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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 2 maggio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 585/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72, emesso dal Tribunale di Patti e depositato in data 25 febbraio 2021, notificato l'1 marzo 2021, promossa da (P.IVA: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando, via Trazzera Marina n. 46, presso lo studio dell'avv. Annalisa Germanà che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro (P.IVA: ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 dott. elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, piazza 5 Dicembre Controparte_2
n. 1, presso lo studio dell'avv. Nedo Corti che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: cessione di crediti;
sono presenti l'avv. Francesco Marchese in sostiutuzione dell'avv. Annalisa Gerrmanà e l'avv. Ivan Segreto in sostituzione dell'avv. Nedo Corti i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. risportandosi alle note conclusive. L'avv. Segreto, in particolare insiste nelle richieste istruttorie ribadite anche nelle note conclusive del 27 aprile 2024 e richiama le sentenze della Corte di Cassazione n. 32819/2021 e 7592/2024. L'avv. Marchese contesta e si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori avversari chiedendo la decisione con accoglimento dell'opposizione. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 12 aprile 2021, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72, emesso dal Tribunale di Patti e depositato in data 25 febbraio 2021, notificato l'1 marzo 2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
67.489,50, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio. L'attore ha eccepito: l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per carenza della forma scritta dei contratti, delle determine a contrarre e delle coperture finanziarie;
e, in subordine, la mancata prova dell'effettiva somministrazione, nonché l'incertezza in relazione all'ammontare dell'eventuale credito. Ciò premesso, il ha chiesto di: ritenere e dichiarare Parte_1
l'inammissibilità e comunque la nullità e/o infondatezza del ricorso, disponendo la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo, previa declaratoria di nullità e/o annullamento dei contratti con la cedente in subordine, ritenere e Controparte_3 dichiarare l'insussistenza del credito azionato, annullando e/o revocando il decreto opposto;
condannare la banca opposta alla refusione delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 7 settembre 2021, si è costituita
[...]
la quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito CP_1 dall'opponente, ha domandato, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla somma ingiunta, con la conferma del decreto opposto e vittoria delle spese di lite. Successivamente, con provvedimento del 17 febbraio 2022 a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il giudice supplente ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Disposto lo scambio delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., dichiarata inammissibile l'istanza di revoca del provvedimento che ha concesso la provvisoria esecuzione e ordinata la produzione dei documenti indicati nell'ordinanza del 2 febbraio 2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Il ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti, dai quali Parte_1 deriva il credito azionato, eccependo la carenza della forma scritta. Rivedendo l'orientamento assunto dal giudice supplente in sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, l'eccezione deve considerarsi fondata. I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto dei moduli prestampati sottoscritti dal Controparte_1
Sindaco e da un dipendente dell'ufficio tecnico dell'Ente (v. doc. 7 fasc. opposta). I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301). Pertanto, nel caso in esame, i moduli prestampati sottoscritti dal Sindaco e dal dipendente dell'ufficio tecnico del o l'invio delle fatture Parte_1 commerciali non sono elementi sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta Org_ richiesta per i negozi stipulati con pubblici. Quanto a detta eccezione, ne ha contestato la fondatezza, Controparte_1 rilevando inoltre che, in parte, le prestazioni in favore del opponente sono Pt_1 state erogate in regime di salvaguardia. Invero, la circostanza che dette prestazioni siano state rese in tale regime non esclude l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dei princìpi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali. Tali princìpi valgono anche per il caso dell'applicazione del regime di salvaguardia, il quale non può introdurre delle ipotesi derogatorie rispetto agli enti pubblici e al quadro normativo imperativo sopra descritto, posto che il regime citato serve unicamente ad individuare il fornitore. Sul punto, occorre precisare che, – come da giurisprudenza di questo Tribunale – sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe, invero, sterilizzare quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non soltanto pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata e derogabile, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, se il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione, in assenza di una libera scelta sul mercato, tuttavia, come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità dei contratti tra
[...] ed il con conseguente revoca del decreto CP_3 Parte_1 ingiuntivo opposto e rigetto delle domande della convenuta in opposizione. Ogni altra eccezione va considerata assorbita dal rigetto nel merito della domanda dell'opposta, secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Annalisa Germanà.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 585/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72, emesso dal Tribunale di Patti e depositato in data 25 febbraio 2021, notificato l'1 marzo 2021, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara nulli i contratti tra ed il Comune di e, Controparte_3 Parte_1 conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo opposto con rigetto delle domande di parte convenuta;
