte_3 C.F._4
(c.f. ) CP_4 C.F._5
Intervenuti quali eredi di , rappresentati e difesi in virtù di procura in Parte_3 atti dall'avv. Antonio Lauria
INTERVENUTI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, , Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio in Parte_2 Parte_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentando:
- di essere proprietari, giusto atto pubblico 41659 del 27.01.1999, rispettivamente, degli immobili siti in BI (CS), alla Via Roma ai numeri civici 3,
5 e 21, identificati nel NCEU del medesimo Comune, al foglio 15, particelle n. 753 e
754, facenti parte del;
Controparte_2
- di aver, più volte, denunciato alla ditta costruttrice al CP_1 CP_2
e al Comune di BI (CS), la necessità e l'urgenza di intervenire in
[...]
ordine alla situazione di pericolo riguardante i predetti immobili, la relativa area condominiale, il pendio e la zona pubblica circostante, interessata da fenomeni progressivi di cedimenti fondali dei terreni sottostanti;
- di aver informato la ditta costruttrice, non appena accortisi dei gravi difetti di costruzione, invitandola a predisporre immediate soluzioni tecniche per la messa in sicurezza degli immobili e, in caso negativo, all'eventuale risarcimento danni, con diffida trasmessa a mezzo raccomandata a.r. del 29.11.2008, rimasta inevasa;
- di aver chiesto più volte l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali avevano accertato lo stato di pericolo (verbali del 7.10.2008, dell'1.12.2010 e del 6.04.2012) e sollecitato gli organi competenti al ripristino delle normali condizioni di sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- che il Comune di BI. avendo preso atto delle relazioni dei VVF, delle diffide (prot. n. 12550 del 09.12.2008 e prot. n. 12683 del 13.12.2008), delle perizie tecniche commissionate dagli attori e della situazione di pericolo e disagio da essi patita, con una serie di ordinanze e atti amministrativi dell'area tecnica, a partire dal
2008 aveva ordinato alla ditta costruttrice, al e ai soggetti Controparte_2
interessati, di operare verifiche e interventi urgenti, strutturali e di sostegno, per l'eliminazione del rischio evidenziato dalle numerose relazioni peritali e dai VVF;
- che l'Amministratore del preso atto dell'ordinanza n. 19 Controparte_2 del 13.04.2012 del Comune di BI (CS), aveva incaricato l'ing. CP_5
, il quale, a sua volta, in una relazione a sua firma, aveva evidenziato la
[...]
necessità di mettere in sicurezza il muro inclinato e lesionato;
- che, a seguito della suddetta consulenza, il Condominio, presentata SCIA prot.
n. 1893 del 22.03.2012, aveva realizzato un intervento di consolidamento del terreno sottofondazione mediante siringhe di resina armata;
- che il predetto intervento di consolidamento, oltre a non essere in regola con aspetti amministrativi - mancando la certificazione di conformità delle opere da parte di un collaudatore estraneo alla progettazione e alla direzione dei lavori - non era stato affatto risolutivo del problema, poiché solo superficiale e tale da causare un peggioramento della situazione, creando ulteriori danni ai proprietari, come accertato dalle perizie di parte commissionate dagli attori;
- di aver inviato ulteriore diffida alla al e al CP_1 Controparte_6
e di aver, poi, instaurato un procedimento per accertamento Controparte_2
tecnico preventivo dinnanzi al Tribunale di Castrovillari, n. 2135/2015 R.G., terminato con il deposito della perizia tecnica del 12.04.2016, a firma del perito incaricato, arch.
