CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1056 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv.ti DALMAZIO TARANTINO SANTO e VIGNA Parte_1
FABIANA appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
NONCHE' con l'avv.to DI CATO STEFANIA CP_2
appellato
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto da , così ha Parte_1
statuito:
“dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1 accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato;
dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con applicazione dell'art. 2 CCNL 4.8.2011 nei termini indicati in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti al CP_1 riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla correlata progressione stipendiale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, disponendo dunque al riguardo che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione;
condanna il convenuto al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei CP_1
CP_ confronti dell' dall'1.9.2016; dichiara irripetibili le spese di lite per la domanda proposta nei confronti della parte contumace nella misura della metà, con condanna del Controparte_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà, che si liquida in €. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Ha così motivato nella parte di interesse: “In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare
l'indubbia complessità delle questioni affrontate, sicché le stesse si compensano nella misura della metà (con conseguente pronuncia di irripetibilità) per la posizione del CP_1 convenuto, con condanna del al pagamento della Controparte_1
restante metà, liquidata come da dispositivo con la chiesta distrazione. Per la domanda CP_ proposta nei confronti dell' le spese si compensano, attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale”.
Avverso la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese di lite con il ha CP_1 proposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato che l'argomentazione esposta dal Giudicante, lungi dal poter costituire “una ragione oggettiva” per derogare al generale principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., si pone in contrasto con le indicazioni fornite dal successivo art. 92 c.p.c.
Ha chiesto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condannare il
[...]
e del merito al pagamento per intero, in favore dell'odierna appellante, delle Controparte_1
spese e competenze del primo grado di giudizio, da quantificare secondo i parametri fissati dal D.M. 37/2018 e successive mm. ed ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori.
Pag. 2 di 4 L'appellato non si è costituito. CP_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo di dichiarare la propria carenza di interesse nel presente grado di giudizio limitato alla sola questione della condanna delle spese processuali a carico del e rimettendosi in merito alla valutazione della Corte Controparte_1
adita. In via subordinata, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata sul punto di eventuale ritenuta impugnazione anche per la dichiarata compensazione delle spese nei confronti dell' CP_2
Allo scadere del termine fissato con decreto del 1.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del appellato che non si è CP_1
costituito in giudizio, nonostante rituale e tempestiva notifica all'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catanzaro presso il suo domicilio digitale.
2.L'appello è fondato e deve essere accolto.
Le questioni trattate nel giudizio erano state già affrontate, rispetto alla proposizione del ricorso di primo grado, dai massimi organi giurisdizionali nazionali ed europei (fra tutte sentenze CGUE 28 settembre 2018 “Motter”; Cass. 28 novembre 2019 n. 31150), con sentenze che hanno consolidato un preciso orientamento giurisprudenziale.
Infine, nonostante fosse intervenuta la pronuncia della Suprema Corte, Cass. 28 novembre
2019 n. 31150, il è rimasto inadempiente, sicchè l'odierna Controparte_1 appellante ha dovuto rivolgersi all'Autorità Giudiziaria al fine di vedersi riconosciuto il diritto rivendicato.
Deve, dunque, trovare applicazione il principio della soccombenza, non ravvisandosi nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione neanche parziale delle spese di lite.
La liquidazione deve avvenire nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai DM, ratione temporis applicabili.
Per il primo grado deve tenersi conto dello scaglione di riferimento che è quello delle cause fino a € 26.000, in quanto il valore della controversia – dichiarato dalla stessa ricorrente - è di
€ 12.000 e non vanno riconosciuti i compensi per la fase di trattazione, che non ha avuto autonomo svolgimento, in quanto il era contumace in primo grado (cfr., tra le tante, CP_1
Cass. n. 17387/2022 e n. 2308/2015, da cui si desume che la fase di trattazione è considerata
“ineludibile”, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, perché in essa “rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti”, sicché va esclusa in caso di contumacia della controparte).
Pag. 3 di 4 L'importo da liquidare è dunque di € 2.008, oltre accessori e rimborso forfettario di legge, da distrarsi.
