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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 171 per l'anno 2024, promossa da
, (C.F. , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta Delibera Giunta Comunale n. 59 del 20.06.2023 e procura in calce al presente atto congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Vittorio Vecchio dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vittorio Vecchio in Vibo Valentia, viale Giovanni
Paolo II.
-
APPELLANTE-
Contro
(CF. ) elettivamente domiciliata in , CP_1 C.F._1 Pt_1 alla via Foschea 39/Bis, presso lo studio dell'Avv. Antonino Cosentino del che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2128/23, emessa dal Giudice di Pace di
Vibo Valentia l'08.07.2023, non notificata.
pagina 1 di 8 Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento dell'avviso di pagamento n.865 del 30.08.2022 di € 1.239,00, per il mancato pagamento dei canoni acqua riferiti all'anno 2020.
A fondamento della sua domanda eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria lamentando la presunta quantificazione del consumo in base al criterio forfettario.
Sul punto specificava che non era stata mai operata nessuna lettura al fine di determinare l'effettivo consumo dell'acqua, costituendo l'erogazione l'esplicazione di un vero contratto di somministrazione, nell'ambito del quale vi doveva essere equivalenza tra le prestazioni rese e quelle pretese.
Specificava che nessuna norma, infatti, autorizzava il a richiedere Pt_1 prestazioni meramente ipotetiche (a forfait), con la conseguenza che la controprestazione del canone rispetto alla somministrazione dell'acqua deve corrispondere a quanto erogato a favore dell'utente, in relazione all'uso effettivamente fattone, il tutto come pacificamente affermato dalla giurisprudenza intervenuta sul tema.
Pertanto, dichiarava che, non corrispondendo le somme richieste dalla P.A. ad un reale consumo effettuato, in maniera illegittima si era provveduto ad applicare tariffe forfettarie basate sul minimo consumo garantito. Chiedeva quindi che venisse dichiarata illegittima la pretesa creditoria del , con Parte_1 condanna dell'Ente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva il , rilevando che il calcolo del consumo veniva Parte_1 fatto in modo reale tramite fotolettura fino al mese di ottobre dell'anno 2020 e presuntivo per i rimanenti mesi sulla base del consumo dei mesi precedenti.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con condanna alle spese del giudizio.
pagina 2 di 8 Il Giudice di Pace, con sentenza n.2128/2023 del 21.06.2023 accoglieva la domanda attorea, sull'assunto che il convenuto Ente non aveva assolto l'onere di dimostrare di aver calcolato il corrispettivo addebitato all'attore sulla base dell'effettivo consumo rilevato o di avere stipulato ex novo un contratto con l'utente nel quale veniva espressamente pattuita tale tipo di corresponsione basata sul calcolo con il criterio del minimo impegnato, con condanna delle spese di lite.
Ha proposto appello il , sostenendo quale primo motivo la Parte_1 mancata valutazione della prova da parte del Giudice di prime cure che avrebbe dovuto affermare al contrario che il calcolo dei consumi veniva effettuato in virtù di consumo effettivo e non a forfait. Sul punto ha invero specificato di aver depositato in primo grado documentazione attestante la circostanza, non valutata dal Giudice di prime cure, per cui l'Ufficio Tributi del calcolava il consumo Parte_1 del servizio idrico per l'anno 2020 dell'utenza intestata a parte appellata in modo reale in forza della fotolettura compiuta in data 20.10.2020.
