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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2949/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15544/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088666788000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2196/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe reòlativa a tassa auto anno 2019 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'Ufficio.
Si è costituita l'Agenzoa delle Entrae Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita la Regione Campania fornendo la prova dell'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento relativo al veicolo tg Targa_1 in data 25/07/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato e va rigettato poichè entrambi i motivi addotti a sostegno dello stesso risultano smentiti dalla prova documentale fornita dalla Regione Campania.
Spese compensate tenuto conto del fatto che il ricorso esula dal merito della controversia.
P.Q.M.
Rigetta e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15544/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088666788000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2196/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe reòlativa a tassa auto anno 2019 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'Ufficio.
Si è costituita l'Agenzoa delle Entrae Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita la Regione Campania fornendo la prova dell'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento relativo al veicolo tg Targa_1 in data 25/07/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato e va rigettato poichè entrambi i motivi addotti a sostegno dello stesso risultano smentiti dalla prova documentale fornita dalla Regione Campania.
Spese compensate tenuto conto del fatto che il ricorso esula dal merito della controversia.
P.Q.M.
Rigetta e compensa le spese