, all'esito del quale l'area in questione era risultata pericolosa dal punto Persona_1 di vista geomorfologico ed era emersa l'assoluta inadeguatezza del progetto della e delle fondazioni degli edifici;
CP_1
- che, in particolare, per quanto riguarda il nesso di causalità tra gli eventi
(inadeguatezza del progetto e delle fondazioni) e i danni subiti, nelle conclusioni della suddetta c.t.u. il perito incaricato, oltre a sottolineare l'instabilità del contesto territoriale, aveva riscontrato “scarse caratteristiche geotecniche, che unitamente alle derivanti soluzioni della tipologia costruttiva attuata (fondazioni), hanno determinato
l'evidente stato di dissesto attuale”;
- che, in ordine alla responsabilità del e agli interventi di Controparte_2
consolidamento dallo stesso adottati, il CTU aveva rilevato che il , prima CP_2 dell'inizio dei lavori, avrebbe dovuto acquisire la preventiva autorizzazione scritta del competente Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile), oltre che comunicare allo stesso organo la denuncia dei lavori ( ), secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. CP_7
330 del 22.07.2001, dalla L.R. n. 35 del 19.10.2009 e dal D.P.R. 380/2001, e che la
SCIA acquisita con Prot. 1893 del 22/02/2012 inoltrata dall'Amministratore condominiale non risultava corredata dalla relazione geologica, dalla relazione geotecnica e dai pertinenti calcoli per cui non emergevano i presupposti sulla cui base era stata definita e prescelta la tipologia dell'eseguito intervento;
- che i pregiudizi arrecati agli attori erano conseguenza immediata e diretta dell'inesatta e inadeguata esecuzione dei lavori di realizzazione dei fabbricati del
, in quanto i vizi erano stati riscontrati nelle porzioni immobiliari dopo poco CP_2
tempo dalla realizzazione dei fabbricati oggetto di causa, nonché dei lavori riparatori realizzati dall'amministrazione condominiale;
- di avere, quindi, diritto a vedere accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c. ed ex art. 2051 c.c. in capo agli odierni convenuti, con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento di tutti i danni subiti, come specificati nella richiamata c.t.u. a firma dell'arch. ; Persona_1
- che è chiara la responsabilità della convenuta ex art. 1669 Controparte_1
c.c., essendo i gravi difetti dell'immobile riconducibili ad un grave difetto di costruzione, mentre, invece, il risponde ex art. 2051 c.c., in qualità di custode Controparte_2
degli immobili per cui è causa e, nel caso di specie, per le attività effettuate per cercare di rimuovere i difetti del costruttore con i sopra indicati lavori riparatori inadeguati e non realizzati a regola d'arte come affermato nella perizia di ATP dall'arch. a pag. Per_1
21;
- che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ai sensi dell'art. 1669 c.c. non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito.
Tanto premesso gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti nelle porzioni immobiliari degli attori facenti parte del “ ” di BI (CS) descritte in narrativa al presente atto, Controparte_2 gravi difetti dovuti a difetto di costruzione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della e del Controparte_8 CP_2 ex art. 2051 c.c., in solido tra loro, al risarcimento in favore degli odierni attori
[...] di tutti i danni subiti che si quantificano in € 25.000,00, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino del buono stato degli immobili e delle parti condominiali pericolanti per come da perizie tecniche di parte allegate agli atti, e dalla richiamata A.T.P. R.G.N.
2135/2015 a firma del C.T.U. Arch. , ovvero nella misura maggiore o Persona_1
minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
La convenuta costituendosi in giudizio ha contestato tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e ha sostenuto: - che l'art. 1669 c.c. dispone che il termine decennale relativo al rapporto sostanziale di responsabilità inizia a decorrere dal compimento dell'opera, cioè dall'ultimazione dei lavori e, nell'ipotesi de qua, pur trattandosi di rapporto venditore- costruttore, il termine inizia a maturare sempre dalla data di compimento dell'opera e non da quella dell'acquisto dell'immobile;
- che, inoltre, detto termine, non essendo un termine di decadenza o prescrizione, ma un termine finale di un rapporto di diritto sostanziale, non è soggetto a cause di sospensione o interruzione;