Infatti, dalla lettura della foto del contatore recante matricola n. 968313, eseguita in data 20.10.2020, veniva rilevato un consumo di mc 10054; in tale contesto,
l'Ufficio Tributi del Comune di Nicotera, nella fattura oggetto di contestazione da parte appellata, menzionava alla voce lettura un consumo di mc. 10253, maggiore di mc. 199, rispetto alla fotolettura del 20.10.2020, in quanto aveva provveduto alla stima del consumo in modo proporzionale per i rimanenti giorni di Ottobre e per le mensilità di Novembre e Dicembre dell'anno 2020, così evitando di addebitare alla contribuente il consumo dei predetti mesi dell'anno 2020 nell'anno seguente 2021, per come si evince dalla lettura dell'Attestato prot. n. 12293 del
12.12.2022, emesso dall'Area Finanziaria e Tributi del Parte_1 depositato in atti. Pertanto ha chiesto l'accoglimento dell'appello con contestuale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita , la quale relativamente al primo motivo di appello ha CP_1 rilevato di aver ricevuto per l'anno 2020 una fattura di pagamento nella quale alla data del 31.12.2019 la lettura rilevata era pari a 9350 mq mentre alla data del
31.12.2020 la lettura rilevata era pari a 10253 mq consequenzialmente pagina 3 di 8 addebitando un consumo di mq 903 pari ad €. 1.239,00. Pertanto, ha dedotto che nel caso in esame (canone idrico anno 2020), il ha calcolato gli Parte_1 importi da corrispondere per il servizio acquedotto in base ad “un consumo presunto” calcolato secondo i criteri utilizzati dal e neanche motivati Pt_1 all'utente e ciò nonostante la mancanza di un apposito contratto che in atti, infatti, non è stato prodotto. Oltretutto ha rilevato che pur volendo applicare il criterio forfettario non esistono nemmeno i due punti di riferimento su cui basare la pretesa creditoria del consumo
Sostanzialmente il avrebbe dovuto dimostrare con qualche Parte_1 documentazione oggettiva (fotolettura, rilevamento sottoscritto dalla parte e/o autolettura) che alle due date di rilevazione inserite in fattura (31.12.2019 e
31.12.2020) vi fosse un determinato consumo generato dal differenziale tra i due rilievi. In definitiva ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna ex art 96 c.p.c. per aver intrapreso il una lite Pt_1 temeraria. Il tutto con vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 10.03.2024 dal sottoscritto magistrato.
Tanto premesso l'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
In punto di diritto va chiarito che venendo in rilievo crediti relativi a canoni idrici, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo, essendo consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura privatistica del rapporto negoziale che si instaura con l'utente a seguito della conclusione del contratto di somministrazione per l'erogazione dell'acqua (Cass. SU n. 5191 del 10/03/2005,
Cass. n. 20192 del 26/09/2007).
In linea di principio è appena il caso di precisare per quanto concerne la dedotta erronea determinazione del corrispettivo e la illegittimità della richiesta di pagina 4 di 8 pagamento che “ In tema di somministrazione vigono i principi secondo cui: a) la misurazione effettuata mediante lettura del contatore si presume vera fino a prova contraria;
b) in caso di contestazione da parte dell'utente, il somministrante deve provare il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione;
c) assolto il predetto onere probatorio, il somministrato dovrà provare che l'eccessività dei consumi dipende da fattori estranei al suo controllo” (cfr. da ultimo Cass. Civ. n.
19154/2018).
A ciò si aggiunga che posto che il rapporto di utenza idrica trova la propria fonte in un contratto di natura privatistica e che la tariffa ha natura di corrispettivo, il principio di corrispettività proprio di tutti i contratti sinallagmatici, quale è quello di somministrazione di acqua, impone il sorgere dell'obbligo di pagamento del corrispettivo solo con riguardo al consumo effettivo (cfr. sul punto Cass. Civ. n.
12870/2017). Può essere ammessa una fatturazione sulla base di consumi presunti soltanto ove le parti (somministrante e somministrato) lo abbiano espressamente previsto.
Nella specie, deve darsi atto che non è in contestazione l'esistenza di una utenza riferibile all'appellata , quanto piuttosto il criterio per il calcolo del CP_1 canone a quest'utenza riferito. Orbene, nel giudizio di primo grado non è stato allegato dal appellante alcun contratto di somministrazione e pertanto il Pt_1
Giudice di prime cure non poteva quindi verificare l'esistenza di pattuizioni riferite ai consumi idrici.