3.Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza del appellato e si CP_1
liquidano come in dispositivo con distrazione, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con quello delle spese del giudizio di primo grado e quindi lo scaglione di riferimento è quello delle cause fino ad € 5.200, esclusi di compensi della trattazione, in quanto il è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio. CP_1
CP_
4.L' va invece tenuto indenne dal pagamento delle spese, in conformità alla statuizione contenute in sentenza, stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del connesso obbligo contributivo;
ed in effetti, la pronuncia sul punto non è stata oggetto di gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 7.11.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 939/2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il appellato a rifondere a parte appellante le spese del primo grado che distrae a favore CP_1 dei suoi difensori e liquida in € 2.008,00 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
2.condanna il ministero appellato a rifondere a parte appellante le spese del secondo grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 962 oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 29.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1056 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv.ti DALMAZIO TARANTINO SANTO e VIGNA Parte_1
FABIANA appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
NONCHE' con l'avv.to DI CATO STEFANIA CP_2
appellato
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto da , così ha Parte_1
statuito:
“dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1 accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato;
dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con applicazione dell'art. 2 CCNL 4.8.2011 nei termini indicati in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti al CP_1 riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla correlata progressione stipendiale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, disponendo dunque al riguardo che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione;
condanna il convenuto al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei CP_1
CP_ confronti dell' dall'1.9.2016; dichiara irripetibili le spese di lite per la domanda proposta nei confronti della parte contumace nella misura della metà, con condanna del Controparte_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà, che si liquida in €. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Ha così motivato nella parte di interesse: “In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare
l'indubbia complessità delle questioni affrontate, sicché le stesse si compensano nella misura della metà (con conseguente pronuncia di irripetibilità) per la posizione del CP_1 convenuto, con condanna del al pagamento della Controparte_1
restante metà, liquidata come da dispositivo con la chiesta distrazione. Per la domanda CP_ proposta nei confronti dell' le spese si compensano, attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale”.
Avverso la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese di lite con il ha CP_1 proposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato che l'argomentazione esposta dal Giudicante, lungi dal poter costituire “una ragione oggettiva” per derogare al generale principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., si pone in contrasto con le indicazioni fornite dal successivo art. 92 c.p.c.
Ha chiesto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condannare il
[...]
e del merito al pagamento per intero, in favore dell'odierna appellante, delle Controparte_1
spese e competenze del primo grado di giudizio, da quantificare secondo i parametri fissati dal D.M. 37/2018 e successive mm. ed ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori.
Pag. 2 di 4 L'appellato non si è costituito. CP_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo di dichiarare la propria carenza di interesse nel presente grado di giudizio limitato alla sola questione della condanna delle spese processuali a carico del e rimettendosi in merito alla valutazione della Corte Controparte_1
adita. In via subordinata, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata sul punto di eventuale ritenuta impugnazione anche per la dichiarata compensazione delle spese nei confronti dell' CP_2
Allo scadere del termine fissato con decreto del 1.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del appellato che non si è CP_1
costituito in giudizio, nonostante rituale e tempestiva notifica all'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catanzaro presso il suo domicilio digitale.
2.L'appello è fondato e deve essere accolto.
Le questioni trattate nel giudizio erano state già affrontate, rispetto alla proposizione del ricorso di primo grado, dai massimi organi giurisdizionali nazionali ed europei (fra tutte sentenze CGUE 28 settembre 2018 “Motter”; Cass. 28 novembre 2019 n. 31150), con sentenze che hanno consolidato un preciso orientamento giurisprudenziale.
Infine, nonostante fosse intervenuta la pronuncia della Suprema Corte, Cass. 28 novembre
2019 n. 31150, il è rimasto inadempiente, sicchè l'odierna Controparte_1 appellante ha dovuto rivolgersi all'Autorità Giudiziaria al fine di vedersi riconosciuto il diritto rivendicato.
Deve, dunque, trovare applicazione il principio della soccombenza, non ravvisandosi nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione neanche parziale delle spese di lite.
La liquidazione deve avvenire nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai DM, ratione temporis applicabili.
Per il primo grado deve tenersi conto dello scaglione di riferimento che è quello delle cause fino a € 26.000, in quanto il valore della controversia – dichiarato dalla stessa ricorrente - è di
€ 12.000 e non vanno riconosciuti i compensi per la fase di trattazione, che non ha avuto autonomo svolgimento, in quanto il era contumace in primo grado (cfr., tra le tante, CP_1
Cass. n. 17387/2022 e n. 2308/2015, da cui si desume che la fase di trattazione è considerata
“ineludibile”, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, perché in essa “rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti”, sicché va esclusa in caso di contumacia della controparte).
Pag. 3 di 4 L'importo da liquidare è dunque di € 2.008, oltre accessori e rimborso forfettario di legge, da distrarsi.
3.Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza del appellato e si CP_1
liquidano come in dispositivo con distrazione, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con quello delle spese del giudizio di primo grado e quindi lo scaglione di riferimento è quello delle cause fino ad € 5.200, esclusi di compensi della trattazione, in quanto il è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio. CP_1
CP_
4.L' va invece tenuto indenne dal pagamento delle spese, in conformità alla statuizione contenute in sentenza, stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del connesso obbligo contributivo;
ed in effetti, la pronuncia sul punto non è stata oggetto di gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 7.11.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 939/2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il appellato a rifondere a parte appellante le spese del primo grado che distrae a favore CP_1 dei suoi difensori e liquida in € 2.008,00 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
2.condanna il ministero appellato a rifondere a parte appellante le spese del secondo grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 962 oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 29.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4