- che gli attori, per come dagli stessi affermato, avevano acquistato gli immobili in questione nel mese di gennaio dell'anno 1999 e, appena accortisi dei gravi difetti di costruzione, con lettera raccomandata a/r del 29.11.2008, avevano informato la ditta costruttrice della problematica, invitandola a predisporre immediate soluzioni tecniche per la messa in sicurezza degli immobili e, in caso negativo, all'eventuale risarcimento del danno, ma detta missiva, oltre a non interrompere o sospendere il termine decennale previsto dall'art. 1669 c.c., era intervenuta quando ormai erano scaduti dieci anni dall'ultimazione dei lavori, terminati nell'anno 1998, con la conseguenza che il preteso risarcimento del danno deve considerarsi tardivo;
- che gli attori erano peraltro incorsi nella prescrizione di cui all'art. 1669 comma
2 c.c., in quanto, al fine di ottenere il risarcimento del danno dalla avrebbero CP_1 dovuto proporre l'azione di responsabilità entro e non oltre un anno dalla scoperta dei vizi di costruzione, termine ampiamente decorso, atteso che, nel caso di specie, come dies a quo doveva essere considerato il 12.04.2016, data di deposito della perizia tecnica conclusiva del procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato dagli attori (n. 2135/2015 RG) e mediante il quale essi avevano preso atto, in modo consapevole e informato, della situazione di fatto e raggiunto una piena consapevolezza dei fenomeni relativi ai propri immobili, mentre l'odierna azione di responsabilità era stata esercitata oltre l'anno dalla denuncia, in quanto la citazione era stata notificata soltanto in data 16.04.2018 essendosi il diritto degli attori prescritto a far data dal 16.04.2017;
- che, comunque, già sul finire del 2008 gli attori erano certi dei lamentati vizi di costruzione – supportati da relazione tecnica redatta da tecnici di loro fiducia – tanto che li avevano denunciati con missiva del 29.11.2008 e con atto di querela, cui aveva fatto seguito il procedimento penale n. 2841/2008 RGNR, nel cui ambito era stata depositata, in data 22.10.2009, relazione tecnica dettagliata, a seguito della quale il GIP del Tribunale di Castrovillari aveva accolto la richiesta di archiviazione del
Pubblico Ministero;
- che, successivamente, e (abitante l'unità Parte_3 Parte_4
immobiliare intestata a e ) avevano presentato Parte_1 Parte_5
querela nei confronti del legale rappresentante della cui era seguito CP_1
procedimento penale n. 220/2011 RGNR, nel corso del quale era stata depositata, in data 18.04.2011, ulteriore perizia tecnica, disposta al fine di valutare eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, all'esito della quale, ai proprietari degli immobili di cui ai numeri 3 e 5 del complesso ”, tra cui gli attori, era Controparte_2
stato notificato, in qualità di soggetti sui quali incombono ex art. 677 c.p. specifici obblighi di conservazione e vigilanza, invito a comunicare la data di inizio degli interventi conservativi necessari e indifferibili, a pena di sequestro preventivo dei predetti immobili;
- che in data 16.12.2011, in assenza di comunicazione dell'esecuzione dei lavori, il GIP del Tribunale di Castrovillari aveva disposto il sequestro preventivo delle unità abitative del suddetto complesso edilizio di cui ai numeri civici 3 e 5 di Via Roma, in
BI;
- che nel decreto di sequestro preventivo si legge che per i fabbricati in questione non vi erano pericoli imminenti di crolli, ma comunque, eventuali rischi di cedimenti, trattandosi di zone ad elevato rischio sismico e interessate da abbondanti fenomeni alluvionali, che potevano essere facilmente eliminabili attraverso la realizzazione di adeguati interventi strutturali e di sostegno, rimessi all'iniziativa delle parti interessate, quindi, ai singoli proprietari degli immobili;
- che, gli attori, dunque, per loro stessa ammissione erano a conoscenza dei presunti gravi difetti di costruzione già dall'anno 2008 ovvero dal deposito delle due perizie redatte dai CTU della Procura della Repubblica del 22.10.2009 e 18.04.2011, ovvero dal deposito dell'ultima CTU, redatta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo depositata in data 12.04.2016;
- che gli attori, quindi, già in epoca remota erano nelle condizioni di poter agire in sede risarcitoria al punto da affermare, con la missiva del 20.07.2011, a firma di
, e , di essere a conoscenza dei Testimone_1 Parte_2 Parte_3
difetti di costruzione e, in particolare, dei difetti delle fondazioni, suggerendo alla convenuta di operare interventi di palificazione nelle fondazioni e nel pendio;
- che, avendo gli attori dedotto altresì l'abusività delle opere edilizie realizzate dalla convenuta (comunque non provata, essendosi il procedimento penale n.