Va poi evidenziato che la giurisprudenza (v. da ultimo Cassazione, sesta sezione civile, ordinanze n. n.8391/17 e n. 12870/17) ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui in tema di somministrazione di acqua da parte del Pt_1
l'addebito all'utente, calcolato non già in base al consumo effettivo ma secondo il criterio del minimo garantito o su criteri forfettari, non può basarsi su di una previsione programmatica contenuta nel regolamento comunale con cui venga ammessa l'eterodeterminazione delle tariffe di utenza da parte dell'ente comunale, ma, al contrario, richiede una specifica delibera comunale che ne fissi i parametri dell'an e del quantum, imprescindibili al fine di consentirne l'inserimento automatico ex art.1339 c.c. nel contratto di fornitura. Ne consegue, quindi, che la pagina 5 di 8 vincolatività per l'utente del consumo minimo garantito o a forfait può avvenire soltanto sulla scorta di una specifica pattuizione negoziale in tal senso ovvero di altre fonti ad esso integrative. E, ancora è stato evidenziato che il fruitore del servizio di fornitura di acqua è tenuto al pagamento del c.d. "minimo garantito" o
"minimo impiegato" soltanto ove l'erogatore del servizio fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la relativa clausola, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, l'utente sarà tenuto soltanto al pagamento del corrispettivo commisurato all'effettivo consumo. (Cass civ, sez. III,
11/01/2005, n. 382).
Orbene, nel caso che ci occupa, non vi è la prova di una tale pattuizione, dato che non è stato allegato né il contratto né il “regolamento di gestione e fornitura acqua potabile” del ne consegue, pertanto, che la fornitura deve tener conto dei Pt_1 consumi effettivi il che impone la loro verifica periodica mediante lettura diretta del contatore eseguita da incaricati del gestore del servizio ovvero, a distanza, da parte del gestore con il tramite opportuni mezzi tecnologici, ove disponibili o mediante autolettura da parte dell'utente successivamente comunicata al gestore.
Orbene, va rimarcato che nella fattura di che trattasi si fa riferimento, con riferimento all'utenza intestata a con matricola contatore CP_1
n.968314, ad un consumo di MC 903 determinato non a forfait, bensì sulla base di apposite letture rispettivamente del 31.12.19 con cui veniva registrato un consumo per MC 9350 e del 31.12.20 per MC 10253.
Ora, al fine di valutare la legittimità degli importi richiesti, la circostanza dedotta dall'odierna appellata secondo cui nella fattura oggetto di contestazione si fa menzione alla voce lettura finale di un consumo di mc. 10253, maggiore di mc.
199, rispetto alla fotolettura del 20.10.2020, prodotta in atti dal per cui il Pt_1 calcolo per i giorni successivi fino al 31.12.2020 sarebbe avvenuto sulla base di un criterio presuntivo risulta priva di pregio. A tal fine l'appellata ha dedotto che l'unica documentazione agli atti risulta essere un attestato prot.n. 12299 del
12.12.2002 a firma del Dott. Responsabile dell'Area Finanziaria Persona_1 dell' Ufficio Tributi del Comune di Nicotera, secondo il quale per il calcolo dei consumi di cui alla fattura oggi in contestazione, veniva utilizzato il programma pagina 6 di 8 gestionale del servizio idrico, che provvedeva “alla stima in modo proporzionale del consumo per i rimanenti giorni di Ottobre e per le mensilità di Novembre e Dicembre per l'anno 2020 sulla base dei mc.risultanti dall'ultima fotolettura ed effettivamente consumati dalla contribuente fino alla data del 20.10.2020”.
Tuttavia, sul punto non può sottacersi che la contestazione è genericamente formulata in quanto, da un lato, non tiene conto del fatto che fino al 31.12.20 il consumo è stato stimato sulla base di letture effettive e dall'altro, non specifica se, ed eventualmente, di quanto il dato reale per il periodo intercorrente tra il
20.10.20 e il 31.12.20 si discosterebbe da quello fatturato, né, da altra parte, viene contestato un malfunzionamento del contatore e di averne richiesto la verifica.
Ne discende quindi la legittimità degli importi conteggiati, dal momento che non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nella fattura suddetta
Per l'effetto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 1,101 ed € 5.200 nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, e quale giudice d'appello ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, accerta e dichiara che è dovuta la somma richiesta dal Parte_1
a titolo di canone idrico per l'anno 2020;
[...]