- condanna al pagamento, in favore del opponente, Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Annalisa Germanà. Manda alla cancelleria per il recupero del c.u. eventualmente ancora non corrisposto.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
n. 1, presso lo studio dell'avv. Nedo Corti che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: cessione di crediti;
sono presenti l'avv. Francesco Marchese in sostiutuzione dell'avv. Annalisa Gerrmanà e l'avv. Ivan Segreto in sostituzione dell'avv. Nedo Corti i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. risportandosi alle note conclusive. L'avv. Segreto, in particolare insiste nelle richieste istruttorie ribadite anche nelle note conclusive del 27 aprile 2024 e richiama le sentenze della Corte di Cassazione n. 32819/2021 e 7592/2024. L'avv. Marchese contesta e si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori avversari chiedendo la decisione con accoglimento dell'opposizione. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 12 aprile 2021, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72, emesso dal Tribunale di Patti e depositato in data 25 febbraio 2021, notificato l'1 marzo 2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
67.489,50, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio. L'attore ha eccepito: l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per carenza della forma scritta dei contratti, delle determine a contrarre e delle coperture finanziarie;
e, in subordine, la mancata prova dell'effettiva somministrazione, nonché l'incertezza in relazione all'ammontare dell'eventuale credito. Ciò premesso, il ha chiesto di: ritenere e dichiarare Parte_1
l'inammissibilità e comunque la nullità e/o infondatezza del ricorso, disponendo la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo, previa declaratoria di nullità e/o annullamento dei contratti con la cedente in subordine, ritenere e Controparte_3 dichiarare l'insussistenza del credito azionato, annullando e/o revocando il decreto opposto;
condannare la banca opposta alla refusione delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 7 settembre 2021, si è costituita
[...]
la quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito CP_1 dall'opponente, ha domandato, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla somma ingiunta, con la conferma del decreto opposto e vittoria delle spese di lite. Successivamente, con provvedimento del 17 febbraio 2022 a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il giudice supplente ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Disposto lo scambio delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., dichiarata inammissibile l'istanza di revoca del provvedimento che ha concesso la provvisoria esecuzione e ordinata la produzione dei documenti indicati nell'ordinanza del 2 febbraio 2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Il ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti, dai quali Parte_1 deriva il credito azionato, eccependo la carenza della forma scritta. Rivedendo l'orientamento assunto dal giudice supplente in sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, l'eccezione deve considerarsi fondata. I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto dei moduli prestampati sottoscritti dal Controparte_1
Sindaco e da un dipendente dell'ufficio tecnico dell'Ente (v. doc. 7 fasc. opposta). I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301). Pertanto, nel caso in esame, i moduli prestampati sottoscritti dal Sindaco e dal dipendente dell'ufficio tecnico del o l'invio delle fatture Parte_1 commerciali non sono elementi sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta Org_ richiesta per i negozi stipulati con pubblici. Quanto a detta eccezione, ne ha contestato la fondatezza, Controparte_1 rilevando inoltre che, in parte, le prestazioni in favore del opponente sono Pt_1 state erogate in regime di salvaguardia. Invero, la circostanza che dette prestazioni siano state rese in tale regime non esclude l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dei princìpi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali. Tali princìpi valgono anche per il caso dell'applicazione del regime di salvaguardia, il quale non può introdurre delle ipotesi derogatorie rispetto agli enti pubblici e al quadro normativo imperativo sopra descritto, posto che il regime citato serve unicamente ad individuare il fornitore. Sul punto, occorre precisare che, – come da giurisprudenza di questo Tribunale – sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe, invero, sterilizzare quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non soltanto pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata e derogabile, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, se il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione, in assenza di una libera scelta sul mercato, tuttavia, come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità dei contratti tra
[...] ed il con conseguente revoca del decreto CP_3 Parte_1 ingiuntivo opposto e rigetto delle domande della convenuta in opposizione. Ogni altra eccezione va considerata assorbita dal rigetto nel merito della domanda dell'opposta, secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Annalisa Germanà.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 585/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72, emesso dal Tribunale di Patti e depositato in data 25 febbraio 2021, notificato l'1 marzo 2021, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara nulli i contratti tra ed il Comune di e, Controparte_3 Parte_1 conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo opposto con rigetto delle domande di parte convenuta;
- condanna al pagamento, in favore del opponente, Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Annalisa Germanà. Manda alla cancelleria per il recupero del c.u. eventualmente ancora non corrisposto.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)