2841/2008 RGNR concluso con provvedimento di archiviazione), il diritto al risarcimento doveva comunque ritenersi prescritto ex art. 2947 c.c., per decorrenza del termine quinquennale;
- che la perizia tecnica espletata in fase di ATP, generica e priva di riscontri tecnici non aveva rilevato fenomeni di rischio nell'area in oggetto, non presenti neppure all'epoca della realizzazione degli immobili;
- di aver realizzato il complesso edilizio a regola d'arte, sulla base degli studi geologici del dott. , attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni Persona_2 geologiche redatte all'epoca della costruzione, che non prevedevano nessun tipo di accorgimento particolare nella zona oggetto di realizzazione dei fabbricati, non interessata da fenomeni di rischio;
- che i danni lamentati dagli attori non erano ascrivibili all'operato della convenuta, ma alla mancata puntuale manutenzione degli immobili, ovvero a errati interventi operati dal (siringhe di resina armata all'interno delle CP_2
fondazioni), per come affermato dagli attori stessi, a mezzo di altre ditte;
- che i consulenti nominati nel corso dei procedimenti penali avevano indagato la consistenza delle fondazioni relative ai fabbricati di cui ai numeri civici 3, 5 e 21 (ossia ai corpi di fabbricato B1, B2 e A) in cui risiedono gli attori e avevano accertato che le fondazioni erano state eseguite in maniera conforme al progetto regolarmente approvato ed erano più profonde rispetto al progetto iniziale per migliorare la stabilità;
- che i danni, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati, erano assolutamente generici e non provati e la relativa quantificazione non era ancorata a criteri certi di calcolo, ma operata ad libitum in € 25.000,00.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dagli odierni attori: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione di risarcimento danni ex art. 1669 c.c. ovvero ex art. 2947 c.c., per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare l'assenza di difetti di costruzione ovvero vizi del suolo con riferimento agli immobili degli odierni attori, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare non dovuti i danni patrimoniali e non patrimoniali, stante l'assoluta genericità e mancata allegazione probatoria degli stessi, per come esposto in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze della presente procedura nonché quelle della precedente fase di ATP (n. 2135/2015 RG – Trib. Castrovillari), da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”.
Il costituendosi in giudizio ha contestato tutto quanto Controparte_2
ex adverso dedotto e ha sostenuto:
- che l'azione proposta, avendo dei termini di prescrizione e/o decadenza, doveva ritenersi improcedibile, stante la conoscenza dei vizi derivante dal deposito dell'elaborato peritale nell'ambito del procedimento per a.t.p.;
- che, nel caso di specie, la relazione del CTU era stata depositata in data
12.04.2016, mentre l'azione nel merito era stata introdotta il 12.04.2018, ben oltre un anno dopo il deposito dell'elaborato peritale;
- che tutti i numerosi procedimenti penali avviati dagli attori erano stati archiviati, non sussistendo il pericolo lamentato dagli stessi;
- che i lavori di consolidamento realizzati dal erano stati eseguiti a CP_2 regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni indicate dalle consulenze tecniche del
Tribunale di Castrovillari e, infatti, le opere poste in essere erano state ritenute sufficienti dalla stessa Procura di Castrovillari;
- che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, le perizie espletate dal
Tribunale avevano evidenziato un rischio di facile soluzione che era stato eliminato con gli interventi effettuati dalle parti interessate, essendosi il condominio adoperato nell'immediatezza nominando chi avrebbe coordinato i lavori e stabilito gli interventi da effettuare;
- che i lavori erano stati deliberati esaminati e collaudati nel silenzio degli attori, i quali nella loro veste di condomini, non si erano adoperati né presentando progetti di intervento, né pagando i lavori straordinari effettuati per porre in sicurezza i loro fabbricati, per i quali si è proceduto con decreto ingiuntivo per il recupero;
- che tra i lavori di consolidamento realizzati il più corposo era stato quello di consolidamento del terreno e stabilizzazione dei fabbricati interessati, eseguito dalla ditta Leomac Consolidamenti S.r.l. di Bosco Chiesanova (VR), specializzata in interventi di consolidamento, effettuato attraverso iniezioni di resina espansa armata che stabilizza il terreno, avallato e concordato con i geologi, dal costo di € 54.694,97;
- che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni di un collegio di tecnici ed erano stati ritenuti idonei sia dai tecnici nominati dal Tribunale di
Castrovillari, sia dai tecnici che hanno collaudato l'opera; - che il “ ” è stato interessato anche da un successivo intervento Controparte_2 di messa in sicurezza di porzione di area ricadente all'interno del citato residence, nonché di intervento di regimentazione delle acque meteoriche e pozzetti;
- che da tutti gli elementi facilmente riscontrabili dalla documentazione in possesso del relativa ai permessi a costruire, al certificato CP_2 Controparte_9 di ultimazione lavori, al certificato di agibilità, al certificato catastale inerente l'immobile poteva evincersi il carattere temerario dell'azione promossa dagli attori;
- che l'intero residence, le strade e le parti comuni erano stati realizzati dall'impresa che era stata più volte diffidata a risolvere i problemi del CP_1
residence con interventi mirati e, pertanto, qualora i vizi lamentati fossero stati ritenuti sussistenti, gli stessi avrebbero dovuto essere ricondotti a un difetto di costruzione o alla realizzazione non a regola d'arte degli interventi eseguiti dalla citata impresa e non certo dal condominio;
- che nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. poteva essere imputata al
, il quale aveva posto in essere tutte le attività necessarie ad eliminare CP_2
situazioni di danno.