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 che liquida in complessivi € 852,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
Vibo Valentia, 22 maggio 2025
pagina 7 di 8 Il giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 171 per l'anno 2024, promossa da
, (C.F. , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta Delibera Giunta Comunale n. 59 del 20.06.2023 e procura in calce al presente atto congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Vittorio Vecchio dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vittorio Vecchio in Vibo Valentia, viale Giovanni
Paolo II.
-
APPELLANTE-
Contro
(CF. ) elettivamente domiciliata in , CP_1 C.F._1 Pt_1 alla via Foschea 39/Bis, presso lo studio dell'Avv. Antonino Cosentino del che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2128/23, emessa dal Giudice di Pace di
Vibo Valentia l'08.07.2023, non notificata.
pagina 1 di 8 Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento dell'avviso di pagamento n.865 del 30.08.2022 di € 1.239,00, per il mancato pagamento dei canoni acqua riferiti all'anno 2020.
A fondamento della sua domanda eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria lamentando la presunta quantificazione del consumo in base al criterio forfettario.
Sul punto specificava che non era stata mai operata nessuna lettura al fine di determinare l'effettivo consumo dell'acqua, costituendo l'erogazione l'esplicazione di un vero contratto di somministrazione, nell'ambito del quale vi doveva essere equivalenza tra le prestazioni rese e quelle pretese.
Specificava che nessuna norma, infatti, autorizzava il a richiedere Pt_1 prestazioni meramente ipotetiche (a forfait), con la conseguenza che la controprestazione del canone rispetto alla somministrazione dell'acqua deve corrispondere a quanto erogato a favore dell'utente, in relazione all'uso effettivamente fattone, il tutto come pacificamente affermato dalla giurisprudenza intervenuta sul tema.
Pertanto, dichiarava che, non corrispondendo le somme richieste dalla P.A. ad un reale consumo effettuato, in maniera illegittima si era provveduto ad applicare tariffe forfettarie basate sul minimo consumo garantito. Chiedeva quindi che venisse dichiarata illegittima la pretesa creditoria del , con Parte_1 condanna dell'Ente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva il , rilevando che il calcolo del consumo veniva Parte_1 fatto in modo reale tramite fotolettura fino al mese di ottobre dell'anno 2020 e presuntivo per i rimanenti mesi sulla base del consumo dei mesi precedenti.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con condanna alle spese del giudizio.
pagina 2 di 8 Il Giudice di Pace, con sentenza n.2128/2023 del 21.06.2023 accoglieva la domanda attorea, sull'assunto che il convenuto Ente non aveva assolto l'onere di dimostrare di aver calcolato il corrispettivo addebitato all'attore sulla base dell'effettivo consumo rilevato o di avere stipulato ex novo un contratto con l'utente nel quale veniva espressamente pattuita tale tipo di corresponsione basata sul calcolo con il criterio del minimo impegnato, con condanna delle spese di lite.
Ha proposto appello il , sostenendo quale primo motivo la Parte_1 mancata valutazione della prova da parte del Giudice di prime cure che avrebbe dovuto affermare al contrario che il calcolo dei consumi veniva effettuato in virtù di consumo effettivo e non a forfait. Sul punto ha invero specificato di aver depositato in primo grado documentazione attestante la circostanza, non valutata dal Giudice di prime cure, per cui l'Ufficio Tributi del calcolava il consumo Parte_1 del servizio idrico per l'anno 2020 dell'utenza intestata a parte appellata in modo reale in forza della fotolettura compiuta in data 20.10.2020.
