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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3560 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14827/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 05/05/1967 rappresentato e difeso dall'avv. IORIO ALESSIA, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. GALASSI PASQUALE
[...]
RESISTENTE
CP_ in persona del legale rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
Con ricorso depositato in data 26.11.24 parte ricorrente nella qualità in epigrafe ha convenuto in giudizio CP_ l' e il , al fine di accertare il Controparte_3 rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente ed il CP_1 Controparte_1
, in liquidazione, dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento del relativo TFS/TFR con
[...] conseguente condanna al pagamento della somma di € 20.298,10 ovvero della somma che sarà nel caso accertata in corso di causa;
vinte le spese, con attribuzione.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha dedotto di avere lavorato per il Controparte_1
delle province di e nel periodo indicato in ricorso;
che il
[...] CP_1 CP_1 Controparte_1 delle province di è un ente pubblico non economico istituito con l'art.11, comma 8, del d.l. CP_1 CP_1
n. 90/2008, a seguito dell'accorpamento dei Consorzi di bacino delle province di e di;
che il CP_1 CP_1 suddetto ente è stato posto in liquidazione ex legge n.26/2010 con conferimento al soggetto liquidatore dei più ampi poteri per la gestione dell' enorme debitoria di cui si è coperto dal 2010 a tutt' oggi;
di avere
1 inoltrato formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi chiedendo all' Istituto lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti dall' ufficio destinatario della missiva ed inoltre di poter accedere ai documenti amministrativi al fine di ottenere chiarimenti in merito al procedimento di liquidazione e alle modalità del versamento della somma relativa CP_ al Trattamento di Fine Rapporto spettante;
che l ha rigettato la richiesta in forza di un vago riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le indennità di fine servizio e di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, le quali derogherebbero al principio sancito dall' art. 2116 c.c. e in ragione della segnalazione riguardante la totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro;
Il ha eccepito la nullità del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
CP_ L' ritualmente citato non si costituiva, se ne dichiara pertanto la contumacia.
In via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del Controparte_1
delle Province di e . La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in
[...] CP_1 CP_1 contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. CP_1 CP_1
Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia Controparte_1 imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del quale ente CP_1 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
CP_ Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la cui legittimazione passiva non è in contestazione. L'istituto previdenziale al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico ha opposto, in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del (circostanza pacifica in giudizio) e l'inapplicabilità dell'art.2116 c.c. per cui, in ragione di CP_1 tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso.
Osserva il Tribunale che ai fini della risoluzione della controversa è dirimente l'intervento della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27427 del 1.12.2020 alla quale questo Giudice deve necessariamente dare continuità. La presente decisione è, inoltre, conforme ai numerosi precedenti di merito depositati nel corso del processo (cfr. sentenza 4177/2023 G.L. Urzini, Tribunale di Napoli a cui si presta adesione ex art. 118 disp.att. c.p.c).
È stato condivisibilmente affermato che “Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale,
2 allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto
- secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n.
374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso».
«Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi d, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n.
15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.
In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore,
l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda. In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116
c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del CP_ diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto ”
(cfr. sent. Urzini).
Avuto riguardo al caso in esame il credito non si è prescritto.
Pertanto, la relativa eccezione va respinta.
Per quanto sopra, il ricorrente ha diritto alla corresponsione in proprio favore, a titolo di TFR/TFS, dell'importo lordo pari ad € € 20.298,10, come da busta paga luglio 2013 e CUD 2014 allegati
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 CP_ 1) ON L' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 20.298,10 a titolo di
TFR/TFS, oltre interessi dal ventiquattresimo mese successivo alla chiusura del rapporto al saldo
CP_ 2) liquida le spese di lite in € 1.700,00 comprensivi di spese generali, condannando l' al pagamento in favore del ricorrente, oltre IVA e cpa, con attribuzione;
Aversa, 01/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14827/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 05/05/1967 rappresentato e difeso dall'avv. IORIO ALESSIA, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. GALASSI PASQUALE
[...]
RESISTENTE
CP_ in persona del legale rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
Con ricorso depositato in data 26.11.24 parte ricorrente nella qualità in epigrafe ha convenuto in giudizio CP_ l' e il , al fine di accertare il Controparte_3 rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente ed il CP_1 Controparte_1
, in liquidazione, dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento del relativo TFS/TFR con
[...] conseguente condanna al pagamento della somma di € 20.298,10 ovvero della somma che sarà nel caso accertata in corso di causa;
vinte le spese, con attribuzione.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha dedotto di avere lavorato per il Controparte_1
delle province di e nel periodo indicato in ricorso;
che il
[...] CP_1 CP_1 Controparte_1 delle province di è un ente pubblico non economico istituito con l'art.11, comma 8, del d.l. CP_1 CP_1
n. 90/2008, a seguito dell'accorpamento dei Consorzi di bacino delle province di e di;
che il CP_1 CP_1 suddetto ente è stato posto in liquidazione ex legge n.26/2010 con conferimento al soggetto liquidatore dei più ampi poteri per la gestione dell' enorme debitoria di cui si è coperto dal 2010 a tutt' oggi;
di avere
1 inoltrato formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi chiedendo all' Istituto lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti dall' ufficio destinatario della missiva ed inoltre di poter accedere ai documenti amministrativi al fine di ottenere chiarimenti in merito al procedimento di liquidazione e alle modalità del versamento della somma relativa CP_ al Trattamento di Fine Rapporto spettante;
che l ha rigettato la richiesta in forza di un vago riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le indennità di fine servizio e di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, le quali derogherebbero al principio sancito dall' art. 2116 c.c. e in ragione della segnalazione riguardante la totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro;
Il ha eccepito la nullità del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
CP_ L' ritualmente citato non si costituiva, se ne dichiara pertanto la contumacia.
In via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del Controparte_1
delle Province di e . La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in
[...] CP_1 CP_1 contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. CP_1 CP_1
Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia Controparte_1 imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del quale ente CP_1 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
CP_ Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la cui legittimazione passiva non è in contestazione. L'istituto previdenziale al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico ha opposto, in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del (circostanza pacifica in giudizio) e l'inapplicabilità dell'art.2116 c.c. per cui, in ragione di CP_1 tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso.
Osserva il Tribunale che ai fini della risoluzione della controversa è dirimente l'intervento della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27427 del 1.12.2020 alla quale questo Giudice deve necessariamente dare continuità. La presente decisione è, inoltre, conforme ai numerosi precedenti di merito depositati nel corso del processo (cfr. sentenza 4177/2023 G.L. Urzini, Tribunale di Napoli a cui si presta adesione ex art. 118 disp.att. c.p.c).
È stato condivisibilmente affermato che “Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale,
2 allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto
- secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n.
374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso».
«Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi d, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n.
15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.
In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore,
l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda. In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116
c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del CP_ diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto ”
(cfr. sent. Urzini).
Avuto riguardo al caso in esame il credito non si è prescritto.
Pertanto, la relativa eccezione va respinta.
Per quanto sopra, il ricorrente ha diritto alla corresponsione in proprio favore, a titolo di TFR/TFS, dell'importo lordo pari ad € € 20.298,10, come da busta paga luglio 2013 e CUD 2014 allegati
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 CP_ 1) ON L' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 20.298,10 a titolo di
TFR/TFS, oltre interessi dal ventiquattresimo mese successivo alla chiusura del rapporto al saldo
CP_ 2) liquida le spese di lite in € 1.700,00 comprensivi di spese generali, condannando l' al pagamento in favore del ricorrente, oltre IVA e cpa, con attribuzione;
Aversa, 01/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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