Tanto premesso il ha rassegnato le seguenti Controparte_2 conclusioni: “
1. In via preliminare, dichiarare improcedibile l'azione ordinaria;
2. Nel merito, respingere tutte le domande formulate dagli attori nei confronti del , CP_2 in quanto infondate in fatto e in diritto nell'an e nel quantum;
3. Nella denegata ipotesi venissero riconosciuti i vizi lamentati dai ricorrenti, ritenere unico esclusivo responsabile la in persona del Suo legale rapp.te p.t.; 4. Condannare gli CP_1
attori alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge da distrarsi nei confronti del Procuratore antistatario”.
A seguito del decesso dell'attore , avvenuto in data 17.07.2018, con Parte_3
comparsa di intervento volontario si sono costituiti in giudizio, ex art. 302 c.p.c.,
e in qualità di eredi dello stesso, al fine di far Controparte_3 CP_4
valere i propri diritti nei confronti delle parti convenute.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 2135/2015 RG;
all'esito, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, prima di passare all'esame del merito, occorre chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal G.i. e non riproposte dalle parti in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, che le stesse devono ritenersi abbandonate (da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, deve ribadirsi l'inammissibilità delle richieste istruttorie già rigettate dal
G.i. in relazione alle quali il Tribunale si riporta al contenuto dell'ordinanza del
10.6.2019, che si intende in questa sede integralmente richiamata.
In via preliminare deve rilevarsi che l'eccezione di tardività della comparsa conclusionale depositata dal in data 03.3.2025, sollevata dagli attori, è CP_2
infondata, atteso che il deposito della predetta comparsa è avvenuto nel prescritto termine di sessanta giorni, che, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, non è spirato in data 25.02.2025, ma in data 03.03.2025; infatti, il dies a quo dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. non corrisponde alla data di pronuncia dell'ordinanza con la quale la causa è stata assunta in decisione con concessione dei predetti termini
(27.12.2024), ma ai sensi dell'art. 176 comma 2 c.p.c., alla data di comunicazione alle parti dell'ordinanza medesima (avvenuta in data 02.01.2025), in quanto resa fuori udienza all'esito dello svolgimento della stessa in trattazione scritta (cfr. Cass. Civ.
Sez.
1. Ord. n. 13735 del 18/05/2023: “I provvedimenti pronunciati in sede di udienza
a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del
2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi”).
Nel merito, il Tribunale ritiene che le domande risarcitorie proposte dagli attori siano infondate.
Occorre, innanzitutto, chiarire che gli attori hanno agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dai gravi difetti degli immobili di rispettiva proprietà, facenti parte di un unico complesso edilizio, invocando, da un lato, la responsabilità ex art. 1669 c.c. della quale ditta costruttrice, e dall'altro, la responsabilità ex Controparte_1 art. 2051 c.c. del nella qualità di custode. Controparte_2
L'azione esercitata nei confronti della quale ditta costruttrice, è Controparte_1
disciplinata dall'art. 1669 cod. civ. che prescrive in tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel tempo, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore - costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla "scoperta" dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia;
i detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente
(o dei suoi aventi causa) non può essere fatta valere. (Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n.