Infatti, dalla lettura della foto del contatore recante matricola n. 968313, eseguita in data 20.10.2020, veniva rilevato un consumo di mc 10054; in tale contesto,
l'Ufficio Tributi del Comune di Nicotera, nella fattura oggetto di contestazione da parte appellata, menzionava alla voce lettura un consumo di mc. 10253, maggiore di mc. 199, rispetto alla fotolettura del 20.10.2020, in quanto aveva provveduto alla stima del consumo in modo proporzionale per i rimanenti giorni di Ottobre e per le mensilità di Novembre e Dicembre dell'anno 2020, così evitando di addebitare alla contribuente il consumo dei predetti mesi dell'anno 2020 nell'anno seguente 2021, per come si evince dalla lettura dell'Attestato prot. n. 12293 del
12.12.2022, emesso dall'Area Finanziaria e Tributi del Parte_1 depositato in atti. Pertanto ha chiesto l'accoglimento dell'appello con contestuale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita , la quale relativamente al primo motivo di appello ha CP_1 rilevato di aver ricevuto per l'anno 2020 una fattura di pagamento nella quale alla data del 31.12.2019 la lettura rilevata era pari a 9350 mq mentre alla data del
31.12.2020 la lettura rilevata era pari a 10253 mq consequenzialmente pagina 3 di 8 addebitando un consumo di mq 903 pari ad €. 1.239,00. Pertanto, ha dedotto che nel caso in esame (canone idrico anno 2020), il ha calcolato gli Parte_1 importi da corrispondere per il servizio acquedotto in base ad “un consumo presunto” calcolato secondo i criteri utilizzati dal e neanche motivati Pt_1 all'utente e ciò nonostante la mancanza di un apposito contratto che in atti, infatti, non è stato prodotto. Oltretutto ha rilevato che pur volendo applicare il criterio forfettario non esistono nemmeno i due punti di riferimento su cui basare la pretesa creditoria del consumo
Sostanzialmente il avrebbe dovuto dimostrare con qualche Parte_1 documentazione oggettiva (fotolettura, rilevamento sottoscritto dalla parte e/o autolettura) che alle due date di rilevazione inserite in fattura (31.12.2019 e
31.12.2020) vi fosse un determinato consumo generato dal differenziale tra i due rilievi. In definitiva ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna ex art 96 c.p.c. per aver intrapreso il una lite Pt_1 temeraria. Il tutto con vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 10.03.2024 dal sottoscritto magistrato.
Tanto premesso l'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
In punto di diritto va chiarito che venendo in rilievo crediti relativi a canoni idrici, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo, essendo consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura privatistica del rapporto negoziale che si instaura con l'utente a seguito della conclusione del contratto di somministrazione per l'erogazione dell'acqua (Cass. SU n. 5191 del 10/03/2005,
Cass. n. 20192 del 26/09/2007).
In linea di principio è appena il caso di precisare per quanto concerne la dedotta erronea determinazione del corrispettivo e la illegittimità della richiesta di pagina 4 di 8 pagamento che “ In tema di somministrazione vigono i principi secondo cui: a) la misurazione effettuata mediante lettura del contatore si presume vera fino a prova contraria;
b) in caso di contestazione da parte dell'utente, il somministrante deve provare il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione;
c) assolto il predetto onere probatorio, il somministrato dovrà provare che l'eccessività dei consumi dipende da fattori estranei al suo controllo” (cfr. da ultimo Cass. Civ. n.
19154/2018).
A ciò si aggiunga che posto che il rapporto di utenza idrica trova la propria fonte in un contratto di natura privatistica e che la tariffa ha natura di corrispettivo, il principio di corrispettività proprio di tutti i contratti sinallagmatici, quale è quello di somministrazione di acqua, impone il sorgere dell'obbligo di pagamento del corrispettivo solo con riguardo al consumo effettivo (cfr. sul punto Cass. Civ. n.
12870/2017). Può essere ammessa una fatturazione sulla base di consumi presunti soltanto ove le parti (somministrante e somministrato) lo abbiano espressamente previsto.
Nella specie, deve darsi atto che non è in contestazione l'esistenza di una utenza riferibile all'appellata , quanto piuttosto il criterio per il calcolo del CP_1 canone a quest'utenza riferito. Orbene, nel giudizio di primo grado non è stato allegato dal appellante alcun contratto di somministrazione e pertanto il Pt_1
Giudice di prime cure non poteva quindi verificare l'esistenza di pattuizioni riferite ai consumi idrici.