14561, Rv. 575125 - 01)
Nel caso di specie, la convenuta costituendosi tempestivamente, ha CP_1 eccepito il decorso dei termini di cui all'art. 1669 c.c.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1669, secondo comma, c.c. sia fondata: deve, infatti, evidenziarsi che come sostenuto dalla predetta convenuta e ammesso dagli stessi attori, questi avevano denunciato i vizi della costruzione per la prima volta già con lettera racc. a.r. del 29.11.2008, così che l'esercizio dell'azione appare tardivo ai sensi dell'art. 1669, ultimo comma, c.c.
I termini della questione non mutano anche qualora si ritenga che gli attori abbiano avuto conoscenza dei vizi solo a seguito del deposito dell'elaborato peritale redatto dal
CTU, arch. , nell'ambito del procedimento per a.t.p. n. 2135/2015 RG, Persona_1 avvenuto in data 13.05.2016, rispetto alla quale, infatti, la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta tardivo, in quanto avvenuta oltre lo spirare del termine annuale di cui al primo comma dell'art. 1669 c.c.
A fronte di tali univoci elementi, nessuna deduzione né prova in senso contrario è stata, peraltro, fornita dalle parti attrici, che si sono limitate a riferire di aver denunciato i vizi della costruzione per la prima volta con lettera racc. a.r. del 29.11.2008, quindi, nel termine decennale dal compimento dell'opera, senza alcun riferimento al tempo intercorso dalla data della denuncia all'esperimento dell'azione di responsabilità, anche con riguardo ad eventuali atti interruttivi della prescrizione.
La domanda attorea nei confronti della pertanto, non può essere accolta e CP_1
deve essere rigettata.
Gli attori hanno, inoltre, dedotto la responsabilità del Controparte_2
ex art. 2051 c.c. con riguardo alle attività effettuate dallo stesso per cercare di rimuovere i difetti di costruzione mediante lavori di consolidamento del terreno, ritenuti dagli attori non risolutivi, inadeguati e non realizzati a regola d'arte. Sul punto occorre rilevare che “riguardo ai danni che una porzione di proprietà esclusiva in edificio condominiale subisca per vizi delle parti comuni, imputabili all'originario costruttore-venditore, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria contro il , non in forza dell'art. 1669 CP_2
cod. civ., dato che il condominio quale successore a titolo particolare di detto costruttore non subentra nella responsabilità posta a suo carico da detta norma, ma in base all'art. 2051 in relazione alla ricollegabilità di quei danni all'inosservanza da parte del medesimo dell'obbligo di provvedere quale custode ad eliminare le CP_2 caratteristiche dannose della cosa” (Cass. Civ. Sez. 2, n. 6856 del 21/06/1993).
Il condominio di un edificio, infatti, è obbligato, quale custode dei beni e dei servizi comuni, ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile - comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ex art. 1669 c.c. -, non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 12211 del
20/08/2003; Cass. Civ. Sez. 2, n. 15291 del 12/07/2011).
Il vizio di costruzione della cosa, invero, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, non costituendo
“caso fortuito”, rappresentato da fatto naturale o del terzo, imprevedibile e inevitabile, che interrompe il nesso eziologico tra il danno e la res, salva, poi, l'azione di rivalsa del danneggiante-custode nei confronti dello stesso costruttore (Cass. Civ. Sez. 3, n.
26051 del 30/10/2008; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ord. n. 26533 del 09/11/2017, secondo cui “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia;
ne consegue che non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante
l'utilizzo della cosa in custodia”).
Non si tratta, dunque, di una responsabilità a titolo derivativo, bensì di un'autonoma fonte di responsabilità, che ricorre anche se il danno risulta causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia, in quanto il , pur CP_2
successore a titolo particolare del costruttore-venditore, non subentra nella sua personale responsabilità, legata alla sua specifica attività e fondata sull'art. 1669 c.c., ma è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle parti comuni anche se gli stessi sono causati da gravi difetti di costruzione imputabili all'impresa.
La domanda esperita dalle parti attrici nei confronti del , pertanto, deve CP_2 essere sussunta nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, Ord. n. 20943 del
30/06/2022, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. discende, dunque, dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale o dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Ebbene, tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, innanzitutto, nella duplice dimostrazione dell'esistenza ed entità del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito
(cfr. in motivazione, Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 39965 del 2021, nonché, Cass. Civ.,
Sez. 3, Ord. n. 5116 del 2023).
Ciò posto, la domanda attorea di risarcimento del danno nei confronti del CP_2
risulta infondata per la mancata allegazione, sul piano assertivo, e per la mancata dimostrazione, sul piano probatorio, dei danni che le parti attrici hanno assunto di aver subito a causa dei gravi difetti di costruzione dei fabbricati e dell'inadeguata esecuzione dei lavori riparatori realizzati dall'amministrazione . CP_10
Il Tribunale ritiene in particolare che gli attori non abbiano adempiuto, in modo circostanziato, all'onere di allegazione e prova posto a loro carico in ordine ai danni subiti: nel caso di specie, infatti, gli attori non hanno specificamente indicato l'entità e la tipologia dei danni lamentati, essendosi limitati a riferire, genericamente, dell'esistenza di uno stato di dissesto nell'area condominiale e della presenza di danni alle abitazioni e agli spazi condominiali, senza nemmeno precisare la tipologia del danno concretamente patito, né il criterio di calcolo per il preteso risarcimento, quantificato in € 25.000,00, il che non consente di ritenere assolto l'onere di specifica allegazione in ordine ai fatti costitutivi della domanda.
Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive - restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta - ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (Cass. Civ., Sez. 2, n. 15814 del 12/06/2008;
Cass. Civ. Sez. 1, n. 1781 del 08/02/2012).
È, pertanto, sempre necessaria l'allegazione e prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario e, sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui chiede il risarcimento. La domanda attorea nel caso di specie sconta una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla è stato precisato già in sede di deduzioni, nei termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito, in ordine all'esistenza e all'entità dei lamentati pregiudizi, atteso che la domanda risarcitoria de qua è stata formulata facendo ricorso a enunciazioni generiche, tali da non consentire neppure il ricorso ad un eventuale ragionamento presuntivo, data la totale assenza di "fatti noti" allegati e provati, con specifico riguardo ai danni di cui è stato chiesto il ristoro.
Alla genericità assertiva, poi, corrisponde un'evidente lacunosità probatoria, dal momento che dalla documentazione in atti nulla emerge in ordine all'effettivo pregiudizio subito dalle parti attrici, difettando nella fattispecie, qualunque riferimento alle specifiche alterazioni asseritamente subite dalle abitazioni degli attori e/o dalle parti comuni del complesso residenziale.
Gli attori, infatti, si sono limitati a invocare la responsabilità del convenuto, CP_2 deducendo che “i pregiudizi arrecati agli attori sono conseguenza immediata e diretta dell'inesatta e inadeguata esecuzione dei lavori di realizzazione dei fabbricati del
e dei lavori riparatori realizzati dall'amministrazione ” (cfr. CP_2 CP_10 atto di citazione), senza, tuttavia, fornire alcuna prova dell'evento dannoso e, conseguentemente, della sua derivazione causale;
né le predette lacune possono in qualche modo essere colmate mediante il ricorso agli esiti consulenza tecnica pure richiamata nell'atto introduttivo e acquisita agli atti del presente giudizio, espletata nel procedimento (n. 2135/2015 R.G.) per accertamento tecnico preventivo;
nella relazione peritale il C.t.u. , pur dando atto di aver riscontrato un Persona_1
generale contesto di dissesto sui luoghi di causa, non ha in alcun modo descritto i danni riscontrati sulle porzioni di proprietà esclusiva dei condomini odierni attori.
Nella predetta relazione tecnica, invero, non risulta neppure indicato quali danni avrebbero subito ciascuno degli immobili oggetto di causa (numeri civici 3, 5 e 21 della
Via Roma in BI), né in che misura questi avrebbero inciso sulle proprietà degli attori.