Va poi evidenziato che la giurisprudenza (v. da ultimo Cassazione, sesta sezione civile, ordinanze n. n.8391/17 e n. 12870/17) ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui in tema di somministrazione di acqua da parte del Pt_1
l'addebito all'utente, calcolato non già in base al consumo effettivo ma secondo il criterio del minimo garantito o su criteri forfettari, non può basarsi su di una previsione programmatica contenuta nel regolamento comunale con cui venga ammessa l'eterodeterminazione delle tariffe di utenza da parte dell'ente comunale, ma, al contrario, richiede una specifica delibera comunale che ne fissi i parametri dell'an e del quantum, imprescindibili al fine di consentirne l'inserimento automatico ex art.1339 c.c. nel contratto di fornitura. Ne consegue, quindi, che la pagina 5 di 8 vincolatività per l'utente del consumo minimo garantito o a forfait può avvenire soltanto sulla scorta di una specifica pattuizione negoziale in tal senso ovvero di altre fonti ad esso integrative. E, ancora è stato evidenziato che il fruitore del servizio di fornitura di acqua è tenuto al pagamento del c.d. "minimo garantito" o
"minimo impiegato" soltanto ove l'erogatore del servizio fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la relativa clausola, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, l'utente sarà tenuto soltanto al pagamento del corrispettivo commisurato all'effettivo consumo. (Cass civ, sez. III,
11/01/2005, n. 382).
Orbene, nel caso che ci occupa, non vi è la prova di una tale pattuizione, dato che non è stato allegato né il contratto né il “regolamento di gestione e fornitura acqua potabile” del ne consegue, pertanto, che la fornitura deve tener conto dei Pt_1 consumi effettivi il che impone la loro verifica periodica mediante lettura diretta del contatore eseguita da incaricati del gestore del servizio ovvero, a distanza, da parte del gestore con il tramite opportuni mezzi tecnologici, ove disponibili o mediante autolettura da parte dell'utente successivamente comunicata al gestore.
Orbene, va rimarcato che nella fattura di che trattasi si fa riferimento, con riferimento all'utenza intestata a con matricola contatore CP_1
n.968314, ad un consumo di MC 903 determinato non a forfait, bensì sulla base di apposite letture rispettivamente del 31.12.19 con cui veniva registrato un consumo per MC 9350 e del 31.12.20 per MC 10253.
Ora, al fine di valutare la legittimità degli importi richiesti, la circostanza dedotta dall'odierna appellata secondo cui nella fattura oggetto di contestazione si fa menzione alla voce lettura finale di un consumo di mc. 10253, maggiore di mc.
199, rispetto alla fotolettura del 20.10.2020, prodotta in atti dal per cui il Pt_1 calcolo per i giorni successivi fino al 31.12.2020 sarebbe avvenuto sulla base di un criterio presuntivo risulta priva di pregio. A tal fine l'appellata ha dedotto che l'unica documentazione agli atti risulta essere un attestato prot.n. 12299 del
12.12.2002 a firma del Dott. Responsabile dell'Area Finanziaria Persona_1 dell' Ufficio Tributi del Comune di Nicotera, secondo il quale per il calcolo dei consumi di cui alla fattura oggi in contestazione, veniva utilizzato il programma pagina 6 di 8 gestionale del servizio idrico, che provvedeva “alla stima in modo proporzionale del consumo per i rimanenti giorni di Ottobre e per le mensilità di Novembre e Dicembre per l'anno 2020 sulla base dei mc.risultanti dall'ultima fotolettura ed effettivamente consumati dalla contribuente fino alla data del 20.10.2020”.
Tuttavia, sul punto non può sottacersi che la contestazione è genericamente formulata in quanto, da un lato, non tiene conto del fatto che fino al 31.12.20 il consumo è stato stimato sulla base di letture effettive e dall'altro, non specifica se, ed eventualmente, di quanto il dato reale per il periodo intercorrente tra il
20.10.20 e il 31.12.20 si discosterebbe da quello fatturato, né, da altra parte, viene contestato un malfunzionamento del contatore e di averne richiesto la verifica.
Ne discende quindi la legittimità degli importi conteggiati, dal momento che non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nella fattura suddetta
Per l'effetto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 1,101 ed € 5.200 nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, e quale giudice d'appello ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, accerta e dichiara che è dovuta la somma richiesta dal Parte_1
a titolo di canone idrico per l'anno 2020;
[...]
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 che liquida in complessivi € 852,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
Vibo Valentia, 22 maggio 2025
pagina 7 di 8 Il giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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