Infine, non è possibile desumere elementi utili ai fini dell'individuazione dei danni lamentati neanche dalle relazioni tecniche di parte allegate all'atto di citazione (v. fascicolo di parte attrice) - peraltro precedenti ai lavori di consolidamento realizzati dal
- in quanto anche in esse si attesta genericamente l'esistenza di una CP_2
situazione di dissesto, di lesioni e cedimenti riguardanti il complesso edilizio “ ”, senza alcuno specifico riferimento alla concreta sussistenza e Controparte_2
consistenza degli stessi con riguardo alle singole proprietà degli odierni istanti.
Le predette lacune assertive, poi, non avrebbero potuto essere colmate neppure mediante l'espletamento della richiesta prova testimoniale - disattesa dal Tribunale - atteso che l'assolvimento dell'onere di allegazione costituisce un prius logico rispetto a quello dell'onere probatorio.
I capitoli di prova formulati dall'attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., peraltro - oltre a riguardare circostanze da provarsi documentalmente (capitoli nn. 1-7
e 13-24), circostanze mai dedotte prima (capitoli nn. 12 e 14), circostanze non contestate (capitolo n. 6) ovvero irrilevanti ai fini del decidere (capitoli nn.
8-11 e 15) - risultano del tutto generici, al pari delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo, con riferimento all'indicazione dei danni (cfr. capitoli nn. 5, 21, 22).
È evidente, dunque, che le parti attrici non hanno assolto all'onere, su di esse incombente, di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, non potendo ritenersi provato, nella fattispecie, non solo il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ma il fatto dannoso in sé.
La domanda proposta nei confronti del , in qualità di custode, pertanto, CP_2
risulta infondata, non sussistendo alcuna prova dei danni asseritamente subiti dagli immobili degli istanti, con conseguente impossibilità di indagare il nesso eziologico con la cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in particolare in relazione ai dedotti vizi di costruzione e ai lavori di consolidamento degli edifici deliberati dal . CP_2
Le predette considerazioni inducono al rigetto della domanda formulata dagli attori nei confronti del per carenza di allegazione e prova degli Controparte_2
elementi di fatto della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Con riguardo alle spese di lite, nel caso di specie, la natura delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, l'oggetto della presente controversia, l'esito della stessa, le ragioni poste a base della decisione, tenuto altresì conto del mutamento giurisprudenziale intervenuto al tempo della notifica dell'atto introduttivo del giudizio con le citate ordinanze della Suprema Corte (ordinanze Cass. Civ. n. 2480, 2481, 2482
e 2483 del 2018) che hanno “sottoposto a revisione i principi sull'obbligo di custodia”, nonché della successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 20943 del 2022, che, inevitabilmente, hanno inciso anche sulla valutazione dei requisiti e delle modalità di esperimento della domanda, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare la compensazione per la metà delle spese di lite, che vengono poste per la restante metà a carico degli attori in solido.
Le spese del giudizio, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente:
- ai procedimenti di istruzione preventiva di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, sono liquidate, già ridotte della metà, in € 1.500,00 (fase di studio: € 400,00, fase introduttiva: € 500,00; fase istruttoria: € 600,00);
- ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 sono liquidate, già ridotte della metà, in in € 5.000,00 (fase di studio: € 900,00; fase introduttiva: € 800,00; fase istruttoria: € 1.700,00; fase decisionale: € 1.600,00).
Le spese della c.t.u., espletata nel corso del procedimento per a.t.p. (n. 2135/2015
R.G.) sono definitivamente poste a carico delle parti richiedenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA le domande;
2. COMPENSA per la metà le spese di lite e condanna gli attori alla refusione, in favore di della restante metà, che liquida in € Controparte_1
1.500,00 per compensi del procedimento per a.t.p. (n. 2135/2015 RG – Trib.
Castrovillari) e in € 5.000,00 per il presente giudizio, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Accoti;
3. COMPENSA per la metà le spese di lite e condanna gli attori alla refusione, in favore di 4. della restante Controparte_2 metà, che liquida in € 1.500,00 per compensi del procedimento per a.t.p. (n.
2135/2015 RG – Trib. Castrovillari) e in € 5.000,00 per il presente giudizio, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dall'avv. Rosanna Mazzia;
4. PONE a carico delle parti attrici in solido le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di a.t.p. e acquisita nel presente procedimento, così come ivi liquidate.
Così deciso in data 24